Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 503/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 503/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LUCEV MARTA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Larga n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San TI CC (PV), in data 12/09/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di San TI CC alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2015; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“(1)Separazione dei coniugi
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
(2)Affidamento condiviso e responsabilità genitoriale
2.1) La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
e residenza anagrafica presso la madre nell'ex casa coniugale sita in San TI
CC (PV) alla Via Colombarolo nr. 9.
pag. 1 di 7
2.3) I genitori convengono che a far data da settembre 2025 la sig.ra si trasferirà Pt_1 unitamente alla figlia nel Comune di Milano nell'abitazione che verrà individuata e che dal mese di settembre 2025 inizierà a frequentare la scuola materna Montessori Per_1
Bilingue sita in Via Palmieri 72 a Milano.
(3)Assegnazione casa coniugale
3.1) La casa coniugale sita in San TI CC (PV) alla Via Colombarolo nr. 9 con relative pertinenze, in comproprietà nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi, sarà assegnata alla moglie affinchè vi abiti unitamente alla figlia Per_1
3.3) Le spese condominiali ordinarie e le utenze relative all'ex casa coniugale assegnata alla moglie saranno a carico della stessa in quanto assegnataria.
3.4) Le spese condominiali straordinarie relative a detta abitazione saranno suddivise al
50% tra i coniugi comproprietari.
(4)Sulle modalità di visita e frequentazione della figlia Per_1
4.1) Il papà potrà incontrare e trascorrere del tempo con ogni volta lo desideri Per_1
previo accordo con la mamma. Oltre a quanto sopra il sig. trascorrerà con la CP_1
figlia fine settimana alternati dal venerdì al termine della scuola sino alla domenica sera alle ore 19:00 e almeno un pomeriggio alla settimana dal termine della scuola sino alle ore 19:00.
4.2) Vacanze estive (da intendersi quale periodo di sospensione scolastica). Sino al compimento dei 4 anni di età, trascorrerà con ciascun genitore una settimana di Per_1
villeggiatura durante il periodo estivo. Dal 4° anno di età, durante il periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche consecutive. Entro il 31 Per_1
maggio di ogni anno i genitori si comunicheranno le date individuate per la villeggiatura pag. 2 di 7 con la figlia ed il luogo prescelto. In caso di mancato accordo sulle date della villeggiatura i genitori avranno diritto di scelta del periodo ad anni alterni.
Il tutto salvo diversi e intervenuti accordi tra i genitori.
4.3) Vacanze Natalizie (da intendersi quale periodo di sospensione scolastica). Per_1
durante le vacanze natalizie, trascorrerà una settimana con ciascun genitore alternando di anno in anno la settimana di Natale e la settimana di Capodanno. I genitori concorderanno entro il 30 novembre di ogni anno il calendario della figlia con ciascuno di essi durante il periodo delle vacanze natalizie.
Il tutto salvo diversi e intervenuti accordi tra i genitori.
4.4) Vacanze pasquali (da intendersi quale periodo di sospensione scolastica). I genitori trascorreranno con la figlia ad anni alterni le festività pasquali.
Il tutto salvo diversi e intervenuti accordi tra i genitori.
4.5) Ponti e altre vacanze. I ponti saranno di competenza del genitore cui spetta il fine settimana attiguo. Le altre vacanze che si presenteranno nell'arco dell'anno saranno trascorse in via alternata di anno in anno da ciascun genitore con la figlia.
4.6) Compleanno di I genitori trascorreranno con la figlia il compleanno ad anni Per_1
alterni. Entrambi i genitori potranno partecipare congiuntamente alla festicciola che organizzerà con gli amichetti/compagni di classe concordando l'organizzazione Per_1
ed il budget a disposizione.
4.7) Compleanni genitori/festa della mamma/festa del papà. Il genitore festeggiato potrà trascorrere la giornata con la figlia in deroga ai normali accordi.
4.8) Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con la figlia delle vacanze in periodi diversi da quelli sopra indicati, nell'interesse esclusivo della figlia, cui entrambi i genitori intendono garantire serene occasioni di viaggio e vacanze, per quanto nella loro rispettiva possibilità, entrambi i genitori si impegneranno ad assumere eventuali accordi in variazione che si rendessero necessari.
4.9) I genitori convengono che il genitore che non ha con sé la figlia potrà telefonarle una volta al giorno nella fascia oraria tra le ore 18:00 e le ore 19:00.
pag. 3 di 7 4.10) Le pattuizioni qui concordate sono soggette a verifica al fine di apportare gli eventuali adeguamenti suggeriti dall'esperienza applicativa e dalle eventuali necessità collegate alla crescita della figlia.
(5)Contributo al mantenimento
5.1) I sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e Pt_1 CP_1
rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro rispettivo favore.
5.2) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla sig.ra CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità la somma e di € 400,00, somma Pt_1
che verrà rivalutata annualmente secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI) come per legge.
5.3) Le spese extra assegno di cui al Protocollo del Tribunale di Pavia che di seguito si riepilogano saranno tra i genitori suddivise nella misura del 50%:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) tasse relative alle università private;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
pag. 4 di 7 c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le spese sanitarie che si renderanno necessarie per saranno sostenute Per_1
integralmente dalla madre finchè coperte dalla assicurazione sanitaria della sig.ra
L'eventuale spesa sanitaria che si renderà necessaria per non coperta Pt_1 Per_1 dall'assicurazione della madre sarà suddivisa tra i genitori secondo le modalità che gli stessi concorderanno di volta in volta. Del pari saranno interamente a carico della mamma, che beneficia di un welfare aziendale favorevole, le spese relative alla retta scolastica ed ogni altra spesa connessa alla frequenza scolastica di (a titolo Per_1 esemplificativo e non esaustivo le spese per l'assicurazione scolastica, per il corredo di inizio anno, pre scuola e/o dopo scuola, centro estivo) così come le spese per la babysitter che eventualmente verrà assunta dalla sig.ra Pt_1
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario (sia delle spese straordinarie da concordare che di quelle da non concordare) dovrà inviare entro 30 giorni all'altro genitore - a mezzo raccomandata o a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione o a mezzo whatsapp - la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5.4) Il sig. rinunzia in favore della moglie alla quota di propria competenza CP_1 dell'Assegno Unico e Universale per la figlia che verrà percepito integralmente Per_1
ed esclusivamente dalla sig.ra quale genitore collocatario. Pt_1
(6)Espatrio I coniugi, per quanto occorrer possa, si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per la figlia minore per cui occorresse la firma dell'altro.
pag. 5 di 7 I genitori convengono di escludere che la minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici o gite scolastiche o vacanze studio e che i viaggi della minore con uno dei genitori nei paesi extra Unione Europea – fatta eccezione per i paesi confinanti con l'Italia e per il Regno Unito/Irlanda del Nord - dovranno essere autorizzati per iscritto dall'altro genitore.
(7)I coniugi convengono che il fondo pensione Core Pension Fondo Pensione Aperto –
Amundi SGR SpA. nr. 44014 intestato alla sig.ra continuerà a prevedere Parte_1
quale beneficiario il sig. . Controparte_1
(8)I coniugi dichiarano che con la definizione degli accordi patrimoniali concordati, con il corretto e puntuale adempimento dell'accordo di cui sopra e con la puntuale esecuzione di tutte le obbligazioni che precedono, hanno regolato, anche a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente in ragione e/o derivante del loro matrimonio, della loro separazione, dei reciproci rapporti di debito- credito maturati fino alla data odierna per la detta ragione, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni questione tra loro pendente per la ridetta ragione e, pertanto, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per la ridetta ragione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.2.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 6 di 7 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in San TI CC (PV), in data
[...]
12/09/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San TI CC alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2015;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 17/04/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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