Articolo 3 della Legge 25 giugno 1956, n. 588
Articolo 2
Versione
19 luglio 1956
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 19 luglio 1956