TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, all'esito dell'udienza di discussione del 27.3.2025, udienza di discussione fissata ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza dell'11.3.2025 comunicata alle parti che non hanno proposto opposizione alla trattazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta per l'udienza di discussione depositate da parte appellante in data 27.3.2025 e da parte appellata in data 18.3.2025, visto e richiamato l'art. 127 ter u.c. c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1604 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020, vertente tra
(p. I.V.A. Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Jacopo Angelini (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._1
studio in Avezzano (AQ), alla via Molise 9 - APPELLANTE -
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Gerardo Marano (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Marigliano (NA), al Corso Umberto I n. 543 - APPELLATA -
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di discussione del 27.3.2025
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2020 il ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 417/20 del Giudice di Pace di Avezzano, depositata in data 13.11.2020 e non notificata, formulando un unico motivo con cui ha lamentato l'erroneità di tale sentenza nella parte in cui il primo giudice, pur avendo rigettato la domanda dell'odierna appellata, ha compensato le spese di lite al di fuori dei casi previsti dal codice di rito.
L'appellante ha chiesto quindi la riforma parziale della sentenza sul punto, con condanna dell'odierna appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
2. L'appellata si è costituita chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello o, comunque, il rigetto nel merito dello stesso.
3. Sentite le parti ed acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata quindi discussa all'udienza, fissata ex art. 127 ter c.p.c., del 27.3.2025.
4. L'appello proposto è in primo luogo ammissibile.
Al riguardo si evidenzia infatti ed in primo luogo che il motivo di gravame, di seguito esposto ed esaminato, è stato articolato in modo puntuale e che non viene in rilievo una una sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità, anche tenuto conto divieto di cui all'art. 7 comma 10 del D.Lgs.
n. 150/11.
Inoltre si ritiene che dalla dedotta mancata notificazione del decreto di fissazione di udienza del
2.2.2021 non possa comunque discendere l'improcedibilità del gravame, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che nel rito lavoro, alla specie applicabile, la notifica del ricorso senza il decreto di fissazione dell'udienza di discussione determina un vizio attinente alla vocatio in ius che viene sanato dalla costituzione della controparte, la quale ha diritto eventualmente alla rimessione in termini per il compimento delle attività processuali dalle quali sia conseguentemente decaduta (cfr., Cass., ord. n. 20601/23, Cass., sent. n. 4395/25, nonché anche Cass., ord. n. 4902/24 secondo cui nel rito lavoro anche la mancanza dello stesso ricorso in appello tra i documenti notificati telematicamente alla parte appellata integra una nullità sanabile della notifica nel caso in cui il ricorso sia stato effettivamente depositato in cancelleria ed il messaggio consenta al destinatario di comprendere comunque gli estremi essenziali dell'impugnazione).
2 Ne consegue che nella specie alcuna improcedibilità può ricorrere tenuto conto della tempestiva costituzione della parte appellata, la quale ha peraltro diffusamente spiegato le proprie difese nel merito.
5. Nel merito l'appello è fondato e può dunque trovare accoglimento.
Il Giudice di primo grado ha infatti integralmente rigettato la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellata e tale pronunzia, sul punto, non risulta oggetto di gravame.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio il primo Giudice ha disposto la compensazione integrale delle stesse unicamente in ragione della tardività della costituzione in giudizio del Pt_1
odierno appellante.
Tanto premesso l'appello può essere accolto, non potendo essere confermata la suesposta statuizione sulla regolamentazione delle spese di lite, neanche con diversa motivazione (cfr., Cass., ord. n. 352/17 con riguardo alla possibilità per il giudice dell'appello di confermare la sentenza appellata anche sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal primo giudice).
Ed infatti, come dedotto dall'appellante, non sussistevano nella specie i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., non ricorrendo né la soccombenza reciproca né novità giurisprudenziali ovvero “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” tali da giustificare la compensazione (cfr., Corte Cost., sent. n. 77/2018).
In particolare non può condividersi la motivazione posta a fondamento della disposta compensazione, fondata, come detto, sulla tardiva costituzione in primo grado dell'odierno appellante.
Al riguardo, premesso che nella sentenza appellata non viene esplicitato se ed in quale modo tale tardività della costituzione possa aver influito sulla decisione nel merito della controvesia, risulta infatti dirimente evidenziare che la giurisprudenza di legittimità:
- ha in linea generale escluso che nel giudizio dinanzi al Giudice di pace, nel regime ratione temporis applicabile, siano applicabili le regole sulla costituzione in giudizio del convenuto dettate per processo dinanzi al Tribunale, non essendo previsto un termine di costituzione in giudizio delle parti anteriormente all'udienza (cfr., Cass., sent. n. 10909/03);
- ha altresì ed in particolare escluso che il termine di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 150/11 per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato sia perentorio, con la conseguenza che la trasmissione tardiva di tali atti non li rende inutilizzabili (cfr., Cass., sent. n.
15887/19).
3 A diverse conclusioni non può pervenirsi argomentando da quanto dedotto dall'appellata in ordine alla sussistenza di ulteriori gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite.
In particolare l'appellata ha sottolineato che i rilievi fotografici prodotti in primo grado provavano, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la non visibilità e la non percepibilità da parte degli utenti della strada della pattuglia e dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento del rispetto del limite di velocità e, quindi, la non correttezza del comportamento dell'ente locale, quale circostanza idonea a giustificare la compensazione delle spese.
Deve tuttavia evidenziarsi che, oltre a non poter essere scrutinata nel merito tale circostanza in assenza di appello incidentale, dalla motivazione della sentenza appellata emerge come la valutazione sulla visibilità della postazione di controllo sia stata affermata non solo sulla base della documentazione fotografica (non correttamente interpretata secondo l'appellata), ma anche sulla base della apposita cartellonistica la cui esistenza risultava dal verbale del 27.1.2020 il cui contenuto non è stato contestato.
In parziale riforma della sentenza di primo grado l'appellata deve dunque essere condannata, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore del odierno appellante, spese che si liquidano come da dispositivo avuto riguardo ai parametri Pt_1 medi del relativo scaglione tariffario (fino ad € 1.100,00, tenuto conto dell'importo della sanzione), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario nel giudizio di primo grado.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi del relativo scaglione tariffario (come sopra determinato), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1604 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020 così provvede:
- ACCOGLIE l'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, in parziale riforma della Controparte_1
sentenza n. 417/20 del Giudice di Pace di Avezzano: a) condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado Controparte_1 in favore del , che liquida in € 346,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. Parte_1
4 e cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
b) conferma per il resto la sentenza n. 417/20;
- CONDANNA al pagamento Controparte_1 in favore del delle spese del presente grado, che liquida in € 662,00 per Parte_1
compensi ed € 91,50 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 28.3. 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
5