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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/06/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 406/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 406/2023 R.G., pendente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Sbrocca ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE e e per essa, quale sua mandataria, CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Controparte_2
D'Orazio ed elettivamente domiciliato come in atti
(GIA' ), rappresentato e Controparte_3 CP_4 difeso dall'avv. Pasquale Cantore ed elettivamente domiciliato come in atti APPELLATI Oggetto: mutuo (appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n. 369/2023, pubblicata in data 3 febbraio 2023, resa nel procedimento n. 4677/2017 R.G.). Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 16 maggio 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 5084/2016 del 7.12.2016, notificato il 13.01.2017), il Tribunale di Bari ha ingiunto a e di pagare in solido fra loro, in Parte_1 Parte_2 favore di già Controparte_5 Controparte_4 [...]
, la somma di € 123.301,69, di cui € 43.420,42, per debito CP_6 residuo in linea capitale alla data del 03.03.2012 in relazione ad un finanziamento insoluto e € 79.881,26 al 23.02.2012, a seguito della escussione di una garanzia a prima richiesta (cd. credito di firma), prestata dalla nell'interesse della stessa ditta , oltre interessi CP_4 Parte_1 dal dì della domanda e spese della procedura monitoria. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo e, al fine di vederlo dichiarato nullo o comunque revocato, ha dedotto: di non essere più titolare della omonima impresa individuale per averla conferita, con atto per Notaio
di Termoli del 07.05.2013, nella società Le Viole srl;
che, Persona_1 pertanto, l'unica legittimata passiva delle pretese creditorie dell'istituto di credito opposto sarebbe la società Le Viole S.r.l. e che ad ogni modo il quantum della pretesa monitoria sarebbe erroneamente determinato sia con riferimento alla sorte capitale che agli interessi richiesti. L società Controparte_7 incorporante per fusione di si è costituita con Controparte_6 comparsa del 19.06.2017, con cui ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, evidenziando l'ammissibilità dell'azione monitoria e l'infondatezza e genericità dei motivi alla base dell'opposizione. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e conclusasi con esito negativo la procedura di media-conciliazione, si costituiva in giudizio ex art.111 c.p.c. con comparsa del 7.01.2019 anche la società e per essa la sua mandataria Controparte_1 Controparte_2
quale cessionaria dei crediti relativi ai rapporti chirografari di cui al
[...]
d.i. opposto di aderendo e facendo proprie tutte le difese Controparte_4 già spiegate dall'opposta, ivi comprese le allegazioni documentali. Nel corso del giudizio, l'opponente nelle memorie istruttorie deduceva di aver raggiunto un accordo transattivo (più specificamente, un piano di rientro alla scadenza del quale si sarebbe dovuta rivedere l'intera situazione debitoria del ) “per la definizione della causa”, chiedendo dichiararsi Pt_1 la cessazione della materia del contendere e formulando, altresì, richiesta di interrogatorio formale dell' in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., nonché di prova testimoniale in ordine alla pretesa transazione intercorsa.
pag. 2/10 Istruito il giudizio, con la sentenza n. 369/2023 il Tribunale di Bari così disponeva: “1.rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 5084/2016 opposto;
2.condanna l'opponente a rimborsare alla che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 9.850,34 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3.compensa integralmente le spese processuali tra l'opponente e la
[...]
. CP_4
Nello specifico, il primo Giudice: - prendeva atto che agli atti mancava il fascicolo di parte opponente, peraltro non autorizzata al suo ritiro;
- non riteneva raggiunto alcun accordo in ordine alla cessazione della materia del contendere, posto che i pagamenti effettuati da parte opponente erano riferibili al mutuo ipotecario e non anche ai crediti chirografari di cui al monitorio opposto (a tal fine alcun rilievo poteva avere la circostanza della mancata comparizione del legale rappresentante di a CP_4 rendere l'interrogatorio formale, stante il fatto della sua probabile mancata conoscenza di fatti inerenti ad una grande compagine societaria, fatti peraltro smentiti dalle altre evenienze documentali); - ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art. 2650 c.c. (e non, invece, quella di cui all'art. 2558 c.c.), per essere i rapporti in esame qualificabili come debiti e non come rapporti pendenti, statuiva in ordine alla legittimazione passiva del , Pt_1 in qualità di titolare dell'omonima ditta (solidalmente con la società Le Viole a r.l.). Avverso la decisione suddetta ha proposto impugnazione , Parte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale 1) Revocare il D.I. opposto in quanto inammissibile, improponibile, illegittimo ed invalido e comunque dichiarare la nullità o comunque l'inammissibilità dell'avversa domanda giudiziale così come proposta;
In via gradata 3) Rigettare l'avversa domanda di pagamento in quanto destituita da ogni fondamento in fatto ed in diritto e per gli effetti revocare il D.I. opposto;
Comunque 4) Condannare la ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio.” il tutto comunque con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”. Si è costituita in giudizio e per essa, quale sua mandataria, CP_1
che ha chiesto di accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione ex adverso proposta Nel merito: - in via principale, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, rigettare l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
pag. 3/10 369/2023 emessa dal Tribunale di Bari in data 2/02/2023 e pubblicata il successivo 3/02/2023, nel procedimento RG 4677/2017, il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi giudizio”. Si è costituita in giudizio che ha chiesto di accogliere Controparte_3 le seguenti conclusioni: “a) Rigettarsi l'appello in quanto infondato in punto di fatto e di diritto b) Con vittoria di spese e competenze relative al doppio grado di giudizio”. Previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c, per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 16 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha riservato la causa in decisione.
********* MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO L'appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi. Con il primo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, quindi confermato, senza indicare la motivazione del rigetto, in spregio a quanto disposto dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in particolare con riferimento alla questione del raggiunto accordo transattivo tra le parti, debitamente provato e peraltro neanche contestato. Con il secondo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, con conseguente insussistenza dell'an e del quantum debeatur. In particolare, ritiene che il primo Giudice abbia erroneamente circoscritto l'oggetto dell'opposizione alla questione del difetto di legittimazione passiva del , posto che la Pt_1 contestazione del monitorio verteva anche sull'an e sul quantum della pretesa, contestazioni non esaminate dal Tribunale. Peraltro, pur avendo dato atto dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti, il Tribunale ha, ciò nonostante, omesso di revocare il decreto ingiuntivo, ritenendo che l'accordo non avesse toccato i crediti oggetto del monitorio (l'accordo transattivo era precedente all'atto di cessione dei crediti tra e CP_4
, sicché quest'ultima non poteva certo dirsi titolare dei CP_8 crediti), circostanze invece evincibili anche dalla mancata comparizione del rappresentante della banca alla udienza per rendere l'interrogatorio formale ed oggetto di specifica prova testimoniale, non ammessa nel corso del giudizio di primo grado.
pag. 4/10 I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione logico giuridica, sono infondati e vanno rigettati. Innanzi tutto, emergono profili di inammissibilità dell'appello, sotto questo primo punto di vista, poiché gli appellanti si sono limitati a riproporre le stesse questioni già ventilate nel primo grado del giudizio (ossia l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto sul punto uno specifico accordo tra le parti, senza una esplicita contestazione della banca), senza però contestare esplicitamente il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure. Ed infatti, nella sentenza impugnata si fa ampio riferimento all'accordo transattivo, evidenziando, comunque, che esso non riguarda affatto i crediti indicati dal decreto ingiuntivo (relativi ad un contratto di finanziamento e ad una escussione a prima richiesta), laddove i pagamenti eseguiti in forza del piano di rientro (e quindi in esecuzione dell'accordo transattivo) attengono al “mutuo” e riguardano rate da pagare sino al 30 aprile 2019, quindi ad un rapporto, quello di mutuo, niente affatto considerato dal decreto ingiuntivo. L'imputazione dei pagamenti effettuati (in forza del piano di rientro) è quindi rivolta al mutuo, pure intercorrente con la banca, e non anche ai crediti oggetto del monitorio, sicché non è chiaro quale cessazione della materia del contendere possa essersi verificata, in un caso di evidente mancata esecuzione dell'accordo. Neanche può dirsi che non vi sia stata contestazione da parte della banca che, se è vero che non ha contestato l'esistenza dell'accordo, ha comunque contestato la sua esecuzione (cfr. pagg. 5 e 6 della comparsa conclusionale depositata nel giudizio n. 4677/2017 R.G.), evidenziando, appunto, che i pagamenti non furono eseguiti per estinguere la debitoria riveniente dal monitorio, ma da un altro rapporto. Pertanto, può dirsi che la materia del contendere, ossia quella oggetto del giudizio, attenendo esclusivamente ai rapporti di finanziamento e di escussione di garanzia a prima richiesta (rapporti attinti dal monitorio), non risultava affatto cessata ed in questo senso il primo Giudice ha correttamente concluso rigettando la domanda, poiché, nonostante l'esistenza di un accordo transattivo, il credito risultava ancora in essere, stante il fatto che i pagamenti erano stati eseguiti per una parte della debitoria (il mutuo) e non anche per quanto indicato dal decreto ingiuntivo. Il primo Giudice ha fatto quindi corretto utilizzo del principio di giurisprudenza, secondo il quale “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e
pag. 5/10 sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cassazione civile, sezione terza, sentenza 27.02.2020, n. 5430). In altre parole, intervenuto l'accordo transattivo (che ha toccato la fideiussione, il finanziamento ed il mutuo, cfr. allegati n. 5 e 6 alla seconda memoria istruttoria degli appellanti, opponenti in primo grado), l'esecuzione dello stesso, e quindi la realizzazione in natura della transazione, è stata contestata dalla banca che ha, infatti, azionato il decreto ingiuntivo, posto che i pagamenti effettuati dai debitori hanno riguardato solo il mutuo (cfr. Allegato 7 alla seconda memoria istruttoria degli opponenti) e non anche gli altri rapporti creditori, rimasti ancora inevasi. Del resto, l'imputazione del pagamento al mutuo (e non anche ai crediti rivenienti dal decreto ingiuntivo), effettuata dal debitore ed evincibile dal mastrino dei versamenti, risponde al principio di cui all'art. 1193 c.c. Né può dirsi che siano state svolte in questo giudizio difese tali da contestare il ragionamento fattuale svolto dal Giudice di prime cure, in spregio a quanto previsto dall'art. 342 c.p.c.. Vengono poi svolte contestazioni sull'an e sul quantum della pretesa, in particolare ritenendo l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto ammessi i fatti di causa (in sostanza, l'intervenuta transazione tra le parti), a seguito della mancata comparizione del legale rappresentante di a rendere l'interrogatorio formale. CP_4
Ora, in disparte la circostanza che il Giudice di prime cure ha ben messo in evidenza la difficoltà di poter trarre la ficta confessio dalla mancata partecipazione al mezzo istruttorio di una persona a capo di una grande società, e quindi non in grado di conoscere, nel dettaglio, tutte le operazioni imputabili all'ente, va detto che l'effetto invocato e derivante dall'art. 232 c.p.c. non comporta l'automatico riconoscimento dei fatti di cui ai capitoli di prova, essendo imposto al Giudice, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018).
pag. 6/10 Orbene, nel caso di specie, lo si ripete, pure a volere ritenere ammesso il fatto che tra le parti intervenne un accordo transattivo (circostanza invero non contestata), è provato, documentalmente (allegato n. 7 alla seconda memoria istruttoria degli opponenti nel primo grado del giudizio), che l'imputazione dei pagamenti, e quindi l'esecuzione dell'accordo transattivo, era effettuata con riferimento al mutuo, e non anche ai crediti oggetto del monitorio, peraltro ceduti, perché ancora in essere, alla cessionaria. A tal fine, si rileva che le richieste di prova orale, formulate con l'atto di appello, sono del tutto ultronee, in quanto relative a questioni non contestate (l'esistenza dell'accordo transattivo) e, comunque, superate dalla documentazione agli atti (l'imputazione dei pagamenti al debito relativo al mutuo e non anche ai crediti derivanti dal monitorio). Se del tutto infondato (e, per la prima parte, finanche inammissibile) è l'appello con riferimento all'an della pretesa, analoga sorte subisce la doglianza relativa al quantum. Invero, la contestazione su quanto dovuto alla banca si palesava del tutto generica fin dalle prime battute della vicenda processuale: si legge infatti la doglianza in esame nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo che: “Per mero tuziorismo difensivo si contesta altresì il quantum del presunto credito in quanto erroneamente determinato sia con riferimento alla sorte capitale che agli interessi richiesti”. Dunque, non è chiaro in che cosa consista l'effettiva contestazione sulla sorte capitale e sugli interessi, di tal ché, correttamente, nel corso del primo grado del giudizio non è stata svolta alcuna consulenza tecnica di ufficio che, certamente, non va svolta neanche in questa sede. I motivi di appello sono quindi infondati. Con il terzo motivo di appello l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui avrebbe, erroneamente, applicato gli artt. 2558 e 2560 c.c., oltre che per l'errata e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie. Nello specifico, ha dedotto che alla data del 7 maggio 2013, come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente per il monitorio, il rapporto di prestito finanziario era ancora pendente e non era affatto esaurito, il che valeva anche per la fideiussione bancaria. In conseguenza di tanto, al caso di specie andava applicato l'art. 2558 c.c. e non, invece, l'art. 2560 c.c. Il punto da esaminare riguarda, quindi, la corretta distinzione tra l' ipotesi di cui all'art. 2558 c.c. e quella di cui all'art. 2560 c.c. Giova riportare quanto deciso dalla Corte di cassazione, sezione III civile, n. 33675/2023, secondo la quale: “La sentenza impugnata, nel ritenere
pag. 7/10 applicabile l'art. 2560, comma 1, cod. civ., si è dichiaratamente conformata al principio, già da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi di trasferimento di azienda, “l'alienante a termini del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 cod. civ. è liberato dai debiti derivanti dal contratto da lui stipulato per l'esercizio dell'azienda stessa, soltanto ove tali debiti siano corrispettivi in base allo stesso contratto a crediti, mentre deve rispondere solidalmente con l'acquirente di quei debiti cui non si contrappongono in un rapporto di sinallagma contrattuale suoi crediti attuali verso il contraente ceduto” (così Cass. Sez. 2, sent. 20 luglio 1991, n. 8121, Rv. 473262-01, con affermazione recentissimamente ribadita da Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248, Rv. 666772-01). Ad escludere la responsabilità solidale del conferente il ramo d'azienda non è, dunque, la natura di contratto di durata, propria del titolo negoziale da cui deriva la pretesa creditoria del terzo contraente ceduto, ma, per l'appunto, l'attualità rispetto ad essa del credito del conferitario;
……. In conclusione, dal combinato disposto delle due norme qui esaminate
“emerge che la successione nei contratti di cui all'articolo 2558 cod. civ. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti” – e non, con nel caso che occupa da una sola di esse – “al momento del trasferimento dell'azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall'articolo 2560 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 4248 del 2023, cit.)”. Ora, calando questi principi al caso di specie, può essere agevolmente affermato che entrambi i rapporti presi in considerazione (il prestito finanziario e la fideiussione bancaria), a prestazioni corrispettive, non erano stati evidentemente eseguiti che da una sola parte, ossia dalla banca opposta, residuando, appunto, un debito a carico dell'appellante. Ed infatti: il rapporto fideiussorio aveva generato il debito sin dal 23 febbraio 2012, allorquando venne effettuato il pagamento di euro 79.881,26, in esecuzione della fideiussione, sorgendo quindi il debito per la parte - cfr. allegato 13 alla comparsa di costituzione dell'opposta-; il rapporto di finanziamento ordinario, se pur la sua conclusione era prevista al 3 giugno 2016 (data nella quale avrebbe dovuto esaurirsi il pagamento delle 60 rate concordate), di fatto diventò debito, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, il 3 marzo 2012, data dalla quale non vennero più corrisposte le rate per la restituzione del debito – cfr. allegato n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
pag. 8/10 Quindi, poiché i debiti sorsero, rispettivamente il 23 febbraio 2012 ed il 3 marzo 2012, mentre la prestazione della banca si era realizzata precedentemente, residuando appunto unicamente il debito della allora opponente, oggi appellante, poiché la cessione di azienda avvenne successivamente, ossia il 7 maggio 2013, correttamente è stato ritenuto applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 2560 c.c. e non, invece, quello di cui all'art. 2558 c.c. L'appello quindi va rigettato anche con riferimento a questo motivo. Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, esse, liquidate tenuto conto del valore della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte, dei valori medi di cui al D.M. 55/2104, come aggiornato dal D.M. 147/2022, vanno poste a carico dell'appellante. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, decidendo sul procedimento n. 406/2023 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Bari, n. 369/2023, pubblicata il 3 febbraio 2023, resa nel procedimento n. 4677/2017 R.G.;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da e per essa, quale sua mandataria, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 che liquida in euro 14.317,00, quali compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da (già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, che liquida in euro 14.317,00, quali compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma pag. 9/10 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Cosi deciso in Bari, in data 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 406/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 406/2023 R.G., pendente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Sbrocca ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE e e per essa, quale sua mandataria, CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Controparte_2
D'Orazio ed elettivamente domiciliato come in atti
(GIA' ), rappresentato e Controparte_3 CP_4 difeso dall'avv. Pasquale Cantore ed elettivamente domiciliato come in atti APPELLATI Oggetto: mutuo (appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n. 369/2023, pubblicata in data 3 febbraio 2023, resa nel procedimento n. 4677/2017 R.G.). Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 16 maggio 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il Collegio ha riservato la decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 5084/2016 del 7.12.2016, notificato il 13.01.2017), il Tribunale di Bari ha ingiunto a e di pagare in solido fra loro, in Parte_1 Parte_2 favore di già Controparte_5 Controparte_4 [...]
, la somma di € 123.301,69, di cui € 43.420,42, per debito CP_6 residuo in linea capitale alla data del 03.03.2012 in relazione ad un finanziamento insoluto e € 79.881,26 al 23.02.2012, a seguito della escussione di una garanzia a prima richiesta (cd. credito di firma), prestata dalla nell'interesse della stessa ditta , oltre interessi CP_4 Parte_1 dal dì della domanda e spese della procedura monitoria. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo e, al fine di vederlo dichiarato nullo o comunque revocato, ha dedotto: di non essere più titolare della omonima impresa individuale per averla conferita, con atto per Notaio
di Termoli del 07.05.2013, nella società Le Viole srl;
che, Persona_1 pertanto, l'unica legittimata passiva delle pretese creditorie dell'istituto di credito opposto sarebbe la società Le Viole S.r.l. e che ad ogni modo il quantum della pretesa monitoria sarebbe erroneamente determinato sia con riferimento alla sorte capitale che agli interessi richiesti. L società Controparte_7 incorporante per fusione di si è costituita con Controparte_6 comparsa del 19.06.2017, con cui ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, evidenziando l'ammissibilità dell'azione monitoria e l'infondatezza e genericità dei motivi alla base dell'opposizione. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e conclusasi con esito negativo la procedura di media-conciliazione, si costituiva in giudizio ex art.111 c.p.c. con comparsa del 7.01.2019 anche la società e per essa la sua mandataria Controparte_1 Controparte_2
quale cessionaria dei crediti relativi ai rapporti chirografari di cui al
[...]
d.i. opposto di aderendo e facendo proprie tutte le difese Controparte_4 già spiegate dall'opposta, ivi comprese le allegazioni documentali. Nel corso del giudizio, l'opponente nelle memorie istruttorie deduceva di aver raggiunto un accordo transattivo (più specificamente, un piano di rientro alla scadenza del quale si sarebbe dovuta rivedere l'intera situazione debitoria del ) “per la definizione della causa”, chiedendo dichiararsi Pt_1 la cessazione della materia del contendere e formulando, altresì, richiesta di interrogatorio formale dell' in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., nonché di prova testimoniale in ordine alla pretesa transazione intercorsa.
pag. 2/10 Istruito il giudizio, con la sentenza n. 369/2023 il Tribunale di Bari così disponeva: “1.rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 5084/2016 opposto;
2.condanna l'opponente a rimborsare alla che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 9.850,34 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3.compensa integralmente le spese processuali tra l'opponente e la
[...]
. CP_4
Nello specifico, il primo Giudice: - prendeva atto che agli atti mancava il fascicolo di parte opponente, peraltro non autorizzata al suo ritiro;
- non riteneva raggiunto alcun accordo in ordine alla cessazione della materia del contendere, posto che i pagamenti effettuati da parte opponente erano riferibili al mutuo ipotecario e non anche ai crediti chirografari di cui al monitorio opposto (a tal fine alcun rilievo poteva avere la circostanza della mancata comparizione del legale rappresentante di a CP_4 rendere l'interrogatorio formale, stante il fatto della sua probabile mancata conoscenza di fatti inerenti ad una grande compagine societaria, fatti peraltro smentiti dalle altre evenienze documentali); - ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art. 2650 c.c. (e non, invece, quella di cui all'art. 2558 c.c.), per essere i rapporti in esame qualificabili come debiti e non come rapporti pendenti, statuiva in ordine alla legittimazione passiva del , Pt_1 in qualità di titolare dell'omonima ditta (solidalmente con la società Le Viole a r.l.). Avverso la decisione suddetta ha proposto impugnazione , Parte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale 1) Revocare il D.I. opposto in quanto inammissibile, improponibile, illegittimo ed invalido e comunque dichiarare la nullità o comunque l'inammissibilità dell'avversa domanda giudiziale così come proposta;
In via gradata 3) Rigettare l'avversa domanda di pagamento in quanto destituita da ogni fondamento in fatto ed in diritto e per gli effetti revocare il D.I. opposto;
Comunque 4) Condannare la ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio.” il tutto comunque con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”. Si è costituita in giudizio e per essa, quale sua mandataria, CP_1
che ha chiesto di accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione ex adverso proposta Nel merito: - in via principale, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, rigettare l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
pag. 3/10 369/2023 emessa dal Tribunale di Bari in data 2/02/2023 e pubblicata il successivo 3/02/2023, nel procedimento RG 4677/2017, il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi giudizio”. Si è costituita in giudizio che ha chiesto di accogliere Controparte_3 le seguenti conclusioni: “a) Rigettarsi l'appello in quanto infondato in punto di fatto e di diritto b) Con vittoria di spese e competenze relative al doppio grado di giudizio”. Previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c, per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 16 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha riservato la causa in decisione.
********* MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO L'appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi. Con il primo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, quindi confermato, senza indicare la motivazione del rigetto, in spregio a quanto disposto dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in particolare con riferimento alla questione del raggiunto accordo transattivo tra le parti, debitamente provato e peraltro neanche contestato. Con il secondo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, con conseguente insussistenza dell'an e del quantum debeatur. In particolare, ritiene che il primo Giudice abbia erroneamente circoscritto l'oggetto dell'opposizione alla questione del difetto di legittimazione passiva del , posto che la Pt_1 contestazione del monitorio verteva anche sull'an e sul quantum della pretesa, contestazioni non esaminate dal Tribunale. Peraltro, pur avendo dato atto dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti, il Tribunale ha, ciò nonostante, omesso di revocare il decreto ingiuntivo, ritenendo che l'accordo non avesse toccato i crediti oggetto del monitorio (l'accordo transattivo era precedente all'atto di cessione dei crediti tra e CP_4
, sicché quest'ultima non poteva certo dirsi titolare dei CP_8 crediti), circostanze invece evincibili anche dalla mancata comparizione del rappresentante della banca alla udienza per rendere l'interrogatorio formale ed oggetto di specifica prova testimoniale, non ammessa nel corso del giudizio di primo grado.
pag. 4/10 I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione logico giuridica, sono infondati e vanno rigettati. Innanzi tutto, emergono profili di inammissibilità dell'appello, sotto questo primo punto di vista, poiché gli appellanti si sono limitati a riproporre le stesse questioni già ventilate nel primo grado del giudizio (ossia l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto sul punto uno specifico accordo tra le parti, senza una esplicita contestazione della banca), senza però contestare esplicitamente il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure. Ed infatti, nella sentenza impugnata si fa ampio riferimento all'accordo transattivo, evidenziando, comunque, che esso non riguarda affatto i crediti indicati dal decreto ingiuntivo (relativi ad un contratto di finanziamento e ad una escussione a prima richiesta), laddove i pagamenti eseguiti in forza del piano di rientro (e quindi in esecuzione dell'accordo transattivo) attengono al “mutuo” e riguardano rate da pagare sino al 30 aprile 2019, quindi ad un rapporto, quello di mutuo, niente affatto considerato dal decreto ingiuntivo. L'imputazione dei pagamenti effettuati (in forza del piano di rientro) è quindi rivolta al mutuo, pure intercorrente con la banca, e non anche ai crediti oggetto del monitorio, sicché non è chiaro quale cessazione della materia del contendere possa essersi verificata, in un caso di evidente mancata esecuzione dell'accordo. Neanche può dirsi che non vi sia stata contestazione da parte della banca che, se è vero che non ha contestato l'esistenza dell'accordo, ha comunque contestato la sua esecuzione (cfr. pagg. 5 e 6 della comparsa conclusionale depositata nel giudizio n. 4677/2017 R.G.), evidenziando, appunto, che i pagamenti non furono eseguiti per estinguere la debitoria riveniente dal monitorio, ma da un altro rapporto. Pertanto, può dirsi che la materia del contendere, ossia quella oggetto del giudizio, attenendo esclusivamente ai rapporti di finanziamento e di escussione di garanzia a prima richiesta (rapporti attinti dal monitorio), non risultava affatto cessata ed in questo senso il primo Giudice ha correttamente concluso rigettando la domanda, poiché, nonostante l'esistenza di un accordo transattivo, il credito risultava ancora in essere, stante il fatto che i pagamenti erano stati eseguiti per una parte della debitoria (il mutuo) e non anche per quanto indicato dal decreto ingiuntivo. Il primo Giudice ha fatto quindi corretto utilizzo del principio di giurisprudenza, secondo il quale “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e
pag. 5/10 sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cassazione civile, sezione terza, sentenza 27.02.2020, n. 5430). In altre parole, intervenuto l'accordo transattivo (che ha toccato la fideiussione, il finanziamento ed il mutuo, cfr. allegati n. 5 e 6 alla seconda memoria istruttoria degli appellanti, opponenti in primo grado), l'esecuzione dello stesso, e quindi la realizzazione in natura della transazione, è stata contestata dalla banca che ha, infatti, azionato il decreto ingiuntivo, posto che i pagamenti effettuati dai debitori hanno riguardato solo il mutuo (cfr. Allegato 7 alla seconda memoria istruttoria degli opponenti) e non anche gli altri rapporti creditori, rimasti ancora inevasi. Del resto, l'imputazione del pagamento al mutuo (e non anche ai crediti rivenienti dal decreto ingiuntivo), effettuata dal debitore ed evincibile dal mastrino dei versamenti, risponde al principio di cui all'art. 1193 c.c. Né può dirsi che siano state svolte in questo giudizio difese tali da contestare il ragionamento fattuale svolto dal Giudice di prime cure, in spregio a quanto previsto dall'art. 342 c.p.c.. Vengono poi svolte contestazioni sull'an e sul quantum della pretesa, in particolare ritenendo l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto ammessi i fatti di causa (in sostanza, l'intervenuta transazione tra le parti), a seguito della mancata comparizione del legale rappresentante di a rendere l'interrogatorio formale. CP_4
Ora, in disparte la circostanza che il Giudice di prime cure ha ben messo in evidenza la difficoltà di poter trarre la ficta confessio dalla mancata partecipazione al mezzo istruttorio di una persona a capo di una grande società, e quindi non in grado di conoscere, nel dettaglio, tutte le operazioni imputabili all'ente, va detto che l'effetto invocato e derivante dall'art. 232 c.p.c. non comporta l'automatico riconoscimento dei fatti di cui ai capitoli di prova, essendo imposto al Giudice, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018).
pag. 6/10 Orbene, nel caso di specie, lo si ripete, pure a volere ritenere ammesso il fatto che tra le parti intervenne un accordo transattivo (circostanza invero non contestata), è provato, documentalmente (allegato n. 7 alla seconda memoria istruttoria degli opponenti nel primo grado del giudizio), che l'imputazione dei pagamenti, e quindi l'esecuzione dell'accordo transattivo, era effettuata con riferimento al mutuo, e non anche ai crediti oggetto del monitorio, peraltro ceduti, perché ancora in essere, alla cessionaria. A tal fine, si rileva che le richieste di prova orale, formulate con l'atto di appello, sono del tutto ultronee, in quanto relative a questioni non contestate (l'esistenza dell'accordo transattivo) e, comunque, superate dalla documentazione agli atti (l'imputazione dei pagamenti al debito relativo al mutuo e non anche ai crediti derivanti dal monitorio). Se del tutto infondato (e, per la prima parte, finanche inammissibile) è l'appello con riferimento all'an della pretesa, analoga sorte subisce la doglianza relativa al quantum. Invero, la contestazione su quanto dovuto alla banca si palesava del tutto generica fin dalle prime battute della vicenda processuale: si legge infatti la doglianza in esame nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo che: “Per mero tuziorismo difensivo si contesta altresì il quantum del presunto credito in quanto erroneamente determinato sia con riferimento alla sorte capitale che agli interessi richiesti”. Dunque, non è chiaro in che cosa consista l'effettiva contestazione sulla sorte capitale e sugli interessi, di tal ché, correttamente, nel corso del primo grado del giudizio non è stata svolta alcuna consulenza tecnica di ufficio che, certamente, non va svolta neanche in questa sede. I motivi di appello sono quindi infondati. Con il terzo motivo di appello l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui avrebbe, erroneamente, applicato gli artt. 2558 e 2560 c.c., oltre che per l'errata e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie. Nello specifico, ha dedotto che alla data del 7 maggio 2013, come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente per il monitorio, il rapporto di prestito finanziario era ancora pendente e non era affatto esaurito, il che valeva anche per la fideiussione bancaria. In conseguenza di tanto, al caso di specie andava applicato l'art. 2558 c.c. e non, invece, l'art. 2560 c.c. Il punto da esaminare riguarda, quindi, la corretta distinzione tra l' ipotesi di cui all'art. 2558 c.c. e quella di cui all'art. 2560 c.c. Giova riportare quanto deciso dalla Corte di cassazione, sezione III civile, n. 33675/2023, secondo la quale: “La sentenza impugnata, nel ritenere
pag. 7/10 applicabile l'art. 2560, comma 1, cod. civ., si è dichiaratamente conformata al principio, già da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi di trasferimento di azienda, “l'alienante a termini del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 cod. civ. è liberato dai debiti derivanti dal contratto da lui stipulato per l'esercizio dell'azienda stessa, soltanto ove tali debiti siano corrispettivi in base allo stesso contratto a crediti, mentre deve rispondere solidalmente con l'acquirente di quei debiti cui non si contrappongono in un rapporto di sinallagma contrattuale suoi crediti attuali verso il contraente ceduto” (così Cass. Sez. 2, sent. 20 luglio 1991, n. 8121, Rv. 473262-01, con affermazione recentissimamente ribadita da Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248, Rv. 666772-01). Ad escludere la responsabilità solidale del conferente il ramo d'azienda non è, dunque, la natura di contratto di durata, propria del titolo negoziale da cui deriva la pretesa creditoria del terzo contraente ceduto, ma, per l'appunto, l'attualità rispetto ad essa del credito del conferitario;
……. In conclusione, dal combinato disposto delle due norme qui esaminate
“emerge che la successione nei contratti di cui all'articolo 2558 cod. civ. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti” – e non, con nel caso che occupa da una sola di esse – “al momento del trasferimento dell'azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall'articolo 2560 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 4248 del 2023, cit.)”. Ora, calando questi principi al caso di specie, può essere agevolmente affermato che entrambi i rapporti presi in considerazione (il prestito finanziario e la fideiussione bancaria), a prestazioni corrispettive, non erano stati evidentemente eseguiti che da una sola parte, ossia dalla banca opposta, residuando, appunto, un debito a carico dell'appellante. Ed infatti: il rapporto fideiussorio aveva generato il debito sin dal 23 febbraio 2012, allorquando venne effettuato il pagamento di euro 79.881,26, in esecuzione della fideiussione, sorgendo quindi il debito per la parte - cfr. allegato 13 alla comparsa di costituzione dell'opposta-; il rapporto di finanziamento ordinario, se pur la sua conclusione era prevista al 3 giugno 2016 (data nella quale avrebbe dovuto esaurirsi il pagamento delle 60 rate concordate), di fatto diventò debito, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, il 3 marzo 2012, data dalla quale non vennero più corrisposte le rate per la restituzione del debito – cfr. allegato n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
pag. 8/10 Quindi, poiché i debiti sorsero, rispettivamente il 23 febbraio 2012 ed il 3 marzo 2012, mentre la prestazione della banca si era realizzata precedentemente, residuando appunto unicamente il debito della allora opponente, oggi appellante, poiché la cessione di azienda avvenne successivamente, ossia il 7 maggio 2013, correttamente è stato ritenuto applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 2560 c.c. e non, invece, quello di cui all'art. 2558 c.c. L'appello quindi va rigettato anche con riferimento a questo motivo. Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, esse, liquidate tenuto conto del valore della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte, dei valori medi di cui al D.M. 55/2104, come aggiornato dal D.M. 147/2022, vanno poste a carico dell'appellante. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, decidendo sul procedimento n. 406/2023 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Bari, n. 369/2023, pubblicata il 3 febbraio 2023, resa nel procedimento n. 4677/2017 R.G.;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da e per essa, quale sua mandataria, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 che liquida in euro 14.317,00, quali compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da (già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, che liquida in euro 14.317,00, quali compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma pag. 9/10 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Cosi deciso in Bari, in data 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
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