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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18214/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18214/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , e VIA PLINIO
[...] C.F._2 Parte_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAENZA DELL'ORCO ANTONIETTA, tutti Pt_4 P.IVA_1 elettivamente domiciliati in VIA DELL'ORSO 7A 20121 presso il difensore avv. MAENZA Pt_4
DELL'ORCO ANTONIETTA. ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
(C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
, (C.F. , (C.F. C.F._6 Controparte_5 C.F._7 CP_6
), (C.F. ), C.F._8 Controparte_7 C.F._9 [...]
(C.F. ), (C.F. Controparte_8 C.F._10 Controparte_9
, (C.F. ), (C.F. C.F._11 CP_10 C.F._12 Controparte_11
), (C.F. ), C.F._13 Controparte_12 C.F._14 [...]
(C.F. ), (C.F. Controparte_13 C.F._15 Controparte_14
), (C.F. ), C.F._16 Controparte_15 C.F._17 [...]
(C.F. ), (C.F. ), CP_16 C.F._18 Controparte_17 C.F._19
(C.F. ), (C.F. CP_18 C.F._20 Controparte_19
, (C.F. ), C.F._21 Parte_5 C.F._22
(C.F. ), Parte_6 C.F._23 Parte_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._24 Parte_8
), (C.F. ), C.F._25 Parte_9 C.F._26 [...]
(C.F. ), Parte_10 C.F._27 Parte_11
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._28 Parte_12 C.F._29 Pt_1
pagina 1 di 9 (C.F. ), (C.F. ), Pt_13 C.F._30 Parte_14 C.F._31 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_15 P.IVA_2 Parte_16 P.IVA_3 Pt_17
(C.F. . CONVENUTI CONTUMACI
[...] P.IVA_4
- OGGETTO: accertamento della proprietà comune condominiale.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 15/05/2025 ed in formato digitale nel fascicolo
telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
La stessa si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal sito in , via Plinio n. 52, e Parte_3 Pt_4 dai signori e con atto di citazione, regolarmente Parte_1 Parte_2 notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio , Controparte_2 Controparte_3 CP_1 [...]
CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, , CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18 Controparte_19
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , . per Pt_12 Controparte_20 Parte_14 Controparte_21 Parte_16 Pt_15 Parte_17 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito – previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare che il
[...]
ha la piena ed esclusiva proprietà dell'intero giardino condominiale Controparte_22 Pt_4 dell'immobile in alla Via Plinio n. 52, di cui è causa, come argomentato ed esposto;
- previo ogni più Pt_4 opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare la nullità/l'inesistenza/l'illegittimità/l'inefficiacia di diritti reali, pieni e/o minori, e comunque del diritto di uso esclusivo anche sulla porzione del giardino condominiale angolo a SE del giardino per circa 85 mq. in capo a qualsivoglia singolo condomino o unità immobiliare, ognuno per quanto di ragione;
- previa ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'art. 2 lett c) regolamento condominiale contrattuale del e/o di qualsivoglia Controparte_22 altra pattuizione nella parte in cui preveda un diritto di uso esclusivo sulla porzione di giardino in questione o qualsivoglia altro diritto reale, pieno e/o minore, nonché sugli altri beni comuni condominiali ivi citati nonché
pagina 2 di 9 la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o inesistenza di qualsivoglia pattuizione che costituisca un diritto di uso esclusivo o qualsivoglia altro diritto reale, pieno e/o minore, su qualsivoglia manufatto o bene comune condominiale, per tutti i motivi esposti;
- ordinare che la porzione del giardino condominiale angolo a Sud Est del giardino per circa 85 mq. di cui è causa venga lasciata libera e sgombra da persone e cose, in piena e libera disponibilità giuridica e materiale del Condominio e dei condomini;
- ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza presso la competente Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di 1 – Territorio, con esenzione da ogni responsabilità; Con vittoria di spese e compenso professionale, Pt_4 rimborso forfetario e accessori di legge del presente giudizio, con le maggiorazioni prevista dal D.M. 55/2014 per testo ipertestuale e del procedimento di mediazione”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada di questa sezione del Tribunale di Milano.
Fissata la prima udienza di comparizione delle parti e depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'esito, dato atto della ritualità della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 15.4.2024.
All'esito della citata udienza, ritenutane l'opportunità, veniva rimessa la causa in fase istruttoria, veniva disposta
C.T.U. al fine dell'accertamento dello stato dei luoghi, veniva nominato quale perito l'architetto Per_1
e veniva fissata l'udienza del 29.4.2024.
[...]
Effettuati il giuramento e la formulazione del quesito, all'esito della citata udienza veniva assegnato al C.T.U. termine fino al 30.10.2024 per il deposito della relazione peritale e veniva fissata l'udienza del 6.11.2024 per l'esame della stessa.
Depositata la relazione peritale, nelle more la causa veniva definitivamente assegnata a questo giudice che, con decreto emesso e pubblicato in data 29.10.2024, la differiva per i medesimi incombenti all'udienza del
15.1.2025, all'esito della quale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 15.5.2025 con termine per il deposito di note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente:
“nel merito – accertare e dichiarare che il ha la piena ed esclusiva proprietà dell'intero giardino Parte_3 condominiale dell'immobile in alla Via Plinio n. 52, di cui è causa;
- accertare e dichiarare la Pt_4 nullità/l'inesistenza/l'illegittimità/l'inefficacia di diritti reali, pieni e/o minori, e comunque del diritto di uso esclusivo anche sulla porzione del giardino condominiale angolo a SE del giardino per circa 85 mq. in capo a qualsivoglia singolo condomino o unità immobiliare, ognuno per quanto di ragione;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'art. 2 lett c) regolamento condominiale contrattuale del e/o di qualsivoglia altra pattuizione nella parte in cui preveda un Controparte_22 diritto di uso esclusivo sulla porzione di giardino in questione o qualsivoglia altro diritto reale, pieno e/o minore, nonché sugli altri beni comuni condominiali ivi citati nonché la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia
pagina 3 di 9 e/o inesistenza di qualsivoglia pattuizione che costituisca un diritto di uso esclusivo o qualsivoglia altro diritto reale, pieno e/o minore, su qualsivoglia manufatto o bene comune condominiale, per tutti i motivi esposti;
- ordinare che la porzione del giardino condominiale angolo a Sud Est del giardino per circa 85 mq. di cui è causa venga lasciata libera e sgombra da persone e cose, in piena e libera disponibilità giuridica e materiale del Condominio e dei condomini;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda
sentenza presso la competente Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di 1 – Territorio, con Pt_4 esenzione da ogni responsabilità; Con vittoria di spese e compenso professionale, rimborso forfetario e accessori di legge del presente giudizio e del procedimento di mediazione”.
Depositate le note, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa viene oggi decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 1.2.2023, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia parte attrice espone a sostegno delle sue domande e prova, per quanto allegato documentalmente in atti, che:
- il fabbricato condominiale esistente in , via Plinio n. 52, è stato edificato dalla Pt_4 [...] tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60; Controparte_23
- aveva iniziato a vendere le diverse unità immobiliari edificate agli inizi degli anni 60, Controparte_23 così costituendo l'attuale condominio di via Plinio n. 52;
- al momento della vendita delle singole unità immobiliari, aveva redatto e imposto agli Controparte_23 acquirenti quali futuri condomini dell'edificio, il regolamento condominiale;
- il regolamento, allegato ai singoli atti di compravendita delle unità immobiliari, individua all'art. 2 le parti e i beni comuni, disponendo in particolare all'art. 2, lettera c, che fossero beni comuni i “cortili, coperti e scoperti, i passaggi carrai ed il giardino con relative servitù anche se destinato in uso esclusivo a singoli condomini
(angolo S.E. del giardino per circa mq. 85) o non di uso comune (una sottile striscia di rispetto lungo il perimetro del fabbricato per evitare soggezione alle finestre del seminterrato);…”;
- tra le unità immobiliari vendute, quella sita a sud est rispetto al giardino condominiale, venduta da
[...] alla signora risulta oggi (dopo la successione della signora prima e del CP_23 Persona_2 Persona_2 signor dopo) di proprietà della signora Persona_3 CP_1
- la signora aveva posto in vendita la propria unità immobiliare di via Plinio n. 52, dichiarando di CP_1 voler cedere a terzi la proprietà anche di una porzione del giardino condominiale, qualificandola come “grande giardino privato”;
- dalla assemblea condominiale del 18.11.2021 veniva conferito mandato all'amministratore per “procedere con procedimento di mediazione per la nullità della clausola del regolamento e l'accertamento negativo del diritto di uso esclusivo e perpetuo di cui il regolamento fa menzione”.
Su questi presupposti di fatto asserisce parte attrice che la clausola apposta nel regolamento condominiale pagina 4 di 9 dall'originario costruttore/ venditore ( riguardante il diritto di uso esclusivo della porzione Controparte_23 di giardino di circa 85 mq situata a sud est dell'area condominiale in favore dell'unità immobiliare della signora e/o di altri condomini è nulla e/o illegittima e chiede l'accertamento della proprietà comune CP_1 condominiale di detta porzione.
Sostiene difatti che il giardino condominiale è un bene comune a tutti i proprietari delle singole porzioni immobiliari situate nello stabile, in uso a tutti i condomini indistintamente e da sempre oggetto di cure e di spese a carico del , con suddivisione delle stesse tra tutti i condomini in misura proporzionale ai millesimi CP_22 di proprietà.
A seguito degli esami tecnici compiuti dal CTU, Arch. al cui elaborato ed alle cui conclusioni Persona_4 si rinvia integralmente perché pienamente condivisibili, nonché dalla allegazione documentale tecnica e fotografica in atti, è stato accertato e provato quanto segue:
- il luogo oggetto di causa a cui si riferisce l'articolo 2, lettera c del regolamento condominiale consiste in “una porzione di giardino coerentemente indicata con l'angolo a sud-est del giardino condominiale, racchiuso sui lati est e sud da recinzione a confine con altre proprietà condominiali, a ovest lato libero in continuità col restante parte del giardino lato nord parzialmente delimitato da siepe piantumata sul CP_22 CP_23 giardino comune del oltre la quale vi è altra porzione di giardino comune” CP_22 CP_23
- questo luogo è racchiuso nel rettangolo che si forma tra la siepe e la recinzione del confine sui lati est e sud e risulta in continuità con la restante parte del giardino CP_24
- questo luogo è collegato al balcone dell'appartamento al piano rialzato di proprietà da una scala Parte_18 in ferro e pietra che appare essere coeva all'epoca costruttiva dell'immobile;
- non sono stati rilevati documenti conformativi riportanti un frazionamento di tale luogo dalla restante consistenza del giardino né un accatastamento separato dello stesso;
CP_24
- in particolare dalla scheda catastale dell'unità immobiliare della signora , in esame, presentata il CP_1
03/07/1962 l'unità immobiliare non risulta direttamente collegata a questa porzione di giardino;
nè il balcone presenta la scala di collegamento con lo stesso oggi invece visibile in loco e sui disegni allegati al regolamento di condominio e agli atti di fabbrica;
- all'estratto originale del regolamento di condominio allegato all'atto di compravendita del costruttore ai primi condomini sono allegate planimetrie nelle quali sono identificate in giallo chiaro le parti comuni, tra le quali vi è tutto il giardino compresa la porzione sopra individuata ed oggetto di causa;
- in tali mappe è invece raffigurata la scala di collegamento con l'unità immobiliare oggi della signora
[...]
. CP_1
Questi i fatti di causa provati va osservato che viene in rilievo nel caso di specie il cd. “ diritto reale di uso esclusivo” su porzioni di beni condominiali.
E' noto che l'art. 1117 c.c., nel porre una attribuzione in proprietà condominiale dei beni che in esso sono elencati o che risultano comunque necessari all'esistenza stessa del , consente però l'attribuzione CP_22 anche ad un solo condomino della proprietà esclusiva di una parte altrimenti comune.
pagina 5 di 9 Ma anche le parti poste concretamente a servizio soltanto di alcune porzioni dello stabile, - come apparirebbe essere quella oggetto di giudizio attesa la documentazione fotografica in atti -, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni a tutti i condomini (Sez. 2, Sent. n. 2800 del 2017).
Sul punto, in particolare ritiene Corte di Cassazione (cfr. Cass. Saz.II n°30025/2024) che: “secondo quanto già reiteratamente statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, per affermare la condominialità di un bene occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (cfr. Cass. Sez. Unite, 7/07/1993, n. 7449 e, più recentemente, Cass., Sez. 2, 8/09/2021, n. 24189), e poi che sussista un titolo contrario alla “presunzione” di condominialità, facendo riferimento esclusivo al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. L'art. 1117 cod. civ., infatti, nel contemplare un elenco, non tassativo, di beni caratterizzati dalla loro attitudine oggettiva al godimento comune e dalla concreta destinazione dei medesimi al servizio comune (Cass., Sez. 2, 18/4/2023, n. 10269; Cass., Sez. 2, 23/08/2007, n. 17928), opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene, per le sue caratteristiche, sia suscettibile di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cass., Sez. 2, 20/07/1999, n. 7764; Cass., Sez. 2, 30/03/2016, n. 6143), in quanto detta una presunzione di comune appartenenza a tutti i condòmini che non può essere vinta con qualsiasi prova contraria, ma soltanto alla stregua delle “opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali” (Cass.,
Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440). La situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti cod. civ., si attua, infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440, cit.), la cui trascrizione, comprensiva pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, anche delle parti comuni, ne consente l'opponibilità ai terzi dalla data dell'eseguita formalità (Cass., Sez. 2, 17/2/2020, n. 3852; Cass., Sez. 2, 9/12/1974, n. 4119).”.
In particolare poi, per quanto qui rileva ai fini del giudizio, in tema di cd. “ diritto reale di uso esclusivo” su porzioni di beni condominiali la Corte di Cassazione ha ritenuto che “La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'articolo 1102 c. c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi” (Cass. Sezz. UU. n°2897/2020).
Tale ultimo principio è certamente applicabile anche al giardino ed alla sua frazione oggetto di causa.
Seguendo l'argomentare logico della giurisprudenza citata va osservato nel caso in esame è provato in atti che, per quanto accertato dal CTU il giardino di cui fa parte la porzione oggetto di causa costituisce un unicum mentre, mentre la detta porzione non risulta essere è al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari site nel condominio.
Inoltre è provato che sia tutto il giardino che tale sua frazione, fin dalla costituzione del , sono state CP_22
pagina 6 di 9 individuati come parti comuni condominiali e che manca un titolo contrario idoneo a superare la attribuzione della detta frazione alla proprietà comune a termini dell'art .1117 CC. CP_24
Né tale titolo può essere costituito dal regolamento di condominio allegato in atti, atteso che esso, come evincibile da una sua semplice lettura, non contiene una espressa previsione dell'uso esclusivo della parte del giardino oggetto di causa a favore di una specifica ed individuata frazione di proprietà esclusiva e, in particolare,
di quella oggi della MI;
o la attribuzione di un diritto reale a favore di individuati o CP_1 individuabili condomini o terzi;
nè di un vincolo pertinenziale a favore della proprietà oggi della MI
. CP_1
Con la conseguenza, in particolare, che non sussiste la legittimazione della MI a trasferire CP_1 detta frazione a terzi (Cfr. Cass., Sez. 2, 4/9/2017, n. 20712; Cass. Sez. 2, 04/06/1992, n.6892; ma si veda anche Cass. Sez. 2, 24/11/1997, n. 11717).
In definitiva, non emergendo in atti, né dai documenti, né dalla conformazione dello stato di luoghi, elementi tali da essere in contrasto con l'esercizio del diritto di condominio, non risulta superata la attribuzione in proprietà comune anche di questa porzione del giardino oggetto di causa, a termini dell'art. 1117 CP_24 cc.
Semmai può al più ritenersi che la installazione della scala di accesso dalla proprietà individuale oggi di
[...]
al giardino oggetto di causa e l'uso dello stesso per accedere alla detta proprietà mediante questa scala, CP_1 possano costituire l'esercizio del diritto all'uso più intenso della cosa comune previsto dall'art. 1102 c.c..
Come è noto difatti, (cfr. da ultimo Cass.18929/2020), l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari rientra tra quelli cui è destinato il bene, purchè sia esercitato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. e dunque non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Diversamente, invece, qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune (Cass. Sez. 2, Sent. n. 14694 del 2015).
Ciò posto, quindi, in definitiva deve ritenersi che: costituisce bene comune condominiale l'intero giardino individuato sulle planimetrie allegate al regolamento condominiale del attore ed evidenziato in giallo in esse, ivi compresa la frazione di esso indicata nel Parte_3 regolamento condominiale all'art. 2 lettera C e meglio precisata nella relazione del CTU, arch. Per_1
in atti;
[...] su detta frazione non risulta costituito alcun diritto reale a favore di condomini o terzi o alcun vincolo pertinenziale a favore della proprietà oggi della MI . Parte_18
Ne consegue l'accoglimento delle domande di accertamento e declaratoria formulate su detti punti dalla parte attrice.
Va disattesa invece la domanda di declaratoria della illegittimità dell'art. 2 lettera c del regolamento condominiale del Condominio attore perché non vi è prova che essa preveda espressamente l'uso esclusivo della pagina 7 di 9 parte del giardino oggetto di causa a favore di una specifica ed individuata frazione di proprietà esclusiva e, in particolare, di quella oggi della MI;
o la attribuzione di un diritto reale a favore di CP_1 individuati o individuabili condomini o terzi;
o di un vincolo pertinenziale a favore della proprietà oggi della MI . CP_1
Neppure potrà essere accolta la domanda rivolta alla emissione di un ordine di liberazione da persone e cose di detta porzione del giardino comune condominiale, atteso che in atti non vi è prova che essa sia stata occupata, come accertato anche dal CTU nel suo elaborato peritale.
Conseguentemente agli accertamenti sopra compiuti relativamente al giardino comune condominiale, dovrà essere anche ordinata la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari presso la competente Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di 1 – Territorio, con esenzione da ogni Pt_4 responsabilità.
Con rigetto o assorbimento di ogni altra domanda e eccezione sollevata in giudizio tra le parti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e competenze processuali e di mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra di loro ed a favore degli attori, in solido tra di loro.
Le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, si liquidano come in dispositivo.
Infine, le spese di CTU, già in precedenza liquidate e poste a carico di parte attrice, vanno ugualmente poste a carico esclusivo dei convenuti, in solido tra di loro, per l'intero e gli stessi vanno condannati a rimborsare gli attori, in solido tra di loro, di quanto avessero già sborsato per dette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
1) Accerta e dichiara che i condomini del di Via Plinio n°52 in hanno la Parte_3 Pt_4 piena ed esclusiva proprietà dell'intero giardino condominiale dell'immobile sito in , alla via Plinio n°52 Pt_4 insistente sul mappale 513, già 14157, identificato al catasto terreni come ente urbano al N.C.E.U, ivi compresa l'area di metri quadrati 85 sita all'angolo sud-est dello stesso giardino condominiale come meglio identificata in atti.
2) Accerta e dichiara che su detta area di metri quadrati 85 sita all'angolo sud-est del giardino condominiale come meglio identificata in atti e costituente parte dello stesso, non risulta costituito alcun diritto reale a favore di condomini o terzi o alcun vincolo pertinenziale a favore della proprietà oggi della MI . CP_1
3) Ordina la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari presso la competente
Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di 1 – Territorio, con esenzione da ogni responsabilità. Pt_4
4) Condanna i convenuti, in solido tra di loro a corrispondere agli attori, in solido tra di loro, le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.650 per spese ed €.10.000,00 per compensi, oltre alle spese pagina 8 di 9 generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
5) Pone definitivamente le spese di CTU, già in precedenza liquidate e poste a carico di parte attrice, a carico esclusivo dei convenuti, in solido tra di loro, per l'intero e condanna gli stessi a rimborsare gli attori, in solido tra di loro, di quanto avessero già sborsato per dette spese.
Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge.
Milano, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Paolo Pisani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Paolo Pisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18214/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , e VIA PLINIO
[...] C.F._2 Parte_3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAENZA DELL'ORCO ANTONIETTA, tutti Pt_4 P.IVA_1 elettivamente domiciliati in VIA DELL'ORSO 7A 20121 presso il difensore avv. MAENZA Pt_4
DELL'ORCO ANTONIETTA. ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
(C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
, (C.F. , (C.F. C.F._6 Controparte_5 C.F._7 CP_6
), (C.F. ), C.F._8 Controparte_7 C.F._9 [...]
(C.F. ), (C.F. Controparte_8 C.F._10 Controparte_9
, (C.F. ), (C.F. C.F._11 CP_10 C.F._12 Controparte_11
), (C.F. ), C.F._13 Controparte_12 C.F._14 [...]
(C.F. ), (C.F. Controparte_13 C.F._15 Controparte_14
), (C.F. ), C.F._16 Controparte_15 C.F._17 [...]
(C.F. ), (C.F. ), CP_16 C.F._18 Controparte_17 C.F._19
(C.F. ), (C.F. CP_18 C.F._20 Controparte_19
, (C.F. ), C.F._21 Parte_5 C.F._22
(C.F. ), Parte_6 C.F._23 Parte_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._24 Parte_8
), (C.F. ), C.F._25 Parte_9 C.F._26 [...]
(C.F. ), Parte_10 C.F._27 Parte_11
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._28 Parte_12 C.F._29 Pt_1
pagina 1 di 9 (C.F. ), (C.F. ), Pt_13 C.F._30 Parte_14 C.F._31 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_15 P.IVA_2 Parte_16 P.IVA_3 Pt_17
(C.F. . CONVENUTI CONTUMACI
[...] P.IVA_4
- OGGETTO: accertamento della proprietà comune condominiale.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 15/05/2025 ed in formato digitale nel fascicolo
telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
La stessa si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal sito in , via Plinio n. 52, e Parte_3 Pt_4 dai signori e con atto di citazione, regolarmente Parte_1 Parte_2 notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio , Controparte_2 Controparte_3 CP_1 [...]
CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, , CP_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18 Controparte_19
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , . per Pt_12 Controparte_20 Parte_14 Controparte_21 Parte_16 Pt_15 Parte_17 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito – previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare che il
[...]
ha la piena ed esclusiva proprietà dell'intero giardino condominiale Controparte_22 Pt_4 dell'immobile in alla Via Plinio n. 52, di cui è causa, come argomentato ed esposto;
- previo ogni più Pt_4 opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare la nullità/l'inesistenza/l'illegittimità/l'inefficiacia di diritti reali, pieni e/o minori, e comunque del diritto di uso esclusivo anche sulla porzione del giardino condominiale angolo a SE del giardino per circa 85 mq. in capo a qualsivoglia singolo condomino o unità immobiliare, ognuno per quanto di ragione;
- previa ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'art. 2 lett c) regolamento condominiale contrattuale del e/o di qualsivoglia Controparte_22 altra pattuizione nella parte in cui preveda un diritto di uso esclusivo sulla porzione di giardino in questione o qualsivoglia altro diritto reale, pieno e/o minore, nonché sugli altri beni comuni condominiali ivi citati nonché
pagina 2 di 9 la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o inesistenza di qualsivoglia pattuizione che costituisca un diritto di uso esclusivo o qualsivoglia altro diritto reale, pieno e/o minore, su qualsivoglia manufatto o bene comune condominiale, per tutti i motivi esposti;
- ordinare che la porzione del giardino condominiale angolo a Sud Est del giardino per circa 85 mq. di cui è causa venga lasciata libera e sgombra da persone e cose, in piena e libera disponibilità giuridica e materiale del Condominio e dei condomini;
- ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza presso la competente Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di 1 – Territorio, con esenzione da ogni responsabilità; Con vittoria di spese e compenso professionale, Pt_4 rimborso forfetario e accessori di legge del presente giudizio, con le maggiorazioni prevista dal D.M. 55/2014 per testo ipertestuale e del procedimento di mediazione”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada di questa sezione del Tribunale di Milano.
Fissata la prima udienza di comparizione delle parti e depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'esito, dato atto della ritualità della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 15.4.2024.
All'esito della citata udienza, ritenutane l'opportunità, veniva rimessa la causa in fase istruttoria, veniva disposta
C.T.U. al fine dell'accertamento dello stato dei luoghi, veniva nominato quale perito l'architetto Per_1
e veniva fissata l'udienza del 29.4.2024.
[...]
Effettuati il giuramento e la formulazione del quesito, all'esito della citata udienza veniva assegnato al C.T.U. termine fino al 30.10.2024 per il deposito della relazione peritale e veniva fissata l'udienza del 6.11.2024 per l'esame della stessa.
Depositata la relazione peritale, nelle more la causa veniva definitivamente assegnata a questo giudice che, con decreto emesso e pubblicato in data 29.10.2024, la differiva per i medesimi incombenti all'udienza del
15.1.2025, all'esito della quale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 15.5.2025 con termine per il deposito di note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente:
“nel merito – accertare e dichiarare che il ha la piena ed esclusiva proprietà dell'intero giardino Parte_3 condominiale dell'immobile in alla Via Plinio n. 52, di cui è causa;
- accertare e dichiarare la Pt_4 nullità/l'inesistenza/l'illegittimità/l'inefficacia di diritti reali, pieni e/o minori, e comunque del diritto di uso esclusivo anche sulla porzione del giardino condominiale angolo a SE del giardino per circa 85 mq. in capo a qualsivoglia singolo condomino o unità immobiliare, ognuno per quanto di ragione;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'art. 2 lett c) regolamento condominiale contrattuale del e/o di qualsivoglia altra pattuizione nella parte in cui preveda un Controparte_22 diritto di uso esclusivo sulla porzione di giardino in questione o qualsivoglia altro diritto reale, pieno e/o minore, nonché sugli altri beni comuni condominiali ivi citati nonché la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia
pagina 3 di 9 e/o inesistenza di qualsivoglia pattuizione che costituisca un diritto di uso esclusivo o qualsivoglia altro diritto reale, pieno e/o minore, su qualsivoglia manufatto o bene comune condominiale, per tutti i motivi esposti;
- ordinare che la porzione del giardino condominiale angolo a Sud Est del giardino per circa 85 mq. di cui è causa venga lasciata libera e sgombra da persone e cose, in piena e libera disponibilità giuridica e materiale del Condominio e dei condomini;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda
sentenza presso la competente Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di 1 – Territorio, con Pt_4 esenzione da ogni responsabilità; Con vittoria di spese e compenso professionale, rimborso forfetario e accessori di legge del presente giudizio e del procedimento di mediazione”.
Depositate le note, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa viene oggi decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 1.2.2023, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia parte attrice espone a sostegno delle sue domande e prova, per quanto allegato documentalmente in atti, che:
- il fabbricato condominiale esistente in , via Plinio n. 52, è stato edificato dalla Pt_4 [...] tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60; Controparte_23
- aveva iniziato a vendere le diverse unità immobiliari edificate agli inizi degli anni 60, Controparte_23 così costituendo l'attuale condominio di via Plinio n. 52;
- al momento della vendita delle singole unità immobiliari, aveva redatto e imposto agli Controparte_23 acquirenti quali futuri condomini dell'edificio, il regolamento condominiale;
- il regolamento, allegato ai singoli atti di compravendita delle unità immobiliari, individua all'art. 2 le parti e i beni comuni, disponendo in particolare all'art. 2, lettera c, che fossero beni comuni i “cortili, coperti e scoperti, i passaggi carrai ed il giardino con relative servitù anche se destinato in uso esclusivo a singoli condomini
(angolo S.E. del giardino per circa mq. 85) o non di uso comune (una sottile striscia di rispetto lungo il perimetro del fabbricato per evitare soggezione alle finestre del seminterrato);…”;
- tra le unità immobiliari vendute, quella sita a sud est rispetto al giardino condominiale, venduta da
[...] alla signora risulta oggi (dopo la successione della signora prima e del CP_23 Persona_2 Persona_2 signor dopo) di proprietà della signora Persona_3 CP_1
- la signora aveva posto in vendita la propria unità immobiliare di via Plinio n. 52, dichiarando di CP_1 voler cedere a terzi la proprietà anche di una porzione del giardino condominiale, qualificandola come “grande giardino privato”;
- dalla assemblea condominiale del 18.11.2021 veniva conferito mandato all'amministratore per “procedere con procedimento di mediazione per la nullità della clausola del regolamento e l'accertamento negativo del diritto di uso esclusivo e perpetuo di cui il regolamento fa menzione”.
Su questi presupposti di fatto asserisce parte attrice che la clausola apposta nel regolamento condominiale pagina 4 di 9 dall'originario costruttore/ venditore ( riguardante il diritto di uso esclusivo della porzione Controparte_23 di giardino di circa 85 mq situata a sud est dell'area condominiale in favore dell'unità immobiliare della signora e/o di altri condomini è nulla e/o illegittima e chiede l'accertamento della proprietà comune CP_1 condominiale di detta porzione.
Sostiene difatti che il giardino condominiale è un bene comune a tutti i proprietari delle singole porzioni immobiliari situate nello stabile, in uso a tutti i condomini indistintamente e da sempre oggetto di cure e di spese a carico del , con suddivisione delle stesse tra tutti i condomini in misura proporzionale ai millesimi CP_22 di proprietà.
A seguito degli esami tecnici compiuti dal CTU, Arch. al cui elaborato ed alle cui conclusioni Persona_4 si rinvia integralmente perché pienamente condivisibili, nonché dalla allegazione documentale tecnica e fotografica in atti, è stato accertato e provato quanto segue:
- il luogo oggetto di causa a cui si riferisce l'articolo 2, lettera c del regolamento condominiale consiste in “una porzione di giardino coerentemente indicata con l'angolo a sud-est del giardino condominiale, racchiuso sui lati est e sud da recinzione a confine con altre proprietà condominiali, a ovest lato libero in continuità col restante parte del giardino lato nord parzialmente delimitato da siepe piantumata sul CP_22 CP_23 giardino comune del oltre la quale vi è altra porzione di giardino comune” CP_22 CP_23
- questo luogo è racchiuso nel rettangolo che si forma tra la siepe e la recinzione del confine sui lati est e sud e risulta in continuità con la restante parte del giardino CP_24
- questo luogo è collegato al balcone dell'appartamento al piano rialzato di proprietà da una scala Parte_18 in ferro e pietra che appare essere coeva all'epoca costruttiva dell'immobile;
- non sono stati rilevati documenti conformativi riportanti un frazionamento di tale luogo dalla restante consistenza del giardino né un accatastamento separato dello stesso;
CP_24
- in particolare dalla scheda catastale dell'unità immobiliare della signora , in esame, presentata il CP_1
03/07/1962 l'unità immobiliare non risulta direttamente collegata a questa porzione di giardino;
nè il balcone presenta la scala di collegamento con lo stesso oggi invece visibile in loco e sui disegni allegati al regolamento di condominio e agli atti di fabbrica;
- all'estratto originale del regolamento di condominio allegato all'atto di compravendita del costruttore ai primi condomini sono allegate planimetrie nelle quali sono identificate in giallo chiaro le parti comuni, tra le quali vi è tutto il giardino compresa la porzione sopra individuata ed oggetto di causa;
- in tali mappe è invece raffigurata la scala di collegamento con l'unità immobiliare oggi della signora
[...]
. CP_1
Questi i fatti di causa provati va osservato che viene in rilievo nel caso di specie il cd. “ diritto reale di uso esclusivo” su porzioni di beni condominiali.
E' noto che l'art. 1117 c.c., nel porre una attribuzione in proprietà condominiale dei beni che in esso sono elencati o che risultano comunque necessari all'esistenza stessa del , consente però l'attribuzione CP_22 anche ad un solo condomino della proprietà esclusiva di una parte altrimenti comune.
pagina 5 di 9 Ma anche le parti poste concretamente a servizio soltanto di alcune porzioni dello stabile, - come apparirebbe essere quella oggetto di giudizio attesa la documentazione fotografica in atti -, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni a tutti i condomini (Sez. 2, Sent. n. 2800 del 2017).
Sul punto, in particolare ritiene Corte di Cassazione (cfr. Cass. Saz.II n°30025/2024) che: “secondo quanto già reiteratamente statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, per affermare la condominialità di un bene occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (cfr. Cass. Sez. Unite, 7/07/1993, n. 7449 e, più recentemente, Cass., Sez. 2, 8/09/2021, n. 24189), e poi che sussista un titolo contrario alla “presunzione” di condominialità, facendo riferimento esclusivo al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. L'art. 1117 cod. civ., infatti, nel contemplare un elenco, non tassativo, di beni caratterizzati dalla loro attitudine oggettiva al godimento comune e dalla concreta destinazione dei medesimi al servizio comune (Cass., Sez. 2, 18/4/2023, n. 10269; Cass., Sez. 2, 23/08/2007, n. 17928), opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene, per le sue caratteristiche, sia suscettibile di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cass., Sez. 2, 20/07/1999, n. 7764; Cass., Sez. 2, 30/03/2016, n. 6143), in quanto detta una presunzione di comune appartenenza a tutti i condòmini che non può essere vinta con qualsiasi prova contraria, ma soltanto alla stregua delle “opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali” (Cass.,
Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440). La situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti cod. civ., si attua, infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440, cit.), la cui trascrizione, comprensiva pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, anche delle parti comuni, ne consente l'opponibilità ai terzi dalla data dell'eseguita formalità (Cass., Sez. 2, 17/2/2020, n. 3852; Cass., Sez. 2, 9/12/1974, n. 4119).”.
In particolare poi, per quanto qui rileva ai fini del giudizio, in tema di cd. “ diritto reale di uso esclusivo” su porzioni di beni condominiali la Corte di Cassazione ha ritenuto che “La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'articolo 1102 c. c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi” (Cass. Sezz. UU. n°2897/2020).
Tale ultimo principio è certamente applicabile anche al giardino ed alla sua frazione oggetto di causa.
Seguendo l'argomentare logico della giurisprudenza citata va osservato nel caso in esame è provato in atti che, per quanto accertato dal CTU il giardino di cui fa parte la porzione oggetto di causa costituisce un unicum mentre, mentre la detta porzione non risulta essere è al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari site nel condominio.
Inoltre è provato che sia tutto il giardino che tale sua frazione, fin dalla costituzione del , sono state CP_22
pagina 6 di 9 individuati come parti comuni condominiali e che manca un titolo contrario idoneo a superare la attribuzione della detta frazione alla proprietà comune a termini dell'art .1117 CC. CP_24
Né tale titolo può essere costituito dal regolamento di condominio allegato in atti, atteso che esso, come evincibile da una sua semplice lettura, non contiene una espressa previsione dell'uso esclusivo della parte del giardino oggetto di causa a favore di una specifica ed individuata frazione di proprietà esclusiva e, in particolare,
di quella oggi della MI;
o la attribuzione di un diritto reale a favore di individuati o CP_1 individuabili condomini o terzi;
nè di un vincolo pertinenziale a favore della proprietà oggi della MI
. CP_1
Con la conseguenza, in particolare, che non sussiste la legittimazione della MI a trasferire CP_1 detta frazione a terzi (Cfr. Cass., Sez. 2, 4/9/2017, n. 20712; Cass. Sez. 2, 04/06/1992, n.6892; ma si veda anche Cass. Sez. 2, 24/11/1997, n. 11717).
In definitiva, non emergendo in atti, né dai documenti, né dalla conformazione dello stato di luoghi, elementi tali da essere in contrasto con l'esercizio del diritto di condominio, non risulta superata la attribuzione in proprietà comune anche di questa porzione del giardino oggetto di causa, a termini dell'art. 1117 CP_24 cc.
Semmai può al più ritenersi che la installazione della scala di accesso dalla proprietà individuale oggi di
[...]
al giardino oggetto di causa e l'uso dello stesso per accedere alla detta proprietà mediante questa scala, CP_1 possano costituire l'esercizio del diritto all'uso più intenso della cosa comune previsto dall'art. 1102 c.c..
Come è noto difatti, (cfr. da ultimo Cass.18929/2020), l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari rientra tra quelli cui è destinato il bene, purchè sia esercitato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. e dunque non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Diversamente, invece, qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune (Cass. Sez. 2, Sent. n. 14694 del 2015).
Ciò posto, quindi, in definitiva deve ritenersi che: costituisce bene comune condominiale l'intero giardino individuato sulle planimetrie allegate al regolamento condominiale del attore ed evidenziato in giallo in esse, ivi compresa la frazione di esso indicata nel Parte_3 regolamento condominiale all'art. 2 lettera C e meglio precisata nella relazione del CTU, arch. Per_1
in atti;
[...] su detta frazione non risulta costituito alcun diritto reale a favore di condomini o terzi o alcun vincolo pertinenziale a favore della proprietà oggi della MI . Parte_18
Ne consegue l'accoglimento delle domande di accertamento e declaratoria formulate su detti punti dalla parte attrice.
Va disattesa invece la domanda di declaratoria della illegittimità dell'art. 2 lettera c del regolamento condominiale del Condominio attore perché non vi è prova che essa preveda espressamente l'uso esclusivo della pagina 7 di 9 parte del giardino oggetto di causa a favore di una specifica ed individuata frazione di proprietà esclusiva e, in particolare, di quella oggi della MI;
o la attribuzione di un diritto reale a favore di CP_1 individuati o individuabili condomini o terzi;
o di un vincolo pertinenziale a favore della proprietà oggi della MI . CP_1
Neppure potrà essere accolta la domanda rivolta alla emissione di un ordine di liberazione da persone e cose di detta porzione del giardino comune condominiale, atteso che in atti non vi è prova che essa sia stata occupata, come accertato anche dal CTU nel suo elaborato peritale.
Conseguentemente agli accertamenti sopra compiuti relativamente al giardino comune condominiale, dovrà essere anche ordinata la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari presso la competente Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di 1 – Territorio, con esenzione da ogni Pt_4 responsabilità.
Con rigetto o assorbimento di ogni altra domanda e eccezione sollevata in giudizio tra le parti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e competenze processuali e di mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra di loro ed a favore degli attori, in solido tra di loro.
Le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, si liquidano come in dispositivo.
Infine, le spese di CTU, già in precedenza liquidate e poste a carico di parte attrice, vanno ugualmente poste a carico esclusivo dei convenuti, in solido tra di loro, per l'intero e gli stessi vanno condannati a rimborsare gli attori, in solido tra di loro, di quanto avessero già sborsato per dette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
1) Accerta e dichiara che i condomini del di Via Plinio n°52 in hanno la Parte_3 Pt_4 piena ed esclusiva proprietà dell'intero giardino condominiale dell'immobile sito in , alla via Plinio n°52 Pt_4 insistente sul mappale 513, già 14157, identificato al catasto terreni come ente urbano al N.C.E.U, ivi compresa l'area di metri quadrati 85 sita all'angolo sud-est dello stesso giardino condominiale come meglio identificata in atti.
2) Accerta e dichiara che su detta area di metri quadrati 85 sita all'angolo sud-est del giardino condominiale come meglio identificata in atti e costituente parte dello stesso, non risulta costituito alcun diritto reale a favore di condomini o terzi o alcun vincolo pertinenziale a favore della proprietà oggi della MI . CP_1
3) Ordina la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari presso la competente
Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di 1 – Territorio, con esenzione da ogni responsabilità. Pt_4
4) Condanna i convenuti, in solido tra di loro a corrispondere agli attori, in solido tra di loro, le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.650 per spese ed €.10.000,00 per compensi, oltre alle spese pagina 8 di 9 generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
5) Pone definitivamente le spese di CTU, già in precedenza liquidate e poste a carico di parte attrice, a carico esclusivo dei convenuti, in solido tra di loro, per l'intero e condanna gli stessi a rimborsare gli attori, in solido tra di loro, di quanto avessero già sborsato per dette spese.
Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge.
Milano, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Paolo Pisani
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