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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1152/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Delegato rappresentata e difesa dall'Avv. Berruti Paolo (C.F.: Parte_2
) e dall'Avv. Alfisi Maria Grazia (C.F.: C.F._1
) con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia n. 135 C.F._2
appellante contro
(P.I. ONoparte_1
, C.F. , in persona del Commissario Straordinario legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Coccia (C.F.:
), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in C.F._3
Genova (CAP 16121), Piazza Dante n. 8/10, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Siccardi appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraiis reiectis,
• in via pregiudiziale ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva e/o esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio in narrativa esposti;
• nel merito accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la decisione gravata.
Con vittoria delle spese di lite.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE:
– dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello, ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., per motivi sopra descritti;
IN VIA PRINCIPALE:
– rigettare l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto
– confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 2079/2022 emessa dal
Tribunale Ordinario di Genova il 22/8/2022 e pubblicata in data 2/9/2022 e, conseguentemente,
– rigettare le domande ed eccezioni tutte della in quanto Parte_1
inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte dall'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.:
- accertare e dichiarare il concreto utilizzo, da parte della , delle attività, delle Pt_1
Part prestazioni e dei servizi forniti dalla e, per l'effetto, Part
- condannare la stessa al pagamento, in favore della , ex art. 2041 c.c., Pt_1
della somma di euro 883.875,46 oltre interessi ex D.lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero dalla data della domanda giudiziale al saldo, ovvero della diversa somma che dovesse essere accertata
pag. 2/9 in corso di causa, ovvero della somma di euro 825.796,50, anche a titolo di indebito arricchimento, quale quota parte dovuta da per le spese fisse predeterminate Pt_1
contrattualmente in via forfettaria relative ai servizi sociali descritti in narrativa, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero dalla data della domanda al saldo.
- rigettare, in ogni caso, le domande ed eccezioni tutte della in Parte_1
quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate in narrativa. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2079/22 del 2/9/2022 il Tribunale di Genova condannava al pagamento, in favore di ONoparte_2 [...]
della somma di € Parte_4
825.796,50, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla data delle singole fatture azionate al saldo, per i titoli indicati nelle fatture de quibus, limitatamente alle ivi esposte spese fisse forfettarie pro quota di cui agli accordi intervenuti tra le parti, come accertati nel corso del giudizio di primo grado, relativi a servizi erogati all'interno di ON complesso industriale sito nell'area di Legnano. A monte della richiesta di vi erano le obbligazioni assunte con Accordo Quadro 19 gennaio 2000 – come
ON successivamente integrato nel corso dell'anno 2000 – intercorso tra e CP_3 relativo alla cessione di ramo d'azienda per la produzione di turbine, conferito nella ON società MT SP (appositamente costituita da ) la cui intera partecipazione al capitale sociale veniva ceduta a . Con il perfezionamento dell'operazione di CP_3 cui all'accordo quadro, la denominazione di MT SP veniva mutata in
[...]
. L'art.8 dell'Accordo Quadro prevedeva, inoltre, un diritto ONoparte_1
d'opzione, in favore di , per l'acquisizione in comodato gratuito, per la CP_3
durata di tre anni, di una porzione di edificio, denominato palazzina uffici, insistente su mapp.317 in Legnano e non oggetto di cessione. L'opzione veniva esercita con decorrenza del comodato dal 7 luglio 2000, e l'uso della porzione della palazzina uffici pag. 3/9 Part veniva concesso a (nuova denominazione di MT SP), che lo proseguiva in forza di successiva scrittura privata 6 febbraio 2006, intercorsa tra , e CP_2 CP_3
Part
. Con lettera 31 maggio 2000, e successivo verbale di riunione del 19 luglio 2000, erano inoltre state concordate tra , e MT PA (poi Pt_1 CP_3 [...]
) le modalità di ripartizione dei costi dei servizi – oggetto della ONoparte_1
presente causa – di cui fruivano i dipendenti dell'area industriale di Legnano, discendenti da accordi sindacali, usi, prassi, liberalità aziendali, e altri accordi a favore dei lavoratori del sito (quali CRAL, casa per ferie, mutua assistenza lavoratori, gruppo anziani, patronato aziendale, colonie marine e montane, ed altri). Con tale lettera – e con ulteriore accordo del luglio 2000 relativo anche ad ulteriori servizi – erano anche concordate le modalità di fatturazione dei costi secondo le quote di competenza dei soggetti sottoscrittori l'accordo. In esecuzione degli accordi intercorsi i costi venivano Part ON anticipati da , e successivamente esposti ad mediante fatture periodiche con
ON relativi rendiconti. Le fatture erano state pagate da sino al secondo trimestre dell'anno 2007. A far tempo dal terzo trimestre 2007, sino al quarto trimestre 2010, le Part ON fatture emesse da per i titoli sopra indicati, non erano più state pagate da .
Part Con la sentenza di primo grado è stato ritenuto accertato tale credito di verso
ON
, nei limiti indicati in sentenza, con conseguente pronuncia di condanna. Con la sentenza impugnata veniva disposta la parziale compensazione delle spese di lite, comprese le spese di CTU.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 1362 ss. cc., nella parte in cui, non aveva correttamente interpretato gli accordi intervenuti tra le parti, non considerando le risultanze istruttorie documentali, e non aveva tenuto conto degli esiti della CTU. Deduceva, in particolare, l'appellante che, con la sentenza di primo grado, non era stata considerata la previsione dell'art.4 della
Part scrittura privata 6 febbraio 2006, ove era pattuito che “è tenuta a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, oltre le spese per servizi comuni (a titolo esemplificativo energia elettrica, acqua, impianto di riscaldamento/condizionamento, guardiania, vigilanza e pulizia). Anche in
pag. 4/9 Part ipotesi di recesso è tenuta al pagamento delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione sino alla data di effettivo rilascio”. Deduceva Part ON inoltre l'appellante che aveva già riconosciuto l'erroneo addebito ad delle spese di guardiania, servizi e utenze, allorché, con fattura del 24 ottobre
2007, aveva stornato i costi erroneamente addebitati. Deduceva infine che, nonostante questo, l'emissione delle successive fatture era proseguita con addebito di importi non dovuti e in assenza di alcun titolo giustificativo, mai
ON offerto nonostante le contestazioni di;
ii. erroneità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 2721 e ss c.c. e art. 157, co. 2, c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione ai limiti di ammissibilità della prova testimoniale, a fronte delle eccezioni di
ON inammissibilità svolte da in ordine alla prova per testi diretta a offrire prova di pattuizioni differenti rispetto a quelle di cui alla scrittura privata del 6 febbraio 2006;
iii. erroneità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e
116 c.p.c., e delle norme in materia di onere della prova, all'esito dell'impossibilità, dichiarata dal CTU, di ricostruire la provenienza delle somme esposte in fatture, per assenza dei titoli giustificativi di spesa a monte, nonché per non aver considerato che la mera registrazione delle fatture costituisce un obbligo per gli operatori economici, sulla base delle norme tributarie e dell'Unione, e non un riconoscimento della debenza degli importi portati dalle fatture;
iv. erroneità della sentenza di primo grado nella ricostruzione in fatto dei rapporti tra le parti, non essendo stato considerato il contenuto della scrittura del 6 febbraio
2006.
3- L'appellata si è costituita chiedendo rigettarsi le domande di parte appellante e confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. Ha dedotto preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis e 348 ter c.p.c.. Ha anche riproposto, in parte modificandole, le domande svolte nel primo grado di giudizio. Ha dedotto che il contratto di comodato 6 febbraio 2006 aveva per oggetto esclusivamente pag. 5/9 una porzione dell'immobile denominato palazzina uffici, e la volontà delle parti era quella di disciplinare con tale contratto le modalità di utilizzo di tale immobile da parte Part di . La scrittura 6 febbraio 2006 non aveva modificato gli accordi del 2000 in ordine al ribaltamento dei costi relativi a tutti i servizi comuni, estranei agli accordi di cui alla predetta scrittura, ove la previsione in ordine alle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione era riferibile a quelle concernenti la porzione di immobile concesso in comodato. Anche lo storno di cui alla fattura del 24 ottobre 2007 concerneva le spese relative all'immobile concesso in comodato gratuito. Ha poi dedotto che non vi era stata alcuna modificazione nel criterio di redazione delle fatture nel corso degli anni, e che a ciascuna fattura era allegato il relativo rendiconto. Ha aggiunto che la prova testimoniale, cui era stato dato corso nel primo grado di giudizio, non aveva ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto del contratto del 2006, in quanto concernente circostanze estranee a quest'ultimo, con conseguente infondatezza delle eccezioni di inammissibilità. Ha dedotto infine che l'attività del CTU è stata condotta in conformità al quesito al medesimo posto, senza considerare il contratto del 6 febbraio 2006.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione, con ordinanza 6 dicembre 2024, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica.
5 – Rileva preliminarmente questa Corte l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello. L'eccezione appare genericamente formulata, e, in, in ogni caso, l'appello contiene tutti gli elementi essenziali in fatto e in diritto.
pag. 6/9 6.1 – I documenti contrattuali rilevanti al riguardo ritiene questa Corte che siano Part costituiti dalla lettera 31 maggio 2000 (doc. 006003 fascicolo primo grado ) e dal
Part verbale della riunione 19 luglio 2000 (doc.007004 fascicolo primo grado ). Con la
ON Part lettera 31 maggio 2000, predisposta da e sottoscritta per accettazione da e
ON
, le parti si accordavano per porre a carico di , a far data dal CP_3
01/01/2001 – mediante rifatturazione per la quota di competenza – i costi relativi ai servizi di cui fruiva il personale dell'area di Legnano per circolo dopolavoro aziendale, associazione casa per ferie associazione mutua assistenza lavoratori Pt_6 Pt_6
patronato aziendale, altri benefits ed elargizioni (colonie, premiazione anziani, pensione sociale, ed altri). Nel corso della successiva riunione del 19 luglio 2000 venivano definiti criteri e importi relativi alla suddivisione di tali costi. In data 5 settembre 2000
Part ON
inviava ad la copia del verbale della riunione del 19 luglio 2000, con l'analitica indicazione dei criteri e degli importi concordati da suddividere tra le parti.
Con tale verbale risultano definiti tra le parti gli accordi contrattuali in ordine a quali
ON spese e in quale percentuale dovesse partecipare l'appellante , provvedendo al Part rimborso a favore di . Il contenuto di questi accordi non è in contestazione. La successiva scrittura 6 febbraio 2006 non è intervenuta a modificare tali accordi, ma esclusivamente a dare seguito ad altri accordi, concernenti il comodato della porzione dell'immobile denominato palazzina uffici, ove, l'art.4 di tale scrittura è chiaramente e inequivocabilmente riferibile alle spese concernenti l'immobile concesso in comodato, e non ai costi per i differenti servizi di cui fruiva il personale dell'area di Legnano, di cui alla lettera 31 maggio 2000 ed al successivo verbale della riunione del 19 luglio 2000.
La scrittura privata del 6 febbraio 2006 ha espressamente ad oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato dell'immobile denominato “Palazzina
Uffici”, ove il richiamo all'accordo quadro del 19 gennaio 2000, contenuto nella stessa,
è limitato ai diritti di prelazione (per locazione e acquisto) a favore di , al CP_3
Part fine di consentire la prosecuzione del contratto di comodato in favore di (doc.
Part 005002 fascicolo primo grado ). Ogni contraria deduzione di parte appellante sul punto è infondata.
pag. 7/9 Part ON 6.2 – In ordine all'entità degli importi fatturati da ad , non può che osservarsi come gli stessi siano stati accompagnati dalla relativa rendicontazione, come anche considerato dal CTU nel primo grado di giudizio. La circostanza non appare specificamente contestata dall'appellante, la cui contestazione è diretta ad evidenziare l'assenza dei documenti giustificativi delle rendicontazioni. Al riguardo osserva questa
Corte che gli accordi raggiunti tra le parti, da un lato, determinavano in misura ON percentuale forfettaria – e non a misura – la partecipazione di ai costi sostenuti da
Part
, e, dall'altro lato, in conseguenza di ciò, non prevedevano che le rendicontazioni fossero accompagnate da documenti giustificativi. La particolarità dell'accordo di partecipazione ai molteplici costi consente di ragionevolmente ritenere che la volontà
Part ON delle parti fosse quella di escludere l'obbligo, a carico di , di offrire ad , al di là della prevista rendicontazione, la documentazione analitica di ogni singolo costo
ON sostenuto. Tale volontà appare trovare conferma nei pagamenti eseguiti da sino al secondo trimestre dell'anno 2007 senza alcuna previa richiesta di accompagnamento di documenti giustificativi i costi esposti.
6.3 – Stante quanto sopra ritenuto resta assorbito il secondo motivo d'appello, per l'evidente superfluità dell'esame testimoniale condotto nel primo grado di giudizio.
7- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (€ 825.796,50 oggetto della pronuncia di condanna con la sentenza appellata), e pertanto con riferimento all'aumento di cui all'art.6 DM 10 marzo 2014
n.55 e successive modifiche, con riguardo alle controversie con valore da € 520.001,00 sino ad € 1.000.000,00 (aumento 30% rispetto allo scaglione precedente), come di seguito indicato: : fase di studio della controversia € 5.705,70, fase introduttiva del giudizio € 3.317,60, fase di trattazione € 7.644,00, fase decisionale € 9.487,40, e così complessivamente € 26.154,70, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 8/9 8- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 26.154,70, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 – Nel merito l'appello non può trovare accoglimento. Il primo, il terzo e il quarto motivo d'appello sono infondati e possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti relativi al contenuto degli accordi intercorsi tra le parti in relazione al credito
Part azionato da .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1152/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Delegato rappresentata e difesa dall'Avv. Berruti Paolo (C.F.: Parte_2
) e dall'Avv. Alfisi Maria Grazia (C.F.: C.F._1
) con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia n. 135 C.F._2
appellante contro
(P.I. ONoparte_1
, C.F. , in persona del Commissario Straordinario legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Coccia (C.F.:
), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in C.F._3
Genova (CAP 16121), Piazza Dante n. 8/10, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Siccardi appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraiis reiectis,
• in via pregiudiziale ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva e/o esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio in narrativa esposti;
• nel merito accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la decisione gravata.
Con vittoria delle spese di lite.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE:
– dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello, ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., per motivi sopra descritti;
IN VIA PRINCIPALE:
– rigettare l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto
– confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 2079/2022 emessa dal
Tribunale Ordinario di Genova il 22/8/2022 e pubblicata in data 2/9/2022 e, conseguentemente,
– rigettare le domande ed eccezioni tutte della in quanto Parte_1
inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte dall'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.:
- accertare e dichiarare il concreto utilizzo, da parte della , delle attività, delle Pt_1
Part prestazioni e dei servizi forniti dalla e, per l'effetto, Part
- condannare la stessa al pagamento, in favore della , ex art. 2041 c.c., Pt_1
della somma di euro 883.875,46 oltre interessi ex D.lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero dalla data della domanda giudiziale al saldo, ovvero della diversa somma che dovesse essere accertata
pag. 2/9 in corso di causa, ovvero della somma di euro 825.796,50, anche a titolo di indebito arricchimento, quale quota parte dovuta da per le spese fisse predeterminate Pt_1
contrattualmente in via forfettaria relative ai servizi sociali descritti in narrativa, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero dalla data della domanda al saldo.
- rigettare, in ogni caso, le domande ed eccezioni tutte della in Parte_1
quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate in narrativa. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2079/22 del 2/9/2022 il Tribunale di Genova condannava al pagamento, in favore di ONoparte_2 [...]
della somma di € Parte_4
825.796,50, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla data delle singole fatture azionate al saldo, per i titoli indicati nelle fatture de quibus, limitatamente alle ivi esposte spese fisse forfettarie pro quota di cui agli accordi intervenuti tra le parti, come accertati nel corso del giudizio di primo grado, relativi a servizi erogati all'interno di ON complesso industriale sito nell'area di Legnano. A monte della richiesta di vi erano le obbligazioni assunte con Accordo Quadro 19 gennaio 2000 – come
ON successivamente integrato nel corso dell'anno 2000 – intercorso tra e CP_3 relativo alla cessione di ramo d'azienda per la produzione di turbine, conferito nella ON società MT SP (appositamente costituita da ) la cui intera partecipazione al capitale sociale veniva ceduta a . Con il perfezionamento dell'operazione di CP_3 cui all'accordo quadro, la denominazione di MT SP veniva mutata in
[...]
. L'art.8 dell'Accordo Quadro prevedeva, inoltre, un diritto ONoparte_1
d'opzione, in favore di , per l'acquisizione in comodato gratuito, per la CP_3
durata di tre anni, di una porzione di edificio, denominato palazzina uffici, insistente su mapp.317 in Legnano e non oggetto di cessione. L'opzione veniva esercita con decorrenza del comodato dal 7 luglio 2000, e l'uso della porzione della palazzina uffici pag. 3/9 Part veniva concesso a (nuova denominazione di MT SP), che lo proseguiva in forza di successiva scrittura privata 6 febbraio 2006, intercorsa tra , e CP_2 CP_3
Part
. Con lettera 31 maggio 2000, e successivo verbale di riunione del 19 luglio 2000, erano inoltre state concordate tra , e MT PA (poi Pt_1 CP_3 [...]
) le modalità di ripartizione dei costi dei servizi – oggetto della ONoparte_1
presente causa – di cui fruivano i dipendenti dell'area industriale di Legnano, discendenti da accordi sindacali, usi, prassi, liberalità aziendali, e altri accordi a favore dei lavoratori del sito (quali CRAL, casa per ferie, mutua assistenza lavoratori, gruppo anziani, patronato aziendale, colonie marine e montane, ed altri). Con tale lettera – e con ulteriore accordo del luglio 2000 relativo anche ad ulteriori servizi – erano anche concordate le modalità di fatturazione dei costi secondo le quote di competenza dei soggetti sottoscrittori l'accordo. In esecuzione degli accordi intercorsi i costi venivano Part ON anticipati da , e successivamente esposti ad mediante fatture periodiche con
ON relativi rendiconti. Le fatture erano state pagate da sino al secondo trimestre dell'anno 2007. A far tempo dal terzo trimestre 2007, sino al quarto trimestre 2010, le Part ON fatture emesse da per i titoli sopra indicati, non erano più state pagate da .
Part Con la sentenza di primo grado è stato ritenuto accertato tale credito di verso
ON
, nei limiti indicati in sentenza, con conseguente pronuncia di condanna. Con la sentenza impugnata veniva disposta la parziale compensazione delle spese di lite, comprese le spese di CTU.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 1362 ss. cc., nella parte in cui, non aveva correttamente interpretato gli accordi intervenuti tra le parti, non considerando le risultanze istruttorie documentali, e non aveva tenuto conto degli esiti della CTU. Deduceva, in particolare, l'appellante che, con la sentenza di primo grado, non era stata considerata la previsione dell'art.4 della
Part scrittura privata 6 febbraio 2006, ove era pattuito che “è tenuta a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, oltre le spese per servizi comuni (a titolo esemplificativo energia elettrica, acqua, impianto di riscaldamento/condizionamento, guardiania, vigilanza e pulizia). Anche in
pag. 4/9 Part ipotesi di recesso è tenuta al pagamento delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione sino alla data di effettivo rilascio”. Deduceva Part ON inoltre l'appellante che aveva già riconosciuto l'erroneo addebito ad delle spese di guardiania, servizi e utenze, allorché, con fattura del 24 ottobre
2007, aveva stornato i costi erroneamente addebitati. Deduceva infine che, nonostante questo, l'emissione delle successive fatture era proseguita con addebito di importi non dovuti e in assenza di alcun titolo giustificativo, mai
ON offerto nonostante le contestazioni di;
ii. erroneità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 2721 e ss c.c. e art. 157, co. 2, c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione ai limiti di ammissibilità della prova testimoniale, a fronte delle eccezioni di
ON inammissibilità svolte da in ordine alla prova per testi diretta a offrire prova di pattuizioni differenti rispetto a quelle di cui alla scrittura privata del 6 febbraio 2006;
iii. erroneità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e
116 c.p.c., e delle norme in materia di onere della prova, all'esito dell'impossibilità, dichiarata dal CTU, di ricostruire la provenienza delle somme esposte in fatture, per assenza dei titoli giustificativi di spesa a monte, nonché per non aver considerato che la mera registrazione delle fatture costituisce un obbligo per gli operatori economici, sulla base delle norme tributarie e dell'Unione, e non un riconoscimento della debenza degli importi portati dalle fatture;
iv. erroneità della sentenza di primo grado nella ricostruzione in fatto dei rapporti tra le parti, non essendo stato considerato il contenuto della scrittura del 6 febbraio
2006.
3- L'appellata si è costituita chiedendo rigettarsi le domande di parte appellante e confermarsi integralmente la sentenza di primo grado. Ha dedotto preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis e 348 ter c.p.c.. Ha anche riproposto, in parte modificandole, le domande svolte nel primo grado di giudizio. Ha dedotto che il contratto di comodato 6 febbraio 2006 aveva per oggetto esclusivamente pag. 5/9 una porzione dell'immobile denominato palazzina uffici, e la volontà delle parti era quella di disciplinare con tale contratto le modalità di utilizzo di tale immobile da parte Part di . La scrittura 6 febbraio 2006 non aveva modificato gli accordi del 2000 in ordine al ribaltamento dei costi relativi a tutti i servizi comuni, estranei agli accordi di cui alla predetta scrittura, ove la previsione in ordine alle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione era riferibile a quelle concernenti la porzione di immobile concesso in comodato. Anche lo storno di cui alla fattura del 24 ottobre 2007 concerneva le spese relative all'immobile concesso in comodato gratuito. Ha poi dedotto che non vi era stata alcuna modificazione nel criterio di redazione delle fatture nel corso degli anni, e che a ciascuna fattura era allegato il relativo rendiconto. Ha aggiunto che la prova testimoniale, cui era stato dato corso nel primo grado di giudizio, non aveva ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto del contratto del 2006, in quanto concernente circostanze estranee a quest'ultimo, con conseguente infondatezza delle eccezioni di inammissibilità. Ha dedotto infine che l'attività del CTU è stata condotta in conformità al quesito al medesimo posto, senza considerare il contratto del 6 febbraio 2006.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione, con ordinanza 6 dicembre 2024, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica.
5 – Rileva preliminarmente questa Corte l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello. L'eccezione appare genericamente formulata, e, in, in ogni caso, l'appello contiene tutti gli elementi essenziali in fatto e in diritto.
pag. 6/9 6.1 – I documenti contrattuali rilevanti al riguardo ritiene questa Corte che siano Part costituiti dalla lettera 31 maggio 2000 (doc. 006003 fascicolo primo grado ) e dal
Part verbale della riunione 19 luglio 2000 (doc.007004 fascicolo primo grado ). Con la
ON Part lettera 31 maggio 2000, predisposta da e sottoscritta per accettazione da e
ON
, le parti si accordavano per porre a carico di , a far data dal CP_3
01/01/2001 – mediante rifatturazione per la quota di competenza – i costi relativi ai servizi di cui fruiva il personale dell'area di Legnano per circolo dopolavoro aziendale, associazione casa per ferie associazione mutua assistenza lavoratori Pt_6 Pt_6
patronato aziendale, altri benefits ed elargizioni (colonie, premiazione anziani, pensione sociale, ed altri). Nel corso della successiva riunione del 19 luglio 2000 venivano definiti criteri e importi relativi alla suddivisione di tali costi. In data 5 settembre 2000
Part ON
inviava ad la copia del verbale della riunione del 19 luglio 2000, con l'analitica indicazione dei criteri e degli importi concordati da suddividere tra le parti.
Con tale verbale risultano definiti tra le parti gli accordi contrattuali in ordine a quali
ON spese e in quale percentuale dovesse partecipare l'appellante , provvedendo al Part rimborso a favore di . Il contenuto di questi accordi non è in contestazione. La successiva scrittura 6 febbraio 2006 non è intervenuta a modificare tali accordi, ma esclusivamente a dare seguito ad altri accordi, concernenti il comodato della porzione dell'immobile denominato palazzina uffici, ove, l'art.4 di tale scrittura è chiaramente e inequivocabilmente riferibile alle spese concernenti l'immobile concesso in comodato, e non ai costi per i differenti servizi di cui fruiva il personale dell'area di Legnano, di cui alla lettera 31 maggio 2000 ed al successivo verbale della riunione del 19 luglio 2000.
La scrittura privata del 6 febbraio 2006 ha espressamente ad oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato dell'immobile denominato “Palazzina
Uffici”, ove il richiamo all'accordo quadro del 19 gennaio 2000, contenuto nella stessa,
è limitato ai diritti di prelazione (per locazione e acquisto) a favore di , al CP_3
Part fine di consentire la prosecuzione del contratto di comodato in favore di (doc.
Part 005002 fascicolo primo grado ). Ogni contraria deduzione di parte appellante sul punto è infondata.
pag. 7/9 Part ON 6.2 – In ordine all'entità degli importi fatturati da ad , non può che osservarsi come gli stessi siano stati accompagnati dalla relativa rendicontazione, come anche considerato dal CTU nel primo grado di giudizio. La circostanza non appare specificamente contestata dall'appellante, la cui contestazione è diretta ad evidenziare l'assenza dei documenti giustificativi delle rendicontazioni. Al riguardo osserva questa
Corte che gli accordi raggiunti tra le parti, da un lato, determinavano in misura ON percentuale forfettaria – e non a misura – la partecipazione di ai costi sostenuti da
Part
, e, dall'altro lato, in conseguenza di ciò, non prevedevano che le rendicontazioni fossero accompagnate da documenti giustificativi. La particolarità dell'accordo di partecipazione ai molteplici costi consente di ragionevolmente ritenere che la volontà
Part ON delle parti fosse quella di escludere l'obbligo, a carico di , di offrire ad , al di là della prevista rendicontazione, la documentazione analitica di ogni singolo costo
ON sostenuto. Tale volontà appare trovare conferma nei pagamenti eseguiti da sino al secondo trimestre dell'anno 2007 senza alcuna previa richiesta di accompagnamento di documenti giustificativi i costi esposti.
6.3 – Stante quanto sopra ritenuto resta assorbito il secondo motivo d'appello, per l'evidente superfluità dell'esame testimoniale condotto nel primo grado di giudizio.
7- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (€ 825.796,50 oggetto della pronuncia di condanna con la sentenza appellata), e pertanto con riferimento all'aumento di cui all'art.6 DM 10 marzo 2014
n.55 e successive modifiche, con riguardo alle controversie con valore da € 520.001,00 sino ad € 1.000.000,00 (aumento 30% rispetto allo scaglione precedente), come di seguito indicato: : fase di studio della controversia € 5.705,70, fase introduttiva del giudizio € 3.317,60, fase di trattazione € 7.644,00, fase decisionale € 9.487,40, e così complessivamente € 26.154,70, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 8/9 8- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 26.154,70, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 – Nel merito l'appello non può trovare accoglimento. Il primo, il terzo e il quarto motivo d'appello sono infondati e possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti relativi al contenuto degli accordi intercorsi tra le parti in relazione al credito
Part azionato da .