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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/06/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1572 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto responsabilità medica, riservata in decisione alla udienza del 5 dicembre 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Mauda Romagnoli, in virtù di investitura in atti.
ATTRICE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Maria Rita Corvatta, come da incarico in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 dicembre 2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale, da intendersi qui richiamato.
FATTO E DIRITTO
La domanda è infondata.
Si può asserire, sulla scorta del plesso circostanziale e documentale raccolto, che in data
6 luglio 2017, , in qualità di gestante, si rivolse alla struttura Parte_2
ospedaliera convenuta, per essere assistita nel parto spontaneo culminato nella nascita di un neonato di sesso maschile in buone condizioni di salute.
Non fu praticata l'episiotomia ed il secondamento avvenne in maniera fisiologica.
Eppure, nell'occasione, ebbe a subire una lacerazione vagino-perineale di III grado (non fu precisato se di tipo A, B o C).
Venne quindi effettuata la sutura della lacerazione vagino-perineale di III grado.
Sta in ciò la ragione della attuale controversia: nella asseritamente erronea riparazione chirurgica post-partum della lacerazione dello sfintere anale.
1 Stando a quanto appurato, in sede peritale, dai cc.tt.uu. dott.ri e la Per_1 Per_2
lacerazione fu immediatamente suturata dal medico presente al parto, ma dette luogo, poco tempo dopo, ad una fistola retto-vaginale che richiese un intervento chirurgico riparativo, eseguito il 21 febbraio 2018 presso un diverso nosocomio.
Le menomazioni all'oggi accertate, sono “rubricabili ad un quadro clinico di incontinenza fecale di grado lieve-moderato (secondo lo SCORE DI WEXNER) da ipotonia sfinteriale anale e dissenergia ano-rettale”.
Tanto precisato, è bene muovere dal richiamo dell'indirizzo ormai consolidato, per cui costituisce onere del danneggiato provare anche a mezzo di prove sensibili, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica e la condotta del sanitario.
In particolare, il paziente non può limitarsi a provare che il pregiudizio si è realizzato
“dopo” il trattamento sanitario, ma deve provare che si è verificato “a causa” del trattamento (a partire da Cass., 26 luglio 2017, n. 18392 che pone sul paziente l'onere di provare –– recte, dimostrare –– il nesso causale tra condotta e aggravamento e sul professionista quello eventuale e successivo, che l'evento è dipeso da causa non imputabile o inevitabile con l'ordinaria diligenza).
Ma ancor prima della prova inerente al nesso di causalità tra condotta e danno (nelle forme della insorgenza, ingravescenza o inalterazione dell'iniziale stato di salute), dal momento che la causalità mette capo ad un giudizio di relazione tra due termini (la condotta e il danno), la qualificazione della condotta (commissiva od omissiva) come
"inadempimento" è preliminare rispetto all'accertamento del nesso di causalità. Se la condotta corrisponde (oggettivamente) a quella che doveva essere tenuta nelle circostanze del caso (e, dunque, se essa costituisce "adempimento" dell'obbligazione che gravava sul debitore) nessun problema di "nesso di causalità" può porsi.
Ancor più a monte, l'onere posto in capo al paziente (e - più in generale - a qualsiasi creditore che agisca in responsabilità per inadempimento di una obbligazione di facere professionale) non si riduce alla allegazione di un generico inadempimento, dovendo invece l'attore indicare uno specifico o specifici “fatti” idonei (almeno in astratto) a costituire causa del danno (c.d. inadempimento “qualificato”). In altre parole, occorre che l'attore muova contestazioni puntuali e circostanziate, e non si limiti genericamente a lamentare un inadempimento del medico o della struttura, come presunta causa del pregiudizio lamentato (Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 577).
2 Dunque, in sequenza: onere di allegazione di uno specifico inadempimento, sua dimostrazione e, con essa, dimostrazione del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso.
Poste tali premesse, non sembra addebitata alla convenuta la lacerazione dello sfintere anale, la provocazione della quale non può essere addebitata in alcun modo alla parte convenuta. Infatti, non è la lacerazione l'evento dannoso del quale la attrice si duole. In vero, i periti, come si dirà, non prendono neppure in partita considerazione questa ipotesi, come del resto sembra esclusa nella stessa prospettazione della paziente, che addebita alla parte convenuta la “mancata riparazione degli sfinteri da parte del medico subito dopo il parto” (ricorso, pag. 4).
E pure a voler assumere questa ipotesi, ove sottesa alla deduzione attorea secondo cui i medici “non hanno valutato la possibilità di intervenire con un cesareo né durante il parto (naturale) hanno ritenuto necessario effettuare l'episiotomia” (ibidem), vi è che i nominati consulenti “non censurano la formazione della lacerazione vaginoperineale di
III grado in sé, poiché tali eventi sono relativamente frequenti in occasione di un parto per la via naturale”.
Del resto, i periti d'ufficio non hanno mosso alcuna ragione di critica all'operato dei sanitari nemmeno in relazione alla mancata esecuzione dell'episiotomia “perché è noto alla scienza medica che tale procedura chirurgica non è in grado di prevenire od evitare il contemporaneo verificarsi di una lacerazione vagino-perineale di III grado”.
L'inadempimento che è stato ulteriormente (recte: alternativamente) allegato dalla si compendia nella condotta asseritamente colposa consistita nella “mancata Pt_1 riparazione degli sfinteri da parte del medico subito dopo il parto” che è stata addotta, lo si è anticipato, quale sicuro immediato antecedente causale della “creazione” della fistola retto vaginale.
Sennonché, neppure tale ipotesi ha trovato conferma.
Dalla lettura dell'elaborato peritale a firma dei menzionati periti, emerge che, contrariamente a quanto dedotto dalla attrice, “la lacerazione fu immediatamente suturata dal medico presente al parto ma dette luogo, poco tempo dopo, ad una fistola retto-vaginale che richiese un intervento chirurgico riparativo”.
Chiamati a pronunciarsi al riguardo, dopo aver escluso (se ne è dato conto poco più in alto) una responsabilità nella formazione della lacerazione vaginoperineale e ritenuto che esente da rilievi fosse anche la scelta della mancata esecuzione della episiotomia, essi si sono limitati a dedurre che “il presente al parto e che eseguì la sutura CP_2
3 della suddetta lacerazione vagino-perineale non precisò se si trattava di una lacerazione di III grado tipo A, B o C né, soprattutto, descrisse la tecnica utilizzata per la riparazione, limitandosi alla stringata espressione: “sutura lacerazione di 3° grado”. Di talché manca in cartella la prova positiva della corretta esecuzione dell'intervento riparativo che, se adeguatamente realizzato, avrebbe potuto evitare
l'insorgenza della fistola retto-vaginale e della riferita incontinenza intestinale, almeno con il criterio del “più probabile che non”.
Dequotata, dunque, la esistenza e comunque la rilevanza causalistica delle sole due forme di inadempimento allegate dalla paziente, i periti – si noti – non ne hanno neppure autonomamente indicato una ulteriore. Per meglio dire, si sono posti nella diversa prospettiva di andare autonomamente alla ricerca di un ulteriore inadempimento, o di un indizio di inadempimento, avendolo in fine reperito, non già nella erronea esecuzione di una manovra o nella adozione di una tecnica erronea, sibbene nella incompletezza della cartella medica, che, da un lato, non è stata neppure dedotta dalla parte attrice, e dall'altro, non assume rilevanza sul piano della descrizione della causa (condotta) scatenante dell'evento (la formazione della fistole).
È bene rimarcare che (non solo o non tanto la attrice, la quale ha fondato i suoi assunti su basi che non hanno trovato riscontro dall'esame dell'elaborato peritale, quanto) gli stessi periti non si sono neppure preoccupati di indicare al Tribunale - in presenza di una situazione del tipo corrispondente a quella in esame, vale a dire la necessità di riparare una lacerazione post partum di secondo o di terzo grado (e, in questo ultimo caso, del tipo a), b) o c)) - quale fosse in astratto, in conformità con le linee guida o in applicazione della regola della diligenza qualificata, la tecnica di intervento migliore, rispetto alla quale verificare in concreto la condotta dei sanitari.
Piuttosto, si sono essi trincerati dietro un criterio inferenziale, quello della asserita incompletezza della cartella clinica, dando per scontato che questa dovesse contenere proprio la precisa indicazione della tecnica di intervento in concreto seguita, epperò – lo si ripeta –, una volta riscontrata la (da essi soltanto) denunciata carenza, non hanno sincronicamente avvertito il bisogno di dettagliare circa la condotta che un ideale modello di professionista medico, quello che i cc.tt.uu. sembrano pure ipotizzare, avrebbe i) in concreto messo in essere in relazione a ognuna delle ipotesi prospettabili (e cioè: 1) riparazione di una lacerazione di secondo grado;
2) riparazione di una lacerazione di terzo grado, di tipo a); 3) riparazione di una lacerazione di terzo grado, di
4 tipo b); 4) riparazione di una lacerazione di terzo grado, di tipo c)), e, di rimando, ii) puntualmente annotato in una non meno che esaustiva cartella medica.
Qui giunti, è solo il caso di aggiungere che a simile deficit della C.T.U. (da altri ammessa), non appare possibile porre rimedio né valorizzando come criterio di prova il dedotto carattere claudicante della cartella (perché questo criterio più, al più, supplire in caso di incertezza sul versante causale, ma in sé è affatto muto in ordine al tipo di inadempimento attribuibile al sanitario) né mercè la somministrazione di quesiti supplementari che avrebbero il fine di esonerare la parte attrice dai relativi oneri.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
In considerazione della complessità delle questioni trattate, ricorrono gli estremi per dichiarare la integrale compensazione delle spese.
Per la stessa ragione, oltre che in grazia della finalità cui è preordinata, le spese della
C.T.U. a firma dei dottori e possono essere definitivamente poste a Per_1 Per_2
carico delle parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in persona del giudice unico, dott. Quirino Caturano, definitivamente pronunciando nella causa n. 1572/2019 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione reiette, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese inerenti alla espletata C.T.U., a firma dei dottori e Per_1 Per_2
Macerata, 25 giugno 2025.
IL GIUDICE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1572 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto responsabilità medica, riservata in decisione alla udienza del 5 dicembre 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Mauda Romagnoli, in virtù di investitura in atti.
ATTRICE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Maria Rita Corvatta, come da incarico in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 dicembre 2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale, da intendersi qui richiamato.
FATTO E DIRITTO
La domanda è infondata.
Si può asserire, sulla scorta del plesso circostanziale e documentale raccolto, che in data
6 luglio 2017, , in qualità di gestante, si rivolse alla struttura Parte_2
ospedaliera convenuta, per essere assistita nel parto spontaneo culminato nella nascita di un neonato di sesso maschile in buone condizioni di salute.
Non fu praticata l'episiotomia ed il secondamento avvenne in maniera fisiologica.
Eppure, nell'occasione, ebbe a subire una lacerazione vagino-perineale di III grado (non fu precisato se di tipo A, B o C).
Venne quindi effettuata la sutura della lacerazione vagino-perineale di III grado.
Sta in ciò la ragione della attuale controversia: nella asseritamente erronea riparazione chirurgica post-partum della lacerazione dello sfintere anale.
1 Stando a quanto appurato, in sede peritale, dai cc.tt.uu. dott.ri e la Per_1 Per_2
lacerazione fu immediatamente suturata dal medico presente al parto, ma dette luogo, poco tempo dopo, ad una fistola retto-vaginale che richiese un intervento chirurgico riparativo, eseguito il 21 febbraio 2018 presso un diverso nosocomio.
Le menomazioni all'oggi accertate, sono “rubricabili ad un quadro clinico di incontinenza fecale di grado lieve-moderato (secondo lo SCORE DI WEXNER) da ipotonia sfinteriale anale e dissenergia ano-rettale”.
Tanto precisato, è bene muovere dal richiamo dell'indirizzo ormai consolidato, per cui costituisce onere del danneggiato provare anche a mezzo di prove sensibili, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica e la condotta del sanitario.
In particolare, il paziente non può limitarsi a provare che il pregiudizio si è realizzato
“dopo” il trattamento sanitario, ma deve provare che si è verificato “a causa” del trattamento (a partire da Cass., 26 luglio 2017, n. 18392 che pone sul paziente l'onere di provare –– recte, dimostrare –– il nesso causale tra condotta e aggravamento e sul professionista quello eventuale e successivo, che l'evento è dipeso da causa non imputabile o inevitabile con l'ordinaria diligenza).
Ma ancor prima della prova inerente al nesso di causalità tra condotta e danno (nelle forme della insorgenza, ingravescenza o inalterazione dell'iniziale stato di salute), dal momento che la causalità mette capo ad un giudizio di relazione tra due termini (la condotta e il danno), la qualificazione della condotta (commissiva od omissiva) come
"inadempimento" è preliminare rispetto all'accertamento del nesso di causalità. Se la condotta corrisponde (oggettivamente) a quella che doveva essere tenuta nelle circostanze del caso (e, dunque, se essa costituisce "adempimento" dell'obbligazione che gravava sul debitore) nessun problema di "nesso di causalità" può porsi.
Ancor più a monte, l'onere posto in capo al paziente (e - più in generale - a qualsiasi creditore che agisca in responsabilità per inadempimento di una obbligazione di facere professionale) non si riduce alla allegazione di un generico inadempimento, dovendo invece l'attore indicare uno specifico o specifici “fatti” idonei (almeno in astratto) a costituire causa del danno (c.d. inadempimento “qualificato”). In altre parole, occorre che l'attore muova contestazioni puntuali e circostanziate, e non si limiti genericamente a lamentare un inadempimento del medico o della struttura, come presunta causa del pregiudizio lamentato (Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 577).
2 Dunque, in sequenza: onere di allegazione di uno specifico inadempimento, sua dimostrazione e, con essa, dimostrazione del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso.
Poste tali premesse, non sembra addebitata alla convenuta la lacerazione dello sfintere anale, la provocazione della quale non può essere addebitata in alcun modo alla parte convenuta. Infatti, non è la lacerazione l'evento dannoso del quale la attrice si duole. In vero, i periti, come si dirà, non prendono neppure in partita considerazione questa ipotesi, come del resto sembra esclusa nella stessa prospettazione della paziente, che addebita alla parte convenuta la “mancata riparazione degli sfinteri da parte del medico subito dopo il parto” (ricorso, pag. 4).
E pure a voler assumere questa ipotesi, ove sottesa alla deduzione attorea secondo cui i medici “non hanno valutato la possibilità di intervenire con un cesareo né durante il parto (naturale) hanno ritenuto necessario effettuare l'episiotomia” (ibidem), vi è che i nominati consulenti “non censurano la formazione della lacerazione vaginoperineale di
III grado in sé, poiché tali eventi sono relativamente frequenti in occasione di un parto per la via naturale”.
Del resto, i periti d'ufficio non hanno mosso alcuna ragione di critica all'operato dei sanitari nemmeno in relazione alla mancata esecuzione dell'episiotomia “perché è noto alla scienza medica che tale procedura chirurgica non è in grado di prevenire od evitare il contemporaneo verificarsi di una lacerazione vagino-perineale di III grado”.
L'inadempimento che è stato ulteriormente (recte: alternativamente) allegato dalla si compendia nella condotta asseritamente colposa consistita nella “mancata Pt_1 riparazione degli sfinteri da parte del medico subito dopo il parto” che è stata addotta, lo si è anticipato, quale sicuro immediato antecedente causale della “creazione” della fistola retto vaginale.
Sennonché, neppure tale ipotesi ha trovato conferma.
Dalla lettura dell'elaborato peritale a firma dei menzionati periti, emerge che, contrariamente a quanto dedotto dalla attrice, “la lacerazione fu immediatamente suturata dal medico presente al parto ma dette luogo, poco tempo dopo, ad una fistola retto-vaginale che richiese un intervento chirurgico riparativo”.
Chiamati a pronunciarsi al riguardo, dopo aver escluso (se ne è dato conto poco più in alto) una responsabilità nella formazione della lacerazione vaginoperineale e ritenuto che esente da rilievi fosse anche la scelta della mancata esecuzione della episiotomia, essi si sono limitati a dedurre che “il presente al parto e che eseguì la sutura CP_2
3 della suddetta lacerazione vagino-perineale non precisò se si trattava di una lacerazione di III grado tipo A, B o C né, soprattutto, descrisse la tecnica utilizzata per la riparazione, limitandosi alla stringata espressione: “sutura lacerazione di 3° grado”. Di talché manca in cartella la prova positiva della corretta esecuzione dell'intervento riparativo che, se adeguatamente realizzato, avrebbe potuto evitare
l'insorgenza della fistola retto-vaginale e della riferita incontinenza intestinale, almeno con il criterio del “più probabile che non”.
Dequotata, dunque, la esistenza e comunque la rilevanza causalistica delle sole due forme di inadempimento allegate dalla paziente, i periti – si noti – non ne hanno neppure autonomamente indicato una ulteriore. Per meglio dire, si sono posti nella diversa prospettiva di andare autonomamente alla ricerca di un ulteriore inadempimento, o di un indizio di inadempimento, avendolo in fine reperito, non già nella erronea esecuzione di una manovra o nella adozione di una tecnica erronea, sibbene nella incompletezza della cartella medica, che, da un lato, non è stata neppure dedotta dalla parte attrice, e dall'altro, non assume rilevanza sul piano della descrizione della causa (condotta) scatenante dell'evento (la formazione della fistole).
È bene rimarcare che (non solo o non tanto la attrice, la quale ha fondato i suoi assunti su basi che non hanno trovato riscontro dall'esame dell'elaborato peritale, quanto) gli stessi periti non si sono neppure preoccupati di indicare al Tribunale - in presenza di una situazione del tipo corrispondente a quella in esame, vale a dire la necessità di riparare una lacerazione post partum di secondo o di terzo grado (e, in questo ultimo caso, del tipo a), b) o c)) - quale fosse in astratto, in conformità con le linee guida o in applicazione della regola della diligenza qualificata, la tecnica di intervento migliore, rispetto alla quale verificare in concreto la condotta dei sanitari.
Piuttosto, si sono essi trincerati dietro un criterio inferenziale, quello della asserita incompletezza della cartella clinica, dando per scontato che questa dovesse contenere proprio la precisa indicazione della tecnica di intervento in concreto seguita, epperò – lo si ripeta –, una volta riscontrata la (da essi soltanto) denunciata carenza, non hanno sincronicamente avvertito il bisogno di dettagliare circa la condotta che un ideale modello di professionista medico, quello che i cc.tt.uu. sembrano pure ipotizzare, avrebbe i) in concreto messo in essere in relazione a ognuna delle ipotesi prospettabili (e cioè: 1) riparazione di una lacerazione di secondo grado;
2) riparazione di una lacerazione di terzo grado, di tipo a); 3) riparazione di una lacerazione di terzo grado, di
4 tipo b); 4) riparazione di una lacerazione di terzo grado, di tipo c)), e, di rimando, ii) puntualmente annotato in una non meno che esaustiva cartella medica.
Qui giunti, è solo il caso di aggiungere che a simile deficit della C.T.U. (da altri ammessa), non appare possibile porre rimedio né valorizzando come criterio di prova il dedotto carattere claudicante della cartella (perché questo criterio più, al più, supplire in caso di incertezza sul versante causale, ma in sé è affatto muto in ordine al tipo di inadempimento attribuibile al sanitario) né mercè la somministrazione di quesiti supplementari che avrebbero il fine di esonerare la parte attrice dai relativi oneri.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
In considerazione della complessità delle questioni trattate, ricorrono gli estremi per dichiarare la integrale compensazione delle spese.
Per la stessa ragione, oltre che in grazia della finalità cui è preordinata, le spese della
C.T.U. a firma dei dottori e possono essere definitivamente poste a Per_1 Per_2
carico delle parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in persona del giudice unico, dott. Quirino Caturano, definitivamente pronunciando nella causa n. 1572/2019 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione reiette, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese inerenti alla espletata C.T.U., a firma dei dottori e Per_1 Per_2
Macerata, 25 giugno 2025.
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