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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Trieste, n. 16 che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad indebito.
All'udienza del 26.03.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n° 3622/2018 depositato in Cancelleria in data 19.11.2018 al quale è riunito il n. rg.
3623/2018 ed il n. rg. 3710/2018 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro proponendo opposizione alle note datate 30.05.2017 inerenti la disoccupazione agricola anno 2013 e 16.05.2018 inerenti la Pt_2 disoccupazione agricola anni 2014 e 2015 come in atti;
chiedendo l'annullamento delle suddette note.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e contestava i ricorsi. Pt_2
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Sulla base delle risultanze processuali, non ricorrono i presupposti di legge, in quanto è presente la decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970 convertito in L. n. 83/1970 per l'accoglimento dei sopraddetti ricorsi, pertanto gli stessi vanno rigettati.
Compensati integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Patti, lì 26.03.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Trieste, n. 16 che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad indebito.
All'udienza del 26.03.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n° 3622/2018 depositato in Cancelleria in data 19.11.2018 al quale è riunito il n. rg.
3623/2018 ed il n. rg. 3710/2018 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro proponendo opposizione alle note datate 30.05.2017 inerenti la disoccupazione agricola anno 2013 e 16.05.2018 inerenti la Pt_2 disoccupazione agricola anni 2014 e 2015 come in atti;
chiedendo l'annullamento delle suddette note.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e contestava i ricorsi. Pt_2
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Sulla base delle risultanze processuali, non ricorrono i presupposti di legge, in quanto è presente la decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970 convertito in L. n. 83/1970 per l'accoglimento dei sopraddetti ricorsi, pertanto gli stessi vanno rigettati.
Compensati integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Patti, lì 26.03.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena