Articolo 735 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 734Articolo 736
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Art. 735. Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento 1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto ((sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.)) :
a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) ;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) ;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) .
1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianita', di cui all'articolo 734, comma ((3)) , sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado ((che ha frequentato l'accademia militare,)) avente la stessa anzianita'.
1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche' non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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