Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 05/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBLIK ITALIEN
IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES
LANDESGERICHT BOZEN
ERSTE ZIVILABTEILUNG
Nr. Allg. Reg. 1224/2023 e 1228/2023
Der Einzelrichter Alex Tarneller erlässt im Verfahren ersten Grades folgendes
URTEIL zwischen den Prozessparteien:
, (Str.Nr. , mit Parte_1 C.F._1
RA und RA Parte_2 Parte_3
Widerspruchsklagende
[...]
, (Str.Nr. ), mit RA Parte_4 C.F._2 [...]
[...]
, (Str.Nr. ), mit RA NE MI Parte_5 C.F._3
Widerspruchsbeklagte Parteien
Gegenstand des Rechtsstreits: Widerspruch gegen die Zahlungsbefehle Nr. 103/2023 und
Nr. 108/2023
Schlussanträge des Prozessbevollmächtigten der klagenden Partei:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE: estromettere dal presente procedimento il sig. in quanto Parte_1
carente di legittimazione passiva in considerazione del fatto che non era il beneficiario del bonifico effettuato dai sig.ri e per l'acquisto dei corsi di educazione finanziaria, Pt_5 Pt_6
e nemmeno il sig. era legato da un rapporto contrattuale con lo stesso o con la Parte_1 società effettiva beneficiaria del versamento e per l'effetto pronunciare l'estinzione del presente procedimento;
1 von 30
effettuare la chiamata in causa della società IMS international marketing services GMBH, beneficiaria del bonifico effettuato dai sig.ri e , e la società , quale proponente del Pt_5 Pt_6 CP_1
prodotto
“corso di educazione finanziaria” oggetto d'acquisto da parte dei sig.ri e stessi, Pt_5 Pt_6
ai sensi dell'art. 269 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE: nel caso in cui il Giudice non concedesse l'estromissione dell'attore, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta restitutoria formulata dal sig. Parte_5
e dalla sig.ra avendo questi ultimi ricevuto quanto promesso, e cioè il
[...] Parte_7
corso di educazione finanziaria, da parte venditrice alla cifra di € 17.500, tutt'ora nella loro disponibilità, oltre all'omaggio delle cryprovalute, e per l'effetto revocare i decreti ingiuntivi opposti emessi inter partes in data 21 gennaio 2023 (nn. 103/108 2023) In ogni caso con vittoria di spese e di competenze di giudizio.
In via istruttoria:
ISTANZE ISTRUTTORIE
Senza che questo implichi un'inversione dell'onere della prova, si chiede la prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
1. Vero che i sigg.ri e nel 2016 effettuavano i versamenti relativi all'acquisto dei Pt_5 Pt_6
corsi di educazione finanziaria alla società IMS International marketing services GMBH?;
2. Vero che tra il sig. ed i sigg.ri e non sussisteva alcun rapporto Parte_1 Pt_5 Pt_6 contrattuale relativo all'acquisto/vendita dei corsi di educazione finanziaria nel 2016?;
3. Vero che il sig. non conosceva la sig.ra nel 2016?; Parte_1 Pt_4
4. Vero che i sigg.ri e acquistavano all'inizio del 2016 dei pacchetti di Pt_5 Pt_4 educazione finanziaria per la cifra complessiva di € 35.000?;
5. Vero che ai sigg.ri e nel 2016 unitamente alla dazione dei corsi di educazione Pt_5 Pt_4
finanziaria venivano conferiti in omaggio n. 64.615 cryptovalute denominate One Coin?;
6. Vero che per un meccanismo promozionale nel 2016 i One Coin conferiti ai sigg.ri e Pt_5
2 von 30 raddoppiavano contestualmente all'acquisto dei corsi di educazione finanziaria fino ad Pt_4
un totale di 120.000?;
7. Vero che i sigg.ri e hanno a tutt'oggi la piena disponibilità dei corsi di Pt_5 Pt_4
educazione finanziaria e degli One Coin ricevuti nel 2016?;
8. Vero che i sigg.ri e hanno a tutt'oggi la piena disponibilità degli One Coin Pt_5 Pt_4
ricevuti nel 2016?
9. Vero che i sigg.ri e possono verificare la quantità di criptovaluta posseduta Pt_5 Pt_4
accedendo con le proprie credenziali alla pagine web portal. .eu/auth/login?; CP_2
10. Vero che i sigg.ri e possono visualizzare gli articoli acquistabili sul sito Pt_5 Pt_4
http://dealshaker.oneecosystem.eu con gli One Coin avuti nel 2016?;
11. Vero che il valore del One Coin nel 2016 era di € 6?;
12. Vero che il valore del One Coin è attualmente di circa € 42?;
13. Vero che i sigg.ri e possono acquistare oggetti e servizi sui siti a ciò dedicati Pt_5 Pt_4
sia pagando esclusivamente in One Coin sia in parte in One Coin ed in parte in euro?;
14. Vero che nel 2016 l'acquisto dei corsi di educazione finanziaria veniva proposto alla sig.ra da parte del sig. ?; Pt_4 Pt_5
15. Vero che il sig. nel 2016 era un promoter di One Coin?; Pt_5
16. Vero che il sig. nel 2016 era promoter di One Coin nei confronti di almeno 5 persone Pt_5
tra cui la sig.ra ?; Pt_4
17. Vero che l'oggetto dell'acquisto effettuato nel 2016 dai sigg.ri e sono sempre Pt_5 Pt_4
stati corsi di educazione finanziaria?;
18. Vero che le modalità di acquisto di beni e servizi tramite la spendita della criptovaluta One
Coin sono funzionanti?;
19. Vero che vengono organizzati meeting e convention in Europa ed in tutto il mondo per informare e pubblicizzare i servizi offerti e l'operatività di One Coin?;
20. Vero che il numero di beni e servizi acquistabili in One Coin sulle piattaforme a ciò dedicate
è in continuo aumento?;
21. Vero che i produttori di beni e fornitori di servizi che aderiscono al sistema di compravendita in One Coin sono in costante crescita?;
22. Vero che l'acquisto effettuato dai sigg.ri e nel 2016 non aveva natura Pt_5 Pt_6
3 von 30 speculativa?;
23. Vero che gli unici potenziali benefici relativi all'acquisto nel 2016 dei pacchetti di educazione finanziaria e la dazione dei One Coin avrebbero potuto essere solamente in One
Coin stessi?.
Con riferimento ai capitoli formulati si indicano quali testimoni il sig. Testimone_1
residente in [...], il sig. , residente in [...]
(BZ), Rione Peter Anich n. 12/B, il sig. residente in [...]
16, sig. , residente a [...], sig. , Testimone_4 Tes_5
residente a [...]I, sig.ra residente a [...]
Pioltello (MI), via Pier Paolo Pasolini n. 2.
Si richiede l'audizione da remoto dei testi citati o almeno di quelli non residenti in provincia di
Bolzano. des Prozessbevollmächtigten der beklagten Partei:
Der PV der Widerspruchskläger stellt die Schlussanträge wie in den jeweiligen
Einlassungsschriftsätzen vom 25.05.2023 und zwar:
„es möge das Landesgericht Bozen, bei gleichzeitiger Abweisung aller anderslautenden
Einwände und Anträge
III.
2. in der Hauptsache den gegnerischen Widerspruch abweisen, weil faktisch und rechtlich unbegründet und haltlos, sowie feststellen und erklären, dass das vom heutigen
Widerspruchskläger UN BE an Frau und Parte_4 Per_1 Parte_5
vermittelte Rechtsgeschäft das ob seines unerlaubten Rechtsgrundes (Art. 1343 ZGB) und seines gesetzeswidrigen Gegenstandes (Art. 1346 ZGB) nichtig im Sinne von Art. 1418 ZGB Nichtig ist und dass das zum Verlust des von den heutigern Widerspruchsbeklagten eingezahlten Betrages von €17.500,00 geführt hat und somit denselben aufgrund der von ihm geleisteten
Garantiererklärung vom 24.02.2016, so wie im Antrag aus Ausstellung eines Zahlungsbefehl vom 18.01.2023 angeführte, ER UN dazu verurteilen, an Frau und Pt_4 Pt_4
an je den Betrag von 17.500,00 zuzüglich der gesetzlichen Zinsen ab dem Per_1 Parte_5
01.08.2017 bis zum Saldo, sowie der Spesen für das Mahnverfahren liquidiert in € 652,05 für
Anwaltsentgelt und , zzgl. 4% Anwaltskassa und 22% Mehrwertsteuer soweit Persona_2 geschuldet, € 145,50 für Barauslagen, sowie der Spesen und Kosten des gegenständlichen
4 von 30 Verfahrens zu zahlen.
Untergeordnet, feststellen und erklären, dass der von den heutigen Widerspruchsbeklagten
und aufgrund der mit dem BE Vereinigung Parte_4 Parte_5 Parte_1 vom 24.02.2016 eingezahlte Betrag von je €17.500,- als im Sinne der genannten Vereinbarung als verloren gilt und in der Folge ER UN dazu verurteilen, an Frau Parte_4
und an ER je den Betrag von 17.500,00 zuzüglich der gesetzlichen Zinsen ab Parte_5 dem 01.08.2017 bis zum Saldo, sowie der Spesen für das Mahnverfahren liquidiert in € 652,05 für Anwaltsentgelt und Pauschalkosten, zzgl. 4% und 22% CP_3 Controparte_4
€ 145,50 für Barauslagen, sowie der Spesen und des gegenständlichen
[...] CP_5
Verfahrens zu zahlen.
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
1. Verfahrensgegenstand
1.1 Streitgegenstand sind die Widersprüche von ER UN gegen die vorläufig vollstreckbaren Zahlungsbefehle Nr. 108/2023, welche von ER RE bzw. Parte_8
in Höhe von 17.500,00 zzgl. Zinsen und Verfahrenskosten gegen ihn erwirkt wurden.
[...]
1.2 Die Anträge auf Zahlungsbefehl fußten auf folgenden, völlig analogen Ausführungen und
Urkunden:
Der Widerspruchkläger sei Anfang des Jahres 2016 an die Widerspruchsbeklagten herangetreten, habe sich als Promotor für die Kryptowährung „onecoin“ ausgegeben und ihnen ein Angebot für eine lukrative Investition gemacht. Das Geschäft habe die Überweisung des Betrages von jeweils
€ 17.500,00 an die onecoin Ltd, bzw. an einen Ableger derselben, und zwar die IMS
International Marketing Services GmbH, auf deren Bankkonto bei der Sparkasse Steinfurt vorgesehen, mit der Begründung „Tycoon + Premium Packet“. In der schriftlichen Vereinbarung vom 24/02/2016 hätten sich RE bzw. HE verpflichtet, UN im Erfolgsfall mit
20% am Gewinn zu beteiligen und letzterer habe sich verpflichtet, für den Fall, dass das überwiesene Kapital verlorengeht, dies persönlich innerhalb 25/02/2017 zurückzuerstatten.
Das Kapital sei nicht zurückerstattet worden und onecoin habe sich nicht als eine
, sondern ein betrügerisches Schneeballsystem herausgestellt. Die Rückzahlung CP_6
des Betrages sei nun von UN geschuldet, einmal deshalb, weil der Operation ein
Betrug zugrunde lag und andererseits, weil die geleistete Garantie zum Tragen komme.
5 von 30 1.3
Im Widerspruch gegen die Zahlungsbefehle brachte UN folgende Verteidigungen vor:
Der habe haben keine Passivlegitimation, weil das Geld an IMS Persona_3
international marketing services GMBH überwiesen wurde, mit der er keine Verbindung unterhalte. Ebenso bestehe kein Vertragsverhältnis zwischen ihm und den
Widerspruchsbeklagten. Letztere hätten diese Gesellschaft klagen müssen.
Die Widerspruchsbeklagten haben keine Investition sondern ein „pacchetto di corsi di CP_7 educazione finanziaria“ erworben, und diese Kurse seien auf der Website https://academy.oneecosystem.eu/login mit den persönlichen Zugangsdaten verfügbar. Mit dem
Erwerb der Kurse seien gratis 64.615 Einheiten der Kryptowährung One Coin zugeteilt worden.
Aufgrund des damals geltenden Werbemechanismus seien die Kryptovaluten auf ca. 120.000 verdoppelt worden. Der Wert eines One Coin habe 2016 ca. 6 Euro betragen. Die
Widerspruchskläger hätten ihr Geld nicht verloren, sondern verfügten über die 120.000 One
Coin im heutigen Wert von jeweils ca. 42,00 €. Mit dem heutigen Wert der Kryptovaluten könnten mittels der persönlichen Zugangsdaten Waren und Dienstleistungen im Wert von ca.
5.000.000 € über die Plattform https://dealshaker.oneecosystem.eu gekauft werden, so z.B. ein
Citroen C5 für 48,94 One Coin + 3120 €, also um insgesamt 5.200,00, aber auch viele andere
Waren mehr. Es liege kein Betrug vor und über 10 haben an den Kursen Persona_4
von oneecosystemacademy teilgenommen und es gebe Veranstaltungen auf internationaler
Ebene. Die Kryptovaluten seien laut Agentur der Einnahmen auch in der Steuererklärung anzuführen.
Der Widerspruchskläger habe kein persönliches Verhältnis mit den Widerspruchsbeklagten gehabt. Die Kurse seien den Widerspruchsbeklagten von IE MO angeboten worden und den einzigen Kontakt zwischen den Parteien habe es bei einer Präsentation von MO gegeben, wo UN bloß Gast war.
In den slides betreffend die Kursvorstellung sei ausdrücklich dargelegt, dass “i Relatori non hanno alcun rapporto con le società One Network Services Ltd e IMS Gmbh”.
1.4 Die Sache geht ohne Aufnahme der vom Widerspruchskläger angebotenen mündlichen
Beweismittel über die obigen Schlussanträge in die Entscheidung.
2.
6 von 30 2.1 Sachverhalt
a) Im Mahnverfahren haben die Beklagten eine, bis auf die Namen gleichlautende, Urkunde mit
Datum 24/02/2016 vorgelegt, welche folgenden Inhalt hat:
Die Beklagten kündigen an, am 25/02/2016 den obigen Betrag „an die Firma ONE COIN Ltd als
Ankauf eines Promotionspakets …“ zu überweisen. „Diese Promotion wurde mir von BE
UN … angeboten. Diese lukrative Geschäftsgelegenheit könnte beträchtliche
Gewinne verursachen, wo ich (Name Beklagte/r) mich verpflichte, ER UN mit
20% am Gewinn zu beteiligen. Herr UN verpflichtet sich andererseits und garantiert gleichzeitig, sollte das überwiesene von 17.500 € verloren gehen, dies persönlich CP_8 innerhalb 25.02.2017 zurückzuerstatten bzw. zu überweisen.“
Die Überweisung des Betrages von je 17.500,00 € seitens der Beklagten an die IMS International
Marketing Services GmbH für ein Promotionspaket ist unstrittig.
b) Die Beklagten haben im Mahnverfahren die risoluzioni n. 24814 und 26708 der Autorità garante della concorrenza e del mercato vom 25.07.2017 hinterlegt. Mit letzterer Verfügung wurde einigen Subjekten (darunter auch die im oben zitierten slide geannte One Network
Services Ldt) die Geschäftspraxis betreffend die sog. Coin als unzulässig Controparte_9
eingestuft und diese verboten, nebst Verhängung einer Geldbuße in unterschiedlicher Höhe
(5.000,00-2.000.000,00 €) gegen die verschiedenen Subjekte.
Diese Verfügung wurde vor dem Verwaltungsgericht Latium angefochten, welche den Rekurs mit Urteil n. 964/2022 abwies. Das Urteil ist einsehbar unter https://www.giustizia- amministrativa.it/provvedimenti-tar-roma. Im Urteil werden die Feststellungen der
Garantiebehörde geteilt und es wird zusammenfassend folgende Praxis in Zusammenhang mit der sog. Kryptowährung One Coin festgestellt (die Unterstreichungen wurden von diesem
Verfasser gemacht, um Wesentliches hervorzuheben):
„2.1. L'odierna ricorrente è una società con sede in Belize ed attiva nella promozione e diffusione di criptomonete. Queste ultime sono strumenti di pagamento non regolamentati che non hanno corso legale in Italia (né in altri Stati), ma che possono essere accettati su base volontaria da privati quale corrispettivo di una qualsivoglia prestazione: il sistema dello scambio è privato e diffuso, non intervenendo mai un'autorità pubblica (ad es. una banca centrale) a garantire il valore nominale della moneta scambiata. La piú famosa e diffusa
7 von 30 criptomoneta è il bitcoin, che si basa su di un'architettura informatica che prende il nome di blockchain e che, in buona sostanza, garantisce il buon esito dell'operazione mediante una sorta di «convalida» di tutti i possessori della criptomoneta.
2.2. Per quanto qui d'interesse, l'odierna ricorrente agiva promuovendo una distinta criptomoneta denominata onecoin: essa veniva presentata come differente dal ben piú celebre bitcoin, in quanto di proprietà di un ente (privato) centralizzato che garantiva la bontà dei trasferimenti ed il valore della moneta scambiata.
2.3. Va poi immediatamente osservato come nel procedimento sanzionatorio (ed anche nel provvedimento) non fosse coinvolta unicamente l'odierna ricorrente, ma una serie nutrita di ulteriori soggetti, societari e non. In primo luogo, vi è la società OneCoin, proprietaria della criptomoneta omonima: essa è sempre rimasta estranea al procedimento, pur essendo la sua valuta oggetto della promozione da parte dei soggetti coinvolti nella pratica commerciale. Vi è poi la società , costituita a Dubai e con sede a Sofia (presentata come Controparte_10
sede centrale del gruppo), pure attiva nella diffusione e promozione della menzionata criptomoneta che risultava essere l'interfaccia con i privati del sistema onecoin, comparendo soprattutto nei messaggi promozionali e nei siti internet. Segue poi l'odierna ricorrente (One
Life Network), incaricata di vendere pacchetti formativi promovendo in tal guisa la cultura delle criptomonete. Va poi menzionata la Easy Life s.r.l., società di diritto italiano, che diffondeva la criptovaluta sul territorio nazionale, coordinando anche le relative attività promozionali. Infine, alcune persone fisiche italiane risultano coinvolte quali registrant dei dominî internet a mezzo dei quali si pubblicizzava la pratica commerciale (segnatamente, www.onecoinsudtirol.it, www.onecoinitaliaofficial.it e www.onecoinitalia.com).
2.4. Chiarito l'àmbito soggettivo, è possibile illustrare le modalità di diffusione della criptomoneta.
2.5. Sul punto, va osservato come per l'ottenimento della criptovaluta onecoin fosse necessario acquistare una certa quantità di moneta grezza (c.d. token) abbinata al kit formazione offerto dalla odierna ricorrente (One Life Network); i token, poi, a seguito della procedura di split (le cui tempistiche non venivano mai chiarite), venivano raddoppiati e, da questo momento,
«collocati» nelle c.d. mining farm ove l'entità centrale provvedeva alla trasformazione in onecoin (procedimento di mininig) secondo il rapporto di difficulty, fissato anche esso
8 von 30 arbitrariamente dall'ente centrale. All'esito dell'istruttoria, l'Agcm rappresentava come, nonostante gli atti allegati dai soggetti coinvolti nel procedimento, non fosse stato chiarito né il processo di split né quello di mininig.
2.6. Nondimeno, nelle réclame, i professionisti coinvolti, invece di spiegare il procedimento di creazione e controllo della criptovaluta, evidenziavano unicamente la bontà dell'investimento ed i lauti guadagni che avrebbe certamente conseguito chi acquistava per tempo onecoin. Nel dettaglio, si rappresentava come, a seconda dell'investimento, la remunerazione aumentasse in maniera piú che proporzionale. Ad esempio, con l'investimento minimo di € 140 (c.d. starter kit) si sarebbero ottenuti 1.000 token i quali, a loro volta, sarebbero stati trasformati in circa 28 onecoin che al tasso di conversione attuale varrebbero € 157: nel giro di due anni, secondo le previsioni di crescita (date per certe dai relatori dei meeting), il valore sarebbe aumentato fino ad € 2.800, con la conseguenza di ottenere un profitto pari a venti volte il denaro investito.
Qualora, invece, il soggetto avesse voluto investire € 27.530 (c.d. infinity trader) avrebbe ottenuto, a seguito di un doppio split, 30.000 onecoin (pari ad € 210.000): in tal caso, dopo due anni, il valore degli onecoin potrebbe raggiungere i € 3.000.000 (ossia 108 volte l'investimento iniziale). Va precisato che questi kit appena menzionati costituiscono i pacchetti formativi venduti dalla One Life Network.
2.7. Tralasciando ora le prospettive di crescita della criptovaluta e quindi la facoltà di investire passivamente nella stessa in attesa che aumenti di valore, va osservato come altra modalità di remunerazione per gli investitori fosse rappresentata dai bonus erogati in favore dei soggetti che reclutassero nuovi «partecipanti». All'uopo, va premesso che al fine di acquistare uno dei kit formazione sopra indicati era necessario preventivamente registrarsi sul sito dell'odierna ricorrente www.onelife.eu nonché sottoscrivere il c.d. Ima (indipendent marketing associate) agreement, ossia un accordo commerciale con la società One Life Network in forza del quale veniva data la possibilità all'aderente di far fruttare il proprio investimento reclutando nuovi soggetti alla rete di diffusione della criptovaluta. Di conseguenza, prima ancora di poter ottenere la criptovaluta onecoin, era doveroso sottoscrivere questo accordo che rendeva l'investitore (o il discente, se ci si vuole focalizzare sul momento formativo) un promotore: ciò perché promovendo la criptovaluta (rectius, favorendo l'adesione di nuovi soggetti) la società riconosceva dei bonus crescenti in base al numero di aderenti presentati. Sebbene illustrati con
9 von 30 nomi differenti, la sostanza dei quattro bonus sponsorizzati (bonus diretto, fast start bonus, bonus di rete e matching bonus) era la medesima: difatti, piú persone aderivano alla rete, piú provvigioni guadagnava colui che li aveva introdotti. Ovviamente, non era sufficiente
«presentare» il soggetto, ma risultava necessario che costui acquistasse il pacchetto formativo.
2.8. Quanto alla diffusione della pratica commerciale, deve rilevarsi come oltre all'utilizzo di e- book, di siti internet (come quelli sopra indicati) e dépliant, sono soprattutto eventi di massa ad aver consentito l'adesione di un numero rilevantissimo di persone (oltre 50.000) al programma di distribuzione. Nelle predette occasioni, promosse dalle società ed Easy Controparte_10
Life, i diversi relatori lodavano le virtú e le prospettive dell'investimento nella criptomoneta, evidenziando principalmente i grandi compensi ottenuti;
viceversa, non si fornivano in alcun modo informazioni piú dettagliate rispetto ai video istruttivi mandati in onda durate il raduno ed era impedito porre domande per chiarimenti. Nelle medesime occasioni, i relatori, oltre a pubblicizzazione la criptomoneta, sponsorizzavano anche i bonus relativi al reclutamento di nuovi aderenti: invero, le due fattispecie sono intimamente connesse in quanto, come già osservato, sia per l'ottenimento della criptovaluta sia per il conseguimento dei bonus era necessario acquistare i kit formazione. ….
6. A mezzo del terzo motivo di ricorso, la società articola una lunga serie di doglianze per censurare la ricostruzione della pratica commerciale operata nel provvedimento dall'amministrazione. Nel dettaglio, la ricorrente evidenzia di proporre in vendita esclusivamente corsi di formazione per professionisti disconoscendo eventuali promozioni operate dagli altri soggetti privati sopra indicati;
per giunta, l'ottenimento dei token per l'accredito della criptovaluta sarebbe meramente facoltativo e slegato dalla fruizione dei corsi online proposti dalla ricorrente. Di conseguenza, anche la conclusione circa la partecipazione della ricorrente alla diffusione della criptomoneta risulterebbe errata in quanto basata su atti ed informazioni acquisiti da terzi soggetti non riconducibili alla società odierna ricorrente. Infine, entrando nel merito, la parte ricorrente si duole della riconduzione della pratica ad una vendita piramidale. Tale carattere sarebbe da escludere proprio alla luce dei contestati bonus erogati per la vendita dei corsi di formazione: difatti, la remunerazione veniva corrisposta non per la presentazione del nuovo soggetto, bensí per la vendita del corso di formazione.
10 von 30 6.1. Anche tale doglianza si palesa infondata.
6.2. Per comprendere le ragioni che portano al rigetto della censura, è opportuno rammentare come le strutture piramidali si caratterizzino per il fatto che il fine ultimo della pratica commerciale non sia quello di vendere il prodotto od il servizio, bensí di far aderire alla rete di vendita il maggior numero di soggetti, guadagnando una percentuale sulle somme corrisposte dai nuovi partecipanti. In giurisprudenza si è chiarito che il tratto distintivo della vendita piramidale è dato dal fatto che lo scopo principale non «è collocare sul mercato il bene o servizio, bensí reclutare un numero maggiore di incaricati, il cui accesso nella rete è subordinato, sotto diverse forme, al pagamento di una «fee» che rappresenta l'introito maggiore dell'impresa» (cosí Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 321): in pratica, il contributo versato per entrare nella rete, anche se corrisposto a fronte della vendita di un bene o servizio, è necessario solo per ripagare l'investimento del soggetto che ha favorito l'ingresso nella rete.
Una pratica siffatta è considerata, senza possibilità di prova contraria, ingannevole e quindi vietata in maniera assoluta dall'art. 23, comma 1, lett. p) cod. cons.
6.3. Orbene, nel caso in esame, l'autorità qualificava correttamente la pratica commerciale posta in essere come vendita piramidale. Difatti, l'attività della One Life Network, anche se apparentemente consistente nella vendita di un prodotto (corsi di formazione), era in realtà diretta alla diffusione (unitamente agli altri soggetti coinvolti nel procedimento) della criptomoneta onecoin, circostanza desumibile dal fatto che l'unico modo per investire nella criptovaluta era dato dall'acquisto dei corsi di formazione, non essendovi un altro mercato ove contrattare onecoin.
… 6.5. Ed infatti la vendita dei corsi di formazione costituiva la principale fonte di introito dei soggetti coinvolti nel programma (punto 139 provvedimento): essa però, a ben vedere, si atteggiava a mero pretesto per consentire l'adesione alla rete di una pluralità di ulteriori soggetti i quali a loro volta erano incentivati a reclutare nuove persone cui vendere i corsi di formazione. Tale giudizio è avvalorato dalle risultanze dell'istruttoria amministrativa che evidenziava l'inconsistenza dei materiali formativi promessi (punto 122 del provvedimento impugnato) e la costante necessità di espandere la rete di distribuzione al fine di rientrare dell'investimento effettuato (ivi punto 140).
6.6. Di conseguenza, non può condividersi quanto osservato dalla ricorrente circa la liceità
11 von 30 della vendita dei pacchetti di formazione, atteso che essi, come osservato, costituiscono il
«prezzo» (la c.d. fee) per entrare nella rete piramidale, celato dietro un apparente bene immateriale (ossia un corso di formazione): solo da tale momento (ossia dopo aver pagato il contributo) l'utente poteva procedere a reclutare altri soggetti da introdurre nella rete, guadagnando sulla loro adesione (esattamente come vietato dall'art. 23, comma 1, lett. p) cod. cons.).
6.7. Neppure coglie nel segno la estraneità professata dalla One Life Network rispetto alla distribuzione onecoin, atteso che, come evidenziato sopra, l'acquisto dei kit formazione risultava essere il passaggio obbligato per l'ottenimento della criptovaluta. Di conseguenza, l'azione
«formativa» della società risulta indissolubilmente collegata con la diffusione dell'investimento in onecoin.
6.8. Similmente, il sistema dei bonus non può essere ricondotto ad una sorta di lecito marketing multi-livello, atteso che – contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente – lo scopo primario della One Life Network non era quello di vendere i corsi di formazione, bensí di far aderire alla rete il maggior numero di consumatori. Difatti, i promotori (soprattutto nei mass meeting) si soffermavano a lodare la criptovaluta ed il sistema di bonus, per poi vendere i kit formazione. È evidente, pertanto, che essi non procedessero ad attività di educazione finanziaria, ma solo al reclutamento di quanti piú investitori promettendo lauti guadagni grazie all'apprezzamento di onecoin e per mezzo dei varî bonus erogati dalla società odierna ricorrente: come può notarsi, i profitti discendevano dall'attività di reclutamento e non dalle competenze acquisibili tramite i corsi di formazione venduti. Queste circostanze rendono palese come la vendita dei pacchetti di formazione fosse solo un artifizio finalizzato a nascondere la vera natura piramidale della pratica commerciale. Elementi che ancora una volta rendono palese l'ingannevolezza della condotta tenuta dai professionisti coinvolti.
Die Beklagten haben des Weiteren vorgelegt:
c) ( ), Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
wonach ein Mitbegründer des Kryptowährungs-Schemas „One-Coin“ vom U.S. District
[...]
Judge zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, wegen der betrügerischen Kryptowährung, welche weltweit Millionen Opfer und einen Schaden von über 4 Milliarden Dollar produzierte.
Darin ist auch die Rede davon, dass die Kryptowährung wertlos ist, es sich um „fake coins“
12 von 30 handelt und das System nicht (wie bei Bit Coin) auf einer blockchain beruht. Die andere
Mitbegründerin von One Coin scheint unter den Top 10 der vom FBI gesuchten Personen auf.
d) Pressemitteilungen der deutschen Bundesantstalt für Finanzdiensleitungsaufsicht (BaFin), welche genau die Inhaberin des Kontos betrifft, auf welche die Beklagten das Geld überwiesen haben. geht hervor, dass mit Bescheid vom 5. April 2017 BaFin an die IMS International Per_5
Marketing Services GmbH gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 ZAG verfügte, das unerlaubt für Onecoin
Ltd, Dubai, betriebene Finanztransfergeschäft mit „OneCoin“-Anlegern sofort einzustellen, und ordnete die der unerlaubten Geschäfte an. Außerdem: „Die Onecoin Ltd, Dubai, CP_14 steht in einem Verbund von Unternehmen, die unter der Marke „OneCoin“ über ein mehrstufiges Vertriebssystem weltweit und auch in der Bundesrepublik Deutschland virtuelle
Werteinheiten vertreiben, die sie als Kryptowährung deklarieren. Im Auftrag von Onecoin Ltd ließ sich die IMS International Marketing Services GmbH von Anlegern, die in den Besitz von
„Onecoins“ kommen wollten, die dafür zu leistenden Entgelte auf wechselnde Bankkonten bei verschiedenen Kreditinstituten in Deutschland überweisen und leitete die Gelder im Auftrag von
OneCoin Ltd an Dritte insbesondere auch außerhalb Deutschlands weiter. Die Dienstleistung ist als Finanztransfergeschäft nach § 1 Absatz 2 Nr. 6 ZAG zu qualifizieren, das als Zahlungsdienst nach § 8 Absatz 1 Satz 1 ZAG unter Erlaubnisvorbehalt steht. Die erforderliche Erlaubnis, die durch die BaFin zu erteilen gewesen wäre, hatte und hat die IMS International Marketing
Services GmbH nicht.
e) E-mail von UN an RE vom 21/02/2016, wo UN 2 Grafiken sendet um einen Vergleich mit dem berühmten Bit Coin zu haben und schreibt: „Die Erfolgsstory vom
Bitcoin haben wir versäumt, aber wie du siehst können wir uns beim ONE COIN noch rechtzeitig bei einem Kurs von unter 6,00 € beteiligen …“
2.2 Sachliche Schlussfolgerungen
Aus den obigen , insbesondere aus den Feststellungen der Wettbewerbsbehörde, Per_6
welche vom TAR Latium bestätigt wurden, und Betrugsverurteilung in Amerika, kann zusammenfassend gefolgert werden, dass One Coin (echte) Kryptowährung darstellt, Per_7
welche auf einer blockchain beruht, sondern letztlich eine bloße Scheinwährung sind („fake coins“), deren Vertrieb über ein Pyramidensystem organisiert wurde, indem der Erwerb von
Ausbildungskursen vorgeschoben wurde, um die One Coins zu erwerben und die Erwerber
13 von 30 (promoter) ihrerseits neue Kunden anwerben sollten. Es geht also nicht um Ausbildungskurse im
Finanzbereich, sondern um den Erwerb der sog. Kryptowährung und die Anwerbung von neuen
Kunden mit der Aussicht auf der Steigerung des Wertes, also letztlich um eine Finanz-
Investition.
Dass es den nunmehrigen Prozessparteien genau darum ging, lässt sich auch in der Vereinbarung vom 24/02/2016 erkennen, wo von „lukrativer Geschäftsbeteiligung“ und „Gewinnbeteiligung“ gesprochen wird.
Die von UN angebotenen mündlichen (s. oben) und urkundlichen Beweise (Website über die Möglichkeit des Erwerbs von Gütern, angeblicher Wertverlauf, Werbematerial) vermögen die hier getätigten Feststellungen nicht zu entkräften und untermauern zum Teil nur, wie gerade die Beklagten in dieses betrügerische System eingebunden waren, wie es genau der
Darlegung im Urteil des TAR Latium dargelegt wird.
Der Umstand, dass das von RE und HE eingesetzte „Kapital“ verloren gegangen ist, kann als erwiesen erachtet werden, da das System One Coin auf Betrug fußte und ein sog.
Die angebliche Möglichkeit, Güter zu erwerben und hierbei teilweise Controparte_15
mit One Coins zu bezahlen, ist als nicht realistisch einzustufen und dient nur der Verschleierung des Betrugs.
2.4 Rechtliche Schlussfolgerungen
Die Vereinbarung vom 24/02/2016 stellt einen Vertrag dar, welcher die involvierten Parteien, also jeweils RE und HE einerseits, und UN andererseits bindet (Art. 1372
ZGB). Gegenstand des Vertrages ist der Umstand, dass UN den beiden diese
„lukrative Geschäftsbeteiligung“, sprich die Möglichkeit des Erwerbs der One Coins, vermittelt hat und sich als Entgelt dafür 20% einhandelt. Die Parteien sehen den Controparte_16
Erwerb der One Coins als Investition an und für den Fall des Scheiterns der Investition garantiert
UN das CP_8
Die Verteidigung UNs, wonach er keinen rechtsgeschäftlichen Kontakt mit den
Widerspruchsbeklagten gehabt hätte, ist durch den Vertrag selbst widerlegt.
Die Widerspruchsbeklagten gründen ihren Anspruch auf diesen Vertrag und in dieser Hinsicht besteht kein Zweifel über die Passivlegitimation von UN, der sich zur Kapitalgarantie verpflichtet hat.
14 von 30 Der Verlust des Kapitals ist eingetreten und somit ist UN vertraglich verpflichtet, dieses den Widerspruchsbeklagten zu ersetzen.
Der Umstand, inwieweit UN selbst im One Coin System involviert war, ist angesichts des Vertrages belanglos und so auch der Umstand, dass der formale Promoter der
Widerspruchsbeklagten eine andere Person war.
Abschließend sind die Zahlungsbefehle also zu bestätigen und die Verfahrenskosten dem unterliegenden Widerspruchskläger (Art. 91 ZPO) aufzuerlegen, mit Bezifferung des
Anwaltsentgelts laut Kostennote der Beklagten, welche im Einklang mit den Kriterien des
Ministerialdekrets 55/2014, Tab. 2, verfasst ist.
URTEILSSPRUCH
Mit prozessabschließender Entscheidung und unter Abweisung, Unzulässigerklärung bzw.
Absorbierung jedes gegenteiligen Antrages und Einwandes laut Begründung, erkennt das Gericht zu Recht:
1. Die Widersprüche gegen die Zahlungsbefehle dieses Landesgerichts Nr. 103/2023 und Nr.
108/2023 und werden abgewiesen und die Zahlungsbefehle werden vollstreckbar erklärt.
2. Der Widerspruchskläger wird verurteilt, den Widerspruchsbeklagten Verfahrenskosten in
Höhe von € 11.362,61 (inkl. 15% pauschalierte Kosten, 4% AnwK, MwSt) und nachfolgend notwendige Kosten zu ersetzen.
27/01/2025
Der Richter
Alex Tarneller
(digitale Unterschrift)
15 von 30 Traduzione a cura dell'Ufficio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1224/2023 e 1228/2023
Il Giudice monocratico Alex Tarneller ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado tra le parti processuali:
, (C.F. , con Avv. Parte_1 C.F._1
e Avv. Parte_2 Parte_3
Parte opponente
, (C.F. ), con Avv. Parte_4 C.F._2 Pt_5
[...]
, (C.F. ), con Avv. Parte_5 C.F._3 Parte_5
Parti opposte
Oggetto della controversia: opposizione ai decreti ingiuntivi n. 103/2023 e n. 108/2023
Conclusioni del procuratore processuale della parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE: estromettere dal presente procedimento il sig. in quanto Parte_1
carente di legittimazione passiva in considerazione del fatto che non era il beneficiario del bonifico effettuato dai sig.ri e per l'acquisto dei corsi di educazione finanziaria, Pt_5 Pt_6
e nemmeno il sig. era legato da un rapporto contrattuale con lo stesso o con la Parte_1 società effettiva beneficiaria del versamento e per l'effetto pronunciare l'estinzione del presente procedimento;
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: nel caso in cui il Giudice non concedesse l'estromissione del sig. dal presente procedimento, autorizzare l'attore ad Parte_1
effettuare la chiamata in causa della società IMS international marketing services GMBH,
16 von 30 beneficiaria del bonifico effettuato dai sig.ri e , e la società , quale proponente del Pt_5 Pt_6 CP_1
prodotto
"corso di educazione finanziaria" oggetto d'acquisto da parte dei sig.ri e stessi, Pt_5 Pt_6
ai sensi dell'art. 269 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE: nel caso in cui il Giudice non concedesse l'estromissione dell'attore, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta restitutoria formulata dal sig. Parte_5
e dalla sig.ra avendo questi ultimi ricevuto quanto promesso, e cioè il
[...] Parte_7 corso di educazione finanziaria, da parte venditrice alla cifra di € 17.500, tutt'ora nella loro disponibilità, oltre all'omaggio delle cryptovalute, e per l'effetto revocare i decreti ingiuntivi opposti emessi inter partes in data 21 gennaio 2023 (nn. 103/108 2023) In ogni caso con vittoria di spese e di competenze di giudizio.
In via istruttoria:
ISTANZE ISTRUTTORIE
Senza che questo implichi un'inversione dell'onere della prova, si chiede la prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
1. Vero che i sigg.ri e nel 2016 effettuavano i versamenti relativi all'acquisto dei Pt_5 Pt_6
corsi di educazione finanziaria alla Società IMS International marketing services GMBH?;
2. Vero che tra il sig. ed i sigg.ri e non sussisteva alcun rapporto Parte_1 Pt_5 Pt_6 contrattuale relativo all'acquisto/vendita dei corsi di educazione finanziaria nel 2016?;
3. Vero che il sig. non conosceva la sig.ra nel 2016?; Parte_1 Pt_4
4. Vero che i sigg.ri e acquistavano all'inizio del 2016 dei pacchetti di Pt_5 Pt_4 educazione finanziaria per la cifra complessiva di € 35.000?;
5. Vero che ai sigg.ri e nel 2016 unitamente alla dazione dei corsi di educazione Pt_5 Pt_4
finanziaria venivano conferiti in omaggio n. 64.615 cryptovalute denominate One Coin?;
6. Vero che per un meccanismo promozionale nel 2016 i One Coin conferiti ai sigg.ri e Pt_5
raddoppiavano contestualmente all'acquisto dei corsi di educazione finanziaria fino ad Pt_4
un totale di 120.000?;
7. Vero che i sigg.ri e hanno a tutt'oggi la piena disponibilità dei corsi di Pt_5 Pt_4
17 von 30 educazione finanziaria e degli One Coin ricevuti nel 2016?;
8. Vero che i sigg.ri e hanno a tutt'oggi la piena disponibilità degli One Coin Pt_5 Pt_4
ricevuti nel 2016?
9. Vero che i sigg.ri e possono verificare la quantità di criptovaluta posseduta Pt_5 Pt_4
accedendo con le proprie credenziali alla pagine web portale. .eu/auth/login?; CP_2
10. Vero che i sigg.ri e possono visualizzare gli articoli acquistabili sul sito Pt_5 Pt_4
http://dealshaker.oneecosystem.eu con gli One Coin avuti nel 2016?;
11. Vero che il valore del One Coin nel 2016 era di 6 €?;
12. Vero che il valore del One Coin è attualmente di circa € 42?;
13. Vero che i sigg.ri e possono acquistare oggetti e servizi sui siti a ciò dedicati Pt_5 Pt_4
sia pagando esclusivamente in One Coin sia in parte in One Coin ed in parte in euro?;
14. Vero che nel 2016 l'acquisto dei corsi di educazione finanziaria veniva proposto alla sig.ra da parte del sig. ?; Pt_4 Pt_5
15. Vero che il sig. nel 2016 era un promotor di One Coin?; Pt_5
16. Vero che il sig. nel 2016 era promoter di One Coin nei confronti di almeno 5 persone Pt_5
tra cui la sig.ra ?; Pt_4
17. Vero che l'oggetto dell'acquisto effettuato nel 2016 dai sigg.ri e sono sempre Pt_5 Pt_4
stati corsi di educazione finanziaria?;
18. Vero che le modalità di acquisto di beni e servizi tramite la spendita della criptovaluta One
Coin sono funzionanti?;
19. Vero che vengono organizzati meeting e convention in Europa ed in tutto il mondo per informare e pubblicizzare i servizi offerti e l'operatività di One Coin?;
20. Vero che il numero di beni e servizi acquistabili in One Coin sulle piattaforme a ciò dedicate
è in continuo aumento?;
21. Vero che i produttori di beni e fornitori di servizi che aderiscono al sistema di compravendita in One Coin sono in costante crescita?;
22. Vero che l'acquisto effettuato dai sigg.ri e nel 2016 non aveva natura Pt_5 Pt_6
speculativa?;
23. Vero che gli unici potenziali benefici relativi all'acquisto nel 2016 dei pacchetti di educazione finanziaria e la dazione dei One Coin avrebbero potuto essere solamente in One
18 von 30 Coin stessi?.
Con riferimento ai capitoli formulati si indicano quali testimoni il sig. Testimone_1
residente in [...], il sig. , residente in [...]
(BZ), Rione Peter Anich n. 12/B, il sig. residente in [...]
16, sig. , residente a [...], sig. , Testimone_4 Tes_5
residente a [...]I, sig.ra residente a [...]
Pioltello (MI), via Pier Paolo Pasolini n. 2.
Si richiede l'audizione da remoto dei testi citati o almeno di quelli non residenti in provincia di
Bolzano. del procuratore processuale della parte convenuta:
Il P.p. degli opponenti rassegna le conclusioni come nei rispettivi atti di costituzione dd.
25/05/2023, vale a dire:
“Es möge das Landesgericht Bozen, bei gleichzeitiger Abweisung aller anderslautenden
Einwände und Anträge
III.
2. in der Hauptsache den gegnerischen Widerspruch abweisen, weil faktisch und rechtlich unbegründet und haltlos, sowie feststellen und erklären, dass das vom heutigen
Widerspruchskläger UN BE an Frau und Parte_4 Per_1 Parte_5
vermittelte Rechtsgeschäft das ob seines unerlaubten Rechtsgrundes (Art. 1343 ZGB) und seines gesetzeswidrigen Gegenstandes (Art. 1346 ZGB) nichtig im Sinne von Art. 1418 ZGB Nichtig ist und dass das zum Verlust des von den heutigen Widerspruchsbeklagten eingezahlten Betrages von € 17.500 geführt hat und somit denselben aufgrund der von ihm geleisteten
Garantierklärung vom 24.02.2016, so wie im Antrag aus Ausstellung eines Zahlungsbefehls vom
18.01.2023 angeführte, ER dazu verurteilen, an Frau und an Parte_1 Parte_4
ER je den Betrag von 17.500 zuzüglich der gesetzlichen Zinsen ab dem Parte_5
01.08.20217 bis zum Saldo, sowie der Spesen für das Mahnverfahren liquidiert in € 652,05 für
Anwaltsentgelt und , zzgl. 4% und 22% Persona_2 CP_3 Controparte_4
€ 145,50 für Barauslagen, sowie der Spesen und des gegenständlichen
[...] CP_5
Verfahrens zu zahlen.
Untergeordnet, feststellen und erklären, dass der von den heutigen Widerspruchsbeklagten
und aufgrund der mit dem UN BE Vereinigung Parte_4 Parte_5
19 von 30 vom 24.02.2016 eingezahlte Betrag von je € 17.500, - als im Sinne der genannten Vereinbarung als verloren gilt und in der Folge ER UN dazu verurteilen, an Frau HE IN und an ER RE je den Betrag von € 17.500,00 zuzüglich der gesetzlichen Zinsen Parte_5 ab dem 01.08.2017 bis zum Saldo, sowie der Spesen für das Mahnverfahren liquidiert in €
652,05 für Anwaltsentgelt und Pauschalkosten, zzgl. 4% und 22% CP_3 [...]
€ 145,50 für Barauslagen, sowie der Spesen und des gegenständlichen Controparte_4 CP_5
Verfahrens zu zahlen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Oggetto del procedimento
1.1 Oggetto della controversia sono le opposizioni del sig. ai decreti ingiuntivi Parte_1
provvisoriamente esecutivi n. 108/2023 e n. 103/2023, che sono stati ottenuti rispettivamente dal sig. e dalla sig.ra per un importo pari a 17.500,00, oltre interessi e spese Pt_5 Pt_4
processuali a suo carico.
1.2 Le richieste di ingiunzione di pagamento si basavano sulle seguenti deduzioni e sui seguenti documenti interamente analoghi:
All'inizio del 2016, l'opponente si è rivolto alle parti opposte, proclamandosi promotore della criptovaluta "onecoin" e facendogli un'offerta per un investimento redditizio. L'operazione avrebbe previsto il bonifico dell'importo pari a € 17.500,00 Euro rispettivamente alla onecoin
Ltd, ossia ad una filiale degli stessi, vale a dire la IMS International Marketing Services GmbH, sul conto bancario degli stessi presso la Sparkasse Steinfurt, riportante la causale "Tycoon +
Premium Packet". Nell'accordo scritto di data 24/02/2016, e si sarebbero Pt_5 Pt_4
impegnati a far partecipare al 20% degli utili in caso di esito positivo, e Parte_1
quest'ultimo, in caso di perdita del capitale trasferito, si sarebbe impegnato a rifonderlo personalmente entro il 25/02/2017.
Il capitale non sarebbe stato rimborsato e onecoin non si sarebbe rivelata essere una criptovaluta, bensì uno schema piramidale fraudolento. Il rimborso dell'importo sarebbe dunque dovuto da in primo luogo perché l'operazione si basava su una frode e, in secondo luogo, Parte_1
perché la garanzia fornita trova applicazione.
1.3
Nell'opposizione ai decreti ingiuntivi il sig, proponeva le seguenti difese: esso Parte_1
20 von 30 opponente non avrebbe alcuna legittimità passiva, perché il denaro è stato trasferito a IMS
International marketing services GMBH, con la quale non ha alcun legame. Parimenti, non sussisterebbe alcun rapporto contrattuale tra lui e le parti opposte. Queste ultime avrebbero dovuto citare in giudizio la società.
Le parti opposte non avrebbero eseguito nessun investimento, ma avrebbero acquistato un
"pacchetto di corsi di educazione finanziaria" e questi corsi sarebbero disponibili sul sito https://academy.oneecosystem.eu/login con dati di accesso personali. Con l'acquisto dei corsi, n.
64.615 unità della criptovaluta One Coin sarebbero state assegnate gratuitamente. A causa del meccanismo promozionale allora vigente, le criptovalute sarebbero state raddoppiate a circa
120.000. Il valore di un One Coin sarebbe ammontato nel 2016 a circa 6 Euro. Gli opponenti non avrebbero perso i loro soldi, ma disponerebbero di oltre 120.000 One Coin con un valore attuale di circa 42,00 Euro ciascuno. Con il valore attuale delle criptovalute, potrebbero essere acquistati beni e servizi del valore di circa 5.000.000 Euro tramite la piattaforma https://dealshaker.oneecosystem.eu, utilizzando i dati di accesso personali, come per esempio una Citroen C5 per 48,94 One Coin + 3.120 Euro, vale a dire un totale di 5.200,00, ma anche molti altri beni. Non sussisterebbe alcuna frode e più di 10 milioni di persone avrebbero partecipato ai corsi di e vi sarebbero eventi a livello internazionale. Controparte_17
Secondo l'Agenzia delle Entrate, anche le criptovalute devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi.
L'opponente non avrebbe avuto alcun rapporto personale con le parti opposte. I corsi sarebbero stati offerti alle parti opposte da e l'unico contatto tra le parti risalirebbe ad una Testimone_1
presentazione di in cui era solo ospite. Tes_1 Parte_1
Nelle diapositive relative alla presentazione del corso si sarebbe affermato espressamente che “i
Relatori non hanno alcun rapporto con le Società One Network Services Ltd e IMS GmbH”.
1.4 La causa passa in decisione senza l'assunzione dei mezzi di prova orali offerti dall'opponente sulle conclusioni sopra trascritte.
2.
2.1. Fatto
a) Nel procedimento monitorio i convenuti hanno presentato un documento dello stesso tenore, ad eccezione dei nomi, con data 24/02/2016, avente il seguente contenuto:
21 von 30 I convenuti annunciano di trasferire il giorno 25/02/20216 l'importo di cui sopra "alla ditta ONE
COIN Ltd come acquisto di un pacchetto promozionale...". "Questa promozione mi è stata offerta da .. Questa opportunità commerciale lucrativa potrebbe generare Parte_9
notevoli profitti, dove io (nome del convenuto/a) mi impegno a far partecipare il sig. al 20% degli utili. Il sig. d'altro canto, si impegna e garantisce Parte_1 Parte_1 che, nel caso in cui andasse perduto il capitale trasferito pari a 17.500 €, egli provvederà personalmente a rimborsarlo e a trasferirlo entro il 25.02.2017."
Il trasferimento dell'importo di rispettivamente 17.500,00 Euro da parte dei convenuti alla IMS
International Marketing Services GmbH per un pacchetto promozionale è pacifico.
b) Nel procedimento monitorio, i convenuti hanno depositato le risoluzioni n. 24814 e n. 26708 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dd. 25/07/2017. Con quest'ultimo provvedimento, la pratica commerciale concernente la cosiddetta criptovaluta One Coin è stata classificata come inammissibile e vietata ad alcuni soggetti (tra cui alla One Network Services
Ltd, menzionata nella suddetta diapositiva), unitamente all'imposizione di un'ammenda di importi variabili (5.000,00-2.000.000,00 €) nei confronti dei vari soggetti.
Il suddetto provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio, che respingeva il ricorso con sentenza nr. 964/2022. La sentenza è disponibile sul sito https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-tar-roma. La sentenza condivide gli accertamenti dell'Autorità Garante e si riporta in sintesi la seguente pratica in relazione alla cosiddetta criptovaluta One Coin (sottolineature nostre per evidenziare i passaggi più importanti):
"2.1. L'odierna ricorrente è una società con sede in Belize ed attiva nella promozione e diffusione di criptomonete. Queste ultime sono strumenti di pagamento non regolamentati che non hanno corso legale in Italia (né in altri Stati), ma che possono essere accettati su base volontaria da privati quale corrispettivo di una qualsivoglia prestazione: il sistema dello scambio è privato e diffuso, non intervenendo mai un'autorità pubblica (ad es. una banca centrale) a garantire il valore nominale della moneta scambiata. La piú famosa e diffusa criptomoneta è il bitcoin, che si basa su di un'architettura informatica che prende il nome di blockchain e che, in buona sostanza, garantisce il buon esito dell'operazione mediante una sorta di <
22 von 30 2.2. Per quanto qui d'interesse, l'odierna ricorrente agiva promuovendo una distinta criptomoneta denominata onecoin: essa veniva presentata come differente dal ben piú celebre bitcoin, in quanto di proprietà di un ente (privato) centralizzato che garantiva la bontà dei trasferimenti ed il valore della moneta scambiata.
2.3. Va poi immediatamente osservato come nel procedimento sanzionatorio (ed anche nel provvedimento) non fosse coinvolta unicamente l'odierna ricorrente, ma una serie nutrita di ulteriori soggetti, societari e non. In primo luogo, vi è la società OneCoin, proprietaria della criptomoneta omonima: essa è sempre rimasta estranea al procedimento, pur essendo la sua valuta oggetto della promozione da parte dei soggetti coinvolti nella pratica commerciale. Vi è poi la società , costituita a Dubai e con sede a Sofia (presentata come Controparte_10
sede centrale del gruppo), pure attiva nella diffusione e promozione della menzionata criptomoneta che risultava essere l'interfaccia con i privati del sistema onecoin, comparendo soprattutto nei messaggi promozionali e nei siti internet. Segue poi l'odierna ricorrente (One
Life Network), incaricata di vendere pacchetti formativi promovendo in tal guisa la cultura delle criptomonete. Va poi menzionata la Easy Life s.r.l., società di diritto italiano, che diffondeva la criptovaluta sul territorio nazionale, coordinando anche le relative attività promozionali. Infine, alcune persone fisiche italiane risultano coinvolte quali registrant dei dominî internet a mezzo dei quali si pubblicizzava la pratica commerciale (segnatamente, www.onecoinsudtirol.it, www.onecoinitaliaofficial.it e www.onecoinitalia.com).
2.4. Chiarito l'àmbito soggettivo, è possibile illustrare le modalità di diffusione della criptomoneta.
2.5. Sul punto, va osservato come per l'ottenimento della criptovaluta onecoin fosse necessario acquistare una certa quantità di moneta grezza (c. d. token) abbinata al kit formazione offerto dalla odierna ricorrente (One Life Network); i token, poi, a seguito della procedura di split (le cui tempistiche non venivano mai chiarite), venivano raddoppiati e, da questo momento,
<
23 von 30 2.6. Nondimeno, nelle réclame, i professionisti coinvolti, invece di spiegare il procedimento di creazione e controllo della criptovaluta, evidenziavano unicamente la bontà dell'investimento ed i lauti guadagni che avrebbe certamente conseguito chi acquistava per tempo onecoin. Nel dettaglio, si rappresentava come, a seconda dell'investimento, la remunerazione aumentasse in maniera piú che proporzionale. Ad esempio, con l'investimento minimo di € 140 (c. d. starter kit) si sarebbero ottenuti 1.000 token i quali, a loro volta, sarebbero stati trasformati in circa 28 onecoin che al tasso di conversione attuale varrebbero € 157: nel giro di due anni, secondo le previsioni di crescita (date per certe dai relatori dei meeting), il valore sarebbe aumentato fino ad € 2.800, con la conseguenza di ottenere un profitto delle azioni pari a venti volte il denaro investito. Qualora, invece, il soggetto avesse voluto investire € 27.530 (c. d. infinity trader) avrebbe ottenuto, a seguito di un doppio split, 30.000 onecoin (pari ad € 210.000): in tal caso, dopo due anni, il valore degli onecoin potrebbe raggiungere i € 3.000.000 (ossia 108 volte l'investimento iniziale). Va precisato che questi kit appena menzionati costituiscono i pacchetti formativi venduti dalla One Life Network.
2.7. Tralasciando ora le prospettive di crescita della criptovaluta e quindi la facoltà di investire passivamente nella stessa in attesa che aumenti di valore, va osservato come altra modalità di remunerazione per gli investitori fosse rappresentata dai bonus erogati in favore dei soggetti che reclutassero nuovi <
24 von 30 <
2.8. Quanto alla diffusione della pratica commerciale, deve rilevarsi come oltre all'utilizzo di e- book, di siti internet (come quelli sopra indicati) e dépliant, sono soprattutto eventi di massa ad aver consentito l'adesione di un numero rilevantissimo di persone (oltre 50.000) al programma di distribuzione. Nelle predette occasioni, promosse dalle società ed Easy Controparte_10
Life, i diversi relatori lodavano le virtú e le prospettive dell'investimento nella criptomoneta, evidenziando principalmente i grandi compensi ottenuti;
viceversa, non si fornivano in alcun modo informazioni piú dettagliate rispetto ai video istruttivi mandati in onda durate il raduno ed era impedito porre domande per chiarimenti. Nelle medesime occasioni, i relatori, oltre a pubblicizzazione la criptomoneta, sponsorizzavano anche i bonus relativi al reclutamento di nuovi aderenti: invero, le due fattispecie sono intimamente connesse in quanto, come già osservato, sia per l'ottenimento della criptovaluta sia per il conseguimento dei bonus era necessario acquistare i kit formazione. ….
6. A mezzo del terzo motivo di ricorso, la società articola una lunga serie di doglianze per censurare la ricostruzione della pratica commerciale operata nel provvedimento dall'amministrazione. Nel dettaglio, la ricorrente evidenzia di proporre in vendita esclusivamente corsi di formazione per professionisti disconoscendo eventuali promozioni operate dagli altri soggetti privati sopra indicati;
per giunta, l'ottenimento dei token per l'accredito della criptovaluta sarebbe meramente facoltativo e slegato dalla fruizione dei corsi online proposti dalla ricorrente. Di conseguenza, anche la conclusione circa la partecipazione della ricorrente alla diffusione della criptomoneta risulterebbe errata in quanto basata su atti ed informazioni acquisiti da terzi soggetti non riconducibili alla società odierna ricorrente. Infine, entrando nel merito, la parte ricorrente si duole della riconduzione della pratica ad una vendita piramidale. Tale carattere sarebbe da escludere proprio alla luce dei contestati bonus erogati per la vendita dei corsi di formazione: difatti, la remunerazione veniva corrisposta non per la presentazione del nuovo oggetto, bensí per la vendita del corso di formazione.
6.1. Anche tale doglianza si palesa infondata.
6.2. Per comprendere le ragioni che portano al rigetto della censura, è opportuno rammentare come le strutture piramidali si caratterizzino per il fatto che il fine ultimo della pratica
25 von 30 commerciale non sia quello di vendere il prodotto od il servizio, bensí di far aderire alla rete di vendita il maggior numero di soggetti, guadagnando una percentuale sulle somme corrisposte dai nuovi partecipanti. In giurisprudenza si è chiarito che il tratto distintivo della vendita piramidale è dato dal fatto che lo scopo principale non <<è collocare sul mercato il bene o servizio, bensí reclutare un numero maggiore di incaricati, il cui accesso nella rete è subordinato, sotto diverse forme, al pagamento di una <
6.3. Orbene, nel caso in esame, l'autorità qualificava correttamente la pratica commerciale posta in essere come vendita piramidale. Difatti, l'attività della One Life Network, anche se apparentemente consistente nella vendita di un prodotto (corsi di formazione), era in realtà diretta alla diffusione (unitamente agli altri soggetti coinvolti nel procedimento) della criptomoneta onecoin, circostanza desumibile dal fatto che l'unico modo per investire nella criptovaluta era dato dall'acquisto dei corsi di formazione, non essendovi un altro mercato ove contrattare onecoin.
... 6.5. Ed infatti la vendita dei corsi di formazione costituiva la principale fonte di introito dei soggetti coinvolti nel programma (punto 139 provvedimento): essa però, a ben vedere, si atteggiava a mero pretesto per consentire l'adesione alla rete di una pluralità di ulteriori soggetti i quali a loro volta erano incentivati a reclutare nuove persone cui vendere corsi di formazione. Tale giudizio è avvalorato dalle risultanze dell'istruttoria amministrativa che evidenziava l'inconsistenza dei materiali formativi promessi (punto 122 del provvedimento impugnato) e la costante necessità di espandere la rete di distribuzione al fine di rientrare dell'investimento effettuato (ivi punto 140).
6.6. Di conseguenza, non può condividersi quanto osservato dalla ricorrente circa la liceità della vendita dei pacchetti di formazione, atteso che essi, come osservato, costituiscono il
«prezzo» (la c.d. fee) per entrare nella rete piramidale, celato dietro un apparente bene immateriale (ossia un corso di formazione): solo da tale momento (ossia dopo aver pagato il
26 von 30 contributo) l'utente poteva procedere a reclutare altri soggetti da introdurre nella rete, guadagnando sulla loro adesione (esattamente come vietato dall'art. 23, comma 1, lett. p) cod. cons.).
6.7. Neppure coglie nel segno la estraneità professata dalla One Life Network rispetto alla distribuzione onecoin, atteso che, come evidenziato sopra, l'acquisto dei kit formazione risultava essere il passaggio obbligato per l'ottenimento della criptovaluta. Di conseguenza, l'azione
<
6.8. Similmente, il sistema dei bonus non può essere ricondotto ad una sorta di lecito marketing multi-livello, atteso che – contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente – lo scopo primario della One Life Network non era quello di vendere i corsi di formazione, bensí di far aderire alla rete il maggior numero di consumatori. Difatti, i promotori (soprattutto nei mass meeting) si soffermavano a lodare la criptovaluta ed il sistema di bonus, per poi vendere i kit formazione. È evidente, pertanto, che essi non procedessero ad attività di educazione finanziaria, ma solo al reclutamento di quanti piú investitori promettendo lauti guadagni grazie all'apprezzamento di onecoin e per mezzo dei vari bonus erogati dalla società odierna ricorrente: come può notarsi, i profitti discendevano dall'attività di reclutamento e non dalle competenze acquisibili tramite i corsi di formazione venduti. Queste circostanze rendono palese come la vendita dei pacchetti di formazione fosse solo un artificio finalizzato a nascondere la vera natura piramidale della pratica commerciale. Elementi che ancora una volta rendono palese l'ingannevolezza della condotta tenuta dai professionisti coinvolti.
Inoltre, i convenuti hanno inoltre prodotto:
c) comunicato stampa della Procura degli Stati Uniti ( ), Controparte_12 Controparte_13
, secondo il quale un co-fondatore dello schema di criptovaluta "One-Coin" è stato
[...]
condannato dal Giudice distrettuale USA ad una reclusione di 20 anni a causa della criptovaluta fraudolenta, che cagionava milioni di vittime in tutto il mondo e un danno di oltre 4 miliardi di dollari. Si fa anche riferimento al fatto che la criptovaluta non abbia valore, che si tratti di "fake coins" e che il sistema non sia basato su una blockchain (come nel caso del Bit Coin). L'altro co- fondatore di One Coin compare tra le prime 10 persone ricercate dall'FBI.
d) comunicati stampa dell'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (BaFin) riguardante
27 von 30 proprio il titolare del conto sul quale i convenuti hanno trasferito il denaro. Da ciò si evince che con provvedimento dd. 5 aprile 2017, l'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria disponeva all'IMS International Marketing Services GmbH di cessare immediatamente l'attività di trasferimento finanziario con investitori "OneCoin", che è stata gestita illecitamente per
OneCoin Ltd, Dubai, ai sensi dell'art. 4, c. 1, periodo 1, Legge sulla sorveglianza sui servizi di
Contr pagamento (in ted. ), e ordinava la cessazione delle operazioni illecite. Inoltre: "La OneCoin
Ltd, Dubai, fa parte di un gruppo di aziende che commercializzano unità di valore virtuali con il marchio "OneCoin" attraverso un sistema di distribuzione multi-livello in tutto il mondo e anche nella Repubblica federale tedesca, che dichiarano come criptovaluta. Per conto di OneCoin Ltd,
IMS International Marketing Services GmbH faceva trasferire dagli investitori, i quali volevano entrare in possesso di "OneCoins", i compensi da pagare su conti bancari variabili presso vari istituti di credito in Germania e inoltrava i fondi per conto di OneCoin Ltd a terzi, in particolare anche al di fuori della Germania. Il servizio deve essere qualificato come operazione di trasferimento finanziario ai sensi dell'art. 1, c. 2, n. 6 Legge sulla sorveglianza sui servizi di pagamento (in ted. ZAG), che è soggetta a riserva di permesso come servizio di pagamento ai sensi dell'articolo 8, c. 1, periodo 1 Legge sulla sorveglianza sui servizi di pagamento (in ted.
ZAG). La IMS International Marketing Services GmbH non disponeva e non dispone del permesso necessario, che avrebbe dovuto concedere mediante l'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria.
e) E-mail di a RE dd. 21/02/2016, dove invia 2 grafici per avere Parte_1 Parte_1
un confronto con la rinomata Bit Coin e in cui scrive: "Ci siamo persi la storia di successo di
Bitcoin, ma come potete vedere, siamo ancora in tempo per partecipare a ONE COIN a un prezzo inferiore a € 6,00..."
2.2 Conclusioni di merito
Dai documenti sopra riportati, in particolare dagli accertamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, confermati dal TAR Lazio, e dalla condanna per truffa in America, si può dedurre in sintesi che One Coin non è una (vera) criptovaluta basata su una blockchain, ma è in definitiva una semplice valuta falsa ("false Coin"), la cui distribuzione è stata organizzata attraverso uno schema piramidale, servendosi dell'acquisto di corsi di formazione per acquistare gli One Coins e gli acquirenti (promotori) da parte loro avrebbero dovuto attirare nuovi clienti.
28 von 30 Pertanto, non si tratta di corsi di formazione nel settore finanziario, bensì dell'acquisto della cosiddetta criptovaluta e dell'ingaggio di nuovi clienti con la prospettiva di aumentare il loro valore, vale a dire, in ultima analisi, di un investimento finanziario.
Il fatto che si tratti esattamente di ciò per le attuali parti processuali si desume anche dall'accordo del 24/02/2016, in cui si parla di "compartecipazione agli affari lucrativa" e di "condivisione degli utili".
Le prove orali (v. sopra) e documentali (sito web sulla possibilità di acquistare beni, presunto andamento di valore, materiale pubblicitario) offerte da non sono in grado di Parte_1
inficiare queste conclusioni e possono solo comprovare come i convenuti siano stati coinvolti in questo sistema fraudolento, come esposto nella sentenza del TAR Lazio.
Il fatto che il "capitale" impiegato da e sia andato perduto può considerarsi Pt_5 Pt_4
dimostrato, poiché il sistema One Coin si basava su una truffa e costituisce un cosiddetto schema piramidale. L'asserita possibilità di poter acquistare beni e pagarli in parte con One Coins non è classificabile come realistica e viene utilizzata solo per mascherare la frode.
2.4 Conclusioni di diritto
L'accordo dd. 24/02/2016 rappresenta un contratto che vincola le parti coinvolte, vale a dire da un lato e e dall'altro (art. 1372 c.c.). L'oggetto del contratto Pt_5 Pt_4 Parte_1
consiste nel fatto che ha fornito a entrambi questa "compartecipazione agli affari Parte_1
lucrativa", ossia la possibilità di acquistare One Coins, facendosi promettere, come compenso, una partecipazione agli utili del 20%. Le parti ritengono che l'acquisto dei One Coins sia un investimento e, in caso di fallimento dell'investimento, garantisce il capitale. Parte_1
La difesa di secondo la quale lo stesso non avrebbe avuto contatti negoziali con Parte_1
le parti opposte, è confutata dal contratto stesso.
Le parti opposte fondano la loro domanda su questo contratto e, a tale riguardo, non sussistono alcuni dubbi sulla legittimità passiva di che si è impegnato a fornire la garanzia Parte_1
sul capitale.
Si è verificata la perdita di capitale e è pertanto tenuto contrattualmente a Parte_1
rinfonderlo alle parti opposte.
Alla luce del contratto è irrilevante in che misura in cui lo stesso sia stato Parte_1
coinvolto nel sistema One Coin è, così come anche il fatto che il promotore formale delle parti
29 von 30 opposte sia stata un'altra persona.
In conclusione, i decreti ingiuntivi devono essere confermati e le spese processuali devono essere poste alla parte opponente soccombente (art. 91 c.p.c.), con quantificazione del compenso per avvocato secondo nota spese dei convenuti, redatta conformemente ai criteri del D. M. 55/2014,
Tab. 2.
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, disattesa e assorbita come da parte motiva, così dispone:
3. rigetta le opposizioni ai decreti ingiuntivi di questo Tribunale n. 103/2023 e n. 108/2023 e li dichiara esecutivi;
4. condanna l'opponente a rifondere alle parti opposte le spese processuali per un importo pari a
€ 11.362,61 (inclusi il 15% di spese forfettarie, il 4% di compenso per avvocato, IVA) e le spese successive necessarie.
27/01/2025
Il Giudice
Alex Tarneller firma digitale
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