Articolo 10 della Legge 21 dicembre 1977, n. 985
Articolo 9
Versione
25 gennaio 1978
Art. 10.

Il Ministro per il tesoro provvede a trasferire dallo, stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero dei trasporti le somme ancora disponibili per la esecuzione delle opere demandate all'ufficio speciale del genio civile nell'aeroporto di Roma-Fiumicino, apportando con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 gennaio 1978