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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/09/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1876 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
In persona del giudice dott.ssa Adriana Mazzacane
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 1876/2019 del Tribunale di Tivoli
promossa da nato a [...], il [...], cod. Parte_1
fisc. , ed ivi residente in [...], rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Gabriele de Majo per procura in atti,
Parte opponente in riassunzione
nei confronti di (già ), ora Controparte_1 Controparte_2
successore a titolo particolare con l'avv. Raffaella Dalle Rive Controparte_3
del Foro di Vicenza per procura in atti;
Parte opposta
Nonché nei confronti di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Sga Controparte_7 CP_8 [...]
ervenuti Controparte_9
1 Interventore necessario il Pubblico ministero
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio al fine di sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale ill.mo, in accoglimento della presente querela di falso contro gli
assegni di Poste depositati dalla già CP_10 Controparte_1 Controparte_2
a fondamento della azione esecutiva immobiliare n. R.E. 122/2011: nn.
[...]
7119179253-04 del 20 febbraio 2010 e 7119179254- 05 del 5 marzo 2010 (all. 1 e 2),
entrambi emessi dal Signor in favore della Parte_1 Controparte_2
accertare e dichiarare la falsità delle date di traenza ivi indicate, rispettivamente,
come 20 agosto 2010 e 5 agosto 2010 (all. 3), e, per l'effetto, dichiarare
improcedibile e/o inammissibile e comunque infondata l'azione esecutiva proposta
dalla già nei confronti del Signor Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
con la procedura esecutiva immobiliare n. R.E. 122/2011 in quanto priva di
[...]
valido titolo esecutivo a supporto, con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta in riassunzione la quale concludeva:
“..chiede che il Giudice adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, voglia
accogliere le seguenti conclusioni:
1) Respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i
motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, adottarsi tutti i provvedimenti conseguenti,
2 accertando e dichiarando la validità ed efficacia dei titoli azionati nella procedura
esecutiva immobiliare n. 122/2011 pendente avanti il Tribunale di Tivoli, nonché la
legittimità e la legittimazione di (già ) a Controparte_1 Controparte_2
proseguire la predetta procedura esecutiva immobiliare.
2) Condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei Parte_1
danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
3) Con vittoria di spese e compensi, oltre ad accessori di legge”.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti;
il giudice titolare del fascicolo, ritenuto il fondamento documentale della stessa, rigettava le istanze istruttorie formulate e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/9/22, all'esito della quale, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con provvedimento emesso fuori udienza, in data 18/04/23 così ulteriormente provvedeva:
“TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Nella causa civile iscritta al n.r.g.1876/2019;
Il Giudice dott. Caterina Liberati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Considerato che in sede di giudizio di merito conseguente ad opposizione all'esecuzione o agli
atti esecutivi, il G.I. ha il potere - dovere di acquisire il fascicolo dell'esecuzione, necessario ai fini
del decidere ed anche ai fini della corretta qualificazione della presente azione;
3 Osservato che, nella fattispecie, le parti non hanno depositato l'ordinanza di sospensione del
G.E. della procedura esecutiva, necessaria anche ai fini di verificare la tempestività
dell'introduzione del merito;
Rilevato che sulla proposizione della querela di falso, incidentalmente proposta, debba
esprimersi il tribunale in composizione collegiale, previa eventuale sospensione della domanda di
improcedibilità dell'esecuzione, profili su cui occorre provocare il contraddittorio delle parti, e che
sia necessaria la partecipazione del Pm in ordine alla querela di falso;
P.Q.M.
Dispone l'acquisizione del fascicolo r.g.e 122 -2011;
Dispone la comunicazione degli atti al PM;
fissa per la trattazione ed eventuale precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.5.2023 con
trattazione scritta;
termine per note di trattazione fino al giorno antecedente l'udienza così
fissata”.
All'udienza del 30/5/23 il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni che veniva trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 6/5/25
dinanzi a questo giudice.
*****
L'opposizione proposta dal Sig. è infondata e destituita di Parte_1
fondamento probatorio e deve essere rigettata.
Premesso:
che con atto di citazione in riassunzione il Sig. introduceva il giudizio di Parte_1
merito nell'opposizione all'esecuzione relativa alla procedura esecutiva immobiliare n. 122/2011 R.G.E. pendente avanti il Tribunale di Tivoli, deducendo la falsità degli
4 assegni posti a fondamento della predetta procedura esecutiva immobiliare,
contenenti date asseritamente contraffatte e falsificate;
che rilevava che tali assegni erano stati consegnati al creditore procedente dal Sig.
a garanzia dell'adempimento da parte di Pt_1 Parte_2
dell'obbligazione da quest'ultimo contratta nei confronti di e che vi CP_2
erano stati pagamenti da parte dell'obbligato principale nei confronti del creditore procedente, deducendo quindi che il credito era interamente estinto;
che l'attore concludeva chiedendo l'accertamento della falsità delle date di traenza degli assegni, (le date dell'assegno n. 7119179253-04 da 20 febbraio 2010 in
20 agosto 2010, e dell'assegno n. 7119179254-05, da 5 marzo 2010 in 5 agosto 2010)
e per l'effetto la dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità della procedura esecutiva immobiliare n. 122/2011 R.G.E., con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio (già ), Controparte_1 Controparte_2
contestando in toto quanto avversamente dedotto e chiedendo il rigetto delle domande formulate e, per l'effetto, l'adozione dei provvedimenti conseguenti, accertando e dichiarando la validità ed efficacia dei titoli azionati nella procedura esecutiva de qua e, nonché la legittimità e legittimazione di (già Controparte_1 Controparte_2
) a proseguire la procedura esecutiva n. 122/2011 R.G.E.
[...]
La parte convenuta eccepiva:
-la tempestività dell'introduzione del presente giudizio di merito;
-l'inammissibilità della querela di falso.
5 Sulla tempestività dell'introduzione del giudizio di merito che, invero,
l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 122/2011
R.G.E.I. emessa dal G.E., dott.ssa Coccoli, in data 06/2/19 veniva comunicata alle parti in data 7/2/2019. La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito veniva effettuata dal Sig. in data 4/04/2019, come si evince dalle Parte_1
certificazioni digitali attestanti l'avvenuta consegna ai convenuti allegate al fascicolo attoreo.
Sulla presunta falsità dei titoli.
Deduceva la odierna parte attrice “..che nei giorni immediatamente precedenti
la scadenza del primo assegno (20.02.2010), in occasione di un incontro tenutosi a
Venezia il Sig. a comunicato al legale rappresentante di , Pt_1 Controparte_2
Sig. di non essere in grado di pagare i predetti assegni, già Persona_1
precedentemente consegnati. Non avendo, in quella circostanza, la possibilità di
sostituire tali titoli di credito con altri e volendo evitare che li Controparte_2
ponesse all'incasso, lo stesso Sig. provvide personalmente a modificare la Pt_1
data apposta su entrambi gli assegni, in modo da essere certo di avere la
disponibilità della provvista per provvedere al pagamento alla nuova scadenza..”.
A riprova di quanto sostenuto, parte convenuta allegava una dichiarazione del
Sig. presente all'incontro sopra citato (rif. all. n. 1), la cui Persona_2
testimonianza tuttavia non è stata assunta in sede istruttoria. In ogni caso, tale circostanza non veniva mai contestata dalla controparte.
6 Inoltre, eccepiva, ed invero fondatamente, che il Sig. non disponeva la Pt_1
revoca dell'ordine di pagamento né agiva tempestivamente per far accertare l'illegittimità e/o l'erroneità dei protesti.
Infine, che il Sig. non proponeva opposizione all'atto di precetto, Parte_1
ed è documentamente provato che si sia costituito nella procedura esecutiva immobiliare n. 122/2011 R.G.E. pendente avanti il Tribunale di Tivoli, in data
17/07/2014, e senza sollevare alcuna eccezione o contestazione.
Con ordinanza del 6/2/19 il G.E.I. così provvedeva in fase cautelare:
“R.G.E.I. 122 /2011 Tribunale Ordinario di Tivoli Il GE dr.ssa Francesca Coccoli rilevato
che con ricorso depositato in data 12 ottobre 2018 il debitore esecutato ha proposto Parte_1
opposizione, invocando la sospensione della procedura esecutiva azionata, all'esecuzione
intrapresa dalla attraverso la notifica all'opponente, in data 18.3.2011 di Controparte_2
atto di pignoramento immobiliare, in virtù di due assegni postali non pagati;
considerato che
alla
base della proposta opposizione ha lamentato, proponendo nell'udienza del 29 novembre 2018
querela di falso, che la creditrice procedente avrebbe modificato la data dell'assegno n.
7119179253-04 da 20 febbraio 2010 in 20 agosto 2010 e la data dell'assegno n. 7119179254-05 da
5 marzo 2010 in 5 agosto 2010, al fine di non incorrere nella prescrizione dell'azione cartolare;
rilevato che la non ha contestato la circostanza della sopravvenuta modifica Controparte_2
materiale della data dei due assegni , attribuendone tuttavia la paternità allo stesso Parte_1
ritenuta la sussistenza, ad una delibazione sommaria quale quella che caratterizza la presente fase
dinanzi al Giudice dell'esecuzione, del fumus boni iuris, in pendenza di proposizione di querela di
falso ed a fronte della circostanza non contestata della materiale alterazione della data,
sopravvenuta a distanza di mesi, e del periculum in mora per disporre la sollecitata sospensione, in
7 attesa di una decisione nel merito circa la prospettata contraffazione dei titoli posti dal creditore
procedente alla base della presente esecuzione;
ritenuto che detta sospensione, in quanto limitata all'azione esecutiva promossa dalla
, non sia tale da determinare la sospensione integrale della procedura, in Controparte_2
presenza di creditori intervenuti che hanno dichiarato l'intenzione di dare impulso all'esecuzione;
rilevato che all'udienza del 29 novembre 2018 i comproprietari e Parte_3 Parte_4
hanno richiesto l'assegnazione dei lotti 1 e 4; considerato pertanto necessario procedere alla
formale assegnazione di tali lotti, oltre che al sorteggio delle due restanti quote, lotti nn. 3 e 6, tra i
restanti comproprietari, ovvero tra l'esecutato e;
ritenuta Parte_1 Parte_5
l'opportunità di affidare dette operazioni al delegato Avv. Alessia Tartaro;
p.q.m.
sospende la procedura esecutiva limitatamente ai titoli azionati da Controparte_2
concede termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per
l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata,
osservati i termini a comparire previsti dalla legge, ridotti della metà; dispone la prosecuzione
della procedura esecutiva onerando il delegato degli adempimenti sopra indicati;
si comunichi alle
parti e al delegato”.
*****
Sulla tempestività dell'introduzione del giudizio di merito si rileva, come fondatamente osservato dalla parte convenuta, che vi è prova in atti che l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 122/2011 R.G.E.I. emessa dal G.E. in data 6/2/19 veniva comunicata alle parti in data 7/2/2019. La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito veniva effettuata dal Sig. in Parte_1
data 4/04/2019, come si evince dalle certificazioni digitali attestanti l'avvenuta consegna ai convenuti allegate al fascicolo attoreo.
8 La domanda, conseguentemente, è tempestiva.
Sulla querela di falso.
La querela di falso proposta dal Sig. è inammissibile ed Parte_1
improcedibile.
L'odierno attore proponeva querela di falso incidentale nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare ed all'udienza del 29/11/18. Il G.E. provvedeva come sopra ed il giudizio veniva riassunto.
La querela di falso è lo strumento processuale attraverso il quale si contesta la veridicità di un documento pubblico o privato riconosciuto, ai sensi dell'art. 221 e ss. c.p.c.
Recita l'art. 221 c.p.c. “La querela di falso può proporsi tanto in via principale
quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finchè la verità del
documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle
prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo
di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale
d'udienza.
E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero”.
La querela, può essere proposta personalmente dalla parte o, come nella fattispecie concreta, tramite il procuratore speciale.
La giurisprudenza specifica che la procura speciale deve contenere l'indicazione del documento della cui falsità si discute (Cass. 10/08/1982, n. 4472).
9 Tale inammissibilità è rilevabileex officio dal giudice e non è su-
scettibiIe di sanatoria per mezzo della conferma della querela nellaprima udienza ex ar t. 99 disp. att. c.p.c.
A pena di nullità insanabile, la proposizione della querela deve contenere
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, a sostegno dell'istanza.
A tal fine è sufficiente che la parte indichi un qualsiasi mezzo di prova in grado di far emergere la falsità del documento (anche con le presunzioni,
quindi, ex Cass. 03/02/2001, n. 1537).
Tale prescrizione del Legislatore è finalizzata a permettere il compimento, da parte del giudice, di un accertamento preliminare, volto al controllo della sussistenza o meno dei presupposti per la proposizione della querela di falso.
Recita l'art. 222 c.p.c. Quando è proposta querela di falso in corso di causa,
il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa;
se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva [65 disp. att.];
ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione
Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la rispostaènegativa, il documento non è utilizzabiIe in causa;
se è affermativa, il giudice
, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella
10 stessa udienza o in una successiva;
ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione.
Se la parte risponde affermativamente all'interpello, il giudice istruttore deve valutare se il documento sia rilevante ai fini della decisione e l'ammissibilità della querela. Se i presupposti della querela sono tutti presenti, la presentazione della stessa viene autorizzata con ordinanza istruttoria, sottoposta al regime proprio delle ordinanze concernenti l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova.
Nella fattispecie il precedente giudice, con l'ordinanza del 18/4/23 menzionata,
rinviava per la trattazione e per eventuale precisazione delle conclusioni, avendo già
deciso sulle prove formulate dalle parti respingendole in toto.
All'udienza successiva la presentazione della querela non veniva autorizzata ed il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Conseguentemente non venivano assolte le formalità di cui all'art. 223 c.p.c. il presente giudizio non veniva sospeso, per la rimessione al Collegio per la decisione sulla querela di falso e proseguiva sino alla fase di trattenimento per la decisione nel merito.
Ed invero l'odierno attore non ha assolto all'onere della prova e,
specificatamente, all'onere di provare la falsità del documento impugnato dovendo inoltre, tale prova, risultare connotata da caratteri di univocità.
Infatti, affinché una querela di falso sia ammissibile, l'atto deve contenere l'indicazione degli elementi e delle prove su cui si basa la dedotta falsità; in loro
11 mancanza, la querela è nulla o inammissibile (Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 3708/1975 e n. 2120/1943).
L'indicazione di prove può essere anche basata su presunzioni e su elementi indiziari idonei a dimostrare la falsità; l'assenza di specificità può comunque comportare inammissibilità ove tali elementi manchino (Cass. Sez. III, sentenza n. 4720/2019).
Difettando dei suddetti elementi e presupposti la presentazione della querela di falso non veniva autorizzata, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, conseguentemente, la querela di falso incidentale proposta è
inammissibile ed improcedibile.
Concludendo, premesso l'accertamento della tempestività dell'introduzione del presente giudizio di merito introdotto a seguito di opposizione all'esecuzione immobiliare recante n. R.G.E. 122/2011, deve essere dichiarata la validità ed efficacia dei titoli azionati nella suddetta procedura esecutiva nonché la legittimazione di (già ) a proseguire la Controparte_1 Controparte_2
procedura esecutiva n. 122/2011 R.G.E suddetta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli definitivamente pronunciando, così provvede:
12 -rigetta l'opposizione proposta dal Sig. per tutte le motivazioni di cui in Parte_1
parte motiva,
-condanna il Sig. alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1
parte convenuta che liquida in euro 4.270,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14;
-rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla CP_1
in quanto non è stata fornita prova della mala fede o colpa grave,
[...]
elementi che costituiscono i presupposti per la condanna per lite temeraria.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
In persona del giudice dott.ssa Adriana Mazzacane
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 1876/2019 del Tribunale di Tivoli
promossa da nato a [...], il [...], cod. Parte_1
fisc. , ed ivi residente in [...], rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Gabriele de Majo per procura in atti,
Parte opponente in riassunzione
nei confronti di (già ), ora Controparte_1 Controparte_2
successore a titolo particolare con l'avv. Raffaella Dalle Rive Controparte_3
del Foro di Vicenza per procura in atti;
Parte opposta
Nonché nei confronti di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Sga Controparte_7 CP_8 [...]
ervenuti Controparte_9
1 Interventore necessario il Pubblico ministero
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio al fine di sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale ill.mo, in accoglimento della presente querela di falso contro gli
assegni di Poste depositati dalla già CP_10 Controparte_1 Controparte_2
a fondamento della azione esecutiva immobiliare n. R.E. 122/2011: nn.
[...]
7119179253-04 del 20 febbraio 2010 e 7119179254- 05 del 5 marzo 2010 (all. 1 e 2),
entrambi emessi dal Signor in favore della Parte_1 Controparte_2
accertare e dichiarare la falsità delle date di traenza ivi indicate, rispettivamente,
come 20 agosto 2010 e 5 agosto 2010 (all. 3), e, per l'effetto, dichiarare
improcedibile e/o inammissibile e comunque infondata l'azione esecutiva proposta
dalla già nei confronti del Signor Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
con la procedura esecutiva immobiliare n. R.E. 122/2011 in quanto priva di
[...]
valido titolo esecutivo a supporto, con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta in riassunzione la quale concludeva:
“..chiede che il Giudice adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, voglia
accogliere le seguenti conclusioni:
1) Respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i
motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, adottarsi tutti i provvedimenti conseguenti,
2 accertando e dichiarando la validità ed efficacia dei titoli azionati nella procedura
esecutiva immobiliare n. 122/2011 pendente avanti il Tribunale di Tivoli, nonché la
legittimità e la legittimazione di (già ) a Controparte_1 Controparte_2
proseguire la predetta procedura esecutiva immobiliare.
2) Condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei Parte_1
danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
3) Con vittoria di spese e compensi, oltre ad accessori di legge”.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti;
il giudice titolare del fascicolo, ritenuto il fondamento documentale della stessa, rigettava le istanze istruttorie formulate e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/9/22, all'esito della quale, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con provvedimento emesso fuori udienza, in data 18/04/23 così ulteriormente provvedeva:
“TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Nella causa civile iscritta al n.r.g.1876/2019;
Il Giudice dott. Caterina Liberati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Considerato che in sede di giudizio di merito conseguente ad opposizione all'esecuzione o agli
atti esecutivi, il G.I. ha il potere - dovere di acquisire il fascicolo dell'esecuzione, necessario ai fini
del decidere ed anche ai fini della corretta qualificazione della presente azione;
3 Osservato che, nella fattispecie, le parti non hanno depositato l'ordinanza di sospensione del
G.E. della procedura esecutiva, necessaria anche ai fini di verificare la tempestività
dell'introduzione del merito;
Rilevato che sulla proposizione della querela di falso, incidentalmente proposta, debba
esprimersi il tribunale in composizione collegiale, previa eventuale sospensione della domanda di
improcedibilità dell'esecuzione, profili su cui occorre provocare il contraddittorio delle parti, e che
sia necessaria la partecipazione del Pm in ordine alla querela di falso;
P.Q.M.
Dispone l'acquisizione del fascicolo r.g.e 122 -2011;
Dispone la comunicazione degli atti al PM;
fissa per la trattazione ed eventuale precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.5.2023 con
trattazione scritta;
termine per note di trattazione fino al giorno antecedente l'udienza così
fissata”.
All'udienza del 30/5/23 il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni che veniva trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 6/5/25
dinanzi a questo giudice.
*****
L'opposizione proposta dal Sig. è infondata e destituita di Parte_1
fondamento probatorio e deve essere rigettata.
Premesso:
che con atto di citazione in riassunzione il Sig. introduceva il giudizio di Parte_1
merito nell'opposizione all'esecuzione relativa alla procedura esecutiva immobiliare n. 122/2011 R.G.E. pendente avanti il Tribunale di Tivoli, deducendo la falsità degli
4 assegni posti a fondamento della predetta procedura esecutiva immobiliare,
contenenti date asseritamente contraffatte e falsificate;
che rilevava che tali assegni erano stati consegnati al creditore procedente dal Sig.
a garanzia dell'adempimento da parte di Pt_1 Parte_2
dell'obbligazione da quest'ultimo contratta nei confronti di e che vi CP_2
erano stati pagamenti da parte dell'obbligato principale nei confronti del creditore procedente, deducendo quindi che il credito era interamente estinto;
che l'attore concludeva chiedendo l'accertamento della falsità delle date di traenza degli assegni, (le date dell'assegno n. 7119179253-04 da 20 febbraio 2010 in
20 agosto 2010, e dell'assegno n. 7119179254-05, da 5 marzo 2010 in 5 agosto 2010)
e per l'effetto la dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità della procedura esecutiva immobiliare n. 122/2011 R.G.E., con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio (già ), Controparte_1 Controparte_2
contestando in toto quanto avversamente dedotto e chiedendo il rigetto delle domande formulate e, per l'effetto, l'adozione dei provvedimenti conseguenti, accertando e dichiarando la validità ed efficacia dei titoli azionati nella procedura esecutiva de qua e, nonché la legittimità e legittimazione di (già Controparte_1 Controparte_2
) a proseguire la procedura esecutiva n. 122/2011 R.G.E.
[...]
La parte convenuta eccepiva:
-la tempestività dell'introduzione del presente giudizio di merito;
-l'inammissibilità della querela di falso.
5 Sulla tempestività dell'introduzione del giudizio di merito che, invero,
l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 122/2011
R.G.E.I. emessa dal G.E., dott.ssa Coccoli, in data 06/2/19 veniva comunicata alle parti in data 7/2/2019. La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito veniva effettuata dal Sig. in data 4/04/2019, come si evince dalle Parte_1
certificazioni digitali attestanti l'avvenuta consegna ai convenuti allegate al fascicolo attoreo.
Sulla presunta falsità dei titoli.
Deduceva la odierna parte attrice “..che nei giorni immediatamente precedenti
la scadenza del primo assegno (20.02.2010), in occasione di un incontro tenutosi a
Venezia il Sig. a comunicato al legale rappresentante di , Pt_1 Controparte_2
Sig. di non essere in grado di pagare i predetti assegni, già Persona_1
precedentemente consegnati. Non avendo, in quella circostanza, la possibilità di
sostituire tali titoli di credito con altri e volendo evitare che li Controparte_2
ponesse all'incasso, lo stesso Sig. provvide personalmente a modificare la Pt_1
data apposta su entrambi gli assegni, in modo da essere certo di avere la
disponibilità della provvista per provvedere al pagamento alla nuova scadenza..”.
A riprova di quanto sostenuto, parte convenuta allegava una dichiarazione del
Sig. presente all'incontro sopra citato (rif. all. n. 1), la cui Persona_2
testimonianza tuttavia non è stata assunta in sede istruttoria. In ogni caso, tale circostanza non veniva mai contestata dalla controparte.
6 Inoltre, eccepiva, ed invero fondatamente, che il Sig. non disponeva la Pt_1
revoca dell'ordine di pagamento né agiva tempestivamente per far accertare l'illegittimità e/o l'erroneità dei protesti.
Infine, che il Sig. non proponeva opposizione all'atto di precetto, Parte_1
ed è documentamente provato che si sia costituito nella procedura esecutiva immobiliare n. 122/2011 R.G.E. pendente avanti il Tribunale di Tivoli, in data
17/07/2014, e senza sollevare alcuna eccezione o contestazione.
Con ordinanza del 6/2/19 il G.E.I. così provvedeva in fase cautelare:
“R.G.E.I. 122 /2011 Tribunale Ordinario di Tivoli Il GE dr.ssa Francesca Coccoli rilevato
che con ricorso depositato in data 12 ottobre 2018 il debitore esecutato ha proposto Parte_1
opposizione, invocando la sospensione della procedura esecutiva azionata, all'esecuzione
intrapresa dalla attraverso la notifica all'opponente, in data 18.3.2011 di Controparte_2
atto di pignoramento immobiliare, in virtù di due assegni postali non pagati;
considerato che
alla
base della proposta opposizione ha lamentato, proponendo nell'udienza del 29 novembre 2018
querela di falso, che la creditrice procedente avrebbe modificato la data dell'assegno n.
7119179253-04 da 20 febbraio 2010 in 20 agosto 2010 e la data dell'assegno n. 7119179254-05 da
5 marzo 2010 in 5 agosto 2010, al fine di non incorrere nella prescrizione dell'azione cartolare;
rilevato che la non ha contestato la circostanza della sopravvenuta modifica Controparte_2
materiale della data dei due assegni , attribuendone tuttavia la paternità allo stesso Parte_1
ritenuta la sussistenza, ad una delibazione sommaria quale quella che caratterizza la presente fase
dinanzi al Giudice dell'esecuzione, del fumus boni iuris, in pendenza di proposizione di querela di
falso ed a fronte della circostanza non contestata della materiale alterazione della data,
sopravvenuta a distanza di mesi, e del periculum in mora per disporre la sollecitata sospensione, in
7 attesa di una decisione nel merito circa la prospettata contraffazione dei titoli posti dal creditore
procedente alla base della presente esecuzione;
ritenuto che detta sospensione, in quanto limitata all'azione esecutiva promossa dalla
, non sia tale da determinare la sospensione integrale della procedura, in Controparte_2
presenza di creditori intervenuti che hanno dichiarato l'intenzione di dare impulso all'esecuzione;
rilevato che all'udienza del 29 novembre 2018 i comproprietari e Parte_3 Parte_4
hanno richiesto l'assegnazione dei lotti 1 e 4; considerato pertanto necessario procedere alla
formale assegnazione di tali lotti, oltre che al sorteggio delle due restanti quote, lotti nn. 3 e 6, tra i
restanti comproprietari, ovvero tra l'esecutato e;
ritenuta Parte_1 Parte_5
l'opportunità di affidare dette operazioni al delegato Avv. Alessia Tartaro;
p.q.m.
sospende la procedura esecutiva limitatamente ai titoli azionati da Controparte_2
concede termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per
l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata,
osservati i termini a comparire previsti dalla legge, ridotti della metà; dispone la prosecuzione
della procedura esecutiva onerando il delegato degli adempimenti sopra indicati;
si comunichi alle
parti e al delegato”.
*****
Sulla tempestività dell'introduzione del giudizio di merito si rileva, come fondatamente osservato dalla parte convenuta, che vi è prova in atti che l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 122/2011 R.G.E.I. emessa dal G.E. in data 6/2/19 veniva comunicata alle parti in data 7/2/2019. La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito veniva effettuata dal Sig. in Parte_1
data 4/04/2019, come si evince dalle certificazioni digitali attestanti l'avvenuta consegna ai convenuti allegate al fascicolo attoreo.
8 La domanda, conseguentemente, è tempestiva.
Sulla querela di falso.
La querela di falso proposta dal Sig. è inammissibile ed Parte_1
improcedibile.
L'odierno attore proponeva querela di falso incidentale nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare ed all'udienza del 29/11/18. Il G.E. provvedeva come sopra ed il giudizio veniva riassunto.
La querela di falso è lo strumento processuale attraverso il quale si contesta la veridicità di un documento pubblico o privato riconosciuto, ai sensi dell'art. 221 e ss. c.p.c.
Recita l'art. 221 c.p.c. “La querela di falso può proporsi tanto in via principale
quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finchè la verità del
documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle
prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo
di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale
d'udienza.
E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero”.
La querela, può essere proposta personalmente dalla parte o, come nella fattispecie concreta, tramite il procuratore speciale.
La giurisprudenza specifica che la procura speciale deve contenere l'indicazione del documento della cui falsità si discute (Cass. 10/08/1982, n. 4472).
9 Tale inammissibilità è rilevabileex officio dal giudice e non è su-
scettibiIe di sanatoria per mezzo della conferma della querela nellaprima udienza ex ar t. 99 disp. att. c.p.c.
A pena di nullità insanabile, la proposizione della querela deve contenere
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, a sostegno dell'istanza.
A tal fine è sufficiente che la parte indichi un qualsiasi mezzo di prova in grado di far emergere la falsità del documento (anche con le presunzioni,
quindi, ex Cass. 03/02/2001, n. 1537).
Tale prescrizione del Legislatore è finalizzata a permettere il compimento, da parte del giudice, di un accertamento preliminare, volto al controllo della sussistenza o meno dei presupposti per la proposizione della querela di falso.
Recita l'art. 222 c.p.c. Quando è proposta querela di falso in corso di causa,
il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa;
se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva [65 disp. att.];
ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione
Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la rispostaènegativa, il documento non è utilizzabiIe in causa;
se è affermativa, il giudice
, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella
10 stessa udienza o in una successiva;
ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione.
Se la parte risponde affermativamente all'interpello, il giudice istruttore deve valutare se il documento sia rilevante ai fini della decisione e l'ammissibilità della querela. Se i presupposti della querela sono tutti presenti, la presentazione della stessa viene autorizzata con ordinanza istruttoria, sottoposta al regime proprio delle ordinanze concernenti l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova.
Nella fattispecie il precedente giudice, con l'ordinanza del 18/4/23 menzionata,
rinviava per la trattazione e per eventuale precisazione delle conclusioni, avendo già
deciso sulle prove formulate dalle parti respingendole in toto.
All'udienza successiva la presentazione della querela non veniva autorizzata ed il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Conseguentemente non venivano assolte le formalità di cui all'art. 223 c.p.c. il presente giudizio non veniva sospeso, per la rimessione al Collegio per la decisione sulla querela di falso e proseguiva sino alla fase di trattenimento per la decisione nel merito.
Ed invero l'odierno attore non ha assolto all'onere della prova e,
specificatamente, all'onere di provare la falsità del documento impugnato dovendo inoltre, tale prova, risultare connotata da caratteri di univocità.
Infatti, affinché una querela di falso sia ammissibile, l'atto deve contenere l'indicazione degli elementi e delle prove su cui si basa la dedotta falsità; in loro
11 mancanza, la querela è nulla o inammissibile (Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 3708/1975 e n. 2120/1943).
L'indicazione di prove può essere anche basata su presunzioni e su elementi indiziari idonei a dimostrare la falsità; l'assenza di specificità può comunque comportare inammissibilità ove tali elementi manchino (Cass. Sez. III, sentenza n. 4720/2019).
Difettando dei suddetti elementi e presupposti la presentazione della querela di falso non veniva autorizzata, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, conseguentemente, la querela di falso incidentale proposta è
inammissibile ed improcedibile.
Concludendo, premesso l'accertamento della tempestività dell'introduzione del presente giudizio di merito introdotto a seguito di opposizione all'esecuzione immobiliare recante n. R.G.E. 122/2011, deve essere dichiarata la validità ed efficacia dei titoli azionati nella suddetta procedura esecutiva nonché la legittimazione di (già ) a proseguire la Controparte_1 Controparte_2
procedura esecutiva n. 122/2011 R.G.E suddetta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli definitivamente pronunciando, così provvede:
12 -rigetta l'opposizione proposta dal Sig. per tutte le motivazioni di cui in Parte_1
parte motiva,
-condanna il Sig. alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1
parte convenuta che liquida in euro 4.270,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14;
-rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla CP_1
in quanto non è stata fornita prova della mala fede o colpa grave,
[...]
elementi che costituiscono i presupposti per la condanna per lite temeraria.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane
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