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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/10/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7145/2025 r.g.v.g., promosso da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e nato a [...] il 12 C.F._1 Parte_2
marzo 1994 (c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
IN AG del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale di Bologna omologhi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate” e riportate nel verbale dell'udienza del 30 settembre 2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 21 maggio 2025 1 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 30 settembre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 28 aprile 2023 a Bologna e che dalla loro unione in data 21 marzo 2022
è nata la figlia;
Per_1
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore, in quanto garantiscono alla stessa un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 Codice civile, i signori e intendono Parte_1 Parte_2
effettuare il seguente trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione.
Art.1) Consenso ed oggetto
Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta Parte_2 Parte_1
ed acquista, la comproprietà, in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: porzione di villetta schiera, sita nel Comune di Argelato (BO), via Funo n. 4/6, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione, posto ai piani terra e primo, con
2 relativo sottotetto e con annesse due corti in proprietà esclusiva e pertinenziale autorimessa, al piano terreno;
beni distinti nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 41, mappale 921, con:
- sub 16 (abitazione), graffato con sub. 6 (corte) e sub. 15 (corte), categoria A/3, classe
2, vani 7, superficie catastale totale 190 mq. (totale escluse aree scoperte 178 mq.), rendita catastale € 506,13, via Funo n. 4/6, piano T-1-2;
- sub 7 (autorimessa), categoria C/6, classe 2, consistenza 18 mq., superficie catastale totale 18 mq., rendita catastale € 89,24, via Funo n. 2/4, piano T.
Confini: beni (o già tali), beni (o già tali), salvo altri. Per_2 Parte_3
E' compresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e come precisate nel rogito di provenienza di cui infra.
Art. 2) Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente per acquisto a rogito del 11/12/2023 della dott.ssa , Notaio in Porretta Persona_3
Terme, rep. n. 3936, Raccolta 2829, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 20/12/2023 al n. 57458 Serie 1T, trascritto a Bologna il 20/12/2023 all'art. 44729.
La quota in oggetto viene trasferita, con riferimento al bene descritto, preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
Art. 3) Garanzie.
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
3 La parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza e consegna copia delle relative certificazioni alla Parte acquirente
Art. 4) Dichiarazioni urbanistiche
La Parte cedente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di edilizia e urbanistica, dichiara:
- che il fabbricato del quale fa parte la consistenza immobiliare in oggetto, è stato edificato in virtù di concessione edilizia n. 101 rilasciata dal Comune di Argelato in data 28/08/1998 n. 101/98 - prot. n. 11684 e successive varianti rilasciate in data
18/02/1999 n. 25/99 - prot. n. 2560 e in data 20/07/1999 n. 107/99 - prot. n. 12470;
- che sono state eseguite opere in forza di DIA presentata al medesimo Comune in data
17/01/2002 n. 6/2002 – prot. n. 1011;
- che in data 25 marzo 2002 il Comune suddetto ha autorizzato l'abitabilità e usabilità del fabbricato n. 13/2002 su domanda in data 13 febbraio 2002 prot. n. 2636;
- che è stata rilasciata autorizzazione all'installazione dell'impianto fotovoltaico in data
09/05/2012 prot. 5524 a seguito di domanda del 24/04/2012 prot. n. 4711;
- che è stata depositata SCIA in sanatoria con cambio di destinazione d'uso con opere in data 09/06/2023 n. 31/2023 – prot. n- 7230 e successive integrazioni volontarie presentate in data 23/06/2023 prot. n. 7895 e in data 22/11/2023 prot. n. 14115;
- che è stata depositata segnalazione di conformità edilizia ed agibilità in data
13/11/2023 prot. n. 13564 successivamente integrata in data 21/11/2023 prot. n. 14040;
- che l'immobile in oggetto non è stato interessato da eventi di rilevanza urbanistico edilizia ad eccezione di quelli indicati nel rogito di provenienza.
Art.5) Conformità catastale
-Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52
e della legge 122/2010 il cedente sig. Parte_2
precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto in data 8/11/2023 prot.
4 n. BO 0127888 (quanto all'appartamento e corti esclusive) e in data 10 novembre 2000 prot. n. 189660 (quanto all'autorimessa), che in copia si allegano sub A);
- dichiara, e la parte cessionaria sig.ra ne prende atto, che i dati catastali Parte_1
e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Art. 6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale sotto la lettera B) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n.05677-493505-2023, rilasciato, in data 6/11/2023, dal geom. quale tecnico abilitato. Controparte_1
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Art. 7) Corrispettivo e assenza del mediatore
A fronte del trasferimento immobiliare in oggetto, sempre a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, le parti hanno convenuto un corrispettivo pari a Euro
44.000,00 (quarantaquattromila/00). La parte cedente sig. dichiara di aver Parte_2
ricevuto tale somma dalla parte cessionaria alla quale, con questo atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
5 b) il corrispettivo del presente trasferimento pari a euro € 44.000,00
(quarantaquattromila,00) è stato pagato a mezzo assegno circolare n. 6811172443-10, emesso in data 10/9/2025, tratto su conto corrente in essere presso la Filiale di Bologna della Banca Sella spa.
Art. 8) Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
Art. 9) TI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
Art. 10) Richiesta esenzioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Art. 11) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione
Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
Art. 12) Le spese ed i compensi dovuti per l'intervento del consulente Per_4
nominato dal Giudice relatore ai fini del trasferimento immobiliare, così come ogni altra spesa inerente le predette attività, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
6 Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 25 settembre 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
DO (Belluno) il 19 dicembre 1987 e nato a [...] Parte_2
(Bologna) il 12 marzo 1994, i quali hanno contratto matrimonio a Bologna il 28 aprile
2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n.113, parte I, anno 2023;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati;
il sig. ha già rilasciato, d'intesa con Parte_2
la sig.ra la casa coniugale, sita in Argelato (BO), via Funo n. 4/6, ed Parte_1
ha già trasferito altrove la propria residenza, portando con sé i propri effetti personali.
2) La casa coniugale, sita in Argelato (BO), via Funo n. 4/6, in comproprietà di entrambe le parti, verrà assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad Parte_1
abitare, unitamente alla figlia minore;
Per_1
3) La minore verrà affidata, in regime di affidamento condiviso, ad entrambi i Per_1
genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con gli obblighi di legge, con collocazione prevalente presso la residenza materna;
4) I genitori eserciteranno, in modo esclusivo, la responsabilità genitoriale, per quanto attiene alla gestione degli atti di ordinaria amministrazione, allorquando avranno la figlia con sé, mentre le scelte più importanti e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la scuola, la religione e i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi,
7 educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche, verranno assunte, di comune accordo, da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia, salvo quanto di seguito meglio regolamentato.
5) Entrambi i genitori si impegnano a coadiuvarsi, l'un l'altro, nella gestione della figlia, qualora dovessero trovarsi in inderogabili impossibilità, legate al lavoro, che non consentissero di accudirli e seguirli il giorno prefissato. A tal proposito, i coniugi si impegnano a comunicare eventuali impossibilità, sempre legate al lavoro, in tempo utile, affinché possa essere organizzata la migliore gestione della figlia.
6) I genitori concordano che il padre potrà stare e tenere con sé la figlia, salvo diversi accordi, secondo le seguenti modalità, le quali, considerata, al momento, la tenera età della minore, saranno graduali e incrementate come dal seguente piano genitoriale:
Piano Famiglia
Settimana A - Weekend con : Parte_1
Lunedì Dopo essere rimasta con a dormire, viene portata alla scuola Parte_1 Per_1
materna e viene portata a casa, sempre da , presso la quale rimane a dormire;
Parte_1
Martedì porta alla scuola materna e la va a prendere nel pomeriggio Parte_1 Per_1
per restare con lei a dormire;
Mercoledì porta alla scuola materna e la andrà a prendere , Parte_1 Per_1 Pt_2
da cui resta a dormire;
Giovedì porta alla scuola materna e la va a riprendere nel pomeriggio. Pt_2 Per_1
dorme da Per_1 Pt_2
Venerdì porta alla scuola materna. verrà presa da , Pt_2 Per_1 Per_1 Parte_1
nel pomeriggio e dorme da lei;
Sabato e Domenica trascorre con il fine settimana e la porta alla Parte_1 Per_1
scuola materna lunedì.
Settimana B - Weekend con Pt_2
Lunedì va a prendere nel pomeriggio e la tiene a dormire Pt_2 Per_1
Martedì porta alla scuola materna e la va a prendere nel pomeriggio Pt_2 Per_1
per trascorrere la notte insieme
8 Mercoledì porta alla scuola materna e la va a riprendere nel Parte_1 Per_1
pomeriggio, per trascorrere insieme la notte
Giovedì porta alla scuola materna e la va a prendere per trascorrere Parte_1 Per_1
insieme la notte;
Venerdì porta alla scuola materna e la va a riprendere per Parte_1 Per_1 Pt_2
trascorrere insieme la notte
Sabato e Domenica trascorre il fine settimana insieme a , tenendola a Pt_2 Per_1
dormire da lui fino a domenica notte;
7)Per quanto concerne le ferie estive, nel periodo ricompreso fra giugno e settembre, di ciascun anno, fermi gli impegni scolastici della figlia, ciascun genitore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con la figlia, previo accordo con l'altro coniuge e con l'impegno alla reciproca comunicazione entro e non oltre il mese di maggio.
8)Per quanto concerne il periodo pasquale, la figlia trascorrerà, ad anni alterni, sulla scorta e con riferimento al calendario scolastico, con la madre, la settimana comprendente la domenica di Pasqua e con il padre quella comprendente il Lunedì dell'Angelo.
9)Per quanto concerne il periodo natalizio, la figlia trascorrerà, ad anni alterni, sulla scorta e con riferimento al calendario scolastico, con la madre la settimana dal 24/12 al 30/12 e con il padre dal 31/12 al 06/01, ciò nel rispetto del principio dell'alternanza, in modi che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali, una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore;
fatto salvo ogni diverso accordo che intervenga tra gli stessi genitori.
10)A titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia , il sig. Per_1 [...]
corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 200,00. Parte_2 Parte_1
Somma da versare con accredito bancario continuativo, alle coordinate che verranno comunicate dalla sig.ra oltre alla rivalutazione monetaria annuale su base Istat, Pt_1
entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese.
9 11)Oltre al pagamento dell'assegno continuativo mensile, il sig. Parte_2
contribuirà, nella misura del 50%, a far fronte alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della minore, concordate, documentate e rimborsate secondo le modalità previste dal 'Protocollo sulle spese straordinarie' attualmente in uso presso il Tribunale di Bologna, cui le parti prestano adesione.
12)Le detrazioni fiscali afferenti la minore saranno a beneficio di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno.
13)L'GN CO spetterà e/o sarà trasferito per intero alla sig.ra Pt_1
14)Le parti sono economicamente autosufficienti e nulla hanno da esigere, l'uno dall'altro.
15)Le parti comunicheranno, tempestivamente, l'un l'altro, eventuali trasferimenti di dimora e/o residenza, nonché eventuali variazioni di recapiti telefonici.
16)I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e di quello della figlia . Per_1
17) Le spese legali si intendono compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
18) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 Codice civile”, “Il signor cede e trasferisce alla Parte_2
signora che accetta ed acquista, la comproprietà, in ragione di 1/2 (un Parte_1
mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: porzione di villetta schiera, sita nel Comune di Argelato (BO), via Funo n. 4/6, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione, posto ai piani terra e primo, con relativo sottotetto e con annesse due corti in proprietà esclusiva e pertinenziale autorimessa, al piano terreno;
beni distinti nel Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 41, mappale 921, con:
10 - sub 16 (abitazione), graffato con sub. 6 (corte) e sub. 15 (corte), categoria A/3, classe
2, vani 7, superficie catastale totale 190 mq. (totale escluse aree scoperte 178 mq.), rendita catastale € 506,13, via Funo n. 4/6, piano T-1-2;
- sub 7 (autorimessa), categoria C/6, classe 2, consistenza 18 mq., superficie catastale totale 18 mq., rendita catastale € 89,24, via Funo n. 2/4, piano T.
Confini: beni (o già tali), beni (o già tali), salvo altri. Per_2 Parte_3
E' compresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e come precisate nel rogito di provenienza di cui infra”. “La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente per acquisto a rogito del 11/12/2023 della dott.ssa , Notaio in Porretta Persona_3
Terme, rep. n. 3936, Raccolta 2829, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 20/12/2023 al n. 57458 Serie 1T, trascritto a Bologna il 20/12/2023 all'art. 44729”.
“La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti”. “A fronte del trasferimento immobiliare in oggetto, sempre a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, le parti hanno convenuto un corrispettivo pari a Euro
44.000,00 (quarantaquattromila/00). La parte cedente sig. dichiara di aver Parte_2
ricevuto tale somma dalla parte cessionaria alla quale, con questo atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza”; “b) il corrispettivo del presente trasferimento pari a euro €
44.000,00 (quarantaquattromila,00) è stato pagato a mezzo assegno circolare n.
6811172443-10, emesso in data 10/9/2025, tratto su conto corrente in essere presso la
Filiale di Bologna della Banca Sella spa”. “La parte cedente signor Parte_2
rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 30 settembre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della
11 presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 30 settembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
12
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7145/2025 r.g.v.g., promosso da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e nato a [...] il 12 C.F._1 Parte_2
marzo 1994 (c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
IN AG del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale di Bologna omologhi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate” e riportate nel verbale dell'udienza del 30 settembre 2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 21 maggio 2025 1 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 30 settembre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 28 aprile 2023 a Bologna e che dalla loro unione in data 21 marzo 2022
è nata la figlia;
Per_1
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore, in quanto garantiscono alla stessa un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 Codice civile, i signori e intendono Parte_1 Parte_2
effettuare il seguente trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione.
Art.1) Consenso ed oggetto
Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta Parte_2 Parte_1
ed acquista, la comproprietà, in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: porzione di villetta schiera, sita nel Comune di Argelato (BO), via Funo n. 4/6, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione, posto ai piani terra e primo, con
2 relativo sottotetto e con annesse due corti in proprietà esclusiva e pertinenziale autorimessa, al piano terreno;
beni distinti nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 41, mappale 921, con:
- sub 16 (abitazione), graffato con sub. 6 (corte) e sub. 15 (corte), categoria A/3, classe
2, vani 7, superficie catastale totale 190 mq. (totale escluse aree scoperte 178 mq.), rendita catastale € 506,13, via Funo n. 4/6, piano T-1-2;
- sub 7 (autorimessa), categoria C/6, classe 2, consistenza 18 mq., superficie catastale totale 18 mq., rendita catastale € 89,24, via Funo n. 2/4, piano T.
Confini: beni (o già tali), beni (o già tali), salvo altri. Per_2 Parte_3
E' compresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e come precisate nel rogito di provenienza di cui infra.
Art. 2) Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente per acquisto a rogito del 11/12/2023 della dott.ssa , Notaio in Porretta Persona_3
Terme, rep. n. 3936, Raccolta 2829, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 20/12/2023 al n. 57458 Serie 1T, trascritto a Bologna il 20/12/2023 all'art. 44729.
La quota in oggetto viene trasferita, con riferimento al bene descritto, preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
Art. 3) Garanzie.
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
3 La parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza e consegna copia delle relative certificazioni alla Parte acquirente
Art. 4) Dichiarazioni urbanistiche
La Parte cedente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di edilizia e urbanistica, dichiara:
- che il fabbricato del quale fa parte la consistenza immobiliare in oggetto, è stato edificato in virtù di concessione edilizia n. 101 rilasciata dal Comune di Argelato in data 28/08/1998 n. 101/98 - prot. n. 11684 e successive varianti rilasciate in data
18/02/1999 n. 25/99 - prot. n. 2560 e in data 20/07/1999 n. 107/99 - prot. n. 12470;
- che sono state eseguite opere in forza di DIA presentata al medesimo Comune in data
17/01/2002 n. 6/2002 – prot. n. 1011;
- che in data 25 marzo 2002 il Comune suddetto ha autorizzato l'abitabilità e usabilità del fabbricato n. 13/2002 su domanda in data 13 febbraio 2002 prot. n. 2636;
- che è stata rilasciata autorizzazione all'installazione dell'impianto fotovoltaico in data
09/05/2012 prot. 5524 a seguito di domanda del 24/04/2012 prot. n. 4711;
- che è stata depositata SCIA in sanatoria con cambio di destinazione d'uso con opere in data 09/06/2023 n. 31/2023 – prot. n- 7230 e successive integrazioni volontarie presentate in data 23/06/2023 prot. n. 7895 e in data 22/11/2023 prot. n. 14115;
- che è stata depositata segnalazione di conformità edilizia ed agibilità in data
13/11/2023 prot. n. 13564 successivamente integrata in data 21/11/2023 prot. n. 14040;
- che l'immobile in oggetto non è stato interessato da eventi di rilevanza urbanistico edilizia ad eccezione di quelli indicati nel rogito di provenienza.
Art.5) Conformità catastale
-Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52
e della legge 122/2010 il cedente sig. Parte_2
precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto in data 8/11/2023 prot.
4 n. BO 0127888 (quanto all'appartamento e corti esclusive) e in data 10 novembre 2000 prot. n. 189660 (quanto all'autorimessa), che in copia si allegano sub A);
- dichiara, e la parte cessionaria sig.ra ne prende atto, che i dati catastali Parte_1
e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Art. 6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale sotto la lettera B) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n.05677-493505-2023, rilasciato, in data 6/11/2023, dal geom. quale tecnico abilitato. Controparte_1
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Art. 7) Corrispettivo e assenza del mediatore
A fronte del trasferimento immobiliare in oggetto, sempre a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, le parti hanno convenuto un corrispettivo pari a Euro
44.000,00 (quarantaquattromila/00). La parte cedente sig. dichiara di aver Parte_2
ricevuto tale somma dalla parte cessionaria alla quale, con questo atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
5 b) il corrispettivo del presente trasferimento pari a euro € 44.000,00
(quarantaquattromila,00) è stato pagato a mezzo assegno circolare n. 6811172443-10, emesso in data 10/9/2025, tratto su conto corrente in essere presso la Filiale di Bologna della Banca Sella spa.
Art. 8) Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
Art. 9) TI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
Art. 10) Richiesta esenzioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Art. 11) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione
Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
Art. 12) Le spese ed i compensi dovuti per l'intervento del consulente Per_4
nominato dal Giudice relatore ai fini del trasferimento immobiliare, così come ogni altra spesa inerente le predette attività, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
6 Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 25 settembre 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
DO (Belluno) il 19 dicembre 1987 e nato a [...] Parte_2
(Bologna) il 12 marzo 1994, i quali hanno contratto matrimonio a Bologna il 28 aprile
2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n.113, parte I, anno 2023;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati;
il sig. ha già rilasciato, d'intesa con Parte_2
la sig.ra la casa coniugale, sita in Argelato (BO), via Funo n. 4/6, ed Parte_1
ha già trasferito altrove la propria residenza, portando con sé i propri effetti personali.
2) La casa coniugale, sita in Argelato (BO), via Funo n. 4/6, in comproprietà di entrambe le parti, verrà assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad Parte_1
abitare, unitamente alla figlia minore;
Per_1
3) La minore verrà affidata, in regime di affidamento condiviso, ad entrambi i Per_1
genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con gli obblighi di legge, con collocazione prevalente presso la residenza materna;
4) I genitori eserciteranno, in modo esclusivo, la responsabilità genitoriale, per quanto attiene alla gestione degli atti di ordinaria amministrazione, allorquando avranno la figlia con sé, mentre le scelte più importanti e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la scuola, la religione e i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi,
7 educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche, verranno assunte, di comune accordo, da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia, salvo quanto di seguito meglio regolamentato.
5) Entrambi i genitori si impegnano a coadiuvarsi, l'un l'altro, nella gestione della figlia, qualora dovessero trovarsi in inderogabili impossibilità, legate al lavoro, che non consentissero di accudirli e seguirli il giorno prefissato. A tal proposito, i coniugi si impegnano a comunicare eventuali impossibilità, sempre legate al lavoro, in tempo utile, affinché possa essere organizzata la migliore gestione della figlia.
6) I genitori concordano che il padre potrà stare e tenere con sé la figlia, salvo diversi accordi, secondo le seguenti modalità, le quali, considerata, al momento, la tenera età della minore, saranno graduali e incrementate come dal seguente piano genitoriale:
Piano Famiglia
Settimana A - Weekend con : Parte_1
Lunedì Dopo essere rimasta con a dormire, viene portata alla scuola Parte_1 Per_1
materna e viene portata a casa, sempre da , presso la quale rimane a dormire;
Parte_1
Martedì porta alla scuola materna e la va a prendere nel pomeriggio Parte_1 Per_1
per restare con lei a dormire;
Mercoledì porta alla scuola materna e la andrà a prendere , Parte_1 Per_1 Pt_2
da cui resta a dormire;
Giovedì porta alla scuola materna e la va a riprendere nel pomeriggio. Pt_2 Per_1
dorme da Per_1 Pt_2
Venerdì porta alla scuola materna. verrà presa da , Pt_2 Per_1 Per_1 Parte_1
nel pomeriggio e dorme da lei;
Sabato e Domenica trascorre con il fine settimana e la porta alla Parte_1 Per_1
scuola materna lunedì.
Settimana B - Weekend con Pt_2
Lunedì va a prendere nel pomeriggio e la tiene a dormire Pt_2 Per_1
Martedì porta alla scuola materna e la va a prendere nel pomeriggio Pt_2 Per_1
per trascorrere la notte insieme
8 Mercoledì porta alla scuola materna e la va a riprendere nel Parte_1 Per_1
pomeriggio, per trascorrere insieme la notte
Giovedì porta alla scuola materna e la va a prendere per trascorrere Parte_1 Per_1
insieme la notte;
Venerdì porta alla scuola materna e la va a riprendere per Parte_1 Per_1 Pt_2
trascorrere insieme la notte
Sabato e Domenica trascorre il fine settimana insieme a , tenendola a Pt_2 Per_1
dormire da lui fino a domenica notte;
7)Per quanto concerne le ferie estive, nel periodo ricompreso fra giugno e settembre, di ciascun anno, fermi gli impegni scolastici della figlia, ciascun genitore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con la figlia, previo accordo con l'altro coniuge e con l'impegno alla reciproca comunicazione entro e non oltre il mese di maggio.
8)Per quanto concerne il periodo pasquale, la figlia trascorrerà, ad anni alterni, sulla scorta e con riferimento al calendario scolastico, con la madre, la settimana comprendente la domenica di Pasqua e con il padre quella comprendente il Lunedì dell'Angelo.
9)Per quanto concerne il periodo natalizio, la figlia trascorrerà, ad anni alterni, sulla scorta e con riferimento al calendario scolastico, con la madre la settimana dal 24/12 al 30/12 e con il padre dal 31/12 al 06/01, ciò nel rispetto del principio dell'alternanza, in modi che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali, una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore;
fatto salvo ogni diverso accordo che intervenga tra gli stessi genitori.
10)A titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia , il sig. Per_1 [...]
corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 200,00. Parte_2 Parte_1
Somma da versare con accredito bancario continuativo, alle coordinate che verranno comunicate dalla sig.ra oltre alla rivalutazione monetaria annuale su base Istat, Pt_1
entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese.
9 11)Oltre al pagamento dell'assegno continuativo mensile, il sig. Parte_2
contribuirà, nella misura del 50%, a far fronte alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della minore, concordate, documentate e rimborsate secondo le modalità previste dal 'Protocollo sulle spese straordinarie' attualmente in uso presso il Tribunale di Bologna, cui le parti prestano adesione.
12)Le detrazioni fiscali afferenti la minore saranno a beneficio di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno.
13)L'GN CO spetterà e/o sarà trasferito per intero alla sig.ra Pt_1
14)Le parti sono economicamente autosufficienti e nulla hanno da esigere, l'uno dall'altro.
15)Le parti comunicheranno, tempestivamente, l'un l'altro, eventuali trasferimenti di dimora e/o residenza, nonché eventuali variazioni di recapiti telefonici.
16)I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e di quello della figlia . Per_1
17) Le spese legali si intendono compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
18) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 Codice civile”, “Il signor cede e trasferisce alla Parte_2
signora che accetta ed acquista, la comproprietà, in ragione di 1/2 (un Parte_1
mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: porzione di villetta schiera, sita nel Comune di Argelato (BO), via Funo n. 4/6, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione, posto ai piani terra e primo, con relativo sottotetto e con annesse due corti in proprietà esclusiva e pertinenziale autorimessa, al piano terreno;
beni distinti nel Catasto Fabbricati di detto Comune al
Foglio 41, mappale 921, con:
10 - sub 16 (abitazione), graffato con sub. 6 (corte) e sub. 15 (corte), categoria A/3, classe
2, vani 7, superficie catastale totale 190 mq. (totale escluse aree scoperte 178 mq.), rendita catastale € 506,13, via Funo n. 4/6, piano T-1-2;
- sub 7 (autorimessa), categoria C/6, classe 2, consistenza 18 mq., superficie catastale totale 18 mq., rendita catastale € 89,24, via Funo n. 2/4, piano T.
Confini: beni (o già tali), beni (o già tali), salvo altri. Per_2 Parte_3
E' compresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e come precisate nel rogito di provenienza di cui infra”. “La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente per acquisto a rogito del 11/12/2023 della dott.ssa , Notaio in Porretta Persona_3
Terme, rep. n. 3936, Raccolta 2829, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 20/12/2023 al n. 57458 Serie 1T, trascritto a Bologna il 20/12/2023 all'art. 44729”.
“La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti”. “A fronte del trasferimento immobiliare in oggetto, sempre a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, le parti hanno convenuto un corrispettivo pari a Euro
44.000,00 (quarantaquattromila/00). La parte cedente sig. dichiara di aver Parte_2
ricevuto tale somma dalla parte cessionaria alla quale, con questo atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza”; “b) il corrispettivo del presente trasferimento pari a euro €
44.000,00 (quarantaquattromila,00) è stato pagato a mezzo assegno circolare n.
6811172443-10, emesso in data 10/9/2025, tratto su conto corrente in essere presso la
Filiale di Bologna della Banca Sella spa”. “La parte cedente signor Parte_2
rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 30 settembre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della
11 presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 30 settembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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