Sentenza 23 aprile 1987
Massime • 2
Le questioni di fatto relative a mera valutazione estimativa, le quali, in Sede di ripartizione interna di attribuzioni fra gli organi della giurisdizione speciale tributaria, si sottraggono alla cognizione della commissione centrale (art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), sono soltanto quelle che attengono alla esistenza o quantificazione del reddito, del cespite, od in genere della base imponibile e dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo. Pertanto, non esula dal Sindacato della predetta commissione centrale la questione diretta a stabilire la invocabilità dell'art. 86 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, al fine di presumere che le somme ricavate da una vendita immobiliare siano state impiegate e siano produttive di un reddito tassabile. ( V 5250/85, mass n 442529; ( V 2871/85, mass n 440621; ( V 5960/83, mass n 430784).*
Al fine della Determinazione dell'imponibile di ricchezza mobile, l'art. 86 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 pone in favore della amministrazione finanziaria una presunzione di redditività del capitale, che sia nella disponibilità del contribuente (nella specie, prezzo di una vendita immobiliare) e che risulti da esso dato a mutuo od altrimenti impiegato, nonostante la mancata previsione nel relativo titolo di interessi, ovvero la previsione di interessi inferiori, ma non introduce anche una presunzione di tale impiego, il quale, pertanto, deve essere dedotto e dimostrato dall'amministrazione medesima, salva restando la possibilità di fornire questa dimostrazione con ogni mezzo di prova offerto dall'ordinamento, e, quindi, anche con elementi presuntivi, sempre che, rispondendo a requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano idonei ad evidenziare, secondo criteri di probabilità correlati al caso concreto, il titolo di quell'impiego. ( V 934/86, mass n 444457; ( V 5250/85, mass n 442530; ( V 2871/85, mass n 440623; ( V 5960/83, mass n 430786).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/1987, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1987 |
Testo completo
Le questioni di fatto relative a mera valutazione estimativa, le quali, in Sede di ripartizione interna di attribuzioni fra gli organi della giurisdizione speciale tributaria, si sottraggono alla cognizione della commissione centrale (art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), sono soltanto quelle che attengono alla esistenza o quantificazione del reddito, del cespite, od in genere della base imponibile e dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo. Pertanto, non esula dal Sindacato della predetta commissione centrale la questione diretta a stabilire la invocabilità dell'art. 86 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, al fine di presumere che le somme ricavate da una vendita immobiliare siano state impiegate e siano produttive di un reddito tassabile. ( V 5250/85, mass n 442529; ( V 2871/85, mass n 440621; ( V 5960/83, mass n 430784).*