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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 32534 del RGAC dell'anno 2018, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, sezione V, n.
31482/2017 e resa nel procedimento incardinato nel R.G. 10717/2014 aperto in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 16500/2013 (R.G. 33741/2013)
TRA
(C.F: ), nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], rappresentata e difesa (con gratuito patrocinio), giusta delega stesa in calce al libello introduttivo, dall'avv. Gisella Di Letizia (C.F: ) presso la C.F._2 stessa elettivamente domiciliata in Roma al viale Carlo Felice n. 95
Appellante/Appellata Incidentale
E
(C.F: , nato a [...] il [...] e ivi residente Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, giusta delega stesa in calce al la comparsa di costituzione, dall'avv.
Gregorio Troilo (C.F: ) presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma C.F._4 alla via Carlo Poma n. 2
Appellato/Appellante Incidentale
CONCLUSIONI per l'appellante/appellata incidentale:
- in via principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata “Accertare e dichiarare che la signora ha un credito di €. 2.992,93 (o di quella maggiore o minore somma che Parte_1 risulta dai documenti depositati) nei confronti del sig. per i motivi di cui Controparte_1 all'atto di citazione e alle note depositate. Per l'effetto condannare il sig. a Controparte_1 corrispondere alla signora la somma di €. 2.992,93 o di quella maggiore o minore Pt_1 somma, con interessi dai rispettivi indebiti incassi sino al saldo, nonché per lite temeraria ex art.
96, 3 co cpc. Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”;
- “in via subordinata, qualora dovesse risultare un eventuale debito della signora per le Pt_1 causali di cui al decreto opposto, “dichiarare la compensazione del predetto debito con il credito vantato da costei nei confronti del sino alla concorrenza della somma di debito che CP_1 eventualmente è risultata ancora dovuta”;
- “in via del tutto subordinata e solo nella denegata ipotesi in cui l'ecc.mo Tribunale volesse ravvisare nel capo 1 dei motivi del presente appello l'ipotesi di omessa pronuncia della domanda ex art 112 cpc, si chiede “dichiarare la nullità della sentenza impugnata e l'adozione dei consequenziali provvedimenti. Vittoria di spese, spese generali, IVA e CA”; per l'appellato/appellante incidentale
- rigettare l'atto di appello per infondatezza di fatto e diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale annullare la sentenza n. 31482 depositata dal Giudice di
Pace di Roma il 9.11.2017, confermare il decreto ingiuntivo opposto e riconoscere, se necessario, che il sig. è creditore della somma di € 808,06 nei confronti della di lui Controparte_1 moglie per tutti i titoli dedotti in atti, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio
FATTO E DIRITTO
1) Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Giudice di Pace di Roma, sez. IV, in persona dell'avv. A. Condò, sull'opposizione spiegata dalla sig.ra avverso l'ingiunzione Parte_1
n. 16500 resa, in data 17.10.2013, a favore del sig. , così statuiva: Controparte_1
“a) revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 16500/13 – R.G. 33741/13, notificato il 18.11.2013;
b) per l'effetto condanna l'opposto alla rifu sione in favore dell'attrice delle Controparte_1 spese del giudizio che liquida in € 84,50 per esborsi, € 950,00 per onorari liquidati ai sensi del
D.M. n. 55/2014 di cui € 250,00 per la fase di studio € 200,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed € 250,00 per la fase istruttoria ed € 250,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 2 tariffa 2014, CAP e IVA come per legge”.
2) Occorre premettere che il titolo monitorio veniva concesso a fronte del supposto credito, di €
808,00, rivendicato dal sig. nei confronti del coniuge per l'omesso parziale Controparte_1 rimborso, a decorrere dal 30.12.2012 al 31.03.2013, della quota pari al 50% della rata mensile del mutuo contratto a tasso variabile e acceso dagli stessi coniugi per l'acquisto della casa familiare ubicata in Roma alla via G. Chiovenda n. 20.
Tale obbligo, posto a carico della sig.ra quale assegnataria (in quanto Parte_1 collocataria della prole minorenne) dell'immobile surrichiamato, era stato disposto dal Tribunale di Roma, dapprima con ordinanza del G.I. e poi con sentenza resa a definizione del giudizio di separazione instaurato dalle parti, partendo dal presupposto che costei fosse contitolare del cespite ed al contempo fideiussore (e datrice di ipoteca) rispetto al mutuo contratto per il suo acquisto.
Sta di fatto che, in fase di opposizione del titolo monitorio, l'odierna appellante, mercè una serie di ricalcoli operati sulla complessiva somma restituita al marito (come documentato dalle ricevute prodotte nelle more della controversia) per la causale di cui sopra nell'arco temporale intercorrente tra il 30.12.2012 ed il 30.03.2013 e tra l'1.01.2009 e l'1.08.2012, contestava la richiesta formulata dall'ingiungente facendo valere, in via riconvenzionale, una sua posizione creditoria per l'importo di € 4.753,97, importo che, in mancanza di un estratto aggiornato della banca mutuante – che la assumeva che il marito si era sempre rifiutato di consegnargli -, Pt_1 deduceva di aver liquidato in maniera del tutto involontaria alla controparte in eccedenza rispetto alle somme da quest'ultima, sua volta, effettivamente corrisposte per il mutuo. Unitamente alla richiesta di pagamento dell'importo suddetto, ovvero di quello maggiore o minore che sarebbe venuto a determinarsi all'esito del deposito delle ricevute dei ratei versati dal marito a partire dal 2008, la sig.ra insisteva affinchè il Giudice a quo Parte_1 condannasse, ex art. 96 c.p.c., parte convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria.
Alla riferita prospettazione la difesa del replicava, in sede di costituzione, fornendo un CP_1 riconteggio contabile delle somme versate per il mutuo fondiario, a decorrere dal 31.08.2004 e fino al 31.03.2013, la cui risultanza avrebbe determinato un credito in suo favore sostanzialmente coincidente con quello portato dal decreto opposto ovvero, in subordine, di ammontare pari ad €
1.499,88, quale saldo derivante dalla differenza tra le cifre corrisposte da esso obbligato alla banca e quelle a lui erogate dal coniuge a far tempo dalla stipula del contratto.
Depositata la sentenza, il cui dispositivo è stato innanzi riportato, entrambe le parti hanno inteso promuovere gravame ed in particolare:
- la lamentando l'omessa condanna del coniuge al versamento di € 2.992,93, quale Pt_1 residuo importo riconducibile al credito dalla stessa maturato in ragione della maggiore sorta versata per il mutuo e per i ratei di condominio e per sentire accogliere la condanna risarcitoria lite temeraria;
- il per veder in toto riformata la statuizione ad onta dei plurimi vizi cui quest'ultima CP_1 sarebbe stata affetta.
3) Sta di fatto che l'acconcia disamina degli elementi raccolti nel precedente grado di giudizio, posta in relazione con i rilievi assunti dalle parti a sostegno dei propri atti, consente di ritenere l'appello principale, sia pure in parte, meritevole di accoglimento e quello incidentale infondato.
Giova innanzitutto ricordare che l'opposizione al provvedimento monitorio dischiude un giudizio ordinario, all'interno del quale incombe sull'opposto (originario ricorrente), ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza del fatto materiale costitutivo della pretesa fatta valere con l'ingiunzione.
E' dato non revocabile in dubbio che il Giudice a quo abbia fatto buon governo della richiamata disposizione siccome dal punto di vista metodologico, nel pieno rispetto dello schema normativo sopra delineato, ha condiviso le ragioni dell'opponente, non in via apodittica, bensì partendo dall'assunto che l'allegato omesso versamento delle rate di mutuo da dicembre 2012 a marzo 2013 era stato smentito dall'istruttoria svolta a fronte dell'eccezione di pagamento avanzata dall'opponente stessa e supportata da idonea documentazione benché poi, pur accogliendo la riconvenzionale promossa dalla non abbia condannato la controparte al versamento del Pt_1 corrispondente pecuniario richiesto .
E' solo in relazione a tale aspetto, quindi, che la pronuncia appare erronea e carente ai sensi dell'art. 112 c.p.c. poiché la richiesta di condanna per il recupero degli importi corrisposti era stata avanzata dall'opponente con il primo atto difensivo e nel prosieguo a verbale di causa e nelle conclusioni ivi rassegnate.
Si osservi, inoltre, in continuità rispetto a quanto precede, che nel corso del giudizio di primo grado l'attuale appellante ha prodotto al carteggio di parte copia degli estratti del conto corrente personale nonché copia dei bonifici e dei vaglia postali attestanti il pagamento dei ratei condominiali (straordinaria) riferibili all'immobile sito in Roma alla via Chiovenda n. 20 corrisposti (rectius: anticipati) anche nell'interesse della controparte fornendo un computo dettagliato delle somme erogate a titolo di mutuo e di quelle portate in compensazione rispetto ai maggiori importi erogati per le suddette quote di condominio.
Di contro, il sig. oltre a non aver depositato gli estratti dell'istituto Controparte_1 mutuante, che pure il Giudice di Pace gli aveva ordinato di depositare (che, in un senso o nell'altro, avrebbero potuto infondere maggiore chiarezza nella vicenda controversa), si è limitato a contrastare le eccezioni avversarie senza apportare alcun idoneo contributo probatorio ai propri asserti difensivi pur ricadendo - come testé anticipato - sullo stesso l'onere di cui all'art. 2697
c.c.
Preme, altresì, osservare che l'originaria opponente, pur avendo formulato nell'atto di citazione una richiesta di condanna più alta, ha nel prosieguo operato una decurtazione della stessa in ossequio alle prescrizioni di rito – vigenti ratione temporis alla riforma c.d. Cartabia – modificando la pretesa nei modi e termini previsti dall'art. 320 c.p.c. ancorchè, trattandosi di diritti a contenuto eterodeterminato, neanche si sarebbe potuto dissertare di violazione del contraddittorio.
Quanto alla compensazione legale e/o volontaria, che secondo l'appellante incidentale sarebbe stata posta in essere dalla in guisa da azzerare il debito portato dal decreto ingiuntivo, Pt_1 occorre precisare che le quote straordinarie di condominio (essenzialmente riconducibili a talune spese legali dovute per soccombenza processuale e cristallizzate in un accordo transattivo stipulato dal condominio di “Via Chiovenda 20” in Roma) non sono state decurtate dall'importo di € 808,00, ovverosia dalle quattro mensilità (dicembre 2012, gennaio, febbraio e marzo 2013) riportate nel titolo monitorio, ma da somme versate dall'appellante negli anni precedenti e tanto basta a ritenere infondata la doglianza avanzata all'uopo dal siccome strumentalmente CP_1 volta alla riforma di una parte della sentenza che, invece, a ben vedere, è del tutto corretta.
Siffatta contestazione avrebbe potuto semmai riguardare una parte delle somme poste a sostegno della riconvenzionale spiegata dalla e però anche in relazione a questo specifico profilo Pt_1 non sembra che le lagnanze sollevate dall'opposto in primo grado siano state di spessore tale da inficiare il fondamento del controcredito rivendicato dall'opponente che questo Giudicante, sulla scorta dei documenti depositati dalle parti e in applicazione del criterio di compensazione “c.d. impropria (o atecnica)” – che nella specie può legittimamente operare in virtù dell'unico rapporto da cui trovano genesi le rispettive posizioni di debito/credito dei contendenti (cfr. Cass. civile, da ultimo, n. 4794/2021 e Cass. civile nn. 7474/2017 e 21646/2016, secondo cui: ”Si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito -credito nasce da un unico rapporto (qual è indubbiamente il rapporto di lavoro), in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte) - ritiene corrispondente all'importo di € 2.992,93 così come determinato dall'appellante.
Va, invece, respinta la domanda di condanna dell'appellante principale al risarcimento dei danni da lite temeraria, ex art. 96, co. 3, c.p.c., mancando, da un lato, la concreta descrizione e la prova del pregiudizio subito e dall'altro l'elemento soggettivo richiesto, non potendosi ritenere assistita da mala fede o da colpa grave la condotta della controparte anche (e non ultimo) alla luce della vasta congerie di somme maturate a debito ed a credito dalle parti nel non breve lasso temporale preso a riferimento nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 avverso la sentenza n. 31482/2017 (resa nel procedimento R.G. n. 10717/2014) del Giudice di
Pace di Roma, ogni altra istanza, domanda e richiesta esaminata , accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, a modifica della sentenza impugnata:
- CONDANNA il sig. a corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 la somma di € 2.992,93, con applicazione degli interessi commisurati al tasso legale a decorrere dai rispettivi indebiti incassi e fino al saldo;
- CONDANNA, per l'effetto, il sig. a rifondere in favore della sig.ra Controparte_1
i 2/3 delle spese del presente giudizio liquidate per intero, secondo i parametri Parte_1 fissati dal D.M. 55/2014, in 1.701,00 per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A..
Roma, lì 7/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 32534 del RGAC dell'anno 2018, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, sezione V, n.
31482/2017 e resa nel procedimento incardinato nel R.G. 10717/2014 aperto in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 16500/2013 (R.G. 33741/2013)
TRA
(C.F: ), nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], rappresentata e difesa (con gratuito patrocinio), giusta delega stesa in calce al libello introduttivo, dall'avv. Gisella Di Letizia (C.F: ) presso la C.F._2 stessa elettivamente domiciliata in Roma al viale Carlo Felice n. 95
Appellante/Appellata Incidentale
E
(C.F: , nato a [...] il [...] e ivi residente Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, giusta delega stesa in calce al la comparsa di costituzione, dall'avv.
Gregorio Troilo (C.F: ) presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma C.F._4 alla via Carlo Poma n. 2
Appellato/Appellante Incidentale
CONCLUSIONI per l'appellante/appellata incidentale:
- in via principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata “Accertare e dichiarare che la signora ha un credito di €. 2.992,93 (o di quella maggiore o minore somma che Parte_1 risulta dai documenti depositati) nei confronti del sig. per i motivi di cui Controparte_1 all'atto di citazione e alle note depositate. Per l'effetto condannare il sig. a Controparte_1 corrispondere alla signora la somma di €. 2.992,93 o di quella maggiore o minore Pt_1 somma, con interessi dai rispettivi indebiti incassi sino al saldo, nonché per lite temeraria ex art.
96, 3 co cpc. Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”;
- “in via subordinata, qualora dovesse risultare un eventuale debito della signora per le Pt_1 causali di cui al decreto opposto, “dichiarare la compensazione del predetto debito con il credito vantato da costei nei confronti del sino alla concorrenza della somma di debito che CP_1 eventualmente è risultata ancora dovuta”;
- “in via del tutto subordinata e solo nella denegata ipotesi in cui l'ecc.mo Tribunale volesse ravvisare nel capo 1 dei motivi del presente appello l'ipotesi di omessa pronuncia della domanda ex art 112 cpc, si chiede “dichiarare la nullità della sentenza impugnata e l'adozione dei consequenziali provvedimenti. Vittoria di spese, spese generali, IVA e CA”; per l'appellato/appellante incidentale
- rigettare l'atto di appello per infondatezza di fatto e diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale annullare la sentenza n. 31482 depositata dal Giudice di
Pace di Roma il 9.11.2017, confermare il decreto ingiuntivo opposto e riconoscere, se necessario, che il sig. è creditore della somma di € 808,06 nei confronti della di lui Controparte_1 moglie per tutti i titoli dedotti in atti, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio
FATTO E DIRITTO
1) Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Giudice di Pace di Roma, sez. IV, in persona dell'avv. A. Condò, sull'opposizione spiegata dalla sig.ra avverso l'ingiunzione Parte_1
n. 16500 resa, in data 17.10.2013, a favore del sig. , così statuiva: Controparte_1
“a) revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 16500/13 – R.G. 33741/13, notificato il 18.11.2013;
b) per l'effetto condanna l'opposto alla rifu sione in favore dell'attrice delle Controparte_1 spese del giudizio che liquida in € 84,50 per esborsi, € 950,00 per onorari liquidati ai sensi del
D.M. n. 55/2014 di cui € 250,00 per la fase di studio € 200,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed € 250,00 per la fase istruttoria ed € 250,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 2 tariffa 2014, CAP e IVA come per legge”.
2) Occorre premettere che il titolo monitorio veniva concesso a fronte del supposto credito, di €
808,00, rivendicato dal sig. nei confronti del coniuge per l'omesso parziale Controparte_1 rimborso, a decorrere dal 30.12.2012 al 31.03.2013, della quota pari al 50% della rata mensile del mutuo contratto a tasso variabile e acceso dagli stessi coniugi per l'acquisto della casa familiare ubicata in Roma alla via G. Chiovenda n. 20.
Tale obbligo, posto a carico della sig.ra quale assegnataria (in quanto Parte_1 collocataria della prole minorenne) dell'immobile surrichiamato, era stato disposto dal Tribunale di Roma, dapprima con ordinanza del G.I. e poi con sentenza resa a definizione del giudizio di separazione instaurato dalle parti, partendo dal presupposto che costei fosse contitolare del cespite ed al contempo fideiussore (e datrice di ipoteca) rispetto al mutuo contratto per il suo acquisto.
Sta di fatto che, in fase di opposizione del titolo monitorio, l'odierna appellante, mercè una serie di ricalcoli operati sulla complessiva somma restituita al marito (come documentato dalle ricevute prodotte nelle more della controversia) per la causale di cui sopra nell'arco temporale intercorrente tra il 30.12.2012 ed il 30.03.2013 e tra l'1.01.2009 e l'1.08.2012, contestava la richiesta formulata dall'ingiungente facendo valere, in via riconvenzionale, una sua posizione creditoria per l'importo di € 4.753,97, importo che, in mancanza di un estratto aggiornato della banca mutuante – che la assumeva che il marito si era sempre rifiutato di consegnargli -, Pt_1 deduceva di aver liquidato in maniera del tutto involontaria alla controparte in eccedenza rispetto alle somme da quest'ultima, sua volta, effettivamente corrisposte per il mutuo. Unitamente alla richiesta di pagamento dell'importo suddetto, ovvero di quello maggiore o minore che sarebbe venuto a determinarsi all'esito del deposito delle ricevute dei ratei versati dal marito a partire dal 2008, la sig.ra insisteva affinchè il Giudice a quo Parte_1 condannasse, ex art. 96 c.p.c., parte convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria.
Alla riferita prospettazione la difesa del replicava, in sede di costituzione, fornendo un CP_1 riconteggio contabile delle somme versate per il mutuo fondiario, a decorrere dal 31.08.2004 e fino al 31.03.2013, la cui risultanza avrebbe determinato un credito in suo favore sostanzialmente coincidente con quello portato dal decreto opposto ovvero, in subordine, di ammontare pari ad €
1.499,88, quale saldo derivante dalla differenza tra le cifre corrisposte da esso obbligato alla banca e quelle a lui erogate dal coniuge a far tempo dalla stipula del contratto.
Depositata la sentenza, il cui dispositivo è stato innanzi riportato, entrambe le parti hanno inteso promuovere gravame ed in particolare:
- la lamentando l'omessa condanna del coniuge al versamento di € 2.992,93, quale Pt_1 residuo importo riconducibile al credito dalla stessa maturato in ragione della maggiore sorta versata per il mutuo e per i ratei di condominio e per sentire accogliere la condanna risarcitoria lite temeraria;
- il per veder in toto riformata la statuizione ad onta dei plurimi vizi cui quest'ultima CP_1 sarebbe stata affetta.
3) Sta di fatto che l'acconcia disamina degli elementi raccolti nel precedente grado di giudizio, posta in relazione con i rilievi assunti dalle parti a sostegno dei propri atti, consente di ritenere l'appello principale, sia pure in parte, meritevole di accoglimento e quello incidentale infondato.
Giova innanzitutto ricordare che l'opposizione al provvedimento monitorio dischiude un giudizio ordinario, all'interno del quale incombe sull'opposto (originario ricorrente), ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la sussistenza del fatto materiale costitutivo della pretesa fatta valere con l'ingiunzione.
E' dato non revocabile in dubbio che il Giudice a quo abbia fatto buon governo della richiamata disposizione siccome dal punto di vista metodologico, nel pieno rispetto dello schema normativo sopra delineato, ha condiviso le ragioni dell'opponente, non in via apodittica, bensì partendo dall'assunto che l'allegato omesso versamento delle rate di mutuo da dicembre 2012 a marzo 2013 era stato smentito dall'istruttoria svolta a fronte dell'eccezione di pagamento avanzata dall'opponente stessa e supportata da idonea documentazione benché poi, pur accogliendo la riconvenzionale promossa dalla non abbia condannato la controparte al versamento del Pt_1 corrispondente pecuniario richiesto .
E' solo in relazione a tale aspetto, quindi, che la pronuncia appare erronea e carente ai sensi dell'art. 112 c.p.c. poiché la richiesta di condanna per il recupero degli importi corrisposti era stata avanzata dall'opponente con il primo atto difensivo e nel prosieguo a verbale di causa e nelle conclusioni ivi rassegnate.
Si osservi, inoltre, in continuità rispetto a quanto precede, che nel corso del giudizio di primo grado l'attuale appellante ha prodotto al carteggio di parte copia degli estratti del conto corrente personale nonché copia dei bonifici e dei vaglia postali attestanti il pagamento dei ratei condominiali (straordinaria) riferibili all'immobile sito in Roma alla via Chiovenda n. 20 corrisposti (rectius: anticipati) anche nell'interesse della controparte fornendo un computo dettagliato delle somme erogate a titolo di mutuo e di quelle portate in compensazione rispetto ai maggiori importi erogati per le suddette quote di condominio.
Di contro, il sig. oltre a non aver depositato gli estratti dell'istituto Controparte_1 mutuante, che pure il Giudice di Pace gli aveva ordinato di depositare (che, in un senso o nell'altro, avrebbero potuto infondere maggiore chiarezza nella vicenda controversa), si è limitato a contrastare le eccezioni avversarie senza apportare alcun idoneo contributo probatorio ai propri asserti difensivi pur ricadendo - come testé anticipato - sullo stesso l'onere di cui all'art. 2697
c.c.
Preme, altresì, osservare che l'originaria opponente, pur avendo formulato nell'atto di citazione una richiesta di condanna più alta, ha nel prosieguo operato una decurtazione della stessa in ossequio alle prescrizioni di rito – vigenti ratione temporis alla riforma c.d. Cartabia – modificando la pretesa nei modi e termini previsti dall'art. 320 c.p.c. ancorchè, trattandosi di diritti a contenuto eterodeterminato, neanche si sarebbe potuto dissertare di violazione del contraddittorio.
Quanto alla compensazione legale e/o volontaria, che secondo l'appellante incidentale sarebbe stata posta in essere dalla in guisa da azzerare il debito portato dal decreto ingiuntivo, Pt_1 occorre precisare che le quote straordinarie di condominio (essenzialmente riconducibili a talune spese legali dovute per soccombenza processuale e cristallizzate in un accordo transattivo stipulato dal condominio di “Via Chiovenda 20” in Roma) non sono state decurtate dall'importo di € 808,00, ovverosia dalle quattro mensilità (dicembre 2012, gennaio, febbraio e marzo 2013) riportate nel titolo monitorio, ma da somme versate dall'appellante negli anni precedenti e tanto basta a ritenere infondata la doglianza avanzata all'uopo dal siccome strumentalmente CP_1 volta alla riforma di una parte della sentenza che, invece, a ben vedere, è del tutto corretta.
Siffatta contestazione avrebbe potuto semmai riguardare una parte delle somme poste a sostegno della riconvenzionale spiegata dalla e però anche in relazione a questo specifico profilo Pt_1 non sembra che le lagnanze sollevate dall'opposto in primo grado siano state di spessore tale da inficiare il fondamento del controcredito rivendicato dall'opponente che questo Giudicante, sulla scorta dei documenti depositati dalle parti e in applicazione del criterio di compensazione “c.d. impropria (o atecnica)” – che nella specie può legittimamente operare in virtù dell'unico rapporto da cui trovano genesi le rispettive posizioni di debito/credito dei contendenti (cfr. Cass. civile, da ultimo, n. 4794/2021 e Cass. civile nn. 7474/2017 e 21646/2016, secondo cui: ”Si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito -credito nasce da un unico rapporto (qual è indubbiamente il rapporto di lavoro), in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte) - ritiene corrispondente all'importo di € 2.992,93 così come determinato dall'appellante.
Va, invece, respinta la domanda di condanna dell'appellante principale al risarcimento dei danni da lite temeraria, ex art. 96, co. 3, c.p.c., mancando, da un lato, la concreta descrizione e la prova del pregiudizio subito e dall'altro l'elemento soggettivo richiesto, non potendosi ritenere assistita da mala fede o da colpa grave la condotta della controparte anche (e non ultimo) alla luce della vasta congerie di somme maturate a debito ed a credito dalle parti nel non breve lasso temporale preso a riferimento nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 avverso la sentenza n. 31482/2017 (resa nel procedimento R.G. n. 10717/2014) del Giudice di
Pace di Roma, ogni altra istanza, domanda e richiesta esaminata , accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, a modifica della sentenza impugnata:
- CONDANNA il sig. a corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 la somma di € 2.992,93, con applicazione degli interessi commisurati al tasso legale a decorrere dai rispettivi indebiti incassi e fino al saldo;
- CONDANNA, per l'effetto, il sig. a rifondere in favore della sig.ra Controparte_1
i 2/3 delle spese del presente giudizio liquidate per intero, secondo i parametri Parte_1 fissati dal D.M. 55/2014, in 1.701,00 per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A..
Roma, lì 7/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo