Articolo 6 della Legge 15 marzo 1956, n. 154
Articolo 5Articolo 7
Versione
14 aprile 1956
Art. 6.
Lo Stato versa annualmente all'Istituto un contributo ordinario di lire 50.000.000, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri con decorrenza dall'esercizio finanziario 1955-56.
All'onere di cui al precedente comma per l'esercizio finanziario 1955-56 sara' provveduto a, carico dello stanziamento del capitolo 533 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 aprile 1956