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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 19/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N° 1014/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 1014/2023 R.G.A.C.
TRA
“ , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., con avv. Mario PETRUCCIANI;
ATTRICE OPPONENTE
E
“ ”, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., con avv. Pasquale RIPABELLI;
CONVENUTO OPPOSTO All'udienza del 19.03.2025, innanzi al G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice opponente “
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 l'avv. Mario PETRUCCIANI e per il convenuto opposto
[...]
”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., l'avv. Enrica VERRUSIO in sostituzione dell'avv. Pasquale RIPABELLI. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. L'avv. Enrica VERRUSIO si riporta, in particolare, alle note d'udienza depositate il 18.03.2025 per le quali chiede che il relativo contenuto si intenda qui integralmente riprodotto e trascritto specificando la tardività delle domande formulate da controparte nelle proprie note conclusionali e ciò al pari di quanto già dedotto ed argomentato dalla stessa controparte nel verbale d'udienza del 11.04.2024 atteso che quanto da quest'ultima ivi rappresentato avrebbe dovuto essere formalizzato sia nell'atto introduttivo sia nelle Memorie ex art. 171 ter c.p.c.. L'avv. Mario
PETRUCCIANI impugna e contesta le avverse deduzioni facendo comunque presente che il Giudice è tenuto a verificare d'Ufficio la regolarità e la legittimità delle operazioni di prelievo oggetto di causa. Inoltre non è vero che la modifica del regolamento del opposto legittimi soltanto i prelievi CP_1 istantanei in quanto lo stesso regolamento, come modificato, prevede sia i prelievi istantanei che il campione medio con la conseguenza che trova applicazione la giurisprudenza citata nelle proprie note conclusionali. L'avv.
Enrica VERRUSIO impugna e contesta a sua volta evidenziando che anche la
Corte d'Appello di Campobasso ha già dipanato e risolto tale aspetto con sentenza n° 45 del 07.02.2023.
Il G.O.T.
1 preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
2 Segue processo verbale d'udienza del 19.03.2025 – proc. n° 1014/2023
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 19.03.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1014/2023 R.G.A.C. e vertente
TRA
“ , in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., con avv. Mario PETRUCCIANI;
ATTRICE OPPONENTE
E
“ ”, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., con avv. Pasquale RIPABELLI;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo n° 193/2023 del 05.04.2023.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come
3 modificato – in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata in fatto e, di riflesso, anche in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, vi è che:
A) l'opponente non ha fruttuosamente contestato le argomentazioni/
allegazioni offerte dall'opposta, in termini accadimentali/fattuali, sin dalla propria Comparsa di costituzione e risposta in senso contrario a tutto quanto argomentato da essa opponente nel proprio atto introduttivo e ciò non solo alla prima difesa in ipotesi utile a tanto (e da individuarsi nella 1^ Memoria
ex art. 171 ter c.p.c. – per vero l'opponente non ha inteso fruire di alcuno dei termini ex art. 171 ter cit. – poiché immediatamente successiva a detta
Comparsa) ma neanche nell'ulteriore prosieguo del giudizio sì da
4 incorrere nelle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co.,
ultima parte, c.p.c. (cui va prestato doveroso omaggio), posto che:
a) per un verso le difese apprestate alla prima udienza del 10.01.2024,
ferma la loro tardività per le poc'anzi esplicitate ragioni, appaiono in ogni caso come:
- da un lato limitate ad un semplice richiamo al proprio atto introduttivo e ad una del tutto generica impugnativa e contestazione dell'avversa Comparsa di costituzione e risposta nonché delle avverse Memorie ex art. 171 ter ri-cit.;
- da un altro lato come di fatto confinate al solo contrasto dell'avversa richiesta ex art. 648 c.p.c. [per di più le argomentazioni a tal fine esplicitate e di cui al punto sub n° 2, poiché di fatto ripetitive di quanto similmente allegato sin dal ridetto atto introduttivo (ivi pag.
7), risultavano essere state già confutate dall'opposto, proficuamente anche in quanto rimaste prive di successiva idonea replica, sin dalla propria ridetta Comparsa di costituzione e risposta (ivi pagg. 17 e
18)];
b) per un altro verso le deduzioni di cui all'udienza del 11.04.2024 (pur volendo considerare l'udienza del 07.03.2024 come di mero rinvio),
laddove volte ad affermare, ivi punto sub n° 2 del foglio dattiloscritto,
l'irregolarità/illegittimità/inutilizzabilità del prelievo effettuato e delle analisi eseguite, risultano anch'esse affette da irrimediabile tardività e ciò sempre in forza delle poc'anzi esplicitate ragioni (repetita iuvant:
determinative dell'evocato doveroso omaggio ai dettami di cui all'art. 115 cit.);
B) le risultanze ovvero gli esiti delle pur ammesse (con inimpugnata ordinanza
5 resa alla predetta udienza del 11.04.2024) ed espletate (alle udienze del
19.06.2024 e del 25.09.2024) prove testimoniali non consentono, ad ogni modo e per evidenza, di valutare favorevolmente (id est in senso contrario rispetto a quanto sin qui emerso ed evidenziato) la posizione dell'opponente posto che, comunque, non hanno giustappunto inciso (ove mai avessero potuto) sulla situazione processuale già cristallizzatasi nei termini e sensi appena precisati.
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene rigettata confermandosi, per l'effetto, il D.I. opposto.
Non si provvede alla declaratoria di esecutività dello stesso D.I. ex art. 653 c.p.c.
poiché già esecutivo ex art. 648 c.p.c. (cfr., si opus sit, il provvedimento reso alla detta udienza del 11.04.2024).
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come
6 determinatasi venendo in tal modo liquidati interamente a carico dell'opponente ed in favore dell'opposto – e per esso nei confronti del proprio procuratore e difensore poiché dichiaratosi antistatario (cfr. Comparsa di costituzione e risposta, ivi pag. 22) – nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss. mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal 23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12 nonché
Cass.18920/12) – in particolare considerati i relativi parametri e tenuto altresì
conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14
ri-cit. sugli importi medi così calcolati).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di “
[...]
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., contro Controparte_1
”, in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni
[...]
diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto recante n° 193/2023
del 05.04.2023, già esecutivo ex art. 648 c.p.c.;
3) condanna, per l'ulteriore effetto, l'attrice opponente “
[...]
, in persona del legale Parte_1
7 rappresentante p.t., alla refusione, in favore del convenuto opposto
”, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. – e per esso nei confronti del proprio procuratore e difensore avv. Pasquale RIPABELLI in quanto dichiaratosi antistatario – delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi
Euro 2.538,50 di cui Euro 0,00 per spese, Euro 459,50 per la fase di studio,
Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase istruttoria ed
Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie
ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per
Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 19.03.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 1014/2023 R.G.A.C.
TRA
“ , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., con avv. Mario PETRUCCIANI;
ATTRICE OPPONENTE
E
“ ”, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., con avv. Pasquale RIPABELLI;
CONVENUTO OPPOSTO All'udienza del 19.03.2025, innanzi al G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice opponente “
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 l'avv. Mario PETRUCCIANI e per il convenuto opposto
[...]
”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., l'avv. Enrica VERRUSIO in sostituzione dell'avv. Pasquale RIPABELLI. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. L'avv. Enrica VERRUSIO si riporta, in particolare, alle note d'udienza depositate il 18.03.2025 per le quali chiede che il relativo contenuto si intenda qui integralmente riprodotto e trascritto specificando la tardività delle domande formulate da controparte nelle proprie note conclusionali e ciò al pari di quanto già dedotto ed argomentato dalla stessa controparte nel verbale d'udienza del 11.04.2024 atteso che quanto da quest'ultima ivi rappresentato avrebbe dovuto essere formalizzato sia nell'atto introduttivo sia nelle Memorie ex art. 171 ter c.p.c.. L'avv. Mario
PETRUCCIANI impugna e contesta le avverse deduzioni facendo comunque presente che il Giudice è tenuto a verificare d'Ufficio la regolarità e la legittimità delle operazioni di prelievo oggetto di causa. Inoltre non è vero che la modifica del regolamento del opposto legittimi soltanto i prelievi CP_1 istantanei in quanto lo stesso regolamento, come modificato, prevede sia i prelievi istantanei che il campione medio con la conseguenza che trova applicazione la giurisprudenza citata nelle proprie note conclusionali. L'avv.
Enrica VERRUSIO impugna e contesta a sua volta evidenziando che anche la
Corte d'Appello di Campobasso ha già dipanato e risolto tale aspetto con sentenza n° 45 del 07.02.2023.
Il G.O.T.
1 preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
2 Segue processo verbale d'udienza del 19.03.2025 – proc. n° 1014/2023
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 19.03.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1014/2023 R.G.A.C. e vertente
TRA
“ , in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., con avv. Mario PETRUCCIANI;
ATTRICE OPPONENTE
E
“ ”, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., con avv. Pasquale RIPABELLI;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo n° 193/2023 del 05.04.2023.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come
3 modificato – in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata in fatto e, di riflesso, anche in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, vi è che:
A) l'opponente non ha fruttuosamente contestato le argomentazioni/
allegazioni offerte dall'opposta, in termini accadimentali/fattuali, sin dalla propria Comparsa di costituzione e risposta in senso contrario a tutto quanto argomentato da essa opponente nel proprio atto introduttivo e ciò non solo alla prima difesa in ipotesi utile a tanto (e da individuarsi nella 1^ Memoria
ex art. 171 ter c.p.c. – per vero l'opponente non ha inteso fruire di alcuno dei termini ex art. 171 ter cit. – poiché immediatamente successiva a detta
Comparsa) ma neanche nell'ulteriore prosieguo del giudizio sì da
4 incorrere nelle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co.,
ultima parte, c.p.c. (cui va prestato doveroso omaggio), posto che:
a) per un verso le difese apprestate alla prima udienza del 10.01.2024,
ferma la loro tardività per le poc'anzi esplicitate ragioni, appaiono in ogni caso come:
- da un lato limitate ad un semplice richiamo al proprio atto introduttivo e ad una del tutto generica impugnativa e contestazione dell'avversa Comparsa di costituzione e risposta nonché delle avverse Memorie ex art. 171 ter ri-cit.;
- da un altro lato come di fatto confinate al solo contrasto dell'avversa richiesta ex art. 648 c.p.c. [per di più le argomentazioni a tal fine esplicitate e di cui al punto sub n° 2, poiché di fatto ripetitive di quanto similmente allegato sin dal ridetto atto introduttivo (ivi pag.
7), risultavano essere state già confutate dall'opposto, proficuamente anche in quanto rimaste prive di successiva idonea replica, sin dalla propria ridetta Comparsa di costituzione e risposta (ivi pagg. 17 e
18)];
b) per un altro verso le deduzioni di cui all'udienza del 11.04.2024 (pur volendo considerare l'udienza del 07.03.2024 come di mero rinvio),
laddove volte ad affermare, ivi punto sub n° 2 del foglio dattiloscritto,
l'irregolarità/illegittimità/inutilizzabilità del prelievo effettuato e delle analisi eseguite, risultano anch'esse affette da irrimediabile tardività e ciò sempre in forza delle poc'anzi esplicitate ragioni (repetita iuvant:
determinative dell'evocato doveroso omaggio ai dettami di cui all'art. 115 cit.);
B) le risultanze ovvero gli esiti delle pur ammesse (con inimpugnata ordinanza
5 resa alla predetta udienza del 11.04.2024) ed espletate (alle udienze del
19.06.2024 e del 25.09.2024) prove testimoniali non consentono, ad ogni modo e per evidenza, di valutare favorevolmente (id est in senso contrario rispetto a quanto sin qui emerso ed evidenziato) la posizione dell'opponente posto che, comunque, non hanno giustappunto inciso (ove mai avessero potuto) sulla situazione processuale già cristallizzatasi nei termini e sensi appena precisati.
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene rigettata confermandosi, per l'effetto, il D.I. opposto.
Non si provvede alla declaratoria di esecutività dello stesso D.I. ex art. 653 c.p.c.
poiché già esecutivo ex art. 648 c.p.c. (cfr., si opus sit, il provvedimento reso alla detta udienza del 11.04.2024).
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come
6 determinatasi venendo in tal modo liquidati interamente a carico dell'opponente ed in favore dell'opposto – e per esso nei confronti del proprio procuratore e difensore poiché dichiaratosi antistatario (cfr. Comparsa di costituzione e risposta, ivi pag. 22) – nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss. mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal 23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12 nonché
Cass.18920/12) – in particolare considerati i relativi parametri e tenuto altresì
conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14
ri-cit. sugli importi medi così calcolati).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di “
[...]
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., contro Controparte_1
”, in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni
[...]
diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto recante n° 193/2023
del 05.04.2023, già esecutivo ex art. 648 c.p.c.;
3) condanna, per l'ulteriore effetto, l'attrice opponente “
[...]
, in persona del legale Parte_1
7 rappresentante p.t., alla refusione, in favore del convenuto opposto
”, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. – e per esso nei confronti del proprio procuratore e difensore avv. Pasquale RIPABELLI in quanto dichiaratosi antistatario – delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi
Euro 2.538,50 di cui Euro 0,00 per spese, Euro 459,50 per la fase di studio,
Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase istruttoria ed
Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie
ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per
Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 19.03.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
8