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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. FF DI - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4867 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. ESPOSITO ROBERTO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. ESPOSITO ROBERTO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/03/2025 nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...], premettendo: Controparte_1 di aver contratto matrimonio in NAPOLI, il 07/07/2010; Per_ che dal matrimonio erano nati due figli: , nato il [...], e nata il Per_2
21/05/2014; rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c.
Il P.M. esprimeva parere contrario alla separazione in ordine alla mancata previsione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre durante le vacanze estive.
Pertanto, il giudice relatore, all'udienza cartolare del 01/07/2025, rilevava la mancata disciplina del calendario di visita del padre con i figli durante le vacanze estive e all'udienza cartolare del 23/10/2025, le parti integravano, pertanto, le condizioni del ricorso e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale e, pertanto, a vivere separatamente e con l'obbligo di mutuo rispetto;
2). I figli minorenni restano affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. In particolare, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo alle esigenze e/o impegni di quest'ultima, nonché alle esigenze dei figli minori. Nei periodi in cui i minori saranno con il padre, questi dovrà provvedere, in via esclusiva, ai bisogni primari dei figli a propria cura e spese. In ogni caso, i genitori si impegneranno ad agevolare nel massimo grado, nei periodi in cui tratterranno con loro i figli, i rapporti e le comunicazioni con l'altro genitore. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, cosicché le stesse vengano assunte di comune accordo dalle parti. La responsabilità genitoriale sarà esercitata, per le questioni di ordinaria amministrazione, dal genitore presso il quale, in quel momento, si trovano i minori.
Le decisioni di straordinaria amministrazione verranno prese dai genitori congiuntamente, per cui sarà onere di ciascun genitore riscontrare tempestivamente. le comunicazioni dell'altro.
Le decisioni urgenti ed indifferibili potranno essere prese dai genitori disgiuntamente, ogni qual volta i minori si trovano, di fatto, presso uno di loro e non sia possibile comunicare l'urgenza all'altro genitore.
In ogni caso, le comunicazioni relative ai figli minori devono avvenire tra genitori e, pertanto, gli stessi non potranno concordare appuntamenti, pernottamenti, spese, vacanze, ecc. direttamente con i minori. Ciascun genitore dovrà riscontrare tempestivamente i messaggi e le comunicazioni dell'altro entro e non oltre le 24 ore. In caso di mancato riscontro alle suddette comunicazioni, se relative a spese o autorizzazioni inerenti i minori, il silenzio sarà da intendersi come assenso.
2 Riguardo le modalità di visita padre - figli, le parti, anche considerando l'età dei ragazzi e le loro esigenze concordano che i minori potranno stare con il padre:
a) tutte le volte che il padre lo vorrà ed i figli lo desidereranno, previo accordo con la sig.ra da raggiungersi almeno 48 ore prima e compatibilmente con gli impegni scolastici, Pt_1 extra-scolastici, ludici, sociali e sportivi dei minori.
b) in ogni caso, il padre vedrà comunque i figli il lunedì dalle 18.00 alle 20.00 e, a settimane alterne, trascorrerà con i figli il primo e terzo weekend al mese dalle h.20,00 del venerdì alle h.20,00 della domenica. Resta inteso che in caso di impossibilità sopravvenuta di trascorrere i week-end così come previsti, ciascun genitore dovrà comunicarlo all'altro entro il giorno 20 del mese precedente e concordare la data di altro week-end.
c) Le festività e le vacanze, anche estive, verranno trascorse dai genitori con i figli, secondo il criterio dell'alternanza e tenendo sempre in considerazione i desideri e gli interessi dei minori.
Più precisamente, per ciò che concerne le festività Natalizie, 24 dicembre (dalle h.10,00 del 24 dicembre alle h.10 del 25 dicembre) e 1° gennaio (dalle h.10,00 alle h.21,00) oppure 25 dicembre
(dalle h.10,00 alle h.21,00) e 31 dicembre (dalle h.10,00 del 31 dicembre alle h.10,00 del 1° gennaio), le parti si impegnano a ricorrere al criterio dell'alternanza annuale, così che i minori possano trascorrere, a far tempo dal corrente anno, le festività con ciascun genitore, invertendo i periodi per l'anno successivo, salvo diverso accordo da comunicare l'uno all'altro, anche a mezzo WhatsApp, 7 giorni prima.
d) Lo stesso criterio sarà adottato per le vacanze Pasquali, per cui i minori saranno, ad anni alterni, con il padre il giorno di Pasqua (h.10,00/ h.22,00) e con la madre il Lunedì in Albis
(h.10,00/ h.22,00), salvo diverso accordo tra le parti da comunicare l'uno all'altra, anche a mezzo WhatsApp, 7 giorni prima.
e) Tutte le altre festività (25 Aprile, 1° maggio, ecc....) verranno trascorse da ciascun genitore con i figli, secondo il criterio dell'alternanza.
3) Il signor si impegna, alla luce della propria disponibilità di reddito, a Controparte_1 versare a favore della signora l'importo di € 600,00 mensili, ripartiti in € 300,00 Parte_1 per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento della prole. Tale somma sarà versata in favore della signora entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo Parte_1
a quello di omologazione della richiesta separazione personale e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) Le spese straordinarie extra assegno per i minori sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche, spese scolastiche ivi comprese le rette scolastiche, pre e doposcuola, tasse di iscrizione,
3 libri di testo e corredo di inizio anno (comprese le divise scolastiche), scuolabus o altro mezzo di trasporto scolastico o privato, gite scolastiche, viaggi di istruzione. In ogni caso, per ciò che concerne le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche della prole, le parti convengono, sin d'ora, di attenersi a quanto previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli fra
Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 e ss. C.C. del 07 marzo 2018. 5) La signora ed il signor rinunciano a Pt_1 CP_1 qualsiasi pretesa reciproca inerente al proprio mantenimento, alla luce del reddito rispettivamente percepito, nonché in considerazione della reciproca indipendenza economica.
6) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.”
All'udienza cartolare del 23/10/2025, su rilievo del giudice relatore, le parti hanno integrato le condizioni del ricorso nei seguenti termini:
“e) Per quanto concerne le vacanze estive, il sig. si dichiara disponibile a Controparte_1 tenere con sé i figli, per due settimane, anche non consecutive, nel mese di agosto. Entrambi i coniugi dovranno concordare entro il 30 maggio di ciascun anno i periodi di vacanza che trascorreranno con i figli anche in relazione ai termini di pianificazione delle ferie di entrambi. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli.”
Pertanto, il Tribunale ritiene di accogliere la domanda di separazione atteso che le parti hanno integrato le condizioni in ordine alla mancata disciplina del calendario dei tempi di frequentazione del padre con i figli durante il periodo estivo.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Parte_1
4 24/12/1988 e , nato a [...], il [...] (atto n. 41, parte I, S., Sez. B, Controparte_1 reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come integrate;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Presidente est.
FF DI
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