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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/10/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 31 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 762/2023, pubblicata in data 22 dicembre
2023, in punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
escussione polizza fideiussoria;
causa vertente
TRA
in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Carlo
CO ed NR CO per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, in persona del direttore generale pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Gianni Zgagliardich, Francesco Quaranta e
TO LO per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : “Si chiede che l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, previi gli opportuni accertamenti, emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso, in via principale: riformi integralmente la sentenza del Tribunale di Pordenone n.
762/2023, n.r.g. 1315/2021; per l'effetto in via ragionevolmente gradata: accerti e dichiari l'avvenuto recupero dell'anticipazione sui s.a.l. n. 21, 22, 23, 24 e 25 del 2021
emessi da CMB da parte di;
accerti e dichiari l'abusività della condotta di CP_1
; accerti e dichiari l'avvenuto recupero dell'anticipazione e che l'importo CP_1
residuo massimo è pari ad euro 63.481,07, limitando per l'effetto eventuali condanne della Compagnia a tale importo capitale;
accerti e dichiari la titolarità in capo all'ATI
dell'anticipazione contrattuale erogata e garantita dalla Compagnia;
accerti e dichiari l'illegittimità della pretesa di nei confronti della sola CP_1 Controparte_2
oggi in c.p.; accerti e dichiari l'inesigibilità della prestazione di garanzia in ragione della mancanza di un provvedimento di decadenza dall'anticipazione a carico dell'ATI; accerti e dichiari l'illegittimità ed in ogni caso l'inopponibilità alla
Compagnia delle eventuali modifiche dell'art. 24 comma 4 del CSA;
in ogni caso,
annulli, revochi o comunque dichiari inefficace il decreto ingiuntivo n. 339/2021 del
20.4.2021, n.r.g. 542/2021 del Tribunale di Pordenone condannando alla CP_1
restituzione di tutto quanto versato in forza della polizza di cui è causa oltre agli
2 interessi di legge;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di i.v.a. e c.p.a.”
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1
a conferma integrale dell'impugnata sentenza, rigettare il proposto appello perché
inammissibile, improponibile e comunque integralmente infondato, con vittoria di spese di lite in misura massima anche per il secondo grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva Parte_1
convenuto innanzi al Tribunale di Pordenone l' Controparte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento di euro 345.680,93, al netto dell'i.v.a. al 10%, oltre interessi e spese del procedimento a seguito dell'escussione, avvenuta con nota prot. n. 87599 dd.
28.11.2019, della polizza fideiussoria con clausola a prima richiesta prevista dall'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, emessa il 28 febbraio 2019 a garanzia della restituzione dell'anticipazione sul corrispettivo che l' , quale stazione Controparte_1
appaltante dei lavori di realizzazione della Cittadella della Salute e del nuovo
Ospedale di Pordenone, affidati al raggruppamento temporaneo di imprese tra la capogruppo mandataria e di RP e la Parte_2 CP_3
mandante aveva erogato direttamente a , secondo Controparte_2 CP_2
l'importo risultante dal s.a.l. n. 11 relativo allo stato di avanzamento a tutto il
31.8.2019.
L'escussione della polizza fideiussoria era avvenuta a seguito della ammissione di nell'estate 2019, al concordato preventivo, con autorizzazione Controparte_2
alla sospensione e quindi allo scioglimento dal contratto ex art. 169 bis l. fall., vicenda
3 cui aveva fatto seguito l'abbandono del cantiere.
si era Parte_1
opposta al decreto ingiuntivo lamentando che, essendo l'appalto stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese, doveva ritenersi illegittima la revoca dell'anticipazione disposta nei confronti della sola non potendo Controparte_2
ammettersi nel sistema di contrattualistica pubblica alcuna separazione in tal senso;
che l'anticipazione era disciplinata dal contratto di appalto e dall'art. 24 del relativo capitolato, nel quale se ne prevedeva l'erogazione al raggruppamento temporaneo di imprese e non alla mandante e alla mandataria;
che di conseguenza la decadenza e il conseguente obbligo di restituzione non poteva limitarsi alla sola mandante, dovendo riguardare l'unica controparte contrattuale;
che era invece mancato un provvedimento di decadenza a carico di quest'ultimo; che era errata anche la quantificazione dell'importo oggetto del recupero, essendo l'anticipazione stata recuperata in violazione dell'art. 26-ter del d.l. n. 69/2013, al tempo vigente, secondo il quale la stessa andava “compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile” e dell'art. 24 del capitolato speciale di appalto.
L si era costituita resistendo all'opposizione e Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
22 dicembre 2023, con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale di
Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così
provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che
4 liquida in euro 11.229,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, c.n.a. ed iva come per legge.”
L'opposizione era stata respinta sul rilievo che la polizza fideiussoria era stata stipulata dalla sola alla quale l'anticipazione contrattuale era Controparte_2
stata erogata;
che la decadenza risultava pertanto correttamente disposta a carico del soggetto obbligato alla restituzione, per il fatto di non aver realizzato le opere secondo i tempi contrattuali, in conformità all'art. 140, comma 3, del d.p.r. n. 207/2010, all'art. 26-ter, comma 2, del d.l. n. 69/2013 e all'art. 24, comma 3, del capitolato speciale d'appalto; che la compagnia opponente aveva rinunciato al beneficio della preventiva escussione;
che non poteva tenersi conto dei lavori realizzati dalla capogruppo mandataria dopo l'abbandono del cantiere da parte di che del Controparte_2
pari era irrilevante che non fosse stata informata Parte_1
della modifica, concordata fra le parti, del regime di recupero dell'anticipazione, non comportando tale modifica una significativa alterazione del sinallagma negoziale “in virtù della, comunque solo parziale, variazione concessa sino al s.a.l. 13 compreso,
con ripresa, all'esito, del recupero frontale diretto.”
L'opponente aveva gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 1.2.2024;
l'opposta si era costituita resistendo all'impugnazione nei termini indicati in epigrafe;
radicatosi il contraddittorio, era stata disposta la convocazione delle parti con richiesta di chiarimenti ed era stato ordinato il deposito degli stati di avanzamento lavori oggetto di causa e di una sintetica relazione sullo stato dei lavori;
successivamente, la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo, che la stessa era viziata da motivazione apparente, essendosi limitata “a menzionare in maniera del tutto acritica alcune circostanze senza di fatto offrire alcuna spiegazione giuridica o fattuale alle conclusioni.”
Con il secondo motivo ha riproposto la questione relativa all'assenza di un provvedimento di decadenza a carico del raggruppamento temporaneo di imprese,
eccependo la violazione dell'art. 26-ter, comma 2, del d.l. n. 69/2013 e la conseguente carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'escussione della polizza, rilevando che era stata ignorata la questione dell'unicità del soggetto esecutore, di fatto illegittimamente considerando il contratto come due rapporti separati.
Con il terzo motivo ha rilevato che non si era tenuto conto del fatto che il regime dell'anticipazione previsto dall'art. 26-ter, comma 2, l. cit. e dal capitolato speciale di appalto, art. 24, comma 4 consisteva nel recupero frontale diretto mediante compensazione integrale dell'intero valore dei s.a.l. maturati nel primo anno successivo all'erogazione fino alla concorrenza dell'anticipazione; che pertanto l' non avrebbe dovuto corrispondere alcun Controparte_1
compenso a favore di fino al raggiungimento di una quota di Controparte_2
lavori superiore a tale importo;
che invece, senza informare la garante, con l'atto di sottomissione dd.
8.2.2019 le parti avevano concordato, in deroga all'art. 24 del capitolato, di recuperare non l'intero importo dell'anticipazione su ciascun s.a.l., ma una quota del 20% per i cinque s.a.l. successivi all'erogazione; che tale modifica non risultava comunicata né accettata dalla compagnia, che aveva rilasciato la polizza sulla base dello schema di recupero previsto dal d.m. 31/2018, al tempo vigente;
che
6 pertanto il pagamento di euro 292.199,32 effettuato in forza del CDP n. 11 andava
“detratto dalla somma richiesta a , dal momento che se e l'ATI avessero Pt_1 CP_1
correttamente applicato le previsioni dell'art. 26-ter detto importo sarebbe stato portato a deduzione dell'anticipazione residua così da ridurne l'importo e per l'effetto anche la garanzia” (pag. 12 atto di appello).
* * *
Premesso che la decisione impugnata consente, pur nella sua estrema sinteticità, un sufficiente controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, apparendo di conseguenza rispettato il principio stabilito dall'art. 111, comma 6, Cost., va a questo punto evidenziato che anche in materia di appalti pubblici vige il fondamentale canone della conservazione degli atti giuridici, applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento, dal quale consegue che in caso di inadempimento di una singola impresa facente parte di un raggruppamento temporaneo, ovvero di fallimento,
liquidazione coatta, amministrazione straordinaria di una delle componenti, la decadenza o la risoluzione del contratto non debba necessariamente essere dichiarata per l'intero raggruppamento, laddove sia in particolare possibile una modifica soggettiva dello stesso in fase di esecuzione.
Deve pertanto ritenersi legittima l'esclusione a carico della sola impresa inadempiente nel caso in cui, come nella fattispecie, le altre imprese del raggruppamento possiedano i requisiti di qualificazione adeguati a subentrare nell'esecuzione della quota non eseguita e siano in grado di procedere con l'esecuzione delle restanti prestazioni.
Del resto, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, anche nella fase di ammissione è previsto che il relativo provvedimento esplichi i propri effetti nei
7 confronti delle singole imprese che hanno congiuntamente presentato istanza di partecipazione, rappresentando l'intento di dar vita ad un'associazione temporanea,
con la conseguenza che, in base al principio della conservazione dei valori giuridici,
ove talune di esse incorrano nella perdita dei requisiti di capacità, l'aggiudicazione può aver luogo nei confronti dell'impresa che, ancorché singolarmente considerata,
rivesta la capacità tecnica e giuridica richiesta per l'affidamento dei lavori o del servizio (v. in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. II, 9/06/1999, n.1460).
Nel caso di specie va inoltre rilevato che si era Parte_1
obbligata a garantire la restituzione dell'anticipazione direttamente nei confronti della contraente ovvero della stessa impresa che era stata dichiarata Controparte_2
decaduta per il fatto, del tutto pacifico ed incontroverso, di non aver provveduto a realizzare le opere con le tempistiche contrattualmente stabilite di aver abbandonato il cantiere.
L'impresa di assicurazioni non poteva dunque esimersi dal dare seguito alla legittima richiesta proveniente dalla stazione appaltante, avendo peraltro espressamente rinunciato al beneficio della preventiva escussione;
del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità (n. 9046/2010) “la facoltà di revoca dell'aggiudicazione è
espressione di un potere di autotutela dell'amministrazione appaltante che consente, in virtù del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dei lavori, di revocare l'anticipazione e chiedere al fideiussore il pagamento della somma anticipata.
Trattandosi di uno strumento autoritativo che ha lo scopo di ottenere l'immediato recupero della somma anticipata, non è compatibile con l'accertamento della parte contrattuale che aveva causato la mancata prosecuzione dei lavori.”
I primi due motivi sono pertanto infondati.
8 Quanto al terzo motivo, va invece rilevato che a fronte dell'eccezione,
tempestivamente svolta dalla parte opponente, in base alla quale l'anticipazione era stata recuperata in difformità dall'art. 26-ter del d.l. n. 69/2013 e dall'art. 24 del capitolato, e dalle stesse condizioni di polizza, che tali disposizioni invece presupponeva, l'appellata non abbia neppure allegato di aver Controparte_1
comunicato tali modifiche all'impresa assicuratrice, né di aver trasmesso alla stessa l'atto di sottomissione in proposito intercorso in data 8.2.2019, con il quale le parti del contratto di appalto avevano concordato di recuperare, in deroga all'art. 24 del capitolato, non l'intero importo dell'anticipazione su ciascun s.a.l., ma una quota del
20% per i cinque s.a.l. successivi all'erogazione.
L'appellata ha invero sostenuto che il regime di recupero dell'anticipazione non avrebbe in alcun modo inciso sulla quantificazione e sulla consistenza della garanzia sottesa all'emissione della polizza, ma tale assunto risulta contraddetto dall'evidenza dei fatti.
Premesso che “il solo limite dell'anticipazione è rappresentato dall'avvenuto recupero della stessa, recupero che trasforma l'erogazione a titolo di anticipazione in erogazione a titolo di prezzo e comporta una riduzione proporzionale della garanzia fideiussoria”
(Cass. n. 9046 del 15/04/2010), va rilevato che la modifica concordata, avendo limitato il recupero al 20% su ogni s.a.l., anziché al 100%, aveva infatti comportato una sostanziale dilatazione dei tempi di recupero della somma anticipata, in tal modo alterando la riduzione proporzionale della garanzia fideiussoria, con conseguente ed evidente notevole aggravio della prestazione di garanzia.
Laddove, infatti, l' avesse effettuato il recupero come Controparte_1
originariamente previsto, non avrebbe dovuto versare l'importo di euro 292.199,32
9 risultante dal , e tale modifica, risultando basata su una pattuizione a cui Parte_3
l'impresa assicuratrice non aveva preso parte, non è ad essa opponibile, con la conseguenza che la differenza non recuperata secondo le originarie previsioni non può
ritenersi attinta dall'obbligo fideiussorio.
Non può invece tenersi conto in questa sede del recupero, effettuato dalla stazione appaltante successivamente alla data di escussione della polizza fideiussoria, del residuo importo anticipato, essendo ciò avvenuto mediante trattenute operate, al pari dei pagamenti a titolo di acconto mediante i vari s.a.l., a carattere provvisorio, a carico di lavorazioni eseguite da altre imprese dopo l'abbandono del cantiere da parte di
Controparte_2
Tali trattenute non possono dunque essere riguardate alla stregua di un fatto estintivo del credito fondato sulla polizza fideiussoria e quanto avvenuto successivamente al momento dell'escussione della polizza non riguarda quindi Parte_1
attenendo invece alle distinte vicende intercorrenti tra appaltante e
[...]
appaltatrici, che non formano oggetto del presente giudizio.
Nondimeno, dovendo l'indennizzo assicurativo essere parametrato alle pattuizioni effettivamente intercorse con l'impresa assicuratrice, l'importo capitale di euro
345.680,93 liquidato nel decreto ingiuntivo dovrà essere ridotto di euro 292.199,32
corrispondenti al pagamento - effettuato a favore di Controparte_4
, documentato nello stesso ricorso monitorio - in difformità dalle originarie
[...]
previsioni contrattuali, con conseguente riduzione dell'obbligo fideiussorio ad euro
53.481,07 (pari alla differenza tra euro 345.680,93 ed euro 292.199,32).
Quanto alla domanda spiegata dall'appellante di condanna dell' alla Controparte_1
restituzione di quanto versato in forza della polizza di cui è causa oltre agli interessi di
10 legge, si osserva che, a seguito di richiesta di chiarimenti della Corte, con nota depositata il 21.7.2015 l' aveva dichiarato che “in data 01/03/2024 Controparte_1
ha effettuato il pagamento spontaneo della somma di 493.475,72 euro Parte_1
e l'avvocato della stessa ha inviato atto di quietanza sottoscritto dal Direttore
dell' in data 19/03/2024 (Allegato n. 3).” Controparte_1
L' deve pertanto ritenersi tenuta alla restituzione della differenza tra Controparte_1
quanto ricevuto e il predetto importo di capitali euro 53.481,07, maggiorato degli interessi di legge.
L'appello andrà per l'effetto accolto per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
quanto alle spese processuali, che andranno necessariamente regolate in modo unitario per entrambi i gradi, deve nondimeno tenersi conto del fatto che l'opposizione risulta accolta solo in parte, essendovi soccombenza della parte opponente rispetto all'importo risultato dovuto;
che attesa la parziale reciproca soccombenza le spese del doppio grado andranno compensate per un terzo, con condanna della parte opponente alla rifusione della quota residua;
che è del tutto ininfluente ai fini del regolamento delle spese il pagamento della somma escussa, in quanto tardivamente effettuato successivamente all'instaurazione del giudizio di appello;
che ai sensi dell'art. 653, ultimo comma, c.p.c., deve provvedersi anche alla liquidazione delle spese del procedimento monitorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promosse da
[...]
nei confronti dell Parte_1 Controparte_5
, avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 762/2023,
[...]
11 pubblicata il 22 dicembre 2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Accoglie per quanto di ragione il proposto appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 339/2021 dd. 15-20 aprile
2021; accerta che l'importo dovuto all Controparte_5
sulla base della polizza fideiussoria rilasciata da Parte_1
ammonta a capitali euro 53.481,07 maggiorati
[...]
degli interessi di legge;
condanna, pertanto, l Controparte_5
alla restituzione della differenza tra quanto ricevuto in esecuzione della
[...]
sentenza di primo grado e il predetto importo di capitali euro 53.481,07, maggiorato degli interessi di legge;
Compensa per un terzo tra le parti le spese del doppio grado del giudizio e per l'effetto condanna Parte_1
alla rifusione della restante parte, spese che liquida, per la quota, a titolo di compensi professionali, in euro 800,00 quanto alla fase monitoria e in euro 8.000,00 per ciascuno dei due gradi di merito, oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del I ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 31 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 762/2023, pubblicata in data 22 dicembre
2023, in punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
escussione polizza fideiussoria;
causa vertente
TRA
in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Carlo
CO ed NR CO per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, in persona del direttore generale pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Gianni Zgagliardich, Francesco Quaranta e
TO LO per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : “Si chiede che l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, previi gli opportuni accertamenti, emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso, in via principale: riformi integralmente la sentenza del Tribunale di Pordenone n.
762/2023, n.r.g. 1315/2021; per l'effetto in via ragionevolmente gradata: accerti e dichiari l'avvenuto recupero dell'anticipazione sui s.a.l. n. 21, 22, 23, 24 e 25 del 2021
emessi da CMB da parte di;
accerti e dichiari l'abusività della condotta di CP_1
; accerti e dichiari l'avvenuto recupero dell'anticipazione e che l'importo CP_1
residuo massimo è pari ad euro 63.481,07, limitando per l'effetto eventuali condanne della Compagnia a tale importo capitale;
accerti e dichiari la titolarità in capo all'ATI
dell'anticipazione contrattuale erogata e garantita dalla Compagnia;
accerti e dichiari l'illegittimità della pretesa di nei confronti della sola CP_1 Controparte_2
oggi in c.p.; accerti e dichiari l'inesigibilità della prestazione di garanzia in ragione della mancanza di un provvedimento di decadenza dall'anticipazione a carico dell'ATI; accerti e dichiari l'illegittimità ed in ogni caso l'inopponibilità alla
Compagnia delle eventuali modifiche dell'art. 24 comma 4 del CSA;
in ogni caso,
annulli, revochi o comunque dichiari inefficace il decreto ingiuntivo n. 339/2021 del
20.4.2021, n.r.g. 542/2021 del Tribunale di Pordenone condannando alla CP_1
restituzione di tutto quanto versato in forza della polizza di cui è causa oltre agli
2 interessi di legge;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di i.v.a. e c.p.a.”
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1
a conferma integrale dell'impugnata sentenza, rigettare il proposto appello perché
inammissibile, improponibile e comunque integralmente infondato, con vittoria di spese di lite in misura massima anche per il secondo grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva Parte_1
convenuto innanzi al Tribunale di Pordenone l' Controparte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento di euro 345.680,93, al netto dell'i.v.a. al 10%, oltre interessi e spese del procedimento a seguito dell'escussione, avvenuta con nota prot. n. 87599 dd.
28.11.2019, della polizza fideiussoria con clausola a prima richiesta prevista dall'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, emessa il 28 febbraio 2019 a garanzia della restituzione dell'anticipazione sul corrispettivo che l' , quale stazione Controparte_1
appaltante dei lavori di realizzazione della Cittadella della Salute e del nuovo
Ospedale di Pordenone, affidati al raggruppamento temporaneo di imprese tra la capogruppo mandataria e di RP e la Parte_2 CP_3
mandante aveva erogato direttamente a , secondo Controparte_2 CP_2
l'importo risultante dal s.a.l. n. 11 relativo allo stato di avanzamento a tutto il
31.8.2019.
L'escussione della polizza fideiussoria era avvenuta a seguito della ammissione di nell'estate 2019, al concordato preventivo, con autorizzazione Controparte_2
alla sospensione e quindi allo scioglimento dal contratto ex art. 169 bis l. fall., vicenda
3 cui aveva fatto seguito l'abbandono del cantiere.
si era Parte_1
opposta al decreto ingiuntivo lamentando che, essendo l'appalto stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese, doveva ritenersi illegittima la revoca dell'anticipazione disposta nei confronti della sola non potendo Controparte_2
ammettersi nel sistema di contrattualistica pubblica alcuna separazione in tal senso;
che l'anticipazione era disciplinata dal contratto di appalto e dall'art. 24 del relativo capitolato, nel quale se ne prevedeva l'erogazione al raggruppamento temporaneo di imprese e non alla mandante e alla mandataria;
che di conseguenza la decadenza e il conseguente obbligo di restituzione non poteva limitarsi alla sola mandante, dovendo riguardare l'unica controparte contrattuale;
che era invece mancato un provvedimento di decadenza a carico di quest'ultimo; che era errata anche la quantificazione dell'importo oggetto del recupero, essendo l'anticipazione stata recuperata in violazione dell'art. 26-ter del d.l. n. 69/2013, al tempo vigente, secondo il quale la stessa andava “compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile” e dell'art. 24 del capitolato speciale di appalto.
L si era costituita resistendo all'opposizione e Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
22 dicembre 2023, con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale di
Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così
provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che
4 liquida in euro 11.229,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, c.n.a. ed iva come per legge.”
L'opposizione era stata respinta sul rilievo che la polizza fideiussoria era stata stipulata dalla sola alla quale l'anticipazione contrattuale era Controparte_2
stata erogata;
che la decadenza risultava pertanto correttamente disposta a carico del soggetto obbligato alla restituzione, per il fatto di non aver realizzato le opere secondo i tempi contrattuali, in conformità all'art. 140, comma 3, del d.p.r. n. 207/2010, all'art. 26-ter, comma 2, del d.l. n. 69/2013 e all'art. 24, comma 3, del capitolato speciale d'appalto; che la compagnia opponente aveva rinunciato al beneficio della preventiva escussione;
che non poteva tenersi conto dei lavori realizzati dalla capogruppo mandataria dopo l'abbandono del cantiere da parte di che del Controparte_2
pari era irrilevante che non fosse stata informata Parte_1
della modifica, concordata fra le parti, del regime di recupero dell'anticipazione, non comportando tale modifica una significativa alterazione del sinallagma negoziale “in virtù della, comunque solo parziale, variazione concessa sino al s.a.l. 13 compreso,
con ripresa, all'esito, del recupero frontale diretto.”
L'opponente aveva gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 1.2.2024;
l'opposta si era costituita resistendo all'impugnazione nei termini indicati in epigrafe;
radicatosi il contraddittorio, era stata disposta la convocazione delle parti con richiesta di chiarimenti ed era stato ordinato il deposito degli stati di avanzamento lavori oggetto di causa e di una sintetica relazione sullo stato dei lavori;
successivamente, la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo, che la stessa era viziata da motivazione apparente, essendosi limitata “a menzionare in maniera del tutto acritica alcune circostanze senza di fatto offrire alcuna spiegazione giuridica o fattuale alle conclusioni.”
Con il secondo motivo ha riproposto la questione relativa all'assenza di un provvedimento di decadenza a carico del raggruppamento temporaneo di imprese,
eccependo la violazione dell'art. 26-ter, comma 2, del d.l. n. 69/2013 e la conseguente carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'escussione della polizza, rilevando che era stata ignorata la questione dell'unicità del soggetto esecutore, di fatto illegittimamente considerando il contratto come due rapporti separati.
Con il terzo motivo ha rilevato che non si era tenuto conto del fatto che il regime dell'anticipazione previsto dall'art. 26-ter, comma 2, l. cit. e dal capitolato speciale di appalto, art. 24, comma 4 consisteva nel recupero frontale diretto mediante compensazione integrale dell'intero valore dei s.a.l. maturati nel primo anno successivo all'erogazione fino alla concorrenza dell'anticipazione; che pertanto l' non avrebbe dovuto corrispondere alcun Controparte_1
compenso a favore di fino al raggiungimento di una quota di Controparte_2
lavori superiore a tale importo;
che invece, senza informare la garante, con l'atto di sottomissione dd.
8.2.2019 le parti avevano concordato, in deroga all'art. 24 del capitolato, di recuperare non l'intero importo dell'anticipazione su ciascun s.a.l., ma una quota del 20% per i cinque s.a.l. successivi all'erogazione; che tale modifica non risultava comunicata né accettata dalla compagnia, che aveva rilasciato la polizza sulla base dello schema di recupero previsto dal d.m. 31/2018, al tempo vigente;
che
6 pertanto il pagamento di euro 292.199,32 effettuato in forza del CDP n. 11 andava
“detratto dalla somma richiesta a , dal momento che se e l'ATI avessero Pt_1 CP_1
correttamente applicato le previsioni dell'art. 26-ter detto importo sarebbe stato portato a deduzione dell'anticipazione residua così da ridurne l'importo e per l'effetto anche la garanzia” (pag. 12 atto di appello).
* * *
Premesso che la decisione impugnata consente, pur nella sua estrema sinteticità, un sufficiente controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, apparendo di conseguenza rispettato il principio stabilito dall'art. 111, comma 6, Cost., va a questo punto evidenziato che anche in materia di appalti pubblici vige il fondamentale canone della conservazione degli atti giuridici, applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento, dal quale consegue che in caso di inadempimento di una singola impresa facente parte di un raggruppamento temporaneo, ovvero di fallimento,
liquidazione coatta, amministrazione straordinaria di una delle componenti, la decadenza o la risoluzione del contratto non debba necessariamente essere dichiarata per l'intero raggruppamento, laddove sia in particolare possibile una modifica soggettiva dello stesso in fase di esecuzione.
Deve pertanto ritenersi legittima l'esclusione a carico della sola impresa inadempiente nel caso in cui, come nella fattispecie, le altre imprese del raggruppamento possiedano i requisiti di qualificazione adeguati a subentrare nell'esecuzione della quota non eseguita e siano in grado di procedere con l'esecuzione delle restanti prestazioni.
Del resto, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, anche nella fase di ammissione è previsto che il relativo provvedimento esplichi i propri effetti nei
7 confronti delle singole imprese che hanno congiuntamente presentato istanza di partecipazione, rappresentando l'intento di dar vita ad un'associazione temporanea,
con la conseguenza che, in base al principio della conservazione dei valori giuridici,
ove talune di esse incorrano nella perdita dei requisiti di capacità, l'aggiudicazione può aver luogo nei confronti dell'impresa che, ancorché singolarmente considerata,
rivesta la capacità tecnica e giuridica richiesta per l'affidamento dei lavori o del servizio (v. in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. II, 9/06/1999, n.1460).
Nel caso di specie va inoltre rilevato che si era Parte_1
obbligata a garantire la restituzione dell'anticipazione direttamente nei confronti della contraente ovvero della stessa impresa che era stata dichiarata Controparte_2
decaduta per il fatto, del tutto pacifico ed incontroverso, di non aver provveduto a realizzare le opere con le tempistiche contrattualmente stabilite di aver abbandonato il cantiere.
L'impresa di assicurazioni non poteva dunque esimersi dal dare seguito alla legittima richiesta proveniente dalla stazione appaltante, avendo peraltro espressamente rinunciato al beneficio della preventiva escussione;
del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità (n. 9046/2010) “la facoltà di revoca dell'aggiudicazione è
espressione di un potere di autotutela dell'amministrazione appaltante che consente, in virtù del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dei lavori, di revocare l'anticipazione e chiedere al fideiussore il pagamento della somma anticipata.
Trattandosi di uno strumento autoritativo che ha lo scopo di ottenere l'immediato recupero della somma anticipata, non è compatibile con l'accertamento della parte contrattuale che aveva causato la mancata prosecuzione dei lavori.”
I primi due motivi sono pertanto infondati.
8 Quanto al terzo motivo, va invece rilevato che a fronte dell'eccezione,
tempestivamente svolta dalla parte opponente, in base alla quale l'anticipazione era stata recuperata in difformità dall'art. 26-ter del d.l. n. 69/2013 e dall'art. 24 del capitolato, e dalle stesse condizioni di polizza, che tali disposizioni invece presupponeva, l'appellata non abbia neppure allegato di aver Controparte_1
comunicato tali modifiche all'impresa assicuratrice, né di aver trasmesso alla stessa l'atto di sottomissione in proposito intercorso in data 8.2.2019, con il quale le parti del contratto di appalto avevano concordato di recuperare, in deroga all'art. 24 del capitolato, non l'intero importo dell'anticipazione su ciascun s.a.l., ma una quota del
20% per i cinque s.a.l. successivi all'erogazione.
L'appellata ha invero sostenuto che il regime di recupero dell'anticipazione non avrebbe in alcun modo inciso sulla quantificazione e sulla consistenza della garanzia sottesa all'emissione della polizza, ma tale assunto risulta contraddetto dall'evidenza dei fatti.
Premesso che “il solo limite dell'anticipazione è rappresentato dall'avvenuto recupero della stessa, recupero che trasforma l'erogazione a titolo di anticipazione in erogazione a titolo di prezzo e comporta una riduzione proporzionale della garanzia fideiussoria”
(Cass. n. 9046 del 15/04/2010), va rilevato che la modifica concordata, avendo limitato il recupero al 20% su ogni s.a.l., anziché al 100%, aveva infatti comportato una sostanziale dilatazione dei tempi di recupero della somma anticipata, in tal modo alterando la riduzione proporzionale della garanzia fideiussoria, con conseguente ed evidente notevole aggravio della prestazione di garanzia.
Laddove, infatti, l' avesse effettuato il recupero come Controparte_1
originariamente previsto, non avrebbe dovuto versare l'importo di euro 292.199,32
9 risultante dal , e tale modifica, risultando basata su una pattuizione a cui Parte_3
l'impresa assicuratrice non aveva preso parte, non è ad essa opponibile, con la conseguenza che la differenza non recuperata secondo le originarie previsioni non può
ritenersi attinta dall'obbligo fideiussorio.
Non può invece tenersi conto in questa sede del recupero, effettuato dalla stazione appaltante successivamente alla data di escussione della polizza fideiussoria, del residuo importo anticipato, essendo ciò avvenuto mediante trattenute operate, al pari dei pagamenti a titolo di acconto mediante i vari s.a.l., a carattere provvisorio, a carico di lavorazioni eseguite da altre imprese dopo l'abbandono del cantiere da parte di
Controparte_2
Tali trattenute non possono dunque essere riguardate alla stregua di un fatto estintivo del credito fondato sulla polizza fideiussoria e quanto avvenuto successivamente al momento dell'escussione della polizza non riguarda quindi Parte_1
attenendo invece alle distinte vicende intercorrenti tra appaltante e
[...]
appaltatrici, che non formano oggetto del presente giudizio.
Nondimeno, dovendo l'indennizzo assicurativo essere parametrato alle pattuizioni effettivamente intercorse con l'impresa assicuratrice, l'importo capitale di euro
345.680,93 liquidato nel decreto ingiuntivo dovrà essere ridotto di euro 292.199,32
corrispondenti al pagamento - effettuato a favore di Controparte_4
, documentato nello stesso ricorso monitorio - in difformità dalle originarie
[...]
previsioni contrattuali, con conseguente riduzione dell'obbligo fideiussorio ad euro
53.481,07 (pari alla differenza tra euro 345.680,93 ed euro 292.199,32).
Quanto alla domanda spiegata dall'appellante di condanna dell' alla Controparte_1
restituzione di quanto versato in forza della polizza di cui è causa oltre agli interessi di
10 legge, si osserva che, a seguito di richiesta di chiarimenti della Corte, con nota depositata il 21.7.2015 l' aveva dichiarato che “in data 01/03/2024 Controparte_1
ha effettuato il pagamento spontaneo della somma di 493.475,72 euro Parte_1
e l'avvocato della stessa ha inviato atto di quietanza sottoscritto dal Direttore
dell' in data 19/03/2024 (Allegato n. 3).” Controparte_1
L' deve pertanto ritenersi tenuta alla restituzione della differenza tra Controparte_1
quanto ricevuto e il predetto importo di capitali euro 53.481,07, maggiorato degli interessi di legge.
L'appello andrà per l'effetto accolto per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
quanto alle spese processuali, che andranno necessariamente regolate in modo unitario per entrambi i gradi, deve nondimeno tenersi conto del fatto che l'opposizione risulta accolta solo in parte, essendovi soccombenza della parte opponente rispetto all'importo risultato dovuto;
che attesa la parziale reciproca soccombenza le spese del doppio grado andranno compensate per un terzo, con condanna della parte opponente alla rifusione della quota residua;
che è del tutto ininfluente ai fini del regolamento delle spese il pagamento della somma escussa, in quanto tardivamente effettuato successivamente all'instaurazione del giudizio di appello;
che ai sensi dell'art. 653, ultimo comma, c.p.c., deve provvedersi anche alla liquidazione delle spese del procedimento monitorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promosse da
[...]
nei confronti dell Parte_1 Controparte_5
, avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 762/2023,
[...]
11 pubblicata il 22 dicembre 2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Accoglie per quanto di ragione il proposto appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 339/2021 dd. 15-20 aprile
2021; accerta che l'importo dovuto all Controparte_5
sulla base della polizza fideiussoria rilasciata da Parte_1
ammonta a capitali euro 53.481,07 maggiorati
[...]
degli interessi di legge;
condanna, pertanto, l Controparte_5
alla restituzione della differenza tra quanto ricevuto in esecuzione della
[...]
sentenza di primo grado e il predetto importo di capitali euro 53.481,07, maggiorato degli interessi di legge;
Compensa per un terzo tra le parti le spese del doppio grado del giudizio e per l'effetto condanna Parte_1
alla rifusione della restante parte, spese che liquida, per la quota, a titolo di compensi professionali, in euro 800,00 quanto alla fase monitoria e in euro 8.000,00 per ciascuno dei due gradi di merito, oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del I ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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