Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 9 aprile
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4435/2023
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Concetta Parte_1 C.F._1
Gatto, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità, assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 10 agosto 2023, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 15 luglio 2021, domanda di aggravamento ai fini della visita di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile prevista dall'art. 2 e 13 Legge n° 118/1971 e art. 9 del D.L. n. 509/88;
- in esito alla visita medica, era stata riconosciuta “invalido con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71” e “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art.2 e 13 Legge 118/71 e art. 9 DL 509/88 percentuale 50%”;
-aveva, dunque, depositato istanza di ATP, dinanzi codesto Tribunale ed iscritto al n. 2042/2022 R.G., al fine di ottenere la conferma del riconoscimento dei benefici assistenziali e dell'indennità di
-aveva espresso dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni lamentando che il ctu aveva sottovalutato arbitrariamente la documentazione agli atti, considerato che le patologie di cui ella soffre, sono gravemente invalidanti.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente era portatrice del riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100%, e comunque non inferiore al 75% e che l' venisse condannato alla liquidazione ed al pagamento delle indennità di legge, con vittoria di CP_1
spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_1
mancata indicazione dei motivi e per difetto di interesse ad agire.
Contestava, nel merito, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 13 settembre 2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Preliminarmente va rilevato che sebbene nel ricorso patte ricorrente risulti indicata come controparte l' parte ricorrente non ha provveduto alla notifica del ricorso nei CP_2 confronti dell' come dichiarato nelle note depositate. Pt_2
Tuttavia, va osservato che come ritenuto dalla Corte di Cassazione e condiviso da questo decidente
“In tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' ” (Cass. Civ. Sez. Lav, 30 CP_1
giugno 2022, n. 20862).
Il contraddittorio è, dunque, correttamente instaurato.
6.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al fine di Parte_1
verificare la sussistenza dei requisiti per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e in subordine dell' assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 2042/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, il ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile o, in subordine, all'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data delle domanda amministrativa. Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale dell'art. 445 bis cpc, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conte dei rilievi e di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp.
Il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “cardiopatia ipertensiva. Classe NYHA II;
grave sindrome depressiva ricorrente ad andamento cronico, cefalea cronica;
grave deficit funzionale del rachide lombosacrale in soggetto con esiti stabilizzati di intervento di artrodesi lombosacrale;
cervicalgia cronica persistente a notevole incidenza funzionale con protrusioni discali multiple;
osteoporosi severa. Rizoartrosi. Leucemia promielocitica a rischio basso/intermedio”.
In particolare, il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente, ha concluso che le patologie riscontrate “la rendono bisognosa di riconoscimento di invalidità civile all'84% con decorrenza dal 03/11/2023”.
Il ctu, in ordine ai rilievi di parte ricorrente, ha precisato che la “valutazione di aggravamento riguarda soprattutto la leucemia promielocitica a rischio basso/intermedio esordita in epoca successiva 03/11/2023-22/01/2024…. Pertanto, confermo la mia decisione con riconoscimento di invalidità civile all'84% con decorrenza dal 03/11/2023”
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socioeconomici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
8.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità dal 3 novembre 2023, come previsto dal ctu.
9.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità con decorrenza successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp e del presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti;
vengono poste in via definitiva a carico dell' le CP_1
spese di ctu separatamente liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di Parte_1
invalidità dal 3 novembre 2023;
b) compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
d) rigetta per il resto.
Messina, 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga