Articolo 2065 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2065.

(Efficacia).

Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attivita' nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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