Ordinanza cautelare 4 ottobre 2018
Decreto decisorio 30 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 30/09/2021, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2021
N. 00591/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00955/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianluca Masiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, Piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l'istanza per il rinnovo di porto di fucile uso caccia, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati o consequenziali o comunque connessi.
Visti gli articoli 35, comma 2, lett. a) e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che in data -OMISSIS-, comunicata alle parti con avviso in pari data, il presente giudizio è stato sospeso - ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., e degli articoli 79, comma 1, e 80, comma 1, cod. proc. amm. – in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo per la NA (ordinanza n. 56 del 16 gennaio 2018) e dal Tribunale amministrativo per il FR IA LI (ordinanza n. 190 dell’11 giugno 2018) con riguardo all’articolo 43, comma 1, lett. a ), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
Rilevato che la sentenza n. 109 del 2019, con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata su tali questioni di legittimità – dichiarandole in parte inammissibili e in parte infondate – è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 15 maggio 2019;
Considerato che non è stata presentata domanda di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 80, co. 1, cod. proc. amm., entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. a ), cod. proc. amm. va dichiarata l’estinzione del giudizio;
Ritenuto altresì, considerate le peculiarità della controversia, che sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per mancata riassunzione.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare della medesima.
Così deciso il giorno 29 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.