Sentenza breve 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 13/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00528/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2025, proposto da
HM AL DE OU, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri e Federico Micheli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di CI e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in CI, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento Cat.A.12/2025/Immig/IISez/24BS027785 del 13.2.2025, notificato al ricorrente in data 26.3.2025, con il quale la Questura di CI ha rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno per minor età n. I2502016A in un permesso di soggiorno per lavoro / attesa occupazione;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali:
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di CI e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
con ricorso notificato al Ministero dell’Interno ed alla Questura di CI, HM AL DE OU ha impugnato il provvedimento di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso di soggiorno per lavoro/attesa occupazione, datato 13.2.2025, fondato sulla mancanza dei presupposti di cui all’art. 32 D.Lgs. 286/1998, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia;
in data 28.4.2025 è sopraggiunto parere ex art. 32, comma 1 bis , D.Lgs. 286/1998 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;
in data 6.6.2025 il ricorrente ha depositato una comunicazione di pari data, con cui la Questura di CI ha preannunciato la rivalutazione positiva dell’istanza ed una successiva convocazione per la notifica del provvedimento di riesame, cui ha fatto seguito la produzione, da parte dell’Amministrazione, dell’intervenuta revoca in autotutela del gravato rigetto, con contestuale rilascio all’interessato di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di un anno;
Ritenuto che:
sia, pertanto, cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., risultando la pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente pienamente soddisfatta, come peraltro riconosciuto dallo stesso suo difensore;
le spese di lite meritino compensazione, nonostante la diversa richiesta di parte ricorrente, atteso che il parere favorevole è stato rilasciato successivamente alla notifica del provvedimento impugnato, peraltro a fronte di una richiesta presentata circa dieci mesi dopo l’istanza di conversione e non formulata dallo stesso interessato, bensì dai servizi sociali che gli si sono surrogati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO