Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1083/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(partita IVA ), quale incorporante Parte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore legale rappresentante, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Gargani (c.f. C.F._1
e dall'avv. Guido Maccarone (c.f. con
[...] CodiceFiscale_2 domicilio eletto in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15,
pec: Email_1
pec: Email_2
Appellante
Contro
:
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2 [...]
), rappresentati e difesi, dall'avv. Michele Denicolò (c.f. C.F._4 [...]
), con domicilio eletto in Bari alla via Argiro n. 25, C.F._5
Appellati
Nonché
(c.d. f. ), Controparte_3 P.IVA_2
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2510/2021, pubblicata il 28/06/2021, emessa nel procedimento avente R.G.
8515/2017, notificata in data 28/06/2021. Appello del 13 luglio 2021
Conclusioni: all'udienza del 16 giugno 2023, celebrata in modalità telematica, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa, previa sostituzione del relatore, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 15.05.2017, e Controparte_1
, convenivano in giudizio sostenendo di CP_2 Parte_2 avere acquistato in data 07.03.2012, a seguito di consulenza privata del funzionario della filiale, 600 (300 pro-capite) azioni ordinarie di P_ al prezzo di €uro 39,535 per ciascuna, sottoscrivendo il solo modulo
[...] di richiesta di acquisto e la domanda di ammissione a socio, senza sottoscrivere alcun contratto quadro ed i previsti questionari MIFID.
Successivamente, allarmati per le notizie negative sul gruppo P_ avevano chiesto alla banca maggiori spiegazioni, da ultimo con
[...] raccomandata a mano del 12.10.2016 mirata ad ottenere la copia dei contratti di acquisto dei titoli e copia dei questionari Mifid. La P_ consegnava la documentazione richiesta che i ricorrenti disconoscevano, presentando una denuncia presso la Guardia di Finanza. Concludevano
pag. 2/9 chiedendo l'ordine di esibire la chiesta documentazione in originale1 avendone il sig. e la sig.ra motivatamente e formalmente CP_1 CP_2 disconosciuto la sottoscrizione.
Nel merito chiedevano dichiararsi la nullità del cd. contratto quadro, e conseguentemente degli ordini di acquisto delle 600 azioni , P_ con condanna alla restituzione delle somme corrisposte, maggiorate di interessi e rivalutazione, spiegando altre domande subordinate.
Si costituiva in giudizio la che contestava ogni Parte_2 avversa richiesta, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, nonché la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme richieste e chiedeva essere autorizzata alla chiamata in causa della Parte_3
, che, sebbene non citata, interveniva nel giudizio chiedendo:
[...] accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione passiva a conoscere delle domande di parte attrice in capo alla sola , P_ con estromissione di;
l'improcedibilità del giudizio ex art. 83 Parte_2
TUB; la inammissibilità della domanda per difetto di procura;
l'esperimento di una nuova mediazione;
e nel merito il rigetto di ogni avversa domanda.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammessa CTU grafologica al fine di accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte dai ricorrenti sui contratti depositati in giudizio, la causa veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata.
Il Giudice accoglieva la domanda.
pag. 3/9 Respinte le questioni poste come pregiudiziali, accertava la legittimazione passiva a conoscere delle domande e Parte_2 nel merito, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale delle azioni risarcitorie proposte, ritenendo che attenendo le domande alla responsabilità precontrattuale e contrattuale, alla fattispecie si applicava la prescrizione ordinaria decennale. Nel merito, ritenute condivisibili le conclusioni del CTU che aveva accertato l'apocrifia delle sottoscrizioni, riteneva nulle le operazioni di investimento compiute e condannava la al pagamento in favore degli attori delle somme impiegate, P_ maggiorate di interessi e rivalutazione , spese di lite e di CTU.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente, chiedendone la integrale riforma per i seguenti motivi:
Primo motivo di appello. Sul difetto di legittimazione passiva di
[...]
Parte_2
Il Giudice aveva errato nel rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di a conoscere delle domande degli Parte_2 istanti, ritenendo che il contratto di “ritrasferimento” di crediti e partecipazioni intervenuto il 10/7/2017 tra e , Parte_2 P_ non potesse essere opposto a terzi.
Secondo motivo di appello. Sulla declaratoria di nullità del contratto- quadro. Conseguenze.
Il Tribunale di Bari ha motivato condividendo i risultati della CTU grafica disposta nel corso del procedimento, deponenti per la non autenticità di tutte le firme dei sigg. e presenti sui contratti CP_1 CP_2 prodotti dagli istanti come docc. 7-8-9 del proprio fascicolo, tra cui il contratto-quadro di negoziazione del 12/1/2012 (prodotto anche dalla banca convenuta), da ciò deducendo la nullità del contratto. In realtà il
Giudice di prime cure non aveva considerato che il dossier titoli intestato pag. 4/9 alle controparti riportasse anche altri investimenti operati dai sigg.
e CP_1 CP_2
Terzo motivo. Sul cumulo della rivalutazione e degli interessi. Sulla decorrenza del calcolo.
Con il terzo motivo viene chiesta la riforma della sentenza impugnata per avere la stessa riconosciuto ai sigg. e - in dipendenza CP_2 CP_1 della nullità delle operazioni di borsa dedotte in giudizio - la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi, dalla data dell'addebito degli investimenti in conto corrente (27/3/2021) e non dalla domanda. Veniva chiesta quindi la modifica della statuizione, sia con riferimento alla decorrenza degli interessi (legali), sia chiedendo di escludersi il riconoscimento della rivalutazione.
Quarto motivo. Sugli eventuali indennizzi.
Con il quarto motivo, la appellante sollevava la questione della P_ restituzione, da parte degli appellanti, degli indennizzi percepiti in ragione della normativa a tutela degli investitori nelle Banche poste in liquidazione coatta.
Si costituivano in giudizio gli appellati, prendendo puntuale posizione sui singoli motivi di gravame, da ritenersi tutti infondati, precisando altresì di non avere percepito alcun indennizzo.
Così definita la posizione delle parti, all'udienza del 18 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
4: Motivi della decisione
4.1: Primo motivo di appello. Sul difetto di legittimazione passiva di
Parte_2
Il primo motivo non può essere accolto.
Secondo i precedenti giurisprudenziali specifici di Questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, sussiste la piena legittimazione pag. 5/9 passiva di e per essa di , quale società Parte_2 Parte_1 incorporante (per fusione) la Parte_2
Operando una corretta interpretazione dell'art. art. 3 d.l. n. 99/2017, la Corte osserva, come già ha avuto modo di precisare in altri propri precedenti2, che il debito di relativo alla vendita di Parte_2 azioni di in (oggetto della presente controversia) Controparte_3 P_ non è stato trasferito alla banca controllante emittente delle azioni e, quindi, non è rimasto in capo a quest'ultima successivamente alla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, «posto che l'art. 3 delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a. (una delle quali è P_
, senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro
[...] controllate». Tale soluzione esclude una interpretazione estensiva della richiamata norma, poiché «eversiva del sistema - e gravemente sospetta di incostituzionalità anche nell'ambito della riconosciuta discrezionalità del legislatore, non foss'altro che per la sua palese irragionevolezza - in quanto nella sostanza postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) alla banca che all'epoca dei fatti controllava la , in contrasto così con il principio CP_4 comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore»3
Non può quindi trovare accoglimento la tesi della banca appellante, lì dove deduce che i rapporti debitori contratti dalla partecipata Parte_2
di natura litigiosa, siano stati ritrasferiti alla capogruppo
[...] P_
, posto che ciò avrebbe comportato una cessione del debito dalla
[...] partecipata alla controllante senza il consenso del creditore.
Come emerso dagli atti di causa, e non oggetto di contestazione, ha svolto effettiva attività di intermediazione Parte_2
pag. 6/9 finanziaria, inducendo gli appellati ad acquistare le azioni di P_ non solo omettendo le dovute informative di legge, ma falsificando le loro sottoscrizioni, così attuando una attività illecita sotto plurimi profili. Va quindi confermata la legittimazione passiva di (oggi Parte_2
, atteso che il debito della controllata, Controparte_5 segnatamente di rimane a carico della stessa Parte_2 derivando da comportamenti propri posti in essere nei rapporti di investimento con la propria clientela. Pertanto, delle somme incassate da
(circostanza pacifica tra le parti del giudizio) deve rispondere Parte_2 la , in forza della fusione per incorporazione. Controparte_6
Il primo motivo di appello viene rigettato.
4.2: Secondo motivo di appello. Sulla declaratoria di nullità del contratto-quadro. Conseguenze.
Il motivo è infondato, a nulla rilevando che il dossier titoli intestato alle controparti riportasse anche altri investimenti operati dai sigg.
e atteso che la nullità per difetto di forma scritta4 può CP_1 CP_2 essere fatta valere esclusivamente dall'investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio, trattandosi di una tipica nullità di protezione, per la quale la legittimazione dell'altra parte è radicalmente esclusa, trattandosi di nullità che operano al fine di ricomporre un equilibrio quanto meno formale tra le parti. Pertanto, l'eccezione formulata dalla difesa di banca è stata Pt_2 legittimamente disattesa, a nulla rilevando che, in dipendenza del contratto-quadro dichiarato nullo dal Tribunale, i clienti avessero incassato,
a titolo di cedole staccate da altri titoli presenti nel loro portafoglio, €uro
3.200,00, a fronte di un investimento di molto maggiore (circa €uro
24.000).
Il secondo motivo di appello viene respinto.
4.3: Terzo motivo. Sul cumulo della rivalutazione e degli interessi.
pag. 7/9 Sulla decorrenza del calcolo.
Il terzo motivo è infondato e non può essere accolto, non potendosi ritenere in buona fede la che ha falsificato le firme dei propri clienti P_ al fine di coprire un investimento dannoso. Come infatti noto, secondo la miglior dottrina e la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, l'art. 2033 cc ha la funzione di contemperare l'interesse del solvens che agisca in ripetizione con quello dell'accipiens che azioni il diritto alla restituzione;
pertanto, agli effetti della cennata disposizione - nella parte in cui prevede che, nella ripetizione di indebito, gli interessi decorrano dal giorno del pagamento in caso di mala fede di chi lo ha ricevuto e dal giorno della domanda in caso di sua buona fede - rileva la nozione in senso soggettivo di buona fede, data dall'art. 1147, 1 comma, cc. E poiché la non può P_ ritenersi che abbia agito in buona fede, correttamente gli interessi sono stati riconosciuti dal giorno del pagamento, così come correttamente è stata riconosciuta la rivalutazione sulle somme percepite dalla P_
4.4: Quarto motivo di appello. Sugli eventuali indennizzi
Non risulta sia emerso che gli appellati abbiano incassato indennizzi, né prova in tal senso è stata fornita dalla banca.
L'appello viene rigettato.
5: Liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante, liquidate al valore medio secondo lo scaglione dichiarato.
6: Contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice
pag. 8/9 dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1083/2022, proposta da quale incorporante Parte_1 Parte_2
in persona del procuratore, legale rappresentante, contro
[...] CP_1
e , nonché contro
[...] CP_2 Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2510/2021, pubblicata il
28/06/2021, emessa nel procedimento avente R.G. 8515/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese tra l'appellante soccombente e la contumace
[...]
Controparte_3
C) Condanna quale incorporante Parte_1 Parte_2
in persona del procuratore, legale rappresentante, al pagamento
[...] delle spese di lite in favore di e , che, Controparte_1 CP_2 come da motivazione, liquida in €uro 5.809,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge;
D) Dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Contratto disciplinante i servizi di collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzioni di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, mediazione e consulenza, composto di n. 41 pagine comprendenti: a) documento di sintesi, che espone tutte le condizioni economiche applicate;
b) norme che regolano i servizi di collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, mediazione e consulenza;
c) Allegato 1 Informazioni generali e policy di classificazione della clientela;
d) Allegato 2a Sintesi della Strategia di Trasmissione (Transmission Policy); e) Allegato 2b Sintesi della Strategia di Esecuzione (Execution Policy); f) Allegato 3 Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse e inducement;
g) Policy scheda finanziaria conoscenza degli strumenti finanziari, sugli obiettivi e sulla situazione finanziaria;
2) contratto disciplinante i depositi di strumenti finanziari a custodia e amministrazione, composto di n. 8 pagine., tutti datati 12.01.2012, 2 ex multis: Corte appello Bari sez. II, 24/08/2023, n. 1247, Pres. Labellarte, Relatore Guaglione;
Corte appello Bari sez. II, 11/07/2022, n. 1168, Pres. Labellarte, Relatore Sansone;
3 così Corte di Appello di Bari, n. 1168/22, cit. 4 Cassazione Sez. Un. Civili, 04 novembre 2019, n. 28314