Ordinanza cautelare 29 maggio 2020
Ordinanza collegiale 23 aprile 2021
Ordinanza collegiale 15 novembre 2021
Sentenza 2 maggio 2022
Ordinanza collegiale 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/05/2022, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2022
N. 00687/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SO.G.E.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Tirino n. 8;
contro
Comune AR Franca, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Olimpia Cimaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza della Valle D'Itria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
VA UG S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocato Annarita Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Andreani Tributi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Baleani, Andrea Calzolaio, Simone Calzolaio e M. Cristina Mattiacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
- della determinazione dirigenziale del Comune di AR Franca, Settore II Programmazione Finanziaria - Tributi - Personale - Appalti e Contratti, n. 156 del 26.02.2020, reg. gen. n. 640, avente ad oggetto “ Gara n. 21.2019 concessione, dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dalla tassa rifiuti ”, con la quale la Pubblica Amministrazione ha determinato, tra le altre cose, “ di non accogliere le istanze presentate dalla società SOGET S.p.A., già citate in epigrafe, di attribuzione di un termine supplementare per completare la procedura telematica di partecipazione alla gara … ”;
- della nota inoltrata via p.e.c. dal Servizio di Assistenza di LI al Comune di AR Franca del 10.02.2020;
- in quanto occorrer possa, in parte qua, e nei limiti dei motivi di ricorso, del bando di gara;
- in quanto occorrer possa, in parte qua, e nei limiti dei motivi di ricorso, del disciplinare di gara;
- in quanto occorrer possa, in parte qua, e nei limiti dei motivi di ricorso, della “Guida Operatore Economico - DGUE v.2.0”;
- nei limiti di interesse della Società ricorrente, di tutti i verbali di gara e, nello specifico, di quelli relativi alla presentazione delle offerte, medio tempore intervenuti;
- di ogni altro atto inerente alla procedura di gara, presupponente e/o conseguente e/o connesso, anche se al momento non conosciuto;
nonché per l'accertamento del diritto di SO.G.E.T. S.p.A. a partecipare alla procedura aperta per la “ Concessione, dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dalla tassa rifiuti giornaliera nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali ” (CIG: 8104974421) e per l'accertamento dell'obbligo della Stazione Appaltante di adottare i provvedimenti necessari per consentire di partecipare alla gara in conformità con il comma 5-bis dell'art. 79 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. secondo il quale " qualora si verifichi un mancato funzionamento o malfunzionamento di tali mezzi [di comunicazione elettronici] tali da impedire la corretta presentazione delle offerte la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura anche disponendo la sospensione del termine..."
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SO.G.E.T. S.p.A. il 2-4\1\2021:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione dirigenziale del Comune di AR Franca, Settore II Programmazione Finanziaria Tributi Personale Appalti e Contratti, n. 768 del 26.10.2020, reg. gen. n. 3057, del 26.10.2020, avente a oggetto “ PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ”, con cui la Stazione Appaltante ha determinato di aggiudicare definitivamente la procedura aperta di gara contraddistinta dal CIG 8104974421 alla ditta Andreani Tributi S.r.l.;
- di tutti i verbali di gara;
- di ogni altro atto inerente alla procedura di gara, presupponente e/o conseguente e/o connesso all'impugnata aggiudicazione, anche se al momento non conosciuto, ivi compresa l'eventuale stipula del contratto;
e per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto che dovesse nelle more essere stipulato con la ditta Andreani Tributi S.r.l., e con espressa dichiarazione di disponibilità all'eventuale subentro nel contratto medesimo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di VA UG S.p.A, Comune AR Franca e Andreani Tributi S.r.l.;
Viste le ordinanze istruttorie della Sezione nn. 578/2021 e 1626/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori l’avv.to O. Cimaglia e l’avv.to A. Marasco, anche in sostituzione degli avv.ti A. Calzolaio e S. Calzolaio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente espone quanto segue.
Con bando di gara pubblicato in data 12.12.2019, la Centrale Unica di Committenza della Valle d’Itria (“C.U.C.”) indiceva, per conto del Comune di AR Franca, la procedura aperta di gara telematica per la “ Concessione, dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dalla tassa rifiuti giornaliera nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali ”, per un valore totale stimato dell’appalto, I.V.A. esclusa, di € 675.000,00, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il bando di gara indicava, quale termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte, la data del 31.01.2020, h. 12.00.
Per lo svolgimento della gara, la predetta C.U.C. optava per l’utilizzazione della piattaforma telematica LI (gestita dalla VA UG S.p.A.).
Intenzionata, a prendere parte alla gara di che trattasi, la Società odierna ricorrente asserisce di aver iniziato il caricamento dei documenti richiesti dalla Stazione Appaltante sul portale telematico di gara in data 30.01.2020, immettendo a sistema, tra gli altri, nella Sezione “documentazione amministrativa”, il D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) - redatto su modulo proprio - relativo alla Impresa Ausiliaria Sintax S.r.l.
A seguito del caricamento del documento suindicato, avvenuto alle h. 13:26:28 del giorno 30.01.2020, il sistema telematico di gara, sempre a dire della Società ricorrente, non evidenziava alcun errore nel caricamento della documentazione in questione.
Il giorno seguente, il 31.01.2020, la stessa riprendeva il caricamento sia della busta contenente l’offerta tecnica (alle h. 11:38), sia di quella contenente l’offerta economica (alle h.11:40).
Tuttavia, il sistema telematico di gara, nonostante fosse stato azionato per ben sei volte il comando “invio” per la presentazione della domanda e della offerta, non consentiva alla SO.G.E.T. S.p.A. di completare per tempo, entro le h. 12:00, la procedura di partecipazione, facendo comparire il seguente messaggio: “ Operazione non consentita: compilare i Documenti DGUE previsti sul documento prima di inviarlo ”.
Non avendo potuto concludere nel termine previsto l’iter di presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta, a causa del messaggio bloccante summenzionato, la SO.G.E.T. S.p.A. con nota del 31.01.2020 delle h. 12:10, sottolineando il preteso errore della piattaforma telematica, richiedeva alla Stazione Appaltante di poter prorogare la scadenza del termine, onde poter presentare la propria domanda/offerta. La richiesta veniva reiterata con nota del 3.02.2020.
La P.A. resistente “ PRESO ATTO che il gestore della piattaforma telematica LI con nota acquisita al protocollo n. 8165 del 1.02.2020 ha attestato la non sussistenza di alcuna anomalia di funzionamento della piattaforma telematica e confermato il corretto funzionamento dello stesso … RICHIAMATA la disciplina di gara in merito alle modalità di presentazione dell’offerta di cui all’art. 12 del disciplinare di gara; RITENUTO che, per tutto quanto sopra richiamato, le censure espresse dalla società SOGET S.p.A.. non sono fondate e che pertanto in osservanza di quanto disposto dal RUP dott.sa Maria Carmela PUGLIESE con nota protocollo n. 11045 del 21.02.2020, legittimamente non si ritiene di attribuire un termine supplementare alla stessa per il completamento della procedura telematica di presentazione della domanda”, con la determinazione dirigenziale n. 156 del 26.02.2020, stabiliva “di non accogliere le istanze presentate dalla società SOGET S.p.A., già citate in epigrafe, di attribuzione di un termine supplementare per completare la procedura telematica di partecipazione alla gara ”.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, 30, 52, 58 E 79 DEL D. LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1.2. DEL DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.
II.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, 30, E 58 DEL D. LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1.2., 10, 12, 20 E 21 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA E SVIAMENTO DI POTERE.
In data 8.05.2020 si è costituito in giudizio il Comune di AR Franca, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
La VA UG S.p.A. ha provveduto a costituirsi in giudizio in data 26.05.2020 chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 383/2020, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 28 maggio 2020, questa Sezione rilevando che “ le questioni sottoposte al Collegio richiedono particolari approfondimenti propri della fase di merito, anche in considerazione della complessità e tecnicità delle ragioni poste a fondamento del ricorso, richiedenti l’apporto di cognizioni di natura specialistica che potranno essere verosimilmente ottenute con apposita Verificazione da disporsi, ove necessario, nella predetta fase di merito; anche al fine del bilanciamento degli interessi in esame, ad una sommaria valutazione propria della fase cautelare, non appare - allo stato - acclarato il mal funzionamento del sistema telematico, tanto più che, in ogni caso, le esigenze cautelari della ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ”, ha fissato, ex art. 55, comma 10 c.p.a., l’udienza pubblica di trattazione del ricorso nel merito, senza disporre la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
1.2. Con motivi aggiunti, notificati in date 2-4 gennaio 2021 e depositati in data 13 gennaio 2021, la Società ricorrente ha impugnato anche la determinazione dirigenziale del Comune di AR Franca, Settore II Programmazione Finanziaria - Tributi - Personale - Appalti e Contratti, n. 768 del 26.10.2020, reg. gen. n. 3057, del 26.10.2020, avente a oggetto “ PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ”, con cui la Stazione Appaltante ha disposto l’aggiudicazione della procedura di gara contraddistinta dal CIG 8104974421 alla ditta Andreani Tributi S.r.l.
A sostegno dei motivi aggiunti sono state dedotte le censure di seguito sintetizzate.
ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, 30, 52, 58 E 79 DEL D. LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1.2. DEL DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA, NONCHÉ PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, 30, E 58 DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1.2., 10, 12, 20 E 21 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA E SVIAMENTO DI POTERE.
1.3. La VA UG S.p.A., con memoria del 22.01.2021, e la Andreani Tributi S.r.l, quest’ultima costituitasi successivamente in giudizio, hanno eccepito la tardività - oltre che l’infondatezza - dei motivi aggiunti, rispetto alla scadenza del termine di impugnazione della determina n. 786 del 26/10/2020 di aggiudicazione della procedura di gara, oggetto della presente controversia.
1.4. Nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2021 è stata disposta la cancellazione dal ruolo dell’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti depositati in data 13.1.2021.
1.5. Con ordinanza collegiale n. 578/2021, pronunciata in esito all’udienza pubblica del 13.4.2021, questo Tribunale ha disposto ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri dell’Informazione di Taranto, o delegato dall’Ordine, al fine di accertare:
“a ) quali documenti la Società ricorrente abbia prodotto sul portale telematico di gara in data 30.01.2020;b) se fra i suddetti documenti vi fosse, o meno il c.d. D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) relativo ditta Ausiliaria Sintax S.r.l. e se lo stesso sia stato, o meno, integralmente e correttamente compilato e sottoscritto (anche su modulo proprio allegato); c) se in data 31.01.2020, alle h. 11,38 - 11,40, allorquando la Società ricorrente riprendeva il caricamento, sia della busta contenente l’offerta tecnica, sia di quella contenente l’offerta economica, vi sia stato o meno un errore/malfunzionamento del sistema o un’anomalia di funzionamento della piattaforma telematica impeditiva del completamento dell’invio della documentazione richiesta, non imputabile alla Società ricorrente; d) se la circostanza che il sistema abbia generato il seguente messaggio: “Operazione non consentita: compilare i Documenti DGUE previsti sul documento prima di inviarlo” fosse riferibile al D.G.U.E. della Ausiliaria Sintax S.r.l.; e) in caso di risposta affermativa al quesito di cui al precedente punto sub b), se il fatto che il sistema telematico non abbia rilevato alcun errore, o manifestato alcun alert, al momento dell’invio di quest’ultimo documento (D.G.U.E. della Sintax S.r.l. pur se redatto su modulo proprio) il giorno 30.01.2020 - in allegato alla documentazione di gara - possa o meno qualificarsi, secondo le regole di tecniche o di comune esperienza, nelle procedure telematiche che consentono l’invio di moduli propri, come non corretto (o insufficiente o incongruente) funzionamento del portale telematico di gara ”, fissando per il compimento della predetta Verificazione il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore nominato dal Tribunale della citata ordinanza.
All’udienza pubblica del 19 ottobre 2021 la causa veniva introitata per la decisione e, con ordinanza collegiale n.1626/2021, questo Tribunale, ritenendo che la causa non fosse ancora matura per la decisione, in quanto la relazione finale della Verificazione disposta con la citata ordinanza istruttoria n.578/2021 non era stata ancora depositata, ha disposto la proroga dei termini della Verificazione di cui in premessa, assegnando al Verificatore Ing. Nicola Rochira, delegato dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto, l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della medesima ordinanza, per svolgere la Verificazione disposta da questo Tribunale con la citata ordinanza collegiale n. 578/2021, nei termini e con le modalità ivi indicati.
Il 12.01.2022 il Verificatore nominato dal Tribunale ha depositato la relazione di verificazione richiesta.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto, può, quindi, per ragioni di economia processuale, prescindersi dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, la SO.G.E.T. S.p.A. assume che la determinazione dirigenziale n° 156 del 26 febbraio 2020 - Reg. Gen. n°640, con cui il Dirigente del Settore II del Comune di AR Franca (Responsabile C.U.C.) ha respinto l’istanza di concessione di un termine supplementare (di proroga) per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell’offerta, sarebbe illegittima per violazione degli artt. 4, 30, 52, 58 e 79 comma 5-bis del D. Lgs. n° 50/2016.
In particolare, secondo la Società ricorrente, il diniego di proroga opposto dal Comune di AR Franca, sarebbe illegittimo in quanto, in violazione del principio del favor partecipationis , la Stazione Appaltante resistente pur a fronte di una situazione di evidente incertezza in ordine alla causa dello stallo telematico registratosi, ha negato alla ricorrente la concessione di un termine suppletivo per completare l’iter di caricamento della domanda di partecipazione e dell’offerta; invero, non essendo stata accertata la causa del malfunzionamento del sistema telematico, ciò avrebbe dovuto comportare l’onere, per la Stazione Appaltante, di accollarsi le conseguenze e concedere la proroga dell’istanza di partecipazione (con l’offerta).
L’assunto è infondato.
Come indicato in premessa, la Società ricorrente, al fine di proporre la domanda di partecipazione e dell’offerta alla gara telematica in oggetto, iniziava il caricamento dei documenti richiesti dalla Stazione Appaltante sul portale telematico di gara in data 30.01.2020, immettendo a sistema, tra gli altri, nella Sezione “documentazione amministrativa”, il D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) - redatto su modulo proprio - relativo alla Impresa Ausiliaria Sintax S.r.l..
In particolare, come risulta dalla (corretta) Verificazione disposta da questo Tribunale “ Tra i documenti caricati in data 30 gennaio elencati nella Tabella 4 a pagina 18 è evidenziato in arancione un file avente nome “DGUE_Sintax.pdf.p7m”, il cui nome appare essere riferito all’oggetto del quesito.
Si sono analizzati, pertanto, i record del file di log in cui è tracciata l’attività transattiva dell’utente nell’esecuzione del caricamento, presenti file Excel “soget 29gen-31gen.xlsx” alle righe dal numero 429 al numero 432. Il documento risulta essere stato associato al campo “ALLEGATI_AVVALIMENTIGrid_2_Allegato” (riga 429, 430) ed è caratterizzato dal codice di hash “948dbe2c801d368bcf8676413edae0925f3b7460” (rif.riga 431). Una copia del documento è stata fornita allo scrivente dalla SOGET in data 14/12/2021 con email ordinaria inviata alle ore 18:33 e contiene un file PDF avente titolo, riportato nella prima riga della prima pagina, il seguente testo: “FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)”
Non sono stati portati all’attenzione del verificatore altre versioni del DGUE relativo alla Sintax s.r.l. e non risultano altri documenti aventi nome che possano indurre a considerare l’esistenza di altre versioni, si può concludere che il documento D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) relativo alla ditta Ausiliaria Sintax S.r.l. sia quello caricato a sistema in data 30 gennaio 2020 alle ore 13:41 .”
Il giorno seguente, il 31.01.2020, la Società odierna ricorrente riprendeva il caricamento sia della busta contenente l’offerta tecnica (alle h. 11:38), sia di quella contenente l’offerta economica (alle h.11:40).
Tuttavia, il sistema telematico di gara, nonostante fosse stato azionato per ben sei volte il comando “invio” per la presentazione della domanda e delle offerte, non consentiva alla SO.G.E.T. S.p.A. di completare per tempo, entro le h. 12:00, la procedura, facendo comparire il seguente messaggio: “ Operazione non consentita: compilare i Documenti DGUE previsti sul documento prima di inviarlo ”.
Alla richiesta di proroga del termine per la presentazione della domanda di partecipazione/offerta, la Stazione Appaltante opponeva che “ il gestore della piattaforma telematica LI con nota acquisita al protocollo n. 8165 del 1.02.2020 ha attestato la non sussistenza di alcuna anomalia di funzionamento della piattaforma telematica e confermato il corretto funzionamento dello stesso … RICHIAMATA la disciplina di gara in merito alle modalità di presentazione dell’offerta di cui all’art. 12 del disciplinare di gara; RITENUTO che, per tutto quanto sopra richiamato, le censure espresse dalla società SOGET S.p.A.. non sono fondate e che pertanto in osservanza di quanto disposto dal RUP dott.sa Maria Carmela PUGLIESE con nota protocollo n. 11045 del 21.02.2020, legittimamente non si ritiene di attribuire un termine supplementare alla stessa per il completamento della procedura telematica di presentazione della domanda ”; pertanto, con la determinazione dirigenziale n. 156 del 26.02.2020, stabiliva “ di non accogliere le istanze presentate dalla società SOGET S.p.A., già citate in epigrafe, di attribuzione di un termine supplementare per completare la procedura telematica di partecipazione alla gara ”.
Ciò premesso, osserva, il Collegio, che deve escludersi la presenza di alcun deficit istruttorio e motivazionale e di violazione di legge dell’A.C. resistente nell’accertare e chiarire le cause dell’impedimento riscontrato dalla ricorrente nella finalizzazione del procedimento di presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta, avendo la stessa riscontrato l’assenza di alcuna anomalia e/o malfunzionamento informatico del sistema (piattaforma telematica LI) e l’ascrivibilità ad errore commesso dalla stessa ricorrente (partecipante) dell’omesso completamento (nei termini) della procedura prescritta per la partecipazione alla procedura di gara telematica, stante la mancata corretta compilazione dei “ Documenti DGUE previsti sul documento prima di inviarlo ” con particolare riferimento al D.G.U.E. dell’Impresa Ausiliaria Sintax S.r.l..
In proposito, la Verificazione disposta da questo Tribunale con la citata ordinanza collegiale n. 578/2021, ha chiarito con puntuali argomentazioni e conclusioni - correttamente e condivisibilmente - rassegnate dal Verificatore nominato, così come riassunte nella relazione di Verificazione depositata il 12.01.2022 che “ in data 30.01.2020 la società ricorrente ha prodotto sul portale di gara n°15 documenti. Il dettaglio dei file caricati è disponibile nella Tabella 4 a pag.18, a cui va aggiunto il DGUE della mandataria ;b) tra i documenti caricati in data 30 gennaio 2020 è presente un documento che può essere considerato esser il DGUE della ausiliaria Sintax, che risulta prodotto su modulo proprio (rif. Figura 4 e Figura 5: non ottenuto tramite le specifiche funzionalità del portale) e caricato come allegato generico nella sezione “ALLEGATI_AVVALIMENTI”, quindi non esplicitamente classificato come DGUE (vedasi Figura 7 a pagina 31). Per quanto attiene il requisito di integrale e corretta compilazione occorre contestualizzare la risposta in base alla modalità di compilazione richiesta per il documento i. Rifacendosi ai requisiti del disciplinare di gara, il quale prescriveva che (§10.1) “Il DGUE dovrà essere redatto avvalendosi della relativa funzione messa a disposizione dalla piattaforma A”, il documento prodotto su formato proprio risulta non “integralmente e correttamente compilato” perché non prodotto in forma strutturata ii….Il documento prodotto su modulo proprio non può essere validato automaticamente con una procedura informatica in modo oggettivo e ripetibile, ma va analizzato da personale amministrativo competente in materia di appalti pubblici per valutarne il contenuto rispetto alla normativa cogente perché occorre interpretare il contenuto del documento nella sua forma stampabile. c) in data 31.01.2020, alle h. 11,38 - 11,40 non si sono verificati errori/malfunzionamenti del sistema, o anomalie della piattaforma. L’impedimento all’invio della documentazione richiesta per la gara è conforme alle logiche di funzionamento del portale di gara per come è stata configurata la gara dalla stazione appaltante (DGUE strutturato=SI) e, pertanto, rientra nel suo regolare funzionamento; d) il messaggio “Operazione non consentita: compilare i Documenti DGUE previsti sul documento prima di inviarlo” era riferito al DGUE della mandataria Sintax, vista la configurazione della gara eseguita sul portale dalla stazione appaltante (DGUE strutturato=SI) e l’assenza di documento strutturato nella documentazione di gara (dettaglio in Figura 7 a pagina 31). La visualizzazione del messaggio è risultata reiterata ad ogni tentativo di invio della documentazione ed è consistente rispetto al comportamento previsto per l’applicazione. La visualizzazione del messaggio è, infatti, descritta nel manuale d’uso del sistema e si è verificato che le condizioni che ne producono la visualizzazione (mancanza di un documento DGUE in forma strutturata) erano in essere al momento della visualizzazione del messaggio per i motivi esposti dalla pagina 32 della relazione tecnica. Il fatto che il sistema telematico non abbia rilevato alcun errore configura un comportamento corretto del portale. Se sia se considerato rispetto al caso di DGUE strutturato requisito di gestione del documento DGUE in forma strutturata impostato dalla stazione appaltante a seguito dell’indizione della gara. L’affermazione risulta corretta in entrambi i casi di compilazione i. Compilazione in forma strutturata: il documento caricato come allegato
generico non è stato sottoposto al controllo previsto per il DGUE strutturato perché non è stato prodotto con la funzione prevista nel portale di gara ii. Compilazione su modulo proprio: il documento è stato caricato come allegato generico e, pertanto, il sistema non lo poteva classificare come DGUE. Non essendo disponibili, ad oggi, sistemi di controllo generalizzato dei contenuti di un documento generico prodotto su modulo non predefinito, non era possibile per il portale identificare una possibile condizione di errore nel caricamento del documento in ambito.
In sostanza, il mancato invio della documentazione di gara è stato prodotto dal blocco posto dall’applicativo a causa dalla mancanza sul portale del documento DGUE dell’ausiliaria Sintax, che, in base all’impostazione della gara configurata sul portale dalla stazione appaltante (DGUE strutturato=SI), avrebbe dovuto essere prodotto in forma strutturata tramite la specifica funzione del portale. Un documento assimilabile al DGUE dell’ausiliaria è stato sì caricato in data 30 gennaio 2020 sul portale, ma è stato prodotto su modulo proprio in forma non idonea all’esecuzione dei controlli automatici che la stazione appaltante ha imposto tramite la configurazione dell’opzione “DGUE strutturato=SI” nella fase di indizione e prescritto nel disciplinare al punto 10.1.
La gara avrebbe potuto essere configurata dalla stazione appaltante con l’opzione “DGUE strutturato=NO”, ma ciò avrebbe comportato la necessità di prevedere nelle operazioni di apertura delle buste della documentazione un controllo sul contenuto del documento DGUE eseguito dalla commissione di gara, attesa la impossibilità tecnica di realizzare un controllo automatizzato esente da possibilità di errore su dei documenti stampabili (human readable) redatti su un modulo non informaticamente strutturato ”.
In definitiva ed in estrema sintesi, il Verificatore ha escluso qualunque ipotesi di malfunzionamento informatico della piattaforma telematica LI, chiarendo che, come correttamente accertato dalla Stazione appaltante nella determinazione dirigenziale impugnata, la Società ricorrente non è riuscita a completare la procedura di presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta in quanto, in violazione delle regole prescritte nel disciplinare di gara (§10.1. “Il DGUE dovrà essere redatto avvalendosi della relativa funzione messa a disposizione dalla piattaforma A”) il documento prodotto su formato proprio (relativo all’asserito D.G.U.E. dell’Ausiliaria Sintax S.r.l.) risulta non “integralmente e correttamente compilato” perché non prodotto in forma strutturata.
Del resto, il “Disciplinare di gara”, nel descrivere le modalità di compilazione del D.G.U.E. nel paragrafo 10.1, oltre a specificare che “ Il DGUE dovrà essere redatto avvalendosi della relativa funzione messa a disposizione dalla piattaforma LI .”, invitava i concorrenti per la compilazione del documento predetto di “seguire le istruzioni contenute nella “Guida Operatore Economico - DGUE v.2.0 ”, messa a disposizione dalla piattaforma telematica ed accessibile al seguente link: http://www.empulia.it/Manuali/DGUEFornitore/DGUEFornitore.pdf”.
Alla pagina 3 del manuale viene indicato che “La compilazione può essere eseguita dal singolo partecipante o dall’intero raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) se richiesto dalla Stazione Appaltante” ed anche che “N.B.: La procedura descritta su questo manuale per la compilazione del DGUE per quanto riguarda una RTI deve essere seguita anche nel caso di Sub-Appalto o Avvalimento”.
Peraltro, come risulta, altresì, dalle conclusioni della Verificazione, che il Tribunale condivide pienamente in quanto perfettamente esaustive rispetto ai quesiti posti, che “ nel corso delle operazioni di verificazione (riunione del 9 dicembre 2021) è stato accertato che alla SOGET fosse disponibile la versione corretta del manuale, corrispondente a quella presente tra i documenti del fascicolo elettronico del procedimento sul portale giustizia-amministrativa.it.
Alla pagina 3 del manuale viene indicato che “ La compilazione può essere eseguita dal singolo partecipante o dall’intero raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) se richiesto dalla Stazione Appaltante” ed anche che “N.B.: La procedura descritta su questo manuale per la compilazione del DGUE per quanto riguarda una RTI deve essere seguita anche nel caso di Sub-Appalto o Avvalimento”. Nel caso di specie la stazione appaltante ha configurato l’opzione di gara che prevede la compilazione del DGUE tramite “la relativa funzione messa a disposizione dalla piattaforma” e la SOGET, mandataria, è ricorsa all’istituto dell’avvalimento utilizzando come ausiliaria la Sintax, quindi la procedura operativa da seguire per la compilazione del DGUE di quest’ultima era quella definita per le RTI, descritta nella sezione 1.1.3 dalla pagina 9 del manuale.
Secondo quanto dettagliato per il caso di avvalimento, descritto nel manuale da pagina 12, la mandataria (SOGET) avrebbe dovuto definire il codice fiscale dell’ausiliaria (SINTAX), la quale “deve almeno essere registrata a SATER” (rif.pag.13 del manuale), operazione effettivamente eseguita e visibile nella Figura 7 a pagina 31 (riquadro in verde).Nel paragrafo 1.1.3.1 del manuale viene sancito l’obbligo “per la ND (Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del Documento di Gara Unico Europeo per tutte le componenti”, ma di questa transazione non è stata trovata traccia nei file di log nella disponibilità del verificatore, quindi non si è potuto accertare che l’operazione sia stata effettivamente eseguita … Dall’assenza di specifici eventi nei file di log e dall’analisi dei metadati eseguita sul documento informatico contenente il DGUE riferito alla Sintax s.r.l. si può concludere che esso non sia stato generato utilizzando la specifica funzione messa a disposizione dal portale Empulia, risultando, pertanto, non correttamente compilato secondo le prescrizione fornite dall’ente appaltante nel disciplinare di gara e le indicazioni operative del manuale d’uso della piattaforma Empulia, anch’essa indicata nel disciplinare di gara ”.
Da tanto consegue la correttezza e inevitabilità del Messaggio: “Operazione non consentita: compilare i Documenti DGUE previsti sul documento prima di inviarlo ” riferibile al D.G.U.E. della
Impresa Ausiliaria Sintax S.r.l.
Tanto più che nel manuale per l’utilizzo della piattaforma Empulia, al paragrafo 1.1.3.1 a pagina 13 viene riportato che “ Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione Appaltante e la partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la ND (Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del Documento di Gara Unico Europeo per tutte le componenti. Nel caso si tenti di inviare l’offerta omettendo la compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti, il Sistema bloccherà l’invio e mostrerà un messaggio d’errore: ‘’Operazione non consentita, compilare i Documenti DGUE previsti sul documento prima di inviarl o’’.
2.2. Quanto all’ulteriore quesito posto dal Tribunale ( il fatto che il sistema telematico non abbia rilevato alcun errore, o manifestato alcun alert, al momento dell’invio di quest’ultimo documento -D.G.U.E. della Sintax S.r.l. pur se redatto su modulo proprio - il giorno 30.01.2020 - in allegato alla documentazione di gara – si può qualificare, secondo le regole di tecniche o di comune esperienza, nelle procedure telematiche che consentono l’invio di moduli propri, come non corretto (o insufficiente o incongruente) funzionamento del portale telematico di gara ), il Verificatore ha chiarito con conclusioni, altrettanto corrette e condivisibili, che “ il portale Empulia consente l’attuazione del processo di compilazione del DGUE in due modalità sostanzialmente differenti, che permettono la gestione del documento in “forma strutturata” oppure come “documento generico: la scelta della modalità di compilazione è in carico alla stazione appaltante, che ne configura la tipologia di documento in fase di disciplina della gara indetta.
Nel caso in cui la stazione appaltante opti per utilizzare la modalità di gestione del DGUE in forma “strutturata” il portale realizza automaticamente, tramite l’inserimento di dati con la funzionalità dell’applicazione, il controllo di completezza, correttezza e consistenza delle dichiarazioni rese dalle imprese rispetto ai requisiti di gara: il messaggio analizzato nel paragrafo precedente rientra tra i controlli formali eseguiti automaticamente dal sistema. Operando in questa modalità il fascicolo di gara viene prodotto per il RUP/commissione di gara della stazione appaltante già “controllato automaticamente” negli aspetti riguardanti il documento DGUE sia in termini di completezza che di correttezza di compilazione…. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha selezionato, per la gara in ambito, l’opzione di “DGUE strutturato SI” al fine di ottenere il controllo automatico della correttezza e consistenza del relativo documento. Questa caratteristica è emersa nel corso delle verifiche che VA UG ha eseguito a seguito di segnalazione della stazione appaltante ed è stata notificata alla stessa con la PEC inviata in data 10/02/2020 alle 11:01, come risultante agli atti nel fascicolo elettronico del procedimento nella “nota VA UG” e la corrispondenza con la configurazione della gara in ambito è stata confermata dal personale di VA UG che ha partecipato alle operazioni di verificazione (ing.Bruno Ressa, dott. Pasquale Lopriore) alla presenza di tutte le parti. L’opzione configurata per la gestione del DGUE in forma strutturata adottata dalla stazione appaltante trova corrispondenza nella prescrizione dell’articolo 10.1 del disciplinare di gara, la quale indica che “Il DGUE dovrà essere redatto avvalendosi della relativa funzione messa a disposizione dalla piattaforma A”, seguendo “le istruzioni contenute nella ‘’Guida Operatore Economico – DGUE v.2.0’’ ”.
In definitiva, risultando richiesta dalla lex specialis di gara (chiaramente e inequivocabilmente) la compilazione del D.G.U.E in modalità strutturata, ossia con la compilazione (anche da parte dell’Impresa Ausiliaria come chiarito al precedente punto sub 2.1.), mediante la funzione messa a disposizione dalla piattaforma LI (al fine di effettuare già in tale fase la verifica della correttezza di tale documento), da un lato il messaggio bloccante de quo risulta perfettamente coerente con le prescrizioni della lex specialis di gara e, dall’altro, non poteva ritenersi equivalente il D.G.U.E. trasmesso con modalità diverse (non in forma “strutturata”), ossia in forma di allegato generico, non potendo in tal caso ricevere il controllo telematico dell’integrità, completezza e correttezza del documento medesimo.
La circostanza che il sistema telematico non abbia rilevato alcun errore, trattenendo comunque il D.G.U.E dell’Ausiliaria Sintax S.r.l., unitamente a tutti gli ulteriori documenti trasmessi dalla Società ricorrente come allegati generici dell’avvalimento tramite moduli propri, è del tutto irrilevante trattandosi di documenti che non avrebbe potuto/dovuto controllare il sistema, quanto alla loro integrità ed interezza, e che non impedivano comunque la corretta/doverosa compilazione tramite la piattaforma LI del D.G.U.E da parte dell’Impresa Ausiliaria, come prescritto dal disciplinare di gara.
2.3. Non coglie nel segno neppure l’asserita non chiarezza delle disposizioni del disciplinare di gara.
Invero (come peraltro chiarito anche nella Verificazione) il paragrafo 10 del disciplinare di gara, dedicato al D.G.U.E., dispone che: “Ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n.50/2016 l’operatore economico utilizza il DGUE (Documento di gara unico europeo) per rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla presente procedura, senza pregiudizio delle dichiarazioni, anche concernenti i medesimi requisiti, che a norma del presente disciplinare dovranno essere rese al di fuori del DGUE ”.
Il successivo punto 10.1 “ COMPILAZIONE DEL DGUE SUL PORTALE EMPULIA ”, prescrive che: “ il DGUE dovrà essere redatto avvalendosi della relativa funzione messa a disposizione dalla piattaforma LI ”.
Per la compilazione seguire le istruzioni contenute nella “Guida Operatore Economico – DGUE v.2.0”, messa a disposizione dalla piattaforma ed accessibile al seguente link: http://www.empulia.it/Manuali/DGUEFornitore/DGUEFornitore.pdf ” .
Tra le istruzioni fornite dal gestore per la compilazione del D.G.U.E. vi è la seguente: “ Nel caso si tenti di inviare l’offerta omettendo la compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti, il Sistema bloccherà l’invio e mostrerà un messaggio d’errore: Operazione non consentita, compilare i Documenti DGUE previsti sul documento prima di inviarlo” come mostrato di seguito ”.
Inoltre, quanto all’obbligo per la mandataria, nel paragrafo 1.1.3.1 del manuale viene sancito l’obbligo “ per la ND (Capogruppo) di attivare la richiesta di compilazione del Documento di Gara Unico Europeo per tutte le componenti ”.
Osserva, altresì, il Tribunale che l’art. 20 del disciplinare (“ L’istanza di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE, l’offerta tecnica, l’offerta economica, potranno essere redatte su modelli propri o avvalendosi di quelli eventualmente predisposti dalla Stazione appaltante” ), anzichè contraddire alle chiare disposizioni precedentemente dettate in relazione alla compilazione del D.G.U.E., le conferma integralmente consentendo, per quanto di interesse, solo in relazione alle dichiarazioni integrative e agli allegati al D.G.U.E. - e quindi non già per quest’ultimo - di utilizzare anche modelli propri.
Inoltre, la precisazione, nel citato art.20 del disciplinare, secondo cui “ I modelli facsimile allegati alla presente procedura, sono stati predisposti dalla Stazione Appaltante a solo scopo semplificativo, al fine di agevolare gli offerenti nella predisposizione della documentazione che deve essere allegata nell’offerta. L’utilizzo dei predetti modelli, pur se consigliabile, non è obbligatorio… ” non è certamente riferita al D.G.U.E. che, ai sensi dell’art.85 del D. Lgs. n. 50/2016 deve essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento dalla Commissione Europea e fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa i requisiti ivi previsti.
Del pari, quanto ai documenti da produrre in caso di avvalimento, la circostanza che il sistema richiedesse di inserire (- nella sezione dedicata che comparirà automaticamente a video a seguito dell’inserimento dei dati dell’ausiliaria/e - gli allegati relativi all’avvalimento) nella prima riga, le dichiarazioni firmate digitalmente dall’ausiliaria, come richiesto dagli atti di gara, nella seconda riga, il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti (ausiliata e ausiliaria), con possibilità inserire ulteriori allegati, in assenza di riferimenti al D.G.U.E. dell’ausiliaria, non contraddice le precedenti disposizioni inserite al punto 10.1., contenti le istruzioni (e le avvertenze in caso di inosservanza) inerenti la compilazione del D.G.U.E. per tutti i partecipanti.
2.4. Poste tali premesse, appare evidente che nonostante le richiamate istruzioni fornite dal gestore della piattaforma telematica per la compilazione del D.G.U.E. e la chiarezza e univocità della lex specialis di gara, nonostante la complessità delle operazioni di immissione e trasmissione dei dati per via telematica (complessità, peraltro, fisiologica in questo genere di procedure e ulteriormente dimostrata dal fatto che la Stazione Appaltante abbia predisposto un’apposita guida alla presentazione delle domande, recante dettagliate istruzioni per il caricamento della documentazione) - la Società ricorrente ha tuttavia cercato di completare la presentazione della propria domanda di partecipazione e gli annessi documenti solo negli ultimi minuti disponibili (ore 11,40 circa del giorno 31.01.2020) del termine finale concesso per la presentazione della domanda di partecipazione/offerta, pur avendo iniziato l’operazione di trasmissione della domanda il giorno prima.
Secondo quieti principi giurisprudenziali, la diligenza media esigibile dall’operatore economico professionale, propria della gara per cui è causa, richiedeva senz’altro una migliore e più efficace programmazione delle operazioni necessarie per partecipare alla gara e, in particolare, per il caricamento delle offerte sulla piattaforma e per il loro tempestivo invio; ciò in quanto è «di comune conoscenza la possibile (o probabile) evenienza che i sistemi elettronici di immissione di dati “pesanti” sotto il profilo informatico possono generare “imbuti” e rallentamenti nell’approssimarsi della scadenza del termine» (così Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1673/2019 cit.).
In definitiva la ricorrente, ove si fosse attivata tempestivamente ad inviare la domanda di partecipazione/offerta, ben avrebbe potuto, a seguito del chiaro tenore del messaggio bloccante ricevuto dalla piattaforma, compilare correttamente il D.G.U.E. (strutturato) anche per l’Impresa Ausiliaria Sintax S.r.l., risultando tale incombente chiesto a chiare lettere nel disciplinare, con preavviso delle conseguenze in caso di inosservanza.
Rileva, invero, il Tribunale che, con riferimento alle procedure telematizzate si è affermato in giurisprudenza, in disparte l’ovvia possibilità di esclusione dalla selezione, laddove il partecipante non abbia messo in campo un comportamento diligente verso il corretto adempimento delle regole tecniche previste dalla legge di selezione, il principio in virtù del quale occorre una specifica prova per dimostrare il (preteso) malfunzionamento del sistema “pubblico” per la trasmissione delle domande e spetta al concorrente offrire il principio di prova del suddetto malfunzionamento informatico, atteso che a fronte di un preciso termine di presentazione delle domande/offerte, conosciuto con congruo anticipo, i candidati hanno l’onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività al termine medesimo, con la conseguenza evidente che non avendo la concorrente trasmesso in modo tempestivo, completo e conforme la domanda nei termini prescritti, non vi sarebbe neppure spazio per l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990.
L’art. 79, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., nel prescrivere che “ Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.. ” limita l’applicazione della soprariportata disposizione ai casi (effettivi) di “mancato funzionamento” o al “malfunzionamento” dei mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, non essendo certo venuti meno né il principio di autoresponsabilità dei concorrenti (in forza del quale i concorrenti non possono pretendere di scaricare sull’amministrazione problemi che essi stessi potrebbero risolvere utilizzando l’ordinaria diligenza esigibile da un operatore qualificato, qual è l’impresa che partecipa ad una gara pubblica), nè il principio della par condicio (che impone di tener conto anche della posizione delle imprese che si sono impegnate per presentare le offerte nei termini previsti dalla lex specialis).
In tale senso la prevalente giurisprudenza ha elaborato «il principio dell’equa ripartizione, tra soggetto partecipante e amministrazione procedente, del rischio “tecnico” di inidoneo caricamento e trasmissione dei dati su piattaforma informatica (“rischio di rete” dovuto alla presenze di sovraccarichi o di cali di performance della rete, e “rischio tecnologico”, dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi software utilizzati dagli operatori), secondo criteri di autoresponsabilità dell’utente, su cui grava l’onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, salvi ovviamente i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore (fermi del sistema, mancato rispetto dei livelli di servizio, etc.), per i quali invece non può che affermarsi la responsabilità di quest’ultimo»; ciò in quanto sussistono in queste fattispecie «sia l’esigibilità, per le imprese, d’una peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara, compensata dalla possibilità d’uso diretto della loro postazione informatica; sia la correlata impossibilità di predicare ... l’accollo in capo alla stazione appaltante dei rischi derivanti dall’uso del modello informatico ..., a tutto concedere vigendo anche in questo caso le ordinarie regole di suddivisione della responsabilità per attività rischiose» (così Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1673/2019 in data 10 giugno 2019).
Del resto, - «Il concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l’informatica fornisce ai fruitori della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell’infrastruttura di comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), quest’ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico. ..( Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2020, n. 7352).
2.5. In conclusione, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, escluso alcun malfunzionamento del sistema telematico, esclusa la scarsa chiarezza della lex specialis di gara (che ha anche preavvisato i concorrenti delle conseguenze dell’inosservanza della corretta compilazione del D.G.U.E -espressamente richiesto in modalità strutturata, ossia tale da consentirne il controllo automatico e telematico del sistema cui la S.A. si era chiaramente affidata), rilevata la scarsa diligenza della odierna ricorrente che ben avrebbe potuto risolvere la causa ostativa del perfezionamento della domanda mediante la corretta compilazione del D.G.U.E. (strutturato) per l’Ausiliaria Sintax S.r.l. (se non avesse atteso gli ultimi minuti della scadenza del termine di presentazione della domanda) e acclarata l’assenza di qualsivoglia responsabilità della S.A. nell’impedimento lamentato da parte ricorrente, ritiene il Tribunale che legittimamente la S.A. resistente ha deciso che non vi fossero i presupposti di legge per concedere la proroga richiesta (del termine di presentazione della domanda di partecipazione/offerta), pena la violazione della par condicio dei concorrenti e della lex specialis di gara.
3. In definitiva, i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti proposti in corso di causa sfuggono integralmente alle censure formulate dalla parte ricorrente.
3.1. Ne consegue, la reiezione oltre che delle domande accessorie proposte (accertamento del diritto della Società ricorrente a partecipare alla procedura aperta telematica per cui è causa e obbligo della S.A. di adottare i provvedimenti di cui all’art.79 del D.lgs. n.50/2016), anche la reiezione (oltre che la inammissibilità per evidente difetto di interesse non risultando la Società ricorrente partecipante alla procedura aperta di gara in esame) delle censure formulate nei motivi aggiunti, notificati in date 2-4 gennaio 2021 e depositati in data 13 gennaio 2021, avverso la determinazione dirigenziale del Comune di AR Franca, Settore II Programmazione Finanziaria – Tributi – Personale – Appalti e Contratti, n. 768 del 26.10.2020, reg. gen. n. 3057, del 26.10.2020, con cui la Stazione Appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara contraddistinta dal CIG 8104974421 alla ditta Andreani Tributi S.r.l, con i quali parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di affidamento, tra cui l’aggiudicazione definitiva della procedura e la successiva stipulazione del contratto.
3.2. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio, integrato dai motivi aggiunti ut supra indicati, è integralmente infondato e deve essere respinto.
Sussistono nondimeno i presupposti di legge (in considerazione della peculiarità - tecnica - e complessità della controversia in esame) per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, con esclusione di quelle inerenti il compenso del Verificatore (la cui nomina si è resa indispensabile al fine di scrutinare funditus i motivi di gravame), che devono essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese processuali compensate, ad eccezione del compenso del Verificatore Ing. Rochira Nicola, liquidato in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, posto a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO