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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.11.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2204/21 r. g. sez. lav., vertente
Tra
in persona Parte_1 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, per procura generale alle liti a rogito notar di Roma del 21.7.2015 (rep. Persona_1
n° 80974 – rogito n° 21569), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n.
61 presso Avvocatura Regionale INPS ricorrente in riassunzione/ già appellato
E
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Paglia, con il quale elettivamente
[...] domiciliano presso l'indirizzo p.e.c. Email_1
resistenti in riassunzione/ già appellanti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.2021 l' riassumeva dinanzi a questa Corte, in Pt_1
seguito a rinvio da Cassazione, il giudizio di appello proposto da , CP_1
, quali soci della avverso Controparte_2 Controparte_3 Pt_2
la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 69/15 (che aveva dichiarato la prescrizione del loro diritto ad ottenere la restituzione di contributi), che si era concluso con sentenza n. 6641 del 2018 di accoglimento del gravame. Esposte le ragioni poste alla base del ricorso e sulla scorta del principio di diritto fissato dai giudici di legittimità, con l'ordinanza n. 13773 del 2021, chiedeva il rigetto dell'appello proposto dalle controparti e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna al pagamento in favore dell' delle spese di tutti i gradi di giudizio. Pt_1
Ricostituito il contraddittorio, gli attuali resistenti chiedevano il rigetto del ricorso in riassunzione, con condanna alle spese, per le ragioni esposte in memoria.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo in atti.
La Suprema Corte, nell'ordinanza di rinvio, n. 13773 del 2021:
-evidenziato che l' : “con il primo motivo … deduce violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., osservando che oggetto di censura era la sentenza nella parte in cui non si era pronunciata sull'eccezione di giudicato esterno costituito dalla sentenza Tribunale di Benevento
n. 5259 del 2001, la quale aveva statuito sulla stessa domanda oggetto del giudizio
(fruire degli sgravi dal 1986 al 1991) in senso sfavorevole a e agli CP_1
altri litisconsorti, con declaratoria di prescrizione del diritto oggetto di causa, sicché non assumevano rilevanza le vicende giudiziarie relative all'ordinanza ingiunzione opposta;
osserva che la citata sentenza era stata oggetto di allegazione da parte dei litisconsorti e che l' , nel costituirsi nel giudizio d'appello, aveva eccepito Pt_1
l'esistenza del giudicato esterno, ancorché il giudice d'appello non si fosse pronunciato al riguardo;
deduce con il secondo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., osservando che, ove non si ravvisasse la denunciata violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c., il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto implicitamente insussistente il giudicato esterno”,
-così provvedeva: “va premesso che "qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto" (Cass. n. 25269 del
09/12/2016) e che la questione di giudicato è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 16847 del 26/06/2018); ciò posto, sussiste la dedotta omessa pronuncia, in conformità alla esposta censura, corredata da autosufficienza (si vedano, quanto alle allegazioni circa il ricorso del
22/6/1995 e la sentenza del 3/9/2001, le parti dell'atto di appello proposto da
[...]
riprodotte a pg. 7 del ricorso e, quanto alla formulazione dell'eccezione di CP_1
giudicato da parte dell i passi significativi contenuti nella memoria difensiva Pt_1
dell'istituto in appello, come riportata a pg 8); per altro verso, non può ritenersi che la Corte d'appello abbia compiuto una sorta di implicita affermazione circa la prevalenza del giudicato intervenuto con la sentenza n. 336 del 2005, dando rilevanza al principio in forza del quale il giudicato successivo prevale su quello antecedente (Cass. n. 13804 del 31/05/2018), perché, stando al tenore della motivazione della Corte d'appello, la stessa argomenta riguardo alla rilevanza della suddetta sentenza in ragione della sua rilevanza quale atto interruttivo della prescrizione, non già in termini di efficacia di giudicato della medesima;
ravvisandosi, pertanto, la dedotta omessa pronuncia, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, e la sentenza cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla
Corte d'appello di Napoli in diversa composizione”.
A questa Corte di merito è stato, dunque, demandato il compito di fornire risposta all'eccezione di giudicato formulata dall' . Pt_1
È opportuno, pertanto, preliminarmente, riepilogare l'excursus processuale della vicenda in esame, tenendo conto dei seguenti accadimenti:
-con ricorso depositato in data 22.06.1995, iscritto con R.G. 5277/95, CP_1
e quali soci di fatto della
[...] Controparte_2 Controparte_3 chiedevano la condanna dell' al pagamento di lire 41.351.787, a titolo Pt_2 Pt_1
di sgravi contributivi non goduti per gli anni dal 1986 al 1991, attesa la natura artigiana/industriale dell'impresa esercitata;
il giudizio si concludeva con sentenza di rigetto n. 5259 del 2001, non impugnata, che confermava l'iscrizione nel settore terziario;
-in data 5 ottobre 1991 il dirigente della sede di Benevento notificava una Pt_1
ordinanza ingiunzione per il pagamento di lire 699.900, quale sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi in relazione al periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1991, periodo nel quale la società aveva iniziato Pt_2
ad applicare gli sgravi contributivi cui affermava di avere diritto;
dopo due gradi di giudizio favorevoli all' , la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7033 del 2003, Pt_1 aveva accolto il ricorso dei tre soci con rinvio della causa alla Corte d'Appello di
Salerno, che in sede di rinvio, con sentenza n. 336 del 2005, aveva annullato l'ordinanza ingiunzione del 5 ottobre 1991, ritenendo che la società avesse Pt_2
diritto alla fruizione degli sgravi di cui alla legge n. 183 del 1976, avendo accertato che dovesse attribuirsi carattere industriale all'attività di produzione di servizi di informatica svolta, e non terziario;
-con il ricorso di primo grado del giudizio in esame, gli odierni resistenti, esponevano che, nonostante la sopra citata sentenza n. 336 del 2005 della Corte d'Appello di
Salerno fosse passata in giudicato, l' aveva rifiutato la restituzione della somma Pt_1
di euro 19.324.00, ma il primo giudice, con sentenza n. 69 del 2015 dichiarava la prescrizione del diritto azionato;
-la Corte di Appello adita, con sentenza n. 6641 del 2018, accoglieva l'impugnazione, sostenendo che gli appellanti avessero provato che il termine di prescrizione fosse stato interrotto la prima volta il 18.03.1991 (con la presentazione dei modelli DM/10
M /V per la richiesta di rimborso per gli sgravi non riconosciuti), poi il 22.09.1995
(con la notifica del ricorso per l'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e richiesta di restituzione di sgravi), fino al 3.09.2001 (data del deposito della sentenza n. 5259 del 2021) ed infine in data 2.05.2009 (con la nuova richiesta prima dell'avvio del giudizio, con ricorso depositato il 11.12. 2009).
Sulla natura giuridica della ditta di , e CP_1 Controparte_3 [...]
, punto controverso per verificare il presupposto per l'ottenimento Controparte_2
degli sgravi, dunque, vi era il primo giudicato (di rigetto sulla natura industriale) con la sentenza n. 5259 del 2021, seguito da quello (positivo) della Corte di Appello di
Salerno con la sentenza n. 336 del 2005.
È stato precisato, con argomentazioni che si condividono, che “In caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione” (Cfr. Cass. ordinanza n. 2462 del 25.01.2024).
Dunque, tenuto conto che il secondo giudicato affermava la natura industriale della ditta, presupposto per ottenere la restituzione dei contributi versati senza sgravio, la cui pretesa non era prescritta, come già evidenziato dalla Corte di Appello con la sentenza n. 6641/2018, non censurata in parte qua, l'appello di , CP_1 [...]
e va accolto. Controparte_3 Controparte_2
L' , pertanto, va condannato al pagamento della somma di € 18.493,49, tenuto Pt_1
conto dei conteggi espletati dal CTU di primo grado, non oggetto di specifica contestazione, oltre interessi e rivalutazione dai singoli versamenti al saldo.
Le questioni affrontate consentono la compensazione di tutti i gradi di giudizio, ivi incluso quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a seguito di rinvio dalla Cassazione, così provvede: accoglie l'appello di
, , CP_1 Controparte_3 [...]
e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l' alla CP_2 Pt_1
restituzione in favore degli appellanti di quanto indebitamente versato per contributi previdenziali per complessivi € 18.493,49 oltre interessi e rivalutazione dai singoli versamenti al saldo;
compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Napoli, 15.11.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.11.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2204/21 r. g. sez. lav., vertente
Tra
in persona Parte_1 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, per procura generale alle liti a rogito notar di Roma del 21.7.2015 (rep. Persona_1
n° 80974 – rogito n° 21569), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n.
61 presso Avvocatura Regionale INPS ricorrente in riassunzione/ già appellato
E
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Paglia, con il quale elettivamente
[...] domiciliano presso l'indirizzo p.e.c. Email_1
resistenti in riassunzione/ già appellanti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.2021 l' riassumeva dinanzi a questa Corte, in Pt_1
seguito a rinvio da Cassazione, il giudizio di appello proposto da , CP_1
, quali soci della avverso Controparte_2 Controparte_3 Pt_2
la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 69/15 (che aveva dichiarato la prescrizione del loro diritto ad ottenere la restituzione di contributi), che si era concluso con sentenza n. 6641 del 2018 di accoglimento del gravame. Esposte le ragioni poste alla base del ricorso e sulla scorta del principio di diritto fissato dai giudici di legittimità, con l'ordinanza n. 13773 del 2021, chiedeva il rigetto dell'appello proposto dalle controparti e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna al pagamento in favore dell' delle spese di tutti i gradi di giudizio. Pt_1
Ricostituito il contraddittorio, gli attuali resistenti chiedevano il rigetto del ricorso in riassunzione, con condanna alle spese, per le ragioni esposte in memoria.
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da dispositivo in atti.
La Suprema Corte, nell'ordinanza di rinvio, n. 13773 del 2021:
-evidenziato che l' : “con il primo motivo … deduce violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., osservando che oggetto di censura era la sentenza nella parte in cui non si era pronunciata sull'eccezione di giudicato esterno costituito dalla sentenza Tribunale di Benevento
n. 5259 del 2001, la quale aveva statuito sulla stessa domanda oggetto del giudizio
(fruire degli sgravi dal 1986 al 1991) in senso sfavorevole a e agli CP_1
altri litisconsorti, con declaratoria di prescrizione del diritto oggetto di causa, sicché non assumevano rilevanza le vicende giudiziarie relative all'ordinanza ingiunzione opposta;
osserva che la citata sentenza era stata oggetto di allegazione da parte dei litisconsorti e che l' , nel costituirsi nel giudizio d'appello, aveva eccepito Pt_1
l'esistenza del giudicato esterno, ancorché il giudice d'appello non si fosse pronunciato al riguardo;
deduce con il secondo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., osservando che, ove non si ravvisasse la denunciata violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c., il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto implicitamente insussistente il giudicato esterno”,
-così provvedeva: “va premesso che "qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto" (Cass. n. 25269 del
09/12/2016) e che la questione di giudicato è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 16847 del 26/06/2018); ciò posto, sussiste la dedotta omessa pronuncia, in conformità alla esposta censura, corredata da autosufficienza (si vedano, quanto alle allegazioni circa il ricorso del
22/6/1995 e la sentenza del 3/9/2001, le parti dell'atto di appello proposto da
[...]
riprodotte a pg. 7 del ricorso e, quanto alla formulazione dell'eccezione di CP_1
giudicato da parte dell i passi significativi contenuti nella memoria difensiva Pt_1
dell'istituto in appello, come riportata a pg 8); per altro verso, non può ritenersi che la Corte d'appello abbia compiuto una sorta di implicita affermazione circa la prevalenza del giudicato intervenuto con la sentenza n. 336 del 2005, dando rilevanza al principio in forza del quale il giudicato successivo prevale su quello antecedente (Cass. n. 13804 del 31/05/2018), perché, stando al tenore della motivazione della Corte d'appello, la stessa argomenta riguardo alla rilevanza della suddetta sentenza in ragione della sua rilevanza quale atto interruttivo della prescrizione, non già in termini di efficacia di giudicato della medesima;
ravvisandosi, pertanto, la dedotta omessa pronuncia, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, e la sentenza cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla
Corte d'appello di Napoli in diversa composizione”.
A questa Corte di merito è stato, dunque, demandato il compito di fornire risposta all'eccezione di giudicato formulata dall' . Pt_1
È opportuno, pertanto, preliminarmente, riepilogare l'excursus processuale della vicenda in esame, tenendo conto dei seguenti accadimenti:
-con ricorso depositato in data 22.06.1995, iscritto con R.G. 5277/95, CP_1
e quali soci di fatto della
[...] Controparte_2 Controparte_3 chiedevano la condanna dell' al pagamento di lire 41.351.787, a titolo Pt_2 Pt_1
di sgravi contributivi non goduti per gli anni dal 1986 al 1991, attesa la natura artigiana/industriale dell'impresa esercitata;
il giudizio si concludeva con sentenza di rigetto n. 5259 del 2001, non impugnata, che confermava l'iscrizione nel settore terziario;
-in data 5 ottobre 1991 il dirigente della sede di Benevento notificava una Pt_1
ordinanza ingiunzione per il pagamento di lire 699.900, quale sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi in relazione al periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1991, periodo nel quale la società aveva iniziato Pt_2
ad applicare gli sgravi contributivi cui affermava di avere diritto;
dopo due gradi di giudizio favorevoli all' , la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7033 del 2003, Pt_1 aveva accolto il ricorso dei tre soci con rinvio della causa alla Corte d'Appello di
Salerno, che in sede di rinvio, con sentenza n. 336 del 2005, aveva annullato l'ordinanza ingiunzione del 5 ottobre 1991, ritenendo che la società avesse Pt_2
diritto alla fruizione degli sgravi di cui alla legge n. 183 del 1976, avendo accertato che dovesse attribuirsi carattere industriale all'attività di produzione di servizi di informatica svolta, e non terziario;
-con il ricorso di primo grado del giudizio in esame, gli odierni resistenti, esponevano che, nonostante la sopra citata sentenza n. 336 del 2005 della Corte d'Appello di
Salerno fosse passata in giudicato, l' aveva rifiutato la restituzione della somma Pt_1
di euro 19.324.00, ma il primo giudice, con sentenza n. 69 del 2015 dichiarava la prescrizione del diritto azionato;
-la Corte di Appello adita, con sentenza n. 6641 del 2018, accoglieva l'impugnazione, sostenendo che gli appellanti avessero provato che il termine di prescrizione fosse stato interrotto la prima volta il 18.03.1991 (con la presentazione dei modelli DM/10
M /V per la richiesta di rimborso per gli sgravi non riconosciuti), poi il 22.09.1995
(con la notifica del ricorso per l'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e richiesta di restituzione di sgravi), fino al 3.09.2001 (data del deposito della sentenza n. 5259 del 2021) ed infine in data 2.05.2009 (con la nuova richiesta prima dell'avvio del giudizio, con ricorso depositato il 11.12. 2009).
Sulla natura giuridica della ditta di , e CP_1 Controparte_3 [...]
, punto controverso per verificare il presupposto per l'ottenimento Controparte_2
degli sgravi, dunque, vi era il primo giudicato (di rigetto sulla natura industriale) con la sentenza n. 5259 del 2021, seguito da quello (positivo) della Corte di Appello di
Salerno con la sentenza n. 336 del 2005.
È stato precisato, con argomentazioni che si condividono, che “In caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione” (Cfr. Cass. ordinanza n. 2462 del 25.01.2024).
Dunque, tenuto conto che il secondo giudicato affermava la natura industriale della ditta, presupposto per ottenere la restituzione dei contributi versati senza sgravio, la cui pretesa non era prescritta, come già evidenziato dalla Corte di Appello con la sentenza n. 6641/2018, non censurata in parte qua, l'appello di , CP_1 [...]
e va accolto. Controparte_3 Controparte_2
L' , pertanto, va condannato al pagamento della somma di € 18.493,49, tenuto Pt_1
conto dei conteggi espletati dal CTU di primo grado, non oggetto di specifica contestazione, oltre interessi e rivalutazione dai singoli versamenti al saldo.
Le questioni affrontate consentono la compensazione di tutti i gradi di giudizio, ivi incluso quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a seguito di rinvio dalla Cassazione, così provvede: accoglie l'appello di
, , CP_1 Controparte_3 [...]
e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l' alla CP_2 Pt_1
restituzione in favore degli appellanti di quanto indebitamente versato per contributi previdenziali per complessivi € 18.493,49 oltre interessi e rivalutazione dai singoli versamenti al saldo;
compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Napoli, 15.11.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente