Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dr. Francesco Micela Presidente
dr.ssa Gabriella Giammona Giudice
dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12257 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Giamporcaro Lorenzo;
ricorrente
E
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Mutolo Antonia;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione e divorzio contenziosi ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Conclusioni delle parti: si veda verbale di udienza del 20.05.2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14/10/2024, , premettendo Parte_1 di aver contratto matrimonio con , a Partinico (PA) il 3 novembre CP_1
2021, unione coniugale dalla quale non sono nati figli, ha chiesto di dichiarare la separazione dal coniuge e ha, altresì, formulato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
1
Partinico, via vice Questore Ninni Cassarà n. 3.
2. Con comparsa di costituzione depositata l'1.04.2025 si è costituito
, il quale ha aderito alle domande formulate dalla controparte. CP_1
3. All'udienza del 20/05/2025, il Giudice Delegato, sentite le parti e preso atto della rinuncia alle richieste istruttorie articolate dalla parte ricorrente, si è riservato di riferire al Collegio.
4. Osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, atteso che l'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione e il tenore degli atti difensivi delle parti inducono a ritenere che tra le medesime si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
5. preme rilevare che, in difetto dei presupposti di cui all'art. 337 sexies
c.c., in considerazione del fatto che dall'unione coniugale non sono nati figli, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da . Parte_1
Va, peraltro, soggiunto che, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza di comparizione dei coniugi del 20.05.2025, l'immobile è di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari e l'assegnazione, dunque, esula dall'oggetto dell'odierno giudizio, seguendo criteri del tutto autonomi e presupposti differenti da quelli valutabili in questa sede.
6. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per la trattazione della domanda di divorzio.
7. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nel contraddittorio delle parti, udito il Pubblico Ministero, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Partinico (PA), il 15/04/1985, e , nato ad [...], il CP_1
20/01/1988, i quali hanno contratto matrimonio in Partinico (PA), il
2 3/11/2021, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 43, parte I dell'anno 2021;
2) rigetta la domanda avanzata da diretta ad ottenere Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale;
3) dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4) riserva alla sentenza di scioglimento del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dr.ssa Monica Montante.
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