Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7034-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 29 aprile 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 7034/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Giaco-
mo Scrimenti per , l'avv. Annamaria Sutera, in sostitu- Controparte_1
zione dell'avv. Spagnolo, per la RAP. Nessuno è presente per il Comune di
Palermo.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Scrimenti chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex
art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:56, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7034/2022 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giacomo Scrimenti ( per procura Email_1
in calce all'atto di citazione
- attrice -
E
Comune di Palermo ( ), in persona del pro tem- P.IVA_1 CP_2
pore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Marsala Fanara
( omune.palermo.it) per procura generale alle liti Email_2
n. 13 del 4 maggio 2001 allegata alla comparsa di risposta;
- convenuto -
e
( ), in per- Controparte_3 P.IVA_2
sona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rap-
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
presentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo (
[...]
per procura allegata alla com- Email_3
parsa di costituzione e risposta;
- terza chiamata -
Oggetto: risarcimento danni – art. 2051-2043 c.c.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempo-
re, al pagamento in favore di della complessiva Controparte_1
somma di € 17.970,57, oltre interessi, dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra Parte_1
e il Comune di Palermo e condanna quest'ultimo, in persona
[...]
del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite della pri-
ma nella misura del restante 2/3, che si distraggono in favore dell'Avv. Giacomo Scrimenti e si liquidano in complessivi €
1.872,86, di cui € 179,53 per spese, ed € 1.693,33 per onorari, ol-
tre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico del Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore;
4) rigetta la domanda di manleva formulata dal Comune di Palermo
nei confronti di Controparte_3
5) condanna il Comune di Palermo, in persona del suo legale rappre-
- 3 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
sentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
[...]
liquidate in complessivi € Controparte_3
1.693,33 per compenso professionale, oltre il rimborso spese forfet-
tarie in misura pari al 15% del compenso. I.V.A. e C.P.A. nella mi-
sura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna del Controparte_1 CP_4
, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c., dei
[...]
danni – quantificati nella complessiva somma di € 24.000,50 – da lei su-
biti in dipendenza di un infortunio verificatosi a Palermo il giorno 23 no-
vembre 2021, intorno alle ore 16,30, quando l'attrice “(in compagnia di
un'amica signora ), percorreva a piedi il marciapiede Parte_2
ubicato in Corso Calatafimi (poco dopo l'incrocio con la Via Paruta) allor-
quando pervenuta all'altezza del civico n. 618 (dello stesso Corso Calatafi-
mi), purtroppo, suo malgrado, inciampava in un dislivello insito nello stesso
marciapiede percorso che costituiva una pericolosa insidia/anomalia”, ri-
portando lesioni personali. A tal fine precisa l'attrice che l'insidia sul mar-
ciapiede “era generata … da una non regolare copertura (con uso di mate-
riale cementizio) che risultava (come tutt'ora) rialzata rispetto il livello dello
stesso marciapiede, di una ex aiuola ove precedentemente vi doveva essere
piantumato un albero evidentemente rimosso” [cfr. atto di citazione, pag. 1 e 2].
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto – oltre a contestare la fon-
datezza della domanda dell'attrice – ha dedotto di avere affidato il servizio
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di tutela e manutenzione della rete stradale comunale alla
[...]
chiedendo (ed ottenendo) Controparte_5
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della predetta società che si è
parimente costituita.
❖❖❖
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di proce-
dibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. n.
162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. 19,
produzione parte attrice].
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pro-
nuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risul-
tando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n.
24529/2009 e n. 20754/2009).
La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al Comune proprietario la sorveglianza ed il con-
trollo delle strade medesime, e quindi ad esonerarlo dalla responsabilità
da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce sol-
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tanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'Ente territoriale, di provvedere alla ma-
nutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada emanato con D.Lgs. n.
285/1992 (cfr. Cass. civ., n. 1691/2009).
Risulta pertanto priva di consistenza la difesa formulata dal Comune
di Palermo, secondo cui la legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria di spetterebbe unicamente alla Parte_3 CP_3
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.
Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
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so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attrice ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, es-
sendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità
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tra l'evento lesivo del 23 novembre 2021 e le condizioni (potenzialmente pericolose) del marciapiede di Corso Calatafimi, a Palermo.
E invero, la teste, (da considerarsi attendibile in Parte_2
quanto priva di alcun rapporto di parentela o dipendenza con le parti in causa) ha confermato la dinamica dell'infortunio così come allegato in at-
to di citazione, precisando che “il 23 novembre 2021, verso le 16:25, stavo
andando con la mia amica dalla sarta che si trova in Cor- Controparte_1
so Calatafimi alta (dopo viale Regione Siciliana). Mentre camminavano (la
mia amica era un po' più avanti di me), cadeva a terra inciampando CP_1
in una buca posta al centro del marciapiede (preciso che prima vi era un al-
bero che è stato tolto e il marciapiede è rimasto mal concio, ora l'hanno ag-
giustato) … La mia amica ha inciampato ed è finita a terra, sbattendo il vi-
so. È accorsa in aiuto la proprietaria del negozia di ortopedia davanti la
quale è caduta la mia amica che ha chiamato il 118 perché perdeva CP_1
sangue dalla bocca. Ho chiamato la figlia che è arrivata poco dopo. Con
l'autoambulanza è stata portata al pronto soccorso dell'Ospedale Ingrassia
… Nel momento del sinistro c'era poca luce, cominciava a fare buio. La buca
non era segnalata né vi erano altri segnali di pericolo” [cfr. verbale di udienza del 22 dicembre 2023].
La suddetta dichiarazione testimoniale trova, in effetti, riscontro nelle fotografie versate in atti (che esibite alla teste ha riconosciuto il luogo in esse rappresentato come luogo del sinistro;
cfr. verbale di udienza cit.), raffigu-
ranti lo stato di dissesto del marciapiede di Corso Calatafimi, a Palermo
[cfr. produzione di parte attrice].
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi
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dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombe-
va l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal
Comune convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata manutenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insi-
diosa. Non v'è infatti prova che le anomalie della carreggiata si fossero prodotte in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole pro-
gramma di controllo da parte della P.A.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni
(“Trauma cranio-facciale con ferita lacero-contusa labbro superiore e muco-
sa geniena interna, minima infrazione dentaria arcata superiore (canino
superiore). Trauma contusivo spalla destra e ginocchio sinistro”) refertate all'attrice presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “G. F. Ingrassia” di
[...]
in data 23 novembre 2021 [cfr. relazione del C.T.U. dott.ssa , pag. CP_4 Persona_1
10].
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Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente, cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni di visibilità
esistenti al momento del fatto (era prima pomeriggio e “Quel giorno non
pioveva. La buca non era coperta da nulla ed era visibile”; cfr. deposizione te-
ste, verbale di udienza cit.), e che l'attrice stava procedendo a piedi e quindi ad una velocità assai ridotta, avendo quindi la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n.
156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia ed evitare la caduta, deve essere individuato un concorso di responsabilità dell'attrice nella causa-
zione dell'evento.
Nel valutare la condotta di parte attrice, però, “non si può non tenere in
considerazione l'età del danneggiato: se è vero che un'attenzione ed un
acume particolare è richiesto a una persona giovane o di media età,
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l'ordinamento deve avere una minor pretesa nei confronti di una persona
anziana” (Trib. Napoli, 22/7/2021 n. 6775).
Pertanto, nella fattispecie in esame - ritenendo che il dissesto presente sulla carreggiata, sebbene non occultato e quindi visibile, non sia stato un ostacolo immediatamente percepibile dall'attrice in considerazione dell'età della stessa al momento del sinistro (77 anni) - il concorso di re-
sponsabilità di in ordine alla causazione dell'evento deve Controparte_1
essere limitato nella misura del 30%.
In proposito è opportuno evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa
del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il Comune di Palermo (quale ente proprietario della stra-
da teatro del sinistro) va condannato risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 70% della lo-
ro entità.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che le lesioni riportate in occasione della caduta del 23 novembre 2021
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hanno provocato a una inabilità temporanea assoluta di Controparte_1
3 giorni e una inabilità temporanea parziale di 45 giorni (di cui 5 giorni al
75% delle attitudini del soggetto, 20 giorni al 50% e 20 al 25%) e, infine,
un danno biologico permanente pari al 9% dell'integrità psico-fisica tota-
le, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa.
A tali conclusioni questo giudice ritiene di aderire avendo il CTU
motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in
toto) in modo rigoroso ed esaustivo e avendo, altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P. di parte attrice.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen-
to; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allega-
zioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta-
te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di cas-
sazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, conferma-
ta dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
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Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che
“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
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Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle
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elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 9% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (77 anni), la somma complessiva di €
17.007,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €
3.047,80, da moltiplicare per il grado di invalidità (9) e per il coefficiente
(0,620) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non si ritiene, invece, opportuno applicare alcuna personalizzazione del risarcimento atteso che “la perduta o ridotta o modificata possibilità di
intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente
costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso
che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risen-
tirne sul piano dei rapporti sociali. Soltanto in presenza di circostanze "spe-
cifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali
rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle
conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sof-
ferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarci-
torio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n.
23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”
(Cass. Civ. 27/3/2018, III, Ord. n. 7513).
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Nel caso in esame non si rinvengono, invece, elementi da cui presume-
re - né l'attrice ne ha dato prova - la presenza di circostanze "specifiche ed
eccezionali" tali da giustificare l'applicazione della detta personalizzazione.
Occorre comunque considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già
contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggetti-
va.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 2.501,25 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 19.508,25, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da in Controparte_1
conseguenza dell'incidente.
Deve essere inoltre accordata a , quale risarcimento Controparte_1
del danno patrimoniale, la somma di € 6.164,00 per le spese documenta- te [cfr. produzione parte attrice], che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all'evento traumatico del 23 novembre 2021 [relazione cit., pag. 14].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa dell'incidente, co-
me sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 19.508,25 per il danno non patrimoniale e ad € 6.164,00 per il danno di natura patrimo-
niale.
Per stabilire l'importo dovuto dall'Ente convenuto bisogna operare una
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riduzione delle predette somme alla misura del 30%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 13.655,77 per il danno non patrimoniale e ad € 4.314,80 per il danno patrimoniale.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
- 17 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
- 18 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a - al cui pagamento deve essere condannato il Controparte_1
Comune di Palermo – ammonta a € 17.970,57, oltre interessi, da calco-
larsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
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Non può invece trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal Comune di Palermo nei confronti della CP_3
Invero, l'art. 6 lett. g del contratto di servizio inter partes del 10 luglio
2020 [cfr. produzione allegata alla comparsa di costituzione e risposta dell'ente convenuto],
attribuisce, tra l'altro, alla predetta società l'attività “di Pronto Intervento
per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e circoscritte su qualsiasi
tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussi-
sta pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, ripristino
di guard-rail esistenti e collocazione di nuovi”.
È evidente, pertanto, che tale attività di “pronto intervento” sia subor-
dinata all'esistenza di una situazione emergenziale di “pericolo immediato
e/o potenziale per la pubblica incolumità”
Era, quindi, onere del Comune provare (o chiedere di provare) che la strada teatro dell'evento risultava inserita in un report di ammaloramenti
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delle sedi viarie monitorate per le quali la (che in forza del nuovo CP_3
contratto di servizio del 10 luglio 2020, art. 6, lett. f e g, non è più re-
sponsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici viarie e pedonali, ma esclusivamente del servizio di monitoraggio della re-
te stradale cittadina e di pronto intervento), aveva l'obbligo di “Pronto In-
tervento”, essendo tale elemento funzionale a identificare l'oggetto dell'obbligazione dedotta nel titolo contrattuale. Prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo raggiunta.
La domanda di manleva, pertanto non può essere accolta.
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Da ultimo, in relazione alla spese di lite, va ancora osservato che “la
reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola
della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi
dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di do-
mande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel
medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parzia-
le dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in
più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto lad-
dove la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi
una domanda articolata in un unico capo” (Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n. 281/2015, n. 21684/2013 e
22381/2009).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in parti-
colare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare inferiore (€
17.970,57) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 24.000,50), appare
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equo a questo giudice compensare in ragione di 1/3 le spese processuali tra l'attrice e il Comune di Palermo e condannare quest'ultimo al paga-
mento del restante 2/3 che devono essere distratte in favore del procura-
tore di parte attrice che ne ha fatto richiesta.
Il Comune di Palermo deve altresì essere condannato a pagare le spese processuali sostenute dalla terza chiamata atteso che in for- CP_3
za del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali soste-
nute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a ca-
rico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in rela-
zione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infon-
date, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda mentre, della parte che ha chiamato o fatto chia-
mare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi mani-
festamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abu-
sivo del diritto di difesa (Cass. civ., Ord. n. 26082/2021).
I compensi professionali ai difensori vengono liquidati – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in con-
siderazione del grado di complessità della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
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Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate da parte attrice
– vanno poste, in via definitiva, a carico del Comune di Palermo.
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Così deciso in Palermo il giorno 29 aprile 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
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