Articolo 1 della Legge 13 marzo 1958, n. 216
Articolo 2
Versione
15 aprile 1958
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria sullo scambio di stagiaires, concluso in Roma il 12 luglio 1956.
Entrata in vigore il 15 aprile 1958