Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 3027 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GHIRARDI ANDREA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. GHIRARDI ANDREA, giusta delega in CP_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 28.05.2005 in Millesimo (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Millesimo al numero 2, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni di seguito esposte:
““1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto, fermi i reciproci obblighi di legge.
2) La casa coniugale sita in Millesimo, Via Trento e Trieste n. 20, unitamente ai mobili ed agli arredi in essa presenti nonché alle sue pertinenze, viene assegnata alla moglie, mentre il marito ha già provveduto a trasferirsi in altro immobile sito in Cengio Via Donegani 19.
3) I coniugi dichiarano di aver in precedenza già regolato tra essi le relative questioni economiche e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, a tal fine entrambi dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
4) Entrambi i coniugi si impegnano ed obbligano a farsi carico, nella misura del 50% ciascuno, del mantenimento della figlia – studentessa universitaria maggiorenne ed ancora non Per_1
economicamente autosufficiente – fino al raggiungimento della di lei indipendenza economica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche per quanto alle spese relative alla salute, all'abbigliamento e calzature, scolastiche/universitarie ivi inclusi eventuali soggiorni all'estero e/o altre attività didattiche, sportive agonistiche e non previamente concordate.
5) Le spese straordinarie, tali intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle sanitarie extra S.S.N., di frequentazione di corsi d'istruzione privati a pagamento e/o di master di specializzazione, saranno sostenute dai coniugi in parte uguali salvo preventivo accordo.
6) Al fine del contributo al mantenimento della figlia , i coniugi si impegnano ed obbligano a Per_1
corrispondere direttamente alla medesima, entro il giorno cinque di ogni mese, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili ciascuno, annualmente rivalutabili secondo il 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla moglie.
7) In conformità alla giurisprudenza dell'intestato Tribunale nel novero delle spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo tra i coniugi si intendono comprese quelle: a) scolastiche comprendenti le tasse ed assicurazioni imposte da istituti ed università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno riferito al corso seguito, anche in caso di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamenti al trasporto pubblico necessari per la frequentazione universitaria;
b) extra scolastiche comprendenti le spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo e le spese per la patente;
c) medico – sanitarie comprendenti le visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN, accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal
SSN e prescritti dal medico curante, interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, cure dentistiche presso strutture pubbliche, farmaci prescritti dal medico spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte, cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti, dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative), spese sanitarie urgenti.
Tra le spese straordinarie che, invece, necessitano di preventivo accordo tra i coniugi si intendono ricomprese quelle: d) scolastiche comprendenti tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso, prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
e) extra scolastiche comprendenti i corsi di istruzione, le attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, spese di baby sitter se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
f) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante, interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN.
Quanto alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro
(anche trasmessa a mezzo e mail o Whatsapp), dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso per iscritto entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta, in difetto il silenzio dovendosi intendere come consenso.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata a.r. o e mail con prova di avvenuta ricezione ovvero Whatsapp con richiesta di conferma della ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni ed il rimborso dovrà avvenire entro e non oltrequindici giorni successivi alla richiesta.
8) I due cani di nome di proprietà del Sig. e GY di proprietà della Sig.ra Per_2 CP_1
restano affidati ai rispettivi proprietari. Parte_1
9) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 20.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)