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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/12/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 365/2023
TRIBUNALE DI ENNA Sezione civile
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Valentina Pizzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 365/2023
promossa da
nato a [...] e o n f o rt e ( E N ) il 25.08.1977, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Leonforte (EN), Piazza San C.F._1
Francesco n. 11, presso lo studio dell'Avv. Giovan Battista Ilardo (C.F.:
), che lo rappresenta e difende congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Sonia Inguì (C.F.: ), giusta procura in C.F._3 atti
-Opponente-
contro
C.F.: , con sede in Milano, Piazza della Controparte_1 P.IVA_1
Trivulziana n. 4/A, elettivamente domiciliata in La Spezia alla n Via Paolo Emilio
Taviani n. 170, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Zurlo (C.F.:
), che la rappresenta e difende congiuntamente e C.F._4 disgiuntamente all'Avv. Andrea Ornati, giusta procura in atti
-Opposta- Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
All'udienza di decisione a seguito di trattazione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., tenuta in data 11 novembre 2025, parte opposta non ha presenziato mentre, parte opponente ha così concluso:
“Parte opponente insiste in tutte le eccezioni, difese e deduzioni formulate in tutti gli atti del giudizio, contestando tutte le avverse difese. In particolare, insiste nell'eccepita inefficacia del decreto ingiuntivo, rilevando che la domanda sottesa al decreto ingiuntivo non può valere come domanda oggetto del presente giudizio di opposizione, attesa la carenza di prova del credito azionato.
In merito all'eccezione di parte avversa di tardiva iscrizione a ruolo della causa, rileva che l'atto di citazione è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 19.01.2023 e si è provveduto ad iscrivere a ruolo la causa con busta telematica inviata in data
27.01.2023, come si evince dalle ricevute di accettazione e consegna, generate dal gestore dell'ufficio ricevente e depositate in copia e mai contestate da parte avversa.
Tuttavia, per un errore del sistema informatico, non imputabile all'opponente non sono state generate le ricevute successive, motivo per cui si è reso necessario provvedere all'ulteriore deposito. A riguardo si insiste sulla istanza di rimessione in termini depositata in sede di seconda iscrizione a ruolo. Conclude riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti. In ultimo l'Avv. Ilardo chiede la distrazione delle spese di giudizio”.
Conclusioni di parte opponente in atto di citazione: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed in accoglimento delle superiori difese, domande ed eccezioni:
In via preliminare, ritenere e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo per cui è causa essendo stato notificato oltre il termine decadenziale fissato dall'art. 644
c.p.c., sempre in via preliminare ma gradata, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione dell'odierna opposta ad agire per il recupero dell'asserito credito
Pag. 2 di 16 vantato, e per l'effetto revocare e/o annullare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via meramente subordinata
• accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in premessa, e per l'effetto ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente alla società CP_1
• con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Conclusioni di parte opposta in comparsa di costituzione: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, di rito - dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione
a ruolo della causa;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 284/2022 del
20/09/2022 RG n. 1035/2022 emesso dal Tribunale di Enna.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della somma identica a quella Controparte_1
ingiunta (€ 9473,37) e/o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Parte_1 convenuto in giudizio la chiedendo la revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 284/2022 (R.G. n. 1035/2022), emesso dal Tribunale di Enna in data
Pag. 3 di 16 19.09.2022 e depositato il 20.09.2022, con il quale ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della complessiva somma di € 9.473,37, per le causali di cui al ricorso, oltre gli interessi come da domanda, e le spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, C.P.A. e
IVA ed oltre le successive spese occorrende.
A sostegno della propria richiesta l'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento n. 20071066719216, concesso da IN Banca S.p.a. a in data Parte_1
26.04.2014 (cfr. doc. 3 ricorso monitorio), l'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B. (cfr. doc. 5 ricorso monitorio), il contratto di cessione di crediti pro-soluto da IN in proprio favore stipulato il 14.09.2018 (cfr. doc. 7 ricorso monitorio) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II n. 117 del 06.10.2018 (cfr. doc. 4 ricorso monitorio), comunicato ex art. 7 Legge di Cartolarizzazione - L.130-
1999 in data 7.12.2018 (cfr. doc. 6 ricorso monitorio), infine l'estratto della lista dei crediti ceduti riportante quello oggetto di ricorso (cfr. doc. 8 ricorso monitorio).
Con atto di opposizione l'opponente ha preliminarmente eccepito l'inefficacia del decreto, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione di cui all'art. 644 c.p.c., e la carenza di legittimazione attiva della società opposta, perché non si evince dalla documentazione allegata in atti che nella cessione in blocco di crediti pro-soluto rientri la propria posizione debitoria, non essendo sufficiente a tal fine la prova della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione.
Inoltre, l'opponente ha rilevato la mancata prova del vantato credito sia nell'an che nel quantum, percchè non sono stati prodotti gli unici documenti idonei a suffragare il credito, ovvero il contratto asseritamente sottoscritto, gli estratti conto ed ogni altra idonea documentazione analitica da cui desumere come e, prima ancora, in relazione a quale tipo di rapporto sia maturato il credito esposto.
Ancora l'opponente ha rilevato che l'unico contratto stipulato è un contratto di finanziamento per adesione, ossia con sottoscrizione di moduli predisposti dalla società finanziaria, contenenti clausole vessatorie, nulle ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice di Consumo.
Infine, l'opponente ha eccepito che la somma richiesta con il ricorso monitorio pari ad € 9.473,37 risulta palesemente eccessiva rispetto all'importo finanziato di €
Pag. 4 di 16 8.589,88, considerato che il debito, al momento della decadenza dal beneficio del termine, era pari ad € 5.785,66, già comprensivo della penale per mancato pagamento delle rate scadute e della penale su capitale residuo dovuto, dunque l'ulteriore importo è da imputare all'applicazione di tassi, costi ed ulteriori remunerazioni del denaro che sono al limite dell'usura.
In data 02.08.2023 si è costituita la società opposta rilevando che nel caso di cessione di crediti ai fini di cartolarizzazione non c'è alcun subingresso nei rapporti contrattuali della cessionaria, quindi, legittimata a contraddire all'azione volta a censurare le condizioni contrattuali è esclusivamente la società che ha erogato il finanziamento.
Inoltre, la società ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'azione in quanto la causa è stata iscritta a ruolo oltre i termini di dieci giorni dalla notifica dell'opposizione, previsto all'articolo 165 c.p.c.
Riguardo all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, l'opposta ha rilevato che la notifica all'ingiunto oltre il termine di 60 giorni comporta l'inefficacia dello stesso ma non della domanda giudiziale ad esso sottesa, volta all'accertare il credito.
In merito all'eccezione di difetto di legittimazione attiva del credito, la stessa ha evidenziato che già in fase monitoria è stata fornita prova del contratto di cessione, della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, della sua comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge della Cartolarizzazione e che la cessione in blocco comprendeva il credito azionato.
Ancora, sull'eccezione difetto di prova dell'an e del quantum del credito la ha rilevato che la documentazione contabile versata in atti Controparte_1 attesta insindacabilmente genesi, evoluzione ed ammontare definitivo del credito azionato col decreto ingiuntivo opposto, atteso che fotografa in forma chiara, precisa ed analitica ogni singola operazione relativa al rapporto in questione.
In ultimo, la società opposta ha contestato l'eccezione sul carattere vessatorio sia della clausola che prevede la corresponsione di interessi di mora, stante la tassatività dell'elencazione di tali clausole contenuta nel secondo comma dell'art. 1341 c.c. e l'impossibilità di ricondurla nel novero delle clausole vessatorie in via di interpretazione estensiva, che di quella che prevede la decadenza dal beneficio del termine, da qualificare come clausola risolutiva espressa.
Pag. 5 di 16 Quindi l'opponete ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e alla prima udienza ha anche eccepito la tardiva notifica dell'opposizione.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, il G.I. ha concesso i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis vigente, con le quali le parti hanno insistito nelle difese già spiegate in atti.
In particolare, l'opponente ha insistito nell'eccezione di tardiva notifica del decreto e conseguente estinzione della domanda sottesa al processo ex art. 307 comma 3,
c.p.c. e nel difetto di legittimazione attiva dell'opposta e ha rilevato, riguardo l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo sollevata da controparte, di aver depositato contestualmente all'iscrizione istanza di rimessione in termini, poiché il ritardo è dipeso da un problema del sistema informatico ad essa non imputabile.
Il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies all'udienza dell'11.11.2025 a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE DI INEFFICACIA DEL DECRETO
INGIUNTIVO OPPOSTO
L'opponente ha eccepito che la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione determina l'inefficacia dello stesso ai sensi dell'articolo 644 c.p.c. e l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c. anche se non determina l'estinzione della domanda, che può essere riproposta nelle forme sia ordinarie che monitorie.
A riguardo è indubbio che il decreto ingiuntivo opposto, pubblicato in data
20.09.2022 e notificato in data 24.11.2022, sia stato notificato oltre il termine previsto all'articolo 644 c.p.c., con conseguente inefficacia dello stesso, motivo per cui nelle more del giudizio non è stata concessa la provvisoria esecuzione del titolo.
Tuttavia, la tardiva notifica del decreto incide esclusivamente sull'efficacia del titolo, mentre non preclude la riproposizione della domanda di intimazione di pagamento, né tantomeno comporta l'estinzione del giudizio di opposizione in cui sia rilevata.
Pag. 6 di 16 Ed invero un consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto ha più volte evidenziato che “La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ.,
l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. Sez. 2, sentenza n. 951 del 16/01/2013 già Cass.
Sez. 1, sentenza n. 21050 del 28/09/2006 e Cass.
Sez. 1, sentenza n. 11915 del 14/12/1990).
Per quanto esposto, l'eccezione di estinzione del giudizio, conseguente alla tardiva notifica del titolo, sollevata da parte opponente va rigetta e va esaminata la sussistenza in fatto e diritto della pretesa creditoria azionata dalla società opposta, pur essendo il decreto opposto divenuto inefficace a causa della tardiva notifica.
- SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE DI TARDIVA NOTIFICA
DELL'OPPOSIZIONE
Alla prima udienza la società opposta ha eccepito la tardività della notifica della proposta opposizione, avvenuta in data 19.01.2023.
In primo luogo, è necessario rilevare che la contestazione è genericamente formulata e non dettagliatamente motivata dall'opposta.
In secondo luogo, dall'analisi della documentazione versata in atti emerge che l'opposizione è stata tempestivamente proposta nel termine perentorio di 40 giorni, previsto all'articolo 641c.p.c.
Ed invero, il decreto ingiuntivo opposto è stato passato per la notifica dalla in data 24.11.2022 ed è stato notificato dall'addetto alle Controparte_1 notifiche il 1.12.2022.
Pag. 7 di 16 A causa dell'irreperibilità dell'ingiunto, si è proceduto alla notifica ex art. 140 c.p.c. con deposito del plico in giacenza presso l'ufficio postale e contestuale invio dell'avviso di giacenza al destinatario.
Non essendo stato ritirato entro il termine di 10 gg, ai sensi del disposto dell'articolo
140 c.p.c. la notifica si è perfezionata in data 12.12.2022, anche se è stato ritirato dall'intimato successivamente, in data 21.12.2022.
Orbene, proprio in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., la Corte costituzionale con la sentenza. 3 del 2010 ha chiarito che deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza” (cfr. Cass. n. 20915/2021; n. 7324/2012).
Sul punto si è più volte espressa anche la Corte di Cassazione rilevando che “la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede la L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, nell'attuale formulazione” (Cass. sentenza n. 15374 del 13/06/2018, che richiama
Cass., sentenza n. 26088 del 30/12/2015).
Concludendo la notifica del decreto ingiuntivo all'opponete si è perfezionata in data
12.12.2022 e da tale giorno decorre il termine di 40 giorni per l'opposizione, non rilevando né il giorno in cui l'atto è stato passato per la notifica da parte della società opposta né, tanto meno, il giorno del ritiro del plico da parte destinatario se successivo ai 10 giorni di compiuta giacenza.
Pag. 8 di 16 Risultando la notifica dell'opposizione effettuata in data 19.01.2023, questa risulta tempestivamente proposta e l'eccezione va, pertanto, rigettata.
- SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE DI TARDIVA ISCRIZIONE A RUOLO
DELL'OPPOSIZIONE
La società opposta già in comparsa di costituzione ha eccepito la tardiva iscrizione a ruolo della causa oltre il termine di 10 giorni previsto all'articolo 165 c.p.c., rilevando che l'opposizione notificata in data 19.01.2023 risulta iscritta a ruolo solo in data 03.03.2023.
In merito l'opponente ha evidenziato di avere depositato contestualmente all'iscrizione a ruolo istanza di rimessione in termini in quanto, per un errore di sistema al momento della prima iscrizione a ruolo, il 27.01.2023 erano state generate solo le prime due ricevute di accettazione e di avvenuta consegna ma non le successive due, relative ai controlli automatici e all'accettazione di deposito.
Sul punto la Cassazione si è più volte espressa chiarendo che “Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del D.L. n.
179 del 2012, così che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza.
La presenza di un errore, non imputabile al depositante, che provoca l'impossibilità per il sistema di accettare il deposito, legittima questi alla istanza di rimessione in termini ai fini della rinnovazione del deposito ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso” (ex multis Cass. 13 novembre 2023, n.31592; Cass. 21 novembre
2023, n.32296; Cass. 21 novembre 2023, n.32287).
Rilevato che l'opponente, contestualmente all'istanza di rimessione in termini, ha depositato le ricevute di accettazione e di consegna, generate dal sistema telematico al momento della prima iscrizione a ruolo, effettuata in data 27.01.2023, risulta comprovato che si è attivato nel termine di legge di 10 giorni dalla notifica per l'iscrizione a ruolo della causa.
Pag. 9 di 16 Considerato, altresì, che tale documentazione attesta che l'iscrizione a ruolo non è giunta al completo perfezionamento per la mancata generazione delle due ulteriori pec, dovuta a cause non dipendenti dallo stesso. Rilevato, infine, che l'opponente si
è attivato prontamente per procedere a una nuova iscrizione a ruolo della causa entro un lasso di tempo ragionevole.
Tutto ciò considerato l'istanza di rimessione in termini va accolta e, conseguentemente, l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo va respinta.
- NEL MERITO SULLA PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL VANTATO CREDITO
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
In tale giudizio il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore, entrando così nel merito della controversia. (Cass.4974/2005;
Cass.10704/1999; Cass.3319/1996; Cass.1052/1995).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I,
31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556).
Quindi è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento, mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere
Pag. 10 di 16 di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente.
Nel caso in esame parte opposta ha dato piena prova della sussistenza della pretesa creditoria, provando con adeguata documentazione agli atti il titolo da cui è scaturito il rapporto obbligatorio.
In particolare, è stato allegato in giudizio, già nella fase monitoria, contratto di finanziamento n. 20071066719216, concesso da IN Banca S.p.a. a Pt_1
in data 26.04.2014 (cfr. doc. 3 ricorso monitorio).
[...]
Tale documento costituisce piena prova del titolo azionato dalla società opposta, quindi dell'esistenza dell'an del credito.
A riguardo, va rilevato che parte opponente non ha disconosciuto il contratto stipulato con la IN Banca S.p.a., né ha contestato in alcun modo l'avvenuta stipula dello stesso.
In merito al principio di non contestazione, disciplinato all'art. 115 c.p.c., la Corte di
Cassazione ha di recente evidenziato che il convenuto, che voglia contestare i fatti costitutivi dei diritti azionati dalla controparte, debba nella comparsa di risposta prendere posizione in modo chiaro e analitico su quanto posto dall'attore a fondamento della propria domanda. In caso di mancanza di questa specifica contestazione, precisa la Corte, tali fatti devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti probatori (Cass. ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021).
Essendo stata fornita prova documentale del contratto e non essendo stato in alcun modo contestata dall'opponente- ingiunto la stipulazione dello stesso, può considerarsi validamente provato il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata.
- IN MERITO ALLA TITOLARITÀ E LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI PARTE
OPPOSTA.
L'ingiunto in atto di opposizione eccepisce la mancanza di legittimazione attiva della pretesa creditoria da parte della società cessionaria opposta, evidenziando che dalla documentazione allegata in atti non si evince che nella cessione in blocco di crediti pro-soluto, effettuata dalla IN in favore dell'opposta, rientri la
Pag. 11 di 16 propria posizione debitoria, non essendo sufficiente a tal fine la prova della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'eccezione va rigettata in quanto la società opposta ha dato piena prova anche di essere titolare del credito azionato.
Ed invero, già in fase monitoria, è stata prodotto l'atto di cessione pro-soluto dei crediti in blocco stipulato tra IN Banca S.p.a., cedente, e CP_1
cessionaria.
[...]
La cessione risulta avvenuta in data 14.09.2018 (cfr. doc. 7 ricorso monitorio) e pubblicata in Gazzetta Ufficiale parte II n. 117 del 06.10.2018 (cfr. doc. 4 ricorso monitorio).
Al ricorso monitorio è stata inoltre allegata la comunicazione ex art. 7 Legge di
Cartolarizzazione - L.130-1999, effettuata il 7.12.2018 (cfr. doc. 6 ricorso monitorio).
In particolare, controparte ha eccepito che è necessario che l'istituto cessionario dei crediti in blocco, in questo caso la , provi che l'atto di cessione CP_1 include lo specifico credito azionato, quindi quello derivante dalla stipula del contratto di finanziamento del 26.04.2014.
Ed invero, la Cassazione ha in merito precisato come “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta”. (Cass. Sez.
6- Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
Orbene, anche tale onere probatorio è stato assolto da parte opposta, che ha prodotto, già in fase monitoria, l'estratto della lista dei crediti ceduti allegata all'atto di cessione in blocco, da cui si evince il dettaglio del numero del contratto stipulato da con l'indicazione del nominativo dello stipulante, il codice fiscale, Parte_1
l'ammontare del capitale e l'ammontare totale del credito al momento della cessione
(cfr. doc. 6 ricorso monitorio), a riprova del fatto che l'operazione di cessione in blocco ha incluso questo specifico rapporto di credito.
Pag. 12 di 16 - IN MERITO AL QUANTUM DELLA PRETESA CREDITORIA AZIONATA.
Accertati sia il titolo sotteso al credito che la titolarità e la legittimazione attiva in capo alla società opponente, occorre passare alla valutazione del quantum del credito azionato da . CP_1
Sul tema l'opponente ha eccepito l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito, evidenziando che non sono stati prodotti gli unici documenti idonei a suffragare il credito, ovvero il contratto asseritamente sottoscritto, gli estratti conto ed ogni altra idonea documentazione analitica da cui desumere come e, prima ancora, in relazione a quale tipo di rapporto sia maturato il credito esposto.
Anche tale eccezione va rigetta avendo la società opposta allegato al ricorso monitorio l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB rilasciato da DO
Banca nel 2018, in cui sono riportati tutti i movimenti effettuati dal momento di apertura della linea di credito, nel 2014, fino all'agosto 2018, momento dell'avvenuta cessione.
Tale documento costituisce prova adeguata e idonea del quantum del credito.
In merito occorre evidenziare che “in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.21092 del 19/10/2016).
In conclusione, il credito azionato va ritenuto adeguatamente provato nel suo ammontare.
Pag. 13 di 16 - SUL CARATTERE VESSATORIO DELLA CLAUSOLA PENALE E DI QUELLA
RELATIVA AGLI INTERESSI MORATORI
In atto di opposizione a pagina 7 viene espressamente rilevato: “La somma richiesta con il ricorso monitorio pari ad € 9.473,37 risulta palesemente eccessiva rispetto all'importo finanziato di € 8.589,88, considerato che, come ammesso ex adverso, il debito, al momento della decadenza dal beneficio del termine, era pari ad €
5.785,66, già comprensivo della penale per mancato pagamento delle rate scadute e della penale su capitale residuo dovuto. L'ulteriore importo è da imputare dunque all'applicazione di tassi, costi ed ulteriori remunerazioni del denaro che sono al limite dell'usura, per come meglio si argomenterà e proverà nei successivi scritti difensivi”.
In particolare, l'opponente contesta il carattere vessatorio della clausola di applicazione degli interessi di mora e di quella di decadenza dal beneficio del termine, da considerare nulle ex art. 36 Codice di Consumo perché poste in un contratto per adesione precostituito dalla Finanziaria, quindi da presumere non oggetto di una trattativa individuale.
Inoltre, secondo l'opponente, la clausola non sarebbe chiara nella determinazione della base cui applicare tali interessi di mora e non indicherebbe nemmeno il tasso applicabile.
Dall'analisi della documentazione in atti emerge che il contratto di finanziamento sottoscritto dall'ingiunto riporta in modo chiaro a pagina 10, nel dettaglio “costi da ritardato pagamento”, lo specifico tasso da applicare agli interessi di mora, determinato nella misura del 14,60%, e le specifiche modalità di applicazione degli interessi, riportando la dicitura “tasso annuo da applicare a seguito della decadenza del beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni scadute e impagate per capitale residuo maggiorato della penale del 10 %”.
Secondo l'opposta tale clausola non rientra tar quelle tassativamente considerate vessatorie in quanto non tassativamente elencata nell'art. 1341 c.c. (cfr. Cass. Civ. n.
9646 del 27/04/2006 e Cass. Civ. n. 16124 del 09/07/2009) in secondo luogo perché non prevede un tasso superiore al tasso di soglia legale su base annua previsto per il secondo trimestre del 2014 per i crediti personali, pari al 18,775%.
Tuttavia, va evidenziato che tale tasso di 14,60% di interessi di mora applicato sulla
Pag. 14 di 16 somma di €5.785,66, consistente nel credito residuo, già maggiorato della penale del
10%, determina un ammontare complessivo di interessi pari a € 3.687,71, sproporzionato e manifestatamente eccessivo rispetto al credito capitale residuo.
Ed invero, se il tasso di 14,60% previsto per gli interessi di mora è di per sé inferiore al tasso di soglia legale del 18,77, previsto per il secondo trimestre del 2014, momento della stipula del finanziamento, lo stesso va considerato indubbiamente sproporzionato se considerato in cumulo al 10% previsto nella clausola penale, arrivando a una percentuale del 24,60 %.
Le clausole in questione vanno considerate quindi nulle in quanto determinanti tassi di interesse eccessivamente spropositati.
“Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2,
c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del
d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Cass.
Sez. Un., Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
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Tanto premesso, preliminarmente accolta l'eccezione di inefficacia del titolo, ma non quella di conseguente estinzione del giudizio, rigettate altresì le eccezioni di tardiva proposizione dell'opposizione e di tardiva iscrizione a ruolo del giudizio, dall'analisi della documentazione prodotta in atti, emerge la piena prova documentale dell'an concernente la pretesa creditoria vantata da parte opposta, attraverso la produzione del contratto di finanziamento stipulato dall'ingiunto con la
IN Banca in data 26.04.2014, non disconosciuto dall'opponente e già prodotto in fase monitoria.
Confermata la legittimazione attiva e titolarità del credito da parte dell'opposta, già provata in fase monitoria attraverso la documentazione relativa alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e alla comunicazione ex art. 7 Legge sulla Cartolarizzazione della
Pag. 15 di 16 cessione del credito.
Rilevato che il credito è stato adeguatamente provato dall'opposta nel suo ammontare, come attestato dall'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. allegato agli atti.
Infine, rilevato il carattere vessatorio e la conseguente nullità delle clausole contrattuali relative alla penale e agli interessi moratori che, cumulativamente considerate, determinano un eccesivo squilibrio contrattuale a carico del consumatore.
Per quanto sopra motivato, l'opposizione va in parte accolta e, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 284/2022 del 20/09/2022 emesso dal
Tribunale di Enna ad esito del procedimento monitorio RG n. 1035/2022, e va rideterminata la somma dovuta dall'opponente in € 5.785,66, pari alla sola sorte capitale dovuta in virtù del contratto di finanziamento stipulato con la IN
Banca, con esclusione degli interessi di mora e sostituzione di questi ultimi con quelli legali.
Le spese processuali, dato il parziale accoglimento della domanda, ex art. 92 c.p.c. vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, nella persona della Dott.ssa Valentina Pizzino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese,
In parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Pt_1
[...]
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 284/2022 emesso dal Tribunale di Enna- Dott.
DA DI il 19/09/2022 e depositato il 20/09/2022.
CONDANNA, in rideterminazione della pretesa creditoria azionata, al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di€ 5.785,66, oltre Controparte_1 interessi legali dalla proposizione della domanda sino all'effettivo soddisfo.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Enna, lì 9 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Valentina Pizzino
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