Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
composto dai Magistrati
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Relatore
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3690 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(CF. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati VALLE ANTIMO e SAVINELLI ANNALISA, con domicilio eletto presso lo studio dei propri difensori
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03/04/1971 in
NAPOLI (NA). I coniugi non sono genitori né di figli minori, né di figli maggiorenni incapaci.
2. Le parti si sono separate consensualmente in data 04/06/2015 dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casapulla (anno 2015 - atto di matrimonio n. 6 – parte II – serie C).
3. Con ricorso depositato il 16/07/2024 ha chiesto Parte_1
all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla resistente.
4. All'udienza dell'08/01/2025, presente solo la parte ricorrente, questa ha dichiarato: “io da anni non sento mia moglie né mio figlio , su 5 Per_1
figli ne sento uno solo, , il più piccolo. Abitano tutti a Carpi. Insisto Per_2
nella richiesta di divorzio”. Per parte resistente nessuno è comparso. Il
Giudice ha dichiarato la contumacia di e, ritenuto Controparte_1
non necessario pronunciare provvedimenti provvisori e urgenti, ha invitato il
Difensore a precisare le conclusioni e lo stesso, riportandosi alla discussione orale effettuata, le ha precisate come da ricorso introduttivo.
2 Infine, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
§
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
03/04/1971 a NAPOLI (NA) con il rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casapulla, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dalla mancata comparizione della resistente all'udienza), non potendo,
quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno in assenza di domanda e di prole minorenne o ancora non economicamente autosufficiente.
Le spese legali devono essere poste a carico della resistente, la cui mancata costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
3 1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03/04/1971 a NAPOLI tra , nato a Parte_1
NAPOLI (NA) in data 28/09/1949 e , nata a Controparte_1
NAPOLI (NA), il giorno 06/11/1950;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune: Anno 1971 - Atto n. 76 - Parte II
Serie A;
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. condanna alla rifusione in favore del Controparte_1
ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 1.500 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 15/01/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Susanna Zavaglia Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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