Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 7 maggio 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5722/2024 R.G. vertente tra con il patrocinio dell'avv. AMBROSINO Parte_1 C.F._1
ANTONIO e dell'avv. RINALDI GABRIELE
RICORRENTE
e
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.3.2024 il ricorrente , dipendente della (già Controparte_2 CP_3
con mansioni di impiegato di 4 °livello, secondo il CCNL del Trasporto Aereo – Sezione
[...]
Handlers, ed anzianità dal 24.3.2000 , deduceva di essere stato collocato in cassa integrazione guadagni ex art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n.27 per i mesi da marzo a settembre 2020 ; che per il predetto periodo l' aveva provveduto nell'anno 2022 al CP_1 pagamento dell'integrazione previdenziale per i mesi da marzo a settembre 2020 e tuttavia ometteva di pagare i seguenti giorni: 17 giorni del mese di maggio 2020 (2-5, 8-11, 14-17, 20-24 ); 20 giorni del mese di giugno 2020 (1-5, 8-11, 14-17, 20-23, 26-28) e 18 giorni del mese di luglio 2020 (2-5,
8-12, 14-18, 20-24 ).
Pertanto , ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione del trattamento di legge , adiva il Tribunale di Napoli chiedendo di
I. accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire, per il periodo di fruizione Parte_1
del trattamento di cassa integrazione in deroga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, il
II. per l'effetto, condannare Controparte_4
aereo sistema aereoportuale al pagamento in favore del
[...] CP_1 ricorrente del suddetto trattamento, pari ad €. 2.281,35, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e nei limiti di competenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
vinte le spese di lite.
Nonostante la rituale notifica del ricorso l' non si costituiva onde la declaratoria di CP_1
contumacia.
Disposta la trattazione cartolare , acquisite le note di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente il giudicante ritiene di aderire all'orientamento espresso da questo Tribunale in analoghe fattispecie condividendo le argomentazioni espresse, in particolare, nella sentenza n. 3966 del 29.5.2024 qui espressamente richiamata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. .
In linea generale va detto che il D.M. n. 95269/2016 prevede che il
[...]
- istituito con il d.l. n. 249 del 5 ottobre Controparte_1
2004, convertito in l. n.291 del 3-12-2004 – ha la funzione, tra le altre, di assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale. I trattamenti che possono essere erogati dal sono quelli di cui all'art. 5 CP_1
lettera A) del D.M. del 2016 che prevede prestazioni integrative del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. La normativa è stata costantemente interpretata nel senso che (v., tra le altre, circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8-4-2020) l'art. 5 del D.M. 2016 consentisse l'integrazione a carico del Fondo solo in favore dei lavoratori che fruivano dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, affermandosi che “un eventuale utilizzo della cassa integrazione in deroga di cui all'articolo all'art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, non consentirebbe di accedere alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà di settore istituito con d.l. n.249 / 2004, conv. in l. n.291/2004, per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Conferma della mancanza di previsione normativa del beneficio si ricava proprio dalla legislazione successivamente intervenuta e, in particolare, l'art. 40 ter del d.l. 73 del 2021, conv. in l. 106 del 2021 il quale per l'anno 2020 ha espressamente previsto che: “ Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni dell'art. 5, comma 1 lett. A) del
D.M. del 2016 si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
Dalle buste paga in atti risulta provato che il ricorrente è stato posto in cassa integrazione guadagni in deroga. La documentazione prodotta da parte ricorrente dimostra, altresì, che il ha CP_1
erogato parzialmente l'integrazione salariale mentre non risultano stati pagati pagare i seguenti giorni: 17 giorni del mese di maggio 2020 (2-5, 8-11, 14-17, 20-24 ); 20 giorni del mese di giugno
2020 (1-5, 8-11, 14-17, 20-23, 26-28) e 18 giorni del mese di luglio 2020 (2-5, 8-12, 14-18, 20-24 ).
Stante la contumacia dell' non è stato possibile individuare le ragioni che hanno determinato il CP_1
mancato computo di tali giorni, stante il riconoscimento intervenuto per i restanti giorni delle relative mensilità, sicché risulta dovuta in favore di parte attrice la prestazione rivendicata anche per le giornate rispetto cui risulta non erogata.
I conteggi elaborati all'interno del ricorso introduttivo appaiono correttamente formulati e possono essere posti a base della decisione in quanto immuni da vizi logici e giuridici.
Pertanto l' deve essere condannato a pagare la somma di €. 2.281,35 a titolo di trattamento CP_1
integrativo arretrato ex art. 5 D.M. 95269/2016 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di a godere del trattamento di cui Parte_1 all'art. 5 del D.M. 95269 del 2016 così come previsto dall'art. 40-ter del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 e condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente della integrazione prevista a CP_1
carico del Fondo nella misura di €. 2.281,35 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Condanna l' al pagamento della somma di €.
1.030 per compensi oltre spese generali , IVA CP_1
e CPA come per legge con attribuzione . Si comunichi.
Napoli,05/06/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella