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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 1177/2024
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 28/3/25, ore 11:58, davanti al giudice dott. Giorgio Cozzarini, sono comparsi:
l'avv. Enrico CANCELLIER per la parte appellante presente Parte_1
personalmente;
l'avv. Valentina STRAZIUSO per la parte appellata . Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. CANCELLIER così conclude: “come da memoria autorizzata e da atto di appello”.
L'avv. STRAZIUSO così conclude: “come da memoria autorizzata e da comparsa di costituzione in appello”
Entrambi i procuratori si riportano agli scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
I procuratori si allontanano e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo la camera di consiglio, alle ore 12:55 il giudice pronuncia la seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello n. 1177/2024 R.G. promossa da c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
res. in Sarmede (TV), via Borgo Ranè 17, difeso e rappresentato dall'avv. Enrico Cancellier appellante contro
, con sede in Fontanafredda (PN), 33074, Via G. Puccini Controparte_1
n. 8, C.F. – P.I. in persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore sig. P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Straziuso CP_2
appellato
avente ad oggetto: sentenza n. 163/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Pordenone nel procedimento avente R.G. 800/2023, depositata in data 8/5/24 – ricorso avverso verbali per violazione del Codice della Strada;
CONCLUSIONI
- per parte appellante, come da memoria autorizzata e da ricorso in appello e pertanto
Memoria autorizzata: è stata asserita la tempestività dell'appello “… o, in estremo e denegato subordine … si chiede la compensazione delle spese di causa …”
Atto di appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta, in accoglimento dei motivi di appello e in riforma della gravata sentenza, annullare i verbali impugnati. Spese rifuse. In via istruttoria: si chiede venga ammessa la prova testimoniale
2 articolata nei ricorsi RG 800-23; RG 801-23; RG 802-23, da intendersi qui integralmente richiamata.”
- per parte appellata, come da memoria autorizzata e da comparsa di costituzione in appello e pertanto
Memoria autorizzata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice di appello, giudice designato dott. Cozzarini Giorgio, dichiarare inammissibile l'appello proposto per tardività”.
Comparsa di costituzione in appello: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO, dichiarare infondato e quindi rigettare l'appello ex adverso proposto per le causali di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 163/2024 di data 11.04.2024 del Giudice di Pace di Pordenone pubblicata il 08.05.2024, emessa a definizione del giudizio riunito n. 800/2023 R.G. In ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre accessori e oneri fiscali.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 21/6/2024, ha interposto appello Parte_1
contro la sentenza n.163/24 emessa in data 11/4/24 dal Giudice di Pace di Pordenone
(pubblicata il giorno 8/5/24), con la quale, nei giudizi riuniti aventi a oggetto tre distinti ricorsi promossi dall'odierno appellante avverso altrettanti verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, era stato dichiarato inammissibile un ricorso ed erano stati respinti gli altri due, con determinazione nei minimi della sanzione pecuniaria e con compensazione delle spese di lite.
L'appellante, in primo luogo, ha impugnato i punti della sentenza nei quali era stata ritenuta la necessità della querela di falso per contestare la valutazione compiuta dagli agenti accertatori in ordine alla velocità di guida, nonché quelli nei quali era stata ritenuta valida la percezione degli operanti anche senza una specifica motivazione delle ragioni poste alla base del loro giudizio di non commisurazione della velocità in relazione allo stato dei luoghi. In secondo luogo, nell'atto di appello è stata censurata l'interpretazione dell'art. 18 commi 12 e 16 C.d.S. proposta dal
Giudice di Pace, il quale, secondo l'appellante, avrebbe erroneamente inteso l'esistenza di un divieto assoluto e generalizzato di sorpasso in prossimità di intersezione, senza un preciso accertamento dello stato dei luoghi e quindi senza l'accertamento dell'eventuale esistenza, negli stessi, di un esplicito divieto. Collegato a tale censura è l'ultimo motivo di appello,
3 relativo alla ritenuta errata interpretazione da parte del giudice di prime cure di un elemento di prova documentale fornito dalla parte ricorrente, costituito da un video relativo allo stato dei luoghi, attestante l'assenza, nel punto ove era stato svolto l'accertamento, di segnali di divieto di sorpasso.
Si è costituito il che ha contestato tutti i motivi dell'appello, del Controparte_1
quale ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Nel corso dell'udienza del giorno 28/2/25 il Giudice ha sottoposto al contraddittorio delle parti il profilo di potenziale inammissibilità dell'appello per tardività, essendo stato l'atto di appello depositato successivamente allo spirare del termine breve per impugnare. Concesso termine per il deposito di memorie sulla questione pregiudiziale, le parti in data odierna hanno concluso come da verbale d'udienza.
2. L'appello è inammissibile perché tardivo.
Deve preliminarmente evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 150/2011, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'art. 204 bis C.d.S. sono regolate dal rito lavoro, ove non diversamente stabilito dallo stesso articolo 7 citato.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, per tali controversie anche l'appello è soggetto allo stesso rito
(Cass. 25061/2015 e Cass. 21153/2021). Ne consegue che l'atto introduttivo deve assumere la forma del ricorso, ai sensi dell'art. 433 c.p.c..
Nel caso in esame l'appellante ha irritualmente proposto impugnazione con atto di citazione anziché con ricorso. Per salvaguardare gli effetti dell'atto, trova applicazione, anche sotto questo profilo in forza di un orientamento consolidato, il principio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo. In tal caso, tuttavia, ai fini del rispetto del termine per appellare, deve farsi riferimento non al momento della notificazione dell'atto di citazione erroneamente proposto, ma a quello del suo deposito in cancelleria, perché solo con tale deposito devono intendersi perfezionate le formalità previste. In tal senso si è costantemente espressa la Suprema Corte (si veda, da ultimo, con riferimento alla analoga fattispecie ex art. 6
D.L.vo 150/201, la pronuncia n. 19754/2024: “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art.
433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio
4 della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto
è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento
l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge”). Ancora, con specifico riferimento alle controversie di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, è stato chiarito che “il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima.” (la già citata Cass. 21153/2021; si veda anche Cass.
1020/2017 “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento
d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011 - l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi”).
In sostanza, il deposito e la conseguente iscrizione a ruolo costituiscono il momento che segna la proposizione del giudizio e, correlativamente, il riferimento temporale per accertare il rispetto dei termini perentori di legge, tra i quali quello di cui all'art. 434 co. 2 c.p.c., norma che prevede il deposito del ricorso in appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
A fronte dei chiari e condivisibili principi richiamati, che qui si ribadiscono, la giurisprudenza invocata da parte appellante non è rilevante perché, laddove non si riferisce al rito previgente, è costituita da isolate pronunce di merito che si pongono in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità sopra riportato.
Sulle premesse che precedono, deve essere rilevato che, come attestato e documentato dalla stessa parte appellante (doc.1), la sentenza del Giudice di Pace era stata notificata in data
13/5/24. Essendo stata depositata la citazione in appello il giorno 21/6/24, appare evidente la violazione del termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 434 comma 2 c.p.c. già citato, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
3. Le spese seguono la soccombenza, né è possibile disporre la compensazione
5 subordinatamente richiesta dall'appellante, non ravvisandosi un recente mutamento della giurisprudenza, da tempo consolidata nei termini di cui si è detto.
La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, per lo scaglione corrispondente, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da perché tardivo ex art. 434 Parte_1 comma 2 c.p.c. e per l'effetto conferma la sentenza n. 800/2023 del Giudice di Pace di
Pordenone;
2) condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite per il grado di appello, che liquida nell'importo di € 462,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Pordenone, il giorno 28/3/2025.
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
6
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 28/3/25, ore 11:58, davanti al giudice dott. Giorgio Cozzarini, sono comparsi:
l'avv. Enrico CANCELLIER per la parte appellante presente Parte_1
personalmente;
l'avv. Valentina STRAZIUSO per la parte appellata . Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. CANCELLIER così conclude: “come da memoria autorizzata e da atto di appello”.
L'avv. STRAZIUSO così conclude: “come da memoria autorizzata e da comparsa di costituzione in appello”
Entrambi i procuratori si riportano agli scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
I procuratori si allontanano e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo la camera di consiglio, alle ore 12:55 il giudice pronuncia la seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello n. 1177/2024 R.G. promossa da c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
res. in Sarmede (TV), via Borgo Ranè 17, difeso e rappresentato dall'avv. Enrico Cancellier appellante contro
, con sede in Fontanafredda (PN), 33074, Via G. Puccini Controparte_1
n. 8, C.F. – P.I. in persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore sig. P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Straziuso CP_2
appellato
avente ad oggetto: sentenza n. 163/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Pordenone nel procedimento avente R.G. 800/2023, depositata in data 8/5/24 – ricorso avverso verbali per violazione del Codice della Strada;
CONCLUSIONI
- per parte appellante, come da memoria autorizzata e da ricorso in appello e pertanto
Memoria autorizzata: è stata asserita la tempestività dell'appello “… o, in estremo e denegato subordine … si chiede la compensazione delle spese di causa …”
Atto di appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta, in accoglimento dei motivi di appello e in riforma della gravata sentenza, annullare i verbali impugnati. Spese rifuse. In via istruttoria: si chiede venga ammessa la prova testimoniale
2 articolata nei ricorsi RG 800-23; RG 801-23; RG 802-23, da intendersi qui integralmente richiamata.”
- per parte appellata, come da memoria autorizzata e da comparsa di costituzione in appello e pertanto
Memoria autorizzata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice di appello, giudice designato dott. Cozzarini Giorgio, dichiarare inammissibile l'appello proposto per tardività”.
Comparsa di costituzione in appello: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO, dichiarare infondato e quindi rigettare l'appello ex adverso proposto per le causali di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 163/2024 di data 11.04.2024 del Giudice di Pace di Pordenone pubblicata il 08.05.2024, emessa a definizione del giudizio riunito n. 800/2023 R.G. In ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre accessori e oneri fiscali.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 21/6/2024, ha interposto appello Parte_1
contro la sentenza n.163/24 emessa in data 11/4/24 dal Giudice di Pace di Pordenone
(pubblicata il giorno 8/5/24), con la quale, nei giudizi riuniti aventi a oggetto tre distinti ricorsi promossi dall'odierno appellante avverso altrettanti verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, era stato dichiarato inammissibile un ricorso ed erano stati respinti gli altri due, con determinazione nei minimi della sanzione pecuniaria e con compensazione delle spese di lite.
L'appellante, in primo luogo, ha impugnato i punti della sentenza nei quali era stata ritenuta la necessità della querela di falso per contestare la valutazione compiuta dagli agenti accertatori in ordine alla velocità di guida, nonché quelli nei quali era stata ritenuta valida la percezione degli operanti anche senza una specifica motivazione delle ragioni poste alla base del loro giudizio di non commisurazione della velocità in relazione allo stato dei luoghi. In secondo luogo, nell'atto di appello è stata censurata l'interpretazione dell'art. 18 commi 12 e 16 C.d.S. proposta dal
Giudice di Pace, il quale, secondo l'appellante, avrebbe erroneamente inteso l'esistenza di un divieto assoluto e generalizzato di sorpasso in prossimità di intersezione, senza un preciso accertamento dello stato dei luoghi e quindi senza l'accertamento dell'eventuale esistenza, negli stessi, di un esplicito divieto. Collegato a tale censura è l'ultimo motivo di appello,
3 relativo alla ritenuta errata interpretazione da parte del giudice di prime cure di un elemento di prova documentale fornito dalla parte ricorrente, costituito da un video relativo allo stato dei luoghi, attestante l'assenza, nel punto ove era stato svolto l'accertamento, di segnali di divieto di sorpasso.
Si è costituito il che ha contestato tutti i motivi dell'appello, del Controparte_1
quale ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Nel corso dell'udienza del giorno 28/2/25 il Giudice ha sottoposto al contraddittorio delle parti il profilo di potenziale inammissibilità dell'appello per tardività, essendo stato l'atto di appello depositato successivamente allo spirare del termine breve per impugnare. Concesso termine per il deposito di memorie sulla questione pregiudiziale, le parti in data odierna hanno concluso come da verbale d'udienza.
2. L'appello è inammissibile perché tardivo.
Deve preliminarmente evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 150/2011, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'art. 204 bis C.d.S. sono regolate dal rito lavoro, ove non diversamente stabilito dallo stesso articolo 7 citato.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, per tali controversie anche l'appello è soggetto allo stesso rito
(Cass. 25061/2015 e Cass. 21153/2021). Ne consegue che l'atto introduttivo deve assumere la forma del ricorso, ai sensi dell'art. 433 c.p.c..
Nel caso in esame l'appellante ha irritualmente proposto impugnazione con atto di citazione anziché con ricorso. Per salvaguardare gli effetti dell'atto, trova applicazione, anche sotto questo profilo in forza di un orientamento consolidato, il principio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo. In tal caso, tuttavia, ai fini del rispetto del termine per appellare, deve farsi riferimento non al momento della notificazione dell'atto di citazione erroneamente proposto, ma a quello del suo deposito in cancelleria, perché solo con tale deposito devono intendersi perfezionate le formalità previste. In tal senso si è costantemente espressa la Suprema Corte (si veda, da ultimo, con riferimento alla analoga fattispecie ex art. 6
D.L.vo 150/201, la pronuncia n. 19754/2024: “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art.
433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio
4 della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto
è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento
l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge”). Ancora, con specifico riferimento alle controversie di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, è stato chiarito che “il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima.” (la già citata Cass. 21153/2021; si veda anche Cass.
1020/2017 “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento
d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011 - l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi”).
In sostanza, il deposito e la conseguente iscrizione a ruolo costituiscono il momento che segna la proposizione del giudizio e, correlativamente, il riferimento temporale per accertare il rispetto dei termini perentori di legge, tra i quali quello di cui all'art. 434 co. 2 c.p.c., norma che prevede il deposito del ricorso in appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
A fronte dei chiari e condivisibili principi richiamati, che qui si ribadiscono, la giurisprudenza invocata da parte appellante non è rilevante perché, laddove non si riferisce al rito previgente, è costituita da isolate pronunce di merito che si pongono in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità sopra riportato.
Sulle premesse che precedono, deve essere rilevato che, come attestato e documentato dalla stessa parte appellante (doc.1), la sentenza del Giudice di Pace era stata notificata in data
13/5/24. Essendo stata depositata la citazione in appello il giorno 21/6/24, appare evidente la violazione del termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 434 comma 2 c.p.c. già citato, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
3. Le spese seguono la soccombenza, né è possibile disporre la compensazione
5 subordinatamente richiesta dall'appellante, non ravvisandosi un recente mutamento della giurisprudenza, da tempo consolidata nei termini di cui si è detto.
La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, per lo scaglione corrispondente, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da perché tardivo ex art. 434 Parte_1 comma 2 c.p.c. e per l'effetto conferma la sentenza n. 800/2023 del Giudice di Pace di
Pordenone;
2) condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite per il grado di appello, che liquida nell'importo di € 462,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Pordenone, il giorno 28/3/2025.
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
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