Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria sullo scambio di stagiaires, concluso in Roma il 12 luglio 1956.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria sullo scambio di stagiaires, concluso in Roma il 12 luglio 1956.