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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al N.R.G.V.G. 187/2025 avente per oggetto: ricorso congiunto di modifica delle condizioni di divorzio, vertente
T R A
; Parte_1
ricorrente
E
; Controparte_1
ricorrente
rappresentati e difesi, dall'avv. Raffaele Calabrese, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 14.02.2025, i ricorrenti dato atto: di aver contratto matrimonio concordatario il 9.08.1998 nel Comune di Gragnano (NA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 108, parte II, serie A, anno 1998; che dall'unione coniugale nasceva la figlia (15.06.1999); che in seguito al ricorso congiunto Per_1
promosso dalle parti, il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza nr. 898/2017, pubblicata il
13.06.2017, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico di Parte_1
l'obbligo di versare l'assegno mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento per la figlia;
Per_1 che il ricorrente, all'epoca del divorzio, lavorava come operaio in cantieri navali di Genova percependo un reddito complessivo lordo di euro 26.937,89, tuttavia, nel settembre 2023, perdeva il posto di lavoro e a far data dall'11.10.2023 gli veniva accolta dall' l'indennità NASpI;
che, CP_2
dunque, i ricorrenti, concordavano per un mantenimento di euro 200,00 mensili, da porre a carico del
, in favore della figlia, chiedevano all'adito Tribunale adito di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “Omologare le seguenti nuove condizioni a parziale modifica della Sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio 898/2017 pubbl. il 13/06/2017 e corretta con Decreto del 11/3/2021;
1) Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 [...]
la somma mensile di euro 200,00 (euro duecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_2
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) 2) il padre verserà l'assegno mensile di euro 200,00 di mantenimento direttamente alla figlia anche a mezzo bonifico.”.
Fissata l'udienza del 3.06.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti,
(giusto decreto presidenziale del 20.02.2025) da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, dalle medesime sottoscritto, ed il procedimento è stato rimesso al
Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti in relazione al mantenimento della figlia Per_1 non essendo in contrasto con le norme imperative possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo;
dunque, ritiene il Tribunale di adottare la statuizione definitiva in conformità al contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare e tutelare gli interessi della figlia.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: dispone in conformità al contenuto del ricorso congiunto depositato in data 14.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamato per relationem; spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al N.R.G.V.G. 187/2025 avente per oggetto: ricorso congiunto di modifica delle condizioni di divorzio, vertente
T R A
; Parte_1
ricorrente
E
; Controparte_1
ricorrente
rappresentati e difesi, dall'avv. Raffaele Calabrese, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 14.02.2025, i ricorrenti dato atto: di aver contratto matrimonio concordatario il 9.08.1998 nel Comune di Gragnano (NA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 108, parte II, serie A, anno 1998; che dall'unione coniugale nasceva la figlia (15.06.1999); che in seguito al ricorso congiunto Per_1
promosso dalle parti, il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza nr. 898/2017, pubblicata il
13.06.2017, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico di Parte_1
l'obbligo di versare l'assegno mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento per la figlia;
Per_1 che il ricorrente, all'epoca del divorzio, lavorava come operaio in cantieri navali di Genova percependo un reddito complessivo lordo di euro 26.937,89, tuttavia, nel settembre 2023, perdeva il posto di lavoro e a far data dall'11.10.2023 gli veniva accolta dall' l'indennità NASpI;
che, CP_2
dunque, i ricorrenti, concordavano per un mantenimento di euro 200,00 mensili, da porre a carico del
, in favore della figlia, chiedevano all'adito Tribunale adito di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “Omologare le seguenti nuove condizioni a parziale modifica della Sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio 898/2017 pubbl. il 13/06/2017 e corretta con Decreto del 11/3/2021;
1) Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 [...]
la somma mensile di euro 200,00 (euro duecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_2
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) 2) il padre verserà l'assegno mensile di euro 200,00 di mantenimento direttamente alla figlia anche a mezzo bonifico.”.
Fissata l'udienza del 3.06.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti,
(giusto decreto presidenziale del 20.02.2025) da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, dalle medesime sottoscritto, ed il procedimento è stato rimesso al
Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti in relazione al mantenimento della figlia Per_1 non essendo in contrasto con le norme imperative possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo;
dunque, ritiene il Tribunale di adottare la statuizione definitiva in conformità al contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare e tutelare gli interessi della figlia.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: dispone in conformità al contenuto del ricorso congiunto depositato in data 14.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamato per relationem; spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire