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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Milano
SEZIONE NONA CIVILE
Il giudice delegato Dott. Giuseppe Gennari, ha pronunciato la seguente
DECRETO
316c.c. nel procedimento iscritto al N. 46180/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAIOLA SONIA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' Parte_2 C.F._2
avv. PRATI ANDREA;
RESISTENTE
Il Giudice delegato Dott. Giuseppe Gennari, a scioglimento della riserva assunta in data 19/3/2025
osserva
va premesso che il procedimento deve essere qualificato ex articolo 316c.c in quanto l'accordo delle parti, non recepito dal tribunale, ha valore solo come accordo privato. Peraltro, poiché il procedimento ex 316c.c. è senza formalità e le parti hanno avuto modo di contraddire su ogni aspetto, il tribunale può e deve correttamente qualificare la domanda.
Le parti discutono della presa in carico psicologia delle minori e nate il Per_1 Per_2
28/12/2007. Le parti concordano per la presa in carico, ma non concordano sul centro. Il tribunale, fermo restando che le parti comunque concordano sulla necessità della presa in carico, non può che optare per il centro pubblico (peraltro, il centro indicato è afferente una struttura pubblica psichiatrica specializzata). Esiste un tema di “tempo”. Il padre si è già impegnato a optare per il centro privato nel caso in cui il tempo di attesa per l'avvio della presa in carico, dopo il primo colloquio, sia superiore a un mese.
L'audizione delle minori è del tutto superflua in quanto la scelta da assumere non è legata alla loro volontà (fermo restando, ovviamente, che l'eventuale trattamento dovrà incontrare anche il loro consenso).
Parte ricorrente svolge anche altra domanda che è del tutto estranea al presente giudizio e sulla quale il tribunale nulla può dire.
Tenuto conto della soccombenza reciproca sulle domande tutte, le spese sono da compensare.
Pagina 1
P.Q.M.
Così provvede: autorizza la presa in carico delle minori presso il centro pubblico indicato dal ricorrente;
dà atto che, nel caso in cui i tempi di attesa saranno superiori al mese, le parti si rivolgeranno al centro privato indicato dalla madre;
dichiara inammissibile ogni altra domanda spese compensate
SI COMUNICHI
Milano, 21/03/2025
Il Giudice delegato dott. Giuseppe Gennari
Pagina 2
SEZIONE NONA CIVILE
Il giudice delegato Dott. Giuseppe Gennari, ha pronunciato la seguente
DECRETO
316c.c. nel procedimento iscritto al N. 46180/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAIOLA SONIA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' Parte_2 C.F._2
avv. PRATI ANDREA;
RESISTENTE
Il Giudice delegato Dott. Giuseppe Gennari, a scioglimento della riserva assunta in data 19/3/2025
osserva
va premesso che il procedimento deve essere qualificato ex articolo 316c.c in quanto l'accordo delle parti, non recepito dal tribunale, ha valore solo come accordo privato. Peraltro, poiché il procedimento ex 316c.c. è senza formalità e le parti hanno avuto modo di contraddire su ogni aspetto, il tribunale può e deve correttamente qualificare la domanda.
Le parti discutono della presa in carico psicologia delle minori e nate il Per_1 Per_2
28/12/2007. Le parti concordano per la presa in carico, ma non concordano sul centro. Il tribunale, fermo restando che le parti comunque concordano sulla necessità della presa in carico, non può che optare per il centro pubblico (peraltro, il centro indicato è afferente una struttura pubblica psichiatrica specializzata). Esiste un tema di “tempo”. Il padre si è già impegnato a optare per il centro privato nel caso in cui il tempo di attesa per l'avvio della presa in carico, dopo il primo colloquio, sia superiore a un mese.
L'audizione delle minori è del tutto superflua in quanto la scelta da assumere non è legata alla loro volontà (fermo restando, ovviamente, che l'eventuale trattamento dovrà incontrare anche il loro consenso).
Parte ricorrente svolge anche altra domanda che è del tutto estranea al presente giudizio e sulla quale il tribunale nulla può dire.
Tenuto conto della soccombenza reciproca sulle domande tutte, le spese sono da compensare.
Pagina 1
P.Q.M.
Così provvede: autorizza la presa in carico delle minori presso il centro pubblico indicato dal ricorrente;
dà atto che, nel caso in cui i tempi di attesa saranno superiori al mese, le parti si rivolgeranno al centro privato indicato dalla madre;
dichiara inammissibile ogni altra domanda spese compensate
SI COMUNICHI
Milano, 21/03/2025
Il Giudice delegato dott. Giuseppe Gennari
Pagina 2