Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 6933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 6933/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torino, piazza Cavour, n. 3 presso lo studio degli avv.ti Silvia Boldrini e
Giacomo Lesca, che la rappresentano e difendono per procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
c o n t r o
(C.F. ) in persona del Presidente e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Roberta
Pellerino in forza di procura generale alle liti del per procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Roma ed Persona_1 elettivamente domiciliato ex lege nell'Ufficio legale Distrettuale di Torino via
Arcivescovado, n. 9
- PARTE CONVENUTA –
Oggetto: Assegno sociale
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: Richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Per l' : Richiama le conclusioni di cui alla memoria difensiva. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio,
l' ha accolto la domanda di assegno sociale presentata dalla CP_1 ricorrente il 18.4.2024 e ciò con decorrenza dal maggio 2024 e pagamento della prestazione dal mese di aprile 2025 ivi compresi gli arretrati, riconosciuti da maggio 2024.
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2. L' ha, dunque, riconosciuto espressamente la fondatezza della CP_1 domanda di assegno sociale, sussistendone tutti i presupposti, a decorrere dalla seconda domanda presentata il 18.4.2024.
3. Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti avuto riguardo al diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla seconda domanda presentata il
18.4.2024.
4. Rimane controversia in merito alla decorrenza di detto assegno.
5. Invero, la difesa della ricorrente richiede il riconoscimento dei ratei di assegno sociale sin dalla prima domanda proposta in via amministrativa, ossia dal 26.10.2023, mentre l' esclude la debenza di quanto richiesto CP_1 dalla prima domanda, non contestando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, ma evidenziando che la ricorrente non aveva integrato la documentazione mancante nei termini di cui al Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall'Istituto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
111 del 21.12.2020.
6. Ciò posto, ritiene questo Giudice che il Regolamento interno dell' non CP_1 possa introdurre termini di decadenza non espressamente previsti dalla legge, essendo la normativa di cui alla legge n. 241/90 stabilita nell'interesse del cittadino che rivolge un'istanza alla pubblica amministrazione a che il procedimento amministrativo si concluda entro termini certi e ragionevoli.
7. Il termine di 45 giorni stabilito dal Regolamento interno per la CP_1 definizione della domanda di assegno sociale e risultante anche dalla circolare n. 131 del 12.12.2022, termine che può essere sospeso per non oltre 30 giorni in caso di insufficienza della documentazione inizialmente presentata con conseguente rigetto della domanda in caso di mancata integrazione della documentazione nei termini indicati, appare illegittimo, non essendo espressamente prevista altra ipotesi di decadenza rispetto a quella di cui all'art. 47 legge n. 639/1970 e non potendo legittimamente l' convenuto introdurre ipotesi di rigetto della domanda non CP_2
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espressamente previste dalla legge, anche tenuto conto che i termini per la definizione del procedimento amministrativo – come sopra ricordato - sono fissati dalla legge in favore del cittadino e non introducono termini perentori per le produzioni documentali in capo alla parte istante.
8. In definitiva, per tutto quanto sopra evidenziato, deve condannarsi l' CP_1 al pagamento in favore della ricorrente dei ratei dell'assegno sociale dalla data della domanda del 26.10.2023 e fino alla mensilità di aprile 2024.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' resistente e vengono CP_2 liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore (indicato da parte ricorrente in € 12.000,00) e della complessità della controversia, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022) con distrazione in favore dell'avv. BOLDRINI, che si è dichiarata antistataria.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, nel contraddittorio fra le parti:
Dichiara cessata la materia del contendere fra le parti sul diritto della ricorrente al percepimento dell'assegno sociale avuto riguardo alla domanda presentata il 18.4.2024.
Dichiara tenuto e condanna l' all'erogazione in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
dei ratei dell'assegno sociale dalla data della prima domanda proposta
[...] in via amministrativa (26.10.2023) e fino alla mensilità di aprile 2024.
Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta alla refusione in CP_1 favore della parte ricorrente delle spese processuali che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfetario spese generali,
I.v.a. e C.p.a. come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv.
BOLDRINI che si è dichiarata antistataria ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Torino, lì 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Lorenzo AUDISIO
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