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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 496/2024.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( , con l'avv. Morosin Parte_1 C.F._1
Alessio contro
( , con l'avv. Pessi Controparte_1 C.F._2
Davide oggetto: responsabilità extracontrattuale;
risarcimento del danno appello avverso la sentenza n. 340/2024 del tribunale di Venezia emessa il
05.02.2024 causa trattenuta in decisione sulle seguenti domande della parte appellante: : Parte_1 in via principale e nel merito: riformarsi l'impugnata sentenza del tribunale ordinario di venezia n. 320/2024 del 31.1.2024, pubblicata in data05.2.2024
e notificata in data 12.2.2024, nei capi e per le ragioni esposte nell'atto di citazione d'appello del 12.3.2024, e conseguentemente, accogliere tutte le domande e conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: accertata e dichiarata la responsabilità di per i fatti Controparte_1
illeciti commessi in data 22.01.2017 in pregiudizio del sig.
[...]
, condannare il convenuto a risarcire i danni subiti dal medesimo Parte_1
che si quantificano nell'importo di € 10.000,00, o in quella diversa somma che verrà determinata in via equitativa ex art. 1226 cc, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Condannare il convenuto alla rifusione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'attore.
Domande della parte appellata: Controparte_1
Contrariis reiectis
In via pregiudiziale e/o preliminare:
-dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 cpc;
-dichiarare la manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta ex art. 348 bis cpc e fissarsi discussione orale della causa ex art. 350 bis cpc;
Nel merito
In via principale: rigettare l'impugnazione ex adverso proposta da in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in Parte_1
diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 320/2024 del
Tribunale di Venezia;
pag. 2/13 In ogni caso
Spese e compensi di lite rifusi, oltre a rimb. forf., IVA e C.P.A;
In subordine, senza pregiudizio per le conclusioni di cui sopra, si ripropongono le conclusioni del primo grado di giudizio ovvero:
In via preliminare
Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo della causa 720/2018 Tribunale di Venezia per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e per indeterminatezza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ex art. 164 cpc e per l'effetto adottare i provvedimenti conseguenti;
Nel merito in via principale
Rigettare tutte le domande proposte da nei confronti Parte_1
del col. in quanto inammissibili ed infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto;
In via istruttoria
Si insiste, previa revoca di ogni diverso provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in causa in memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2, in memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 3 ed a verbale di causa;
In ogni caso
Spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf., IVA e C.P.A comprese”.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove e/o diverse domande e si chiede che la Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, qualora non dichiari l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ex art. 342 cpc e/o non ritenga di procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, voglia fissare l'udienza ex art. 352 cpc con fissazione dei relativi termini ex art. 352 1), 2) 3) cpc.
pag. 3/13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 340/2024 il tribunale di Venezia ha così deciso: «1.
Rigetta le domande di parte attrice [ ].
2. Condanna Parte_1
parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta liquidate nel complessivo importo di € 4.237,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge».
2. Il tribunale ha osservato che: in data 22.1.2017, alle ore 8.07, ha inviato una mail rivolta a , e Controparte_1 Parte_1
contestualmente all'indirizzo e_mail di Email_1
, all'epoca comproprietario insieme agli altri due del Parte_2
velivolo ultraleggero modello SG Storm 300S, contenente espressioni ritenute da come ingiuriose e diffamatorie. In particolare, il Pt_1 Pt_1
ha dedotto che nella mail viene additato come «subdolo e pavido come sempre», nonché accusato di aver posto in essere condotte illecite in grado di mettere in pericolo l'incolumità delle persone «sei fonte deliberata e consapevole di pericolo per la sicurezza» (vd. doc. 1 . Pt_1
3. si è costituito contestando la sussistenza di Controparte_1
condotta diffamatoria, poiché la missiva era giunta a solo Parte_2
in seguito alla risposta di , e negando che il contenuto Parte_1
della mail potesse integrare ingiuria o diffamazione, non essendo presenti né l'elemento materiale né quello soggettivo previsti dalla fattispecie.
4. Il Tribunale ha rigettato la domanda di Parte_1
sostenendo che per integrare il reato di diffamazione è necessaria l'assenza pag. 4/13 dell'offeso, e che, nel caso in esame, era presente poiché Pt_1
destinatario dell'e_mail. Inoltre, il tribunale non ha riconosciuto l'illecito di ingiuria, dal momento che l'attore non ha dimostrato le conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno conseguenza) derivate dalle frasi ingiuriose del convenuto presenti nella missiva (c.d. ). Email_2
5. Con atto di citazione del 22.3.2024 parte appellante
[...]
ha svolto quattro motivi. Parte_1
6. Con comparsa del 5.8.2024 parte appellata si è Controparte_1
costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
7. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
8. Ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
9. In via preliminare, non si ritiene l'appello inammissibile, come sostenuto da parte appellata, per la sufficiente chiarezza dei motivi esposti.
10. Col primo motivo (pagg. 4-8) la parte appellante deduce l'errata
«ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata» e la «violazione
o falsa applicazione dell'art. 595 cp». Sostiene che il tribunale ha errato nell'escludere la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di diffamazione, poiché la persona offesa deve considerarsi assente, dal momento che una mail non può garantire la contestualità della risposta;
la missiva è stata inviata a più persone, a e all'indirizzo Parte_2
« »; e il aveva la precisa intenzione di Email_3 CP_1
divulgare il messaggio diffamatorio anche agli altri destinatari dell'e_mail.
pag. 5/13 11. Il motivo non è fondato, poiché nel caso in esame non vi è diffamazione. L'art. 595 cp individua tre elementi costitutivi del reato di diffamazione: l'offesa arrecata all'altrui reputazione, l'assenza del soggetto passivo e la comunicazione dell'offesa a più persone.
12. Nel caso de quo è evidente come la e_mail inviata da CP_1
in data 22.2.2017 contenga di fatto frasi a contenuto diffamatorio
[...]
nei confronti di , definito dal primo come «subdolo e Parte_1
pavido come sempre», oltre che «fonte deliberata e consapevole di pericolo per la sicurezza» (vedi doc. 1 . Pt_1
13. Inoltre, si rammenta che la Suprema Corte si è espressa a più riprese in materia di e_mail a contenuto diffamatorio inviata all'offeso e ad altri destinatari, stabilendo che la fattispecie si configura reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra i destinatari della missiva vi sia la persona offesa, stante la non contestualità del recepimento del messaggio. Precisa però che, oltre alla persona offesa, devono essere almeno due i destinatari dell'e_mail perché sia integrato l'elemento di «comunicazione a più persone» previsto dalla fattispecie del reato di diffamazione (vd. Cass. Pen.
13252/2021 «La Corte di cassazione ha affermato, ripetutamente, che la missiva a contenuto diffamatorio diretta all'offeso e ad altri destinatari
(almeno due) configura il reato di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese»; Vd. Cass. Pen. 36217/2024 (relativamente all'elemento soggettivo) «l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. Pertanto, è necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero
pag. 6/13 con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento»).
14. La Suprema Corte, inoltre, con la sent. 12186/2022 (pen.), menzionata peraltro dall'appellante nell'atto di citazione, ha evidenziato che può sussistere il requisito di «comunicazione con più persone» anche qualora la missiva sia stata inviata a una sola persona determinata, quando però alla casella mail del destinatario sia consentito l'accesso almeno ad altro soggetto e che tale accesso plurimo sia conosciuto o prevedibile dal mittente.
15. Esaminando il caso de quo si riscontra che la mail è stata inviata da agli indirizzi di posta elettronica Controparte_1
« di a Email_1 Parte_2
« » di e, in copia, a Email_4 Parte_1
« » (vd. doc. 1 . Email_3 Pt_1
16. Dal verbale di udienza del 29.1.2020, ha dichiarato Parte_2
di aver visto la mail il giorno successivo rispetto a quello di spedizione, in seguito alla risposta di , benché comunque l'avesse Parte_1
ricevuta da ma che fosse finita nello spam («…Ho Controparte_1
visionato personalmente il documento che mi si rammostra. Ho visto la mail il giorno successivo, il 23.1.2017, in seguito alla risposta di
«…In detto periodo mi sono accorto che alcune mail Parte_1
sono state messe nello spam, certo è che dopo sono state recuperate.
Questo è il motivo per il quale ho visionato la mail il giorno successivo alla spedizione».)
pag. 7/13 17. Relativamente all'indirizzo « » risulta chiaro che Email_3
tale indirizzo appartenga a come si riscontra ad Controparte_1
esempio nel doc. 10 di parte appellata.
18. Si rileva quindi che la missiva di è stata inviata, Controparte_1
oltre che alla persona offesa , solo ad un altro Parte_1
destinatario, : non v'è pertanto diffamazione, mancando il Parte_2
requisito di «comunicazione a più persone» previsto dalla fattispecie. Nel caso in esame, inoltre, non si può ritenere che l'e_mail potesse essere letta da altri (come nel caso previsto dalla sent. Cass. Pen. 12186/2022, citata dall'appellante, laddove le offese erano rivolte a un amministratore di condominio e i contenuti delle mail offensive mandate da un condomino a un altro erano commentate dagli altri condomini, come emerso nelle testimonianze), poiché le questioni oggetto della missiva riguardavano il velivolo ultraleggero modello SG Storm 300 S, di cui erano comproprietari unicamente , e . CP_1 Pt_1 Pt_2
19. Col secondo motivo (pagg. 8-14) si lamenta errore del tribunale, per
«erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza per aver negato la responsabilità da fatto illecito in capo al convenuto».
Sostiene che la sentenza di primo grado non ha valutato l'effettiva natura, il contenuto e la valenza offensiva di tutte le dichiarazioni di parte appellata, nonché il complessivo contesto dei rapporti delle parti. Lamenta inoltre la
«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione nonché degli artt. 2043 e 2059 cc e artt. 3 e 4 d.lgs n. 7/2016» per non aver applicato i consolidati principi della giurisprudenza in tema di tutela dell'onore e della reputazione.
pag. 8/13 20. Il motivo si ritiene in parte fondato. Come chiarito nel punto precedente, il caso de quo non rappresenta ipotesi di diffamazione, è tuttavia necessario verificare se integra la fattispecie dell'ingiuria, depenalizzata dal d. lgs. 7/2016, ma costituente illecito civile.
21. La Corte di Cassazione, infatti, non esclude che, nel caso in cui l'offesa venga arrecata a mezzo di uno scritto e sia indirizzata all'interessato e a terzi estranei, ci possa essere ingiuria, stabilendo che possa sussistere il concorso tra le due fattispecie, nel caso in cui la concreta vicenda comprenda elementi costitutivi delle due distinte norme (vd. Cass.
Pen. 10313/2019). Si è rilevato che i presupposti per diffamazione nel caso concreto non ci siano;
tuttavia, si ritiene che la fattispecie possa essere ricondotta all'illecito di ingiuria.
22. Si osserva che, infatti, le espressioni contenute nella missiva sono connotate da un tenore offensivo, in particolare gli aggettivi «subdolo e pavido», oltre all'accusa rivolta da a di essere «fonte CP_1 Pt_1
deliberata e consapevole di pericolo per la sicurezza», capaci di ledere l'onore e la reputazione del destinatario, considerando inoltre che la mail è stata letta anche da un terzo, . Il diritto all'onore, Parte_2
all'immagine e alla reputazione sono diritti garantiti costituzionalmente dagli art. 2 e 3 Cost., in quanto diritti inviolabili della persona e, pertanto, suscettibili di essere risarciti come danno non patrimoniale ex art. 2059 cc..
23. Come correttamente prospettato dal primo giudice, non è tuttavia configurabile un risarcimento del danno come mero danno-evento, la giurisprudenza di legittimità ha infatti escluso la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (vd. Cass.
8421/2011), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente pag. 9/13 garantiti (vd. Cass. 19551/2023), ma è necessario che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici (vd. cass. Civ. 24474/2014).
24. Nel caso in esame si ritiene che vi sia stata data prova dell'effettivo danno patito tramite presunzioni: l'appellante, infatti, ha evidenziato le conseguenze pregiudizievoli subite derivanti soprattutto dal fatto che l'e_mail è stata indirizzata anche a un terzo, , all'epoca Parte_2
comproprietario del velivolo ultraleggero G . In particolare, rileva CP_2
l'accusa di fatti quali «non hai segnato 18 minuti per non pagarli e per non far emergere che ci hai messo le mani, facendo chissà che cosa di nascosto, come tuo costume e come esperienza suggerisce» (vd. doc. 1
, che, espressa anche all'altro comproprietario del velivolo, può far Pt_1
presumere «sofferenza morale, perdurante turbamento d'animo, profonda prostrazione, pesanti disagi e pregiudizi, sia nei rapporti sociali intrattenuti con l'altro comproprietario del velivolo , che Parte_2
nelle attività di gestione, manutenzione e vendita dell'aereo (vd. atto di citazione di appello pag. 20).
25. Non si ritiene invece dirimente il riferimento al diritto di critica sostenuto da parte appellata, poiché tale diritto non consente gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone in ogni caso il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate, che si considera superato quando trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (vd. Cass. 31850/2024).
26. Col terzo motivo (pagg. 14-20) parte appellante ha dedotto
«erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria attorea» e
«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cc e degli artt.
pag. 10/13 1226 e 2065 cc». Sostiene che il tribunale ha omesso di valutare le allegazioni e le produzioni documentali volte a provare le conseguenze pregiudizievoli subite dall'attore presenti nell'atto di citazione di primo grado e nella prima memoria ex art. 183 cpc. Inoltre, ritiene che il tribunale abbia errato nell'omettere di fare ricorso al ragionamento probatorio fondato sulle presunzioni ex artt. 2697 e 2729 cc e sulla quantificazione e liquidazione equitativa ex art. 1226 e 2056 cc del danno non patrimoniale.
27. Il motivo è fondato, poiché configurandosi l'illecito di ingiuria, per le frasi offensive scritte nell'e_mail del 22.01.2017 da Controparte_1
nei confronti di e per la prova, data con presunzioni Parte_1
semplici ex art. 2729 cc, della sofferenza patita da quest'ultimo a causa di tale missiva, inviata anche al terzo comproprietario del velivolo ultraleggero G , , si ritiene dovuto un risarcimento CP_2 Parte_2
del danno non patrimoniale.
28. Secondo la giurisprudenza, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale è prevista «la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità e alla dignità umana»; nella quantificazione del danno non patrimoniale, per non avere il bene persona un prezzo, a differenza di quello patrimoniale, «il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa» (vd.
Cass. SU 26972/2008, Cass. 3488/2025).
pag. 11/13 29. Valutato il caso concreto, si ritiene quindi idoneo un risarcimento del danno non patrimoniale dei danni subiti da pari ad € Parte_1
1.000,00 importo espresso all'attualità, con interessi dovuti dalla presente sentenza al saldo.
30. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da va Parte_1
accolto, assorbito il quarto motivo (pagg. 20-21) che lamenta errore del tribunale, per «erroneità della sentenza nel capo relativo alla condanna dell'attore alla refusione delle spese del giudizio».
31. Le spese dei due gradi sono regolate secondo la soccombenza, e liquidate applicando i valori medi previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. in riforma della sentenza indicata in epigrafe che per il resto conferma, dichiarata la responsabilità di per i fatti Controparte_1
illeciti commessi in data 22.1.2017 in pregiudizio di , Parte_1
condanna a risarcire i danni liquidati in € 1.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2. condanna a rifondere le spese liquidate a favore Controparte_1
di per il primo grado in € 662,00 e per l'appello in € Parte_1
494,00 per compenso, oltre accessori di legge;
pag. 12/13 3. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 10.4.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
pag. 13/13
In nome del Popolo Italiano
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 496/2024.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( , con l'avv. Morosin Parte_1 C.F._1
Alessio contro
( , con l'avv. Pessi Controparte_1 C.F._2
Davide oggetto: responsabilità extracontrattuale;
risarcimento del danno appello avverso la sentenza n. 340/2024 del tribunale di Venezia emessa il
05.02.2024 causa trattenuta in decisione sulle seguenti domande della parte appellante: : Parte_1 in via principale e nel merito: riformarsi l'impugnata sentenza del tribunale ordinario di venezia n. 320/2024 del 31.1.2024, pubblicata in data05.2.2024
e notificata in data 12.2.2024, nei capi e per le ragioni esposte nell'atto di citazione d'appello del 12.3.2024, e conseguentemente, accogliere tutte le domande e conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: accertata e dichiarata la responsabilità di per i fatti Controparte_1
illeciti commessi in data 22.01.2017 in pregiudizio del sig.
[...]
, condannare il convenuto a risarcire i danni subiti dal medesimo Parte_1
che si quantificano nell'importo di € 10.000,00, o in quella diversa somma che verrà determinata in via equitativa ex art. 1226 cc, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Condannare il convenuto alla rifusione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'attore.
Domande della parte appellata: Controparte_1
Contrariis reiectis
In via pregiudiziale e/o preliminare:
-dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 cpc;
-dichiarare la manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta ex art. 348 bis cpc e fissarsi discussione orale della causa ex art. 350 bis cpc;
Nel merito
In via principale: rigettare l'impugnazione ex adverso proposta da in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in Parte_1
diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 320/2024 del
Tribunale di Venezia;
pag. 2/13 In ogni caso
Spese e compensi di lite rifusi, oltre a rimb. forf., IVA e C.P.A;
In subordine, senza pregiudizio per le conclusioni di cui sopra, si ripropongono le conclusioni del primo grado di giudizio ovvero:
In via preliminare
Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo della causa 720/2018 Tribunale di Venezia per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e per indeterminatezza nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ex art. 164 cpc e per l'effetto adottare i provvedimenti conseguenti;
Nel merito in via principale
Rigettare tutte le domande proposte da nei confronti Parte_1
del col. in quanto inammissibili ed infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto;
In via istruttoria
Si insiste, previa revoca di ogni diverso provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in causa in memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2, in memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 3 ed a verbale di causa;
In ogni caso
Spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf., IVA e C.P.A comprese”.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove e/o diverse domande e si chiede che la Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, qualora non dichiari l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ex art. 342 cpc e/o non ritenga di procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, voglia fissare l'udienza ex art. 352 cpc con fissazione dei relativi termini ex art. 352 1), 2) 3) cpc.
pag. 3/13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 340/2024 il tribunale di Venezia ha così deciso: «1.
Rigetta le domande di parte attrice [ ].
2. Condanna Parte_1
parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta liquidate nel complessivo importo di € 4.237,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge».
2. Il tribunale ha osservato che: in data 22.1.2017, alle ore 8.07, ha inviato una mail rivolta a , e Controparte_1 Parte_1
contestualmente all'indirizzo e_mail di Email_1
, all'epoca comproprietario insieme agli altri due del Parte_2
velivolo ultraleggero modello SG Storm 300S, contenente espressioni ritenute da come ingiuriose e diffamatorie. In particolare, il Pt_1 Pt_1
ha dedotto che nella mail viene additato come «subdolo e pavido come sempre», nonché accusato di aver posto in essere condotte illecite in grado di mettere in pericolo l'incolumità delle persone «sei fonte deliberata e consapevole di pericolo per la sicurezza» (vd. doc. 1 . Pt_1
3. si è costituito contestando la sussistenza di Controparte_1
condotta diffamatoria, poiché la missiva era giunta a solo Parte_2
in seguito alla risposta di , e negando che il contenuto Parte_1
della mail potesse integrare ingiuria o diffamazione, non essendo presenti né l'elemento materiale né quello soggettivo previsti dalla fattispecie.
4. Il Tribunale ha rigettato la domanda di Parte_1
sostenendo che per integrare il reato di diffamazione è necessaria l'assenza pag. 4/13 dell'offeso, e che, nel caso in esame, era presente poiché Pt_1
destinatario dell'e_mail. Inoltre, il tribunale non ha riconosciuto l'illecito di ingiuria, dal momento che l'attore non ha dimostrato le conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno conseguenza) derivate dalle frasi ingiuriose del convenuto presenti nella missiva (c.d. ). Email_2
5. Con atto di citazione del 22.3.2024 parte appellante
[...]
ha svolto quattro motivi. Parte_1
6. Con comparsa del 5.8.2024 parte appellata si è Controparte_1
costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
7. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
8. Ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
9. In via preliminare, non si ritiene l'appello inammissibile, come sostenuto da parte appellata, per la sufficiente chiarezza dei motivi esposti.
10. Col primo motivo (pagg. 4-8) la parte appellante deduce l'errata
«ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata» e la «violazione
o falsa applicazione dell'art. 595 cp». Sostiene che il tribunale ha errato nell'escludere la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di diffamazione, poiché la persona offesa deve considerarsi assente, dal momento che una mail non può garantire la contestualità della risposta;
la missiva è stata inviata a più persone, a e all'indirizzo Parte_2
« »; e il aveva la precisa intenzione di Email_3 CP_1
divulgare il messaggio diffamatorio anche agli altri destinatari dell'e_mail.
pag. 5/13 11. Il motivo non è fondato, poiché nel caso in esame non vi è diffamazione. L'art. 595 cp individua tre elementi costitutivi del reato di diffamazione: l'offesa arrecata all'altrui reputazione, l'assenza del soggetto passivo e la comunicazione dell'offesa a più persone.
12. Nel caso de quo è evidente come la e_mail inviata da CP_1
in data 22.2.2017 contenga di fatto frasi a contenuto diffamatorio
[...]
nei confronti di , definito dal primo come «subdolo e Parte_1
pavido come sempre», oltre che «fonte deliberata e consapevole di pericolo per la sicurezza» (vedi doc. 1 . Pt_1
13. Inoltre, si rammenta che la Suprema Corte si è espressa a più riprese in materia di e_mail a contenuto diffamatorio inviata all'offeso e ad altri destinatari, stabilendo che la fattispecie si configura reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra i destinatari della missiva vi sia la persona offesa, stante la non contestualità del recepimento del messaggio. Precisa però che, oltre alla persona offesa, devono essere almeno due i destinatari dell'e_mail perché sia integrato l'elemento di «comunicazione a più persone» previsto dalla fattispecie del reato di diffamazione (vd. Cass. Pen.
13252/2021 «La Corte di cassazione ha affermato, ripetutamente, che la missiva a contenuto diffamatorio diretta all'offeso e ad altri destinatari
(almeno due) configura il reato di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese»; Vd. Cass. Pen. 36217/2024 (relativamente all'elemento soggettivo) «l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. Pertanto, è necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero
pag. 6/13 con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento»).
14. La Suprema Corte, inoltre, con la sent. 12186/2022 (pen.), menzionata peraltro dall'appellante nell'atto di citazione, ha evidenziato che può sussistere il requisito di «comunicazione con più persone» anche qualora la missiva sia stata inviata a una sola persona determinata, quando però alla casella mail del destinatario sia consentito l'accesso almeno ad altro soggetto e che tale accesso plurimo sia conosciuto o prevedibile dal mittente.
15. Esaminando il caso de quo si riscontra che la mail è stata inviata da agli indirizzi di posta elettronica Controparte_1
« di a Email_1 Parte_2
« » di e, in copia, a Email_4 Parte_1
« » (vd. doc. 1 . Email_3 Pt_1
16. Dal verbale di udienza del 29.1.2020, ha dichiarato Parte_2
di aver visto la mail il giorno successivo rispetto a quello di spedizione, in seguito alla risposta di , benché comunque l'avesse Parte_1
ricevuta da ma che fosse finita nello spam («…Ho Controparte_1
visionato personalmente il documento che mi si rammostra. Ho visto la mail il giorno successivo, il 23.1.2017, in seguito alla risposta di
«…In detto periodo mi sono accorto che alcune mail Parte_1
sono state messe nello spam, certo è che dopo sono state recuperate.
Questo è il motivo per il quale ho visionato la mail il giorno successivo alla spedizione».)
pag. 7/13 17. Relativamente all'indirizzo « » risulta chiaro che Email_3
tale indirizzo appartenga a come si riscontra ad Controparte_1
esempio nel doc. 10 di parte appellata.
18. Si rileva quindi che la missiva di è stata inviata, Controparte_1
oltre che alla persona offesa , solo ad un altro Parte_1
destinatario, : non v'è pertanto diffamazione, mancando il Parte_2
requisito di «comunicazione a più persone» previsto dalla fattispecie. Nel caso in esame, inoltre, non si può ritenere che l'e_mail potesse essere letta da altri (come nel caso previsto dalla sent. Cass. Pen. 12186/2022, citata dall'appellante, laddove le offese erano rivolte a un amministratore di condominio e i contenuti delle mail offensive mandate da un condomino a un altro erano commentate dagli altri condomini, come emerso nelle testimonianze), poiché le questioni oggetto della missiva riguardavano il velivolo ultraleggero modello SG Storm 300 S, di cui erano comproprietari unicamente , e . CP_1 Pt_1 Pt_2
19. Col secondo motivo (pagg. 8-14) si lamenta errore del tribunale, per
«erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza per aver negato la responsabilità da fatto illecito in capo al convenuto».
Sostiene che la sentenza di primo grado non ha valutato l'effettiva natura, il contenuto e la valenza offensiva di tutte le dichiarazioni di parte appellata, nonché il complessivo contesto dei rapporti delle parti. Lamenta inoltre la
«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione nonché degli artt. 2043 e 2059 cc e artt. 3 e 4 d.lgs n. 7/2016» per non aver applicato i consolidati principi della giurisprudenza in tema di tutela dell'onore e della reputazione.
pag. 8/13 20. Il motivo si ritiene in parte fondato. Come chiarito nel punto precedente, il caso de quo non rappresenta ipotesi di diffamazione, è tuttavia necessario verificare se integra la fattispecie dell'ingiuria, depenalizzata dal d. lgs. 7/2016, ma costituente illecito civile.
21. La Corte di Cassazione, infatti, non esclude che, nel caso in cui l'offesa venga arrecata a mezzo di uno scritto e sia indirizzata all'interessato e a terzi estranei, ci possa essere ingiuria, stabilendo che possa sussistere il concorso tra le due fattispecie, nel caso in cui la concreta vicenda comprenda elementi costitutivi delle due distinte norme (vd. Cass.
Pen. 10313/2019). Si è rilevato che i presupposti per diffamazione nel caso concreto non ci siano;
tuttavia, si ritiene che la fattispecie possa essere ricondotta all'illecito di ingiuria.
22. Si osserva che, infatti, le espressioni contenute nella missiva sono connotate da un tenore offensivo, in particolare gli aggettivi «subdolo e pavido», oltre all'accusa rivolta da a di essere «fonte CP_1 Pt_1
deliberata e consapevole di pericolo per la sicurezza», capaci di ledere l'onore e la reputazione del destinatario, considerando inoltre che la mail è stata letta anche da un terzo, . Il diritto all'onore, Parte_2
all'immagine e alla reputazione sono diritti garantiti costituzionalmente dagli art. 2 e 3 Cost., in quanto diritti inviolabili della persona e, pertanto, suscettibili di essere risarciti come danno non patrimoniale ex art. 2059 cc..
23. Come correttamente prospettato dal primo giudice, non è tuttavia configurabile un risarcimento del danno come mero danno-evento, la giurisprudenza di legittimità ha infatti escluso la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (vd. Cass.
8421/2011), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente pag. 9/13 garantiti (vd. Cass. 19551/2023), ma è necessario che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici (vd. cass. Civ. 24474/2014).
24. Nel caso in esame si ritiene che vi sia stata data prova dell'effettivo danno patito tramite presunzioni: l'appellante, infatti, ha evidenziato le conseguenze pregiudizievoli subite derivanti soprattutto dal fatto che l'e_mail è stata indirizzata anche a un terzo, , all'epoca Parte_2
comproprietario del velivolo ultraleggero G . In particolare, rileva CP_2
l'accusa di fatti quali «non hai segnato 18 minuti per non pagarli e per non far emergere che ci hai messo le mani, facendo chissà che cosa di nascosto, come tuo costume e come esperienza suggerisce» (vd. doc. 1
, che, espressa anche all'altro comproprietario del velivolo, può far Pt_1
presumere «sofferenza morale, perdurante turbamento d'animo, profonda prostrazione, pesanti disagi e pregiudizi, sia nei rapporti sociali intrattenuti con l'altro comproprietario del velivolo , che Parte_2
nelle attività di gestione, manutenzione e vendita dell'aereo (vd. atto di citazione di appello pag. 20).
25. Non si ritiene invece dirimente il riferimento al diritto di critica sostenuto da parte appellata, poiché tale diritto non consente gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone in ogni caso il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate, che si considera superato quando trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (vd. Cass. 31850/2024).
26. Col terzo motivo (pagg. 14-20) parte appellante ha dedotto
«erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria attorea» e
«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cc e degli artt.
pag. 10/13 1226 e 2065 cc». Sostiene che il tribunale ha omesso di valutare le allegazioni e le produzioni documentali volte a provare le conseguenze pregiudizievoli subite dall'attore presenti nell'atto di citazione di primo grado e nella prima memoria ex art. 183 cpc. Inoltre, ritiene che il tribunale abbia errato nell'omettere di fare ricorso al ragionamento probatorio fondato sulle presunzioni ex artt. 2697 e 2729 cc e sulla quantificazione e liquidazione equitativa ex art. 1226 e 2056 cc del danno non patrimoniale.
27. Il motivo è fondato, poiché configurandosi l'illecito di ingiuria, per le frasi offensive scritte nell'e_mail del 22.01.2017 da Controparte_1
nei confronti di e per la prova, data con presunzioni Parte_1
semplici ex art. 2729 cc, della sofferenza patita da quest'ultimo a causa di tale missiva, inviata anche al terzo comproprietario del velivolo ultraleggero G , , si ritiene dovuto un risarcimento CP_2 Parte_2
del danno non patrimoniale.
28. Secondo la giurisprudenza, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale è prevista «la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità e alla dignità umana»; nella quantificazione del danno non patrimoniale, per non avere il bene persona un prezzo, a differenza di quello patrimoniale, «il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa» (vd.
Cass. SU 26972/2008, Cass. 3488/2025).
pag. 11/13 29. Valutato il caso concreto, si ritiene quindi idoneo un risarcimento del danno non patrimoniale dei danni subiti da pari ad € Parte_1
1.000,00 importo espresso all'attualità, con interessi dovuti dalla presente sentenza al saldo.
30. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da va Parte_1
accolto, assorbito il quarto motivo (pagg. 20-21) che lamenta errore del tribunale, per «erroneità della sentenza nel capo relativo alla condanna dell'attore alla refusione delle spese del giudizio».
31. Le spese dei due gradi sono regolate secondo la soccombenza, e liquidate applicando i valori medi previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. in riforma della sentenza indicata in epigrafe che per il resto conferma, dichiarata la responsabilità di per i fatti Controparte_1
illeciti commessi in data 22.1.2017 in pregiudizio di , Parte_1
condanna a risarcire i danni liquidati in € 1.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2. condanna a rifondere le spese liquidate a favore Controparte_1
di per il primo grado in € 662,00 e per l'appello in € Parte_1
494,00 per compenso, oltre accessori di legge;
pag. 12/13 3. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 10.4.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
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