TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/08/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1467/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1467/2016 R.G.A.C.,
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
Claudio BRANCATI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE in fase di merito
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, dall'Avv. Giuseppe MOLINARI, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO in fase di merito avente ad oggetto: opposizione ex art. 619 c.p.c.
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. presentava opposizione di terzo, ex art. 619 c.p.c., innanzi al G.E. Controparte_1 del procedimento esecutivo immobiliare n. 137/2002 R.G. Es. Imm Trib. Potenza, promosso da quale creditrice procedente, contro la Parte_1 CP_2 Parte_2
debitrice esecutata.
[...]
Il deduceva che erano stati pignorati, entro quella procedura, il capannone CP_1 industriale nel territorio del Comune di Viggiano, località Fronti, in catasto al fol. 75, p.lla 516, sub. 1 e sub. 2, ed il piazzale pertinenziale, in catasto al fol. 75, p.lla 478 e 480.
Le particelle 478, 479 e 480, in realtà, gli appartenevano, avendole egli acquistate nel
1976: nel 1979, le concedeva in locazione a , per anni undici, poi prorogati di Parte_2 ulteriori anni quattro.
La veva costruito, a cavallo tra le p.lla 479 e 480, il predetto fabbricato. Pt_2
1 N. 1467/2016 R.G.A.C.
Egli era proprietario, pertanto, del fabbricato o, quanto meno, delle porzioni di suolo rimaste inedificate.
2. Resisteva la . Pt_1
Il cespite era stato conferito alla società dallo stesso e dalla mediante CP_1 Pt_2 atto di regolarizzazione di società di fatto in data 19.12.1984 (rogito per notar rep. Per_1
n. 3095, racc. n. 1174).
3. Il G.E. sospendeva l'esecuzione.
4. introduceva, dunque, la fase di merito del giudizio di opposizione di Parte_1 terzo.
5. Resisteva anzi spiegando domanda riconvenzionale, per Controparte_1
l'accertamento del proprio diritto.
6. Lo scrivente promuoveva un tentativo di composizione negoziale della controversia, cui il non aderiva, al contrario della . Pt_3 Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La debitrice esecutata non è stata tratta in giudizio: ma la palese infondatezza della domanda del esclude che occorresse disporre (vieppiù considerando che lo CP_1 scrivente subentrava solamente nel Settembre del 2024, ossia a quasi otto anni e mezzo di distanza dall'iscrizione a ruolo) l'integrazione del contraddittorio, ciò che si sarebbe risolto in un superfluo aggravio di spese ed in un'ulteriore lesione del principio della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 5.5.2025, n. 11825: «Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.»).
2. L'atto di regolarizzazione della società di fatto de qua agitur in società in accomandita semplice, stipulato ai sensi della l. 947/1982, veniva concluso il 19 Dicembre 1984, e raccolto nel rogito del Notaio , con studio in Potenza, rep. n. 3095 e racc. n. 1174. Persona_2
I soci della società di fatto erano e l'odierno Parte_2 Controparte_1 CP_ opponente: la prima diveniva accomandante della il secondo accomandatario.
La ragione sociale era quella di Parte_4
I soci dichiaravano di autorizzare, tra l'altro, quanto segue:
2 N. 1467/2016 R.G.A.C.
3 N. 1467/2016 R.G.A.C.
La postilla n. 1, in calce dell'atto, è la seguente:
La società, successivamente, si trasformava in società in nome collettivo, sotto la ragione sociale di (rogito del medesimo notaio, Parte_5 in data 28 Marzo 1985, rep. n. 3765, racc. n. 1357): nell'atto, si dichiarava la proprietà del medesimo capannone artigianale.
Da ultimo, com'è pacifico e come risulta dal certificato notarile ipocatastale ex art. 567
c.p.c., la ragione sociale è quella di Controparte_4
3. Se esiste una società di fatto, essa già dispone di un proprio patrimonio: «La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un
4 N. 1467/2016 R.G.A.C.
risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva "de qua" consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio.» (Cass. civ., Sez. I, ord. 25.5.2021, n. 14365).
La regolarizzazione rende manifesto ed esteriorizza lo stato di fatto preesistente: il patrimonio rimane nella società, una volta regolarizzata.
Ove i beni fossero stati acquistati dai soci uti singuli, invece, con la regolarizzazione si produce un conferimento alla società.
Non importa quali siano le espressioni adoperate nell'atto di regolarizzazione, trattandosi di effetti tipici della regolarizzazione medesima.
In ogni caso, allora, nella specie, il , per effetto delle disposizioni negoziali, CP_1 contenute nell'atto di regolarizzazione, se non già prima, non era il proprietario del compendio pignorato, al momento del pignoramento: tale essendo, invece, la società esecutata.
Tali principi sono stati autorevolmente espressi dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, da ultimo, da Cass. civ., Sez. V, sent. 18.11.2015, n. 23570, e da Cass. civ., Sez. II, sent. 15.10.2018, n. 25754: alle cui motivazioni si rimanda.
Ne consegue che alla società e non al appartiene il compendio staggito, CP_1 descritto, nel certificato notarile ipocatastale ex art. 567 c.p.c., come segue:
Si noti come, all'epoca, il capannone artigianale non avesse ancora assunto una numerazione catastale (oggi, com'è pacifico, il fabbricato è censito in catasto al fol. 75, p.lla
516, sub. 1 e sub. 2), e come la superficie del lotto, sul quale insiste il medesimo capannone artigianale, sia, seppur di poco, maggiore di quella della somma delle particelle 478 e 480: e, dunque, si deve trattare di porzione della p.lla 479, della quale pure parla il : lo CP_1 staggito corrisponde a quella descrizione, come offerta dal notaio, e l'opposizione (nella quale
è logicamente già compresa la domanda riconvenzionale), entro quei limiti, non può ritenersi fondata, perché ciò che è descritto come pignorato non risulta appartenere all'opponente.
5 N. 1467/2016 R.G.A.C.
4. Il G.E. dovrà emettere ogni provvedimento inerente alla prosecuzione del procedimento esecutivo immobiliare n. 137/2002 R.G. Es. Imm Trib. Potenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1467/2016 R.G.A.C., promossa da contro ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Parte_1 Controparte_1 disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione di terzo, presentata da con riguardo al Controparte_1 compendio staggito ed oggetto della medesima opposizione, come meglio descritto nella motivazione della presente sentenza;
2. rimette al G.E. l'adozione di ogni provvedimento inerente alla prosecuzione del procedimento esecutivo immobiliare n. 137/2002 R.G. Es. Imm Trib. Potenza;
3. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1 euro 5.600,00 per compensi ed in euro 562,98 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 12 Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
6
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1467/2016 R.G.A.C.,
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
Claudio BRANCATI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE in fase di merito
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, dall'Avv. Giuseppe MOLINARI, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO in fase di merito avente ad oggetto: opposizione ex art. 619 c.p.c.
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. presentava opposizione di terzo, ex art. 619 c.p.c., innanzi al G.E. Controparte_1 del procedimento esecutivo immobiliare n. 137/2002 R.G. Es. Imm Trib. Potenza, promosso da quale creditrice procedente, contro la Parte_1 CP_2 Parte_2
debitrice esecutata.
[...]
Il deduceva che erano stati pignorati, entro quella procedura, il capannone CP_1 industriale nel territorio del Comune di Viggiano, località Fronti, in catasto al fol. 75, p.lla 516, sub. 1 e sub. 2, ed il piazzale pertinenziale, in catasto al fol. 75, p.lla 478 e 480.
Le particelle 478, 479 e 480, in realtà, gli appartenevano, avendole egli acquistate nel
1976: nel 1979, le concedeva in locazione a , per anni undici, poi prorogati di Parte_2 ulteriori anni quattro.
La veva costruito, a cavallo tra le p.lla 479 e 480, il predetto fabbricato. Pt_2
1 N. 1467/2016 R.G.A.C.
Egli era proprietario, pertanto, del fabbricato o, quanto meno, delle porzioni di suolo rimaste inedificate.
2. Resisteva la . Pt_1
Il cespite era stato conferito alla società dallo stesso e dalla mediante CP_1 Pt_2 atto di regolarizzazione di società di fatto in data 19.12.1984 (rogito per notar rep. Per_1
n. 3095, racc. n. 1174).
3. Il G.E. sospendeva l'esecuzione.
4. introduceva, dunque, la fase di merito del giudizio di opposizione di Parte_1 terzo.
5. Resisteva anzi spiegando domanda riconvenzionale, per Controparte_1
l'accertamento del proprio diritto.
6. Lo scrivente promuoveva un tentativo di composizione negoziale della controversia, cui il non aderiva, al contrario della . Pt_3 Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La debitrice esecutata non è stata tratta in giudizio: ma la palese infondatezza della domanda del esclude che occorresse disporre (vieppiù considerando che lo CP_1 scrivente subentrava solamente nel Settembre del 2024, ossia a quasi otto anni e mezzo di distanza dall'iscrizione a ruolo) l'integrazione del contraddittorio, ciò che si sarebbe risolto in un superfluo aggravio di spese ed in un'ulteriore lesione del principio della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 5.5.2025, n. 11825: «Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.»).
2. L'atto di regolarizzazione della società di fatto de qua agitur in società in accomandita semplice, stipulato ai sensi della l. 947/1982, veniva concluso il 19 Dicembre 1984, e raccolto nel rogito del Notaio , con studio in Potenza, rep. n. 3095 e racc. n. 1174. Persona_2
I soci della società di fatto erano e l'odierno Parte_2 Controparte_1 CP_ opponente: la prima diveniva accomandante della il secondo accomandatario.
La ragione sociale era quella di Parte_4
I soci dichiaravano di autorizzare, tra l'altro, quanto segue:
2 N. 1467/2016 R.G.A.C.
3 N. 1467/2016 R.G.A.C.
La postilla n. 1, in calce dell'atto, è la seguente:
La società, successivamente, si trasformava in società in nome collettivo, sotto la ragione sociale di (rogito del medesimo notaio, Parte_5 in data 28 Marzo 1985, rep. n. 3765, racc. n. 1357): nell'atto, si dichiarava la proprietà del medesimo capannone artigianale.
Da ultimo, com'è pacifico e come risulta dal certificato notarile ipocatastale ex art. 567
c.p.c., la ragione sociale è quella di Controparte_4
3. Se esiste una società di fatto, essa già dispone di un proprio patrimonio: «La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un
4 N. 1467/2016 R.G.A.C.
risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva "de qua" consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio.» (Cass. civ., Sez. I, ord. 25.5.2021, n. 14365).
La regolarizzazione rende manifesto ed esteriorizza lo stato di fatto preesistente: il patrimonio rimane nella società, una volta regolarizzata.
Ove i beni fossero stati acquistati dai soci uti singuli, invece, con la regolarizzazione si produce un conferimento alla società.
Non importa quali siano le espressioni adoperate nell'atto di regolarizzazione, trattandosi di effetti tipici della regolarizzazione medesima.
In ogni caso, allora, nella specie, il , per effetto delle disposizioni negoziali, CP_1 contenute nell'atto di regolarizzazione, se non già prima, non era il proprietario del compendio pignorato, al momento del pignoramento: tale essendo, invece, la società esecutata.
Tali principi sono stati autorevolmente espressi dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, da ultimo, da Cass. civ., Sez. V, sent. 18.11.2015, n. 23570, e da Cass. civ., Sez. II, sent. 15.10.2018, n. 25754: alle cui motivazioni si rimanda.
Ne consegue che alla società e non al appartiene il compendio staggito, CP_1 descritto, nel certificato notarile ipocatastale ex art. 567 c.p.c., come segue:
Si noti come, all'epoca, il capannone artigianale non avesse ancora assunto una numerazione catastale (oggi, com'è pacifico, il fabbricato è censito in catasto al fol. 75, p.lla
516, sub. 1 e sub. 2), e come la superficie del lotto, sul quale insiste il medesimo capannone artigianale, sia, seppur di poco, maggiore di quella della somma delle particelle 478 e 480: e, dunque, si deve trattare di porzione della p.lla 479, della quale pure parla il : lo CP_1 staggito corrisponde a quella descrizione, come offerta dal notaio, e l'opposizione (nella quale
è logicamente già compresa la domanda riconvenzionale), entro quei limiti, non può ritenersi fondata, perché ciò che è descritto come pignorato non risulta appartenere all'opponente.
5 N. 1467/2016 R.G.A.C.
4. Il G.E. dovrà emettere ogni provvedimento inerente alla prosecuzione del procedimento esecutivo immobiliare n. 137/2002 R.G. Es. Imm Trib. Potenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1467/2016 R.G.A.C., promossa da contro ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Parte_1 Controparte_1 disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione di terzo, presentata da con riguardo al Controparte_1 compendio staggito ed oggetto della medesima opposizione, come meglio descritto nella motivazione della presente sentenza;
2. rimette al G.E. l'adozione di ogni provvedimento inerente alla prosecuzione del procedimento esecutivo immobiliare n. 137/2002 R.G. Es. Imm Trib. Potenza;
3. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1 euro 5.600,00 per compensi ed in euro 562,98 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 12 Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
6