Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 1
L'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore abbia influito direttamente sulla decisione, non abbia costituito oggetto di contestazione tra le parti e che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio (nella specie la SC ha escluso che costituisse errore di fatto l'aver ritenuto incontroversi fatti accertati con sentenza non impugnata nella parte relativa e l'aver valutato in modo differente al precedente grado le risultanze istruttorie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IN BALDASSARRE Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
Dott. Franco PONTORIERI Consigliere
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso iscritto al n. 4471/97 proposto da
MO UN, DE CT AO e DE CT BI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 31, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mascioli che unitamente all'Avv. Prof Angelo Clarizia li difende come da procura in calce al ricorso. RICORRENTI
contro
AG NC, elettivamente domiciliato in Roma, Via Santa IA Maggiore n. 112, presso lo studio dell'Avv. Aldo Di Lauro, difeso dall'Avv. Ernesto Procaccini come da procura a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 3679/96 del 7.12.1995 / 18.4.1996. Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio il 22.10.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Stefano Schirò che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 24.8.1956, IN OC convenne, davanti al Tribunale di NA, CO IA SA e OT De IS, titolari della omonima impresa di costruzioni, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dai fabbricati di sua proprietà, siti a monte della via Orazio in NA, per la perdita di veduta, di luce e di sole derivata dalla edificazione di un edificio effettuata dai convenuti su un terreno a valle della suddetta strada, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento edilizio di NA, al piano regolatore generale, approvato con legge n. 1208 del 1919, e alla convenzione tra il Comune di NA e la società SPEME in data 20.10.1926: violazioni concernenti l'altezza, la superficie coperta e il rapporto tra questa e quella libera, la distanza dalla strada, dalle aree e dai fabbricati vicini, il numero dei piani.
CO IA SA e OT De IS contestarono le avverse pretese e chiesero il rigetto delle domande. Deceduto OT De IS si costituirono i suoi eredi PA e FA De IS e la moglie IL De IC.
Istruita la causa con consulenza tecnica, il Tribunale di NA (con sentenza 7.2 / 28.4.1973) respinse la domanda per difetto di legittimazione attiva, non avendo l'attore dimostrato di essere proprietario degli immobili, che assumeva danneggiati. Giudicando sull'appello proposto da OC, in contraddittorio con i predetti convenuti e con LB CI, erede di CO IA SA, anch'egli deceduto nelle more, la Corte d'appello di NA (con sentenza non definitiva 14.11 / 15.12.1986) dichiarò OC legittimato a far valere in giudizio il diritto di credito vantato nei confronti degli eredi di SA e De IS;
dichiarò che il risarcimento del danno, per la dedotta violazione delle norme urbanistiche, andava determinato, fino alla data di entrata in vigore della variante al Piano Regolatore approvata con D.P.R. 22.1.1960 n. 75, con riferimento alle norme tra loro integrate contenute nel Piano Regolatore della Città di NA approvato con L. 20.5.1939 n. 1208, e nell'Appendice al regolamento edilizio della stessa città approvata con deliberazione commissariale nn. 2372 e 2584 del 1935, con esclusione della disciplina prevista dalla convenzione SPEME - Comune di NA del 20.10.1926; dichiarò, altresì, che per il periodo successivo all'entrata in vigore della variante, il risarcimento del danno doveva stabilirsi alla stregua delle prescrizioni contenute nella convenzione stipulata tra il Comune di NA - SPEME del 20.10.1925; rimise la causa in istruttoria per procedere ad una nuova consulenza tecnica. Nella successiva fase del giudizio, costituitasi SS NT, erede di LB CI, nonché FA e PA De IS, eredi anche di IL De IC, con nuova sentenza non definitiva (del 13.11 / 19.12.1991), la Corte d'appello di NA respinse la domanda di danni in relazione al primo periodo 1956 - 1960; con separata ordinanza dispose la prosecuzione del giudizio per la determinazione dei danni concernenti il secondo periodo.
Con sentenza n. 3679/96 del 7.12.1995 / 18.4.1996, la Corte di Cassazione accolse il ricorso del OC, cassò la sentenza non definitiva (del 13.11 / 19.12.1991) della Corte d'appello di NA e rinviò la causa per nuovo esame ad altra Sezione della stessa Corte d'appello, enunciando il seguente principio di diritto: "il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama, goduto da un appartamento e tutelato dalle norme urbanistiche, le quali prescrivono determinati 'standard' edilizi, a norma dell'art.872 comma 2 cod. civ., costituisce danno ingiusto e, come tale, risarcibile. La prova del danno, configurata dal pregio che al panorama goduto da un appartamento riconosce il mercato e, quindi, dal deprezzamento commerciale dell'immobile susseguente al venir meno della panoramicità, in quanto si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili o valutabili con l'ausilio di specifiche cognizioni tecniche, esige indagine essenzialmente critica e valutativa tipica della consulenza tecnica".
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per revocazione SS NT, PA e FA De IS.
Ha resistito con controricorso IN OC, che ha anche proposto domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno della revocazione i ricorrenti deducono che l'impugnata decisione della Corte di Cassazione sarebbe l'effetto di tre errori di fatto, risultanti dalla lettura degli atti interni dello stesso giudizio di cassazione e relativi alle seguenti circostanze:
I^ ERRORE: Si è ritenuta "non controversa" la questione, invece dibattuta da oltre 40 anni, concernente le violazioni edilizie in cui sarebbero incorsi i ricorrenti nella costruzione del villino che aveva dato origine alla controversia.
2^ ERRORE: Si è ritenuto necessario il ricorso, nella specie, ad una consulenza tecnica d'ufficio, malgrado che nel giudizio di merito fossero state svolte una consulenza tecnica con tre relazioni in primo grado e due consulenze con tre relazioni in secondo grado. 3^ ERRORE: Si è ritenuto che la corte di merito si sia basata sul solo fatto della avvenuta vendita degli immobili per escludere il danno, mentre, invece, la Corte d'appello aveva ampiamente motivato la decisione di rigetto della pretesa di danni avanzata da OC per il primo periodo (1956 - 1960).
A) Osserva preliminarmente il Collegio che l'errore di fatto, rilevante ai fini dell'esperimento del rimedio della revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c. - anche con riferimento alle sentenze dalla Corte di Cassazione - è soltanto quello dovuto ad una falsa percezione della realtà materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto, incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero la insussistenza di un fatto che, viceversa, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato;
onde esso si differenzia sia dall'errore materiale, cioè dal semplice lapsus che dà luogo a correzione della sentenza, e sia dall'errore di giudizio per inesatta o incompleta valutazione delle risultanze processuali, denunciabile in cassazione nei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 c.p.c.. Inoltre il fatto erroneamente ammesso o escluso per assurgere a motivo di revocazione, oltre ad incidere su tratti rilevanti della controversia sì da influire, in virtù di un rapporto di causa ad effetto, sulla decisione, non deve aver formato materia di contestazione fra le parti, ne espressamente ne implicitamente, e deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche. Trattandosi di errore meramente percettivo, l'errore di fatto non può concernere l'attività valutativa, da parte del giudice, di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi l'erroneo apprezzamento di risultanze processuali o il vizio di ragionamento su fatti assunti, ricorrendo in tali ipotesi errore di giudizio, qualora i fatti segnalati abbiano formato oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione (cfr. fra le tante: Cass. 13.11.1997 n. 1226; 25.9.1997 n. 9416; S.U. 12.6.1997 n. 5303; 3.12.1996 n. 10794; 8.7.1995 n. 7506; 20.4.1995 n. 4431;
24.11.1994 n. 9979).
B) Nel caso specifico, gli errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione nella sentenza impugnata - come sopra specificamente indicati - attengono esclusivamente alla valutazione delle risultanze processuali, al ragionamento sui fatti assunti e alle conclusioni che sono state tratte. Invero i ricorrenti non indicano un'erronea percezione dei fatti da parte della Corte di Cassazione, ma si limitano a dedurre un contrasto, che è del tutto estraneo ai presupposti del giudizio di revocazione, tra le argomentazioni del giudice di legittimità e la motivazione della corte di merito e sol da questo traendo, immotivatamente, la presunzione che il giudice di legittimità non abbia letto la sentenza della corte di merito impugnata. Si è pertanto in presenza della rappresentazione di un tipico errore di giudizio ed è comunque da escludere che la sentenza della Corte di Cassazione impugnata si fondi su di una erronea o falsa percezione di circostanze decisive in contrasto con quanto manifestamente emergente dagli atti. C) Ed invero, per quanto riguarda il primo dei pretesi errori, va osservato che la Corte d'appello di NA con la sentenza (13.11 / 19.12.1991) impugnata davanti alla Corte di Cassazione aveva espressamente affermato, in relazione alla normativa edilizia in vigore negli anni dal 1956 al 1960, che il fabbricato dei convenuti, come accertato dal c.t.u. ing. Bile e come sostanzialmente riconosciuto dai convenuti stessi, "nel primo periodo era totalmente abusivo", in quanto sussistevano le dedotte "violazioni" urbanistiche;
ed aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da OC perché questi non aveva dimostrato di "aver patito per effetto della situazione di totale illegittimità, lesiva tuttavia della sola panoramicità, un pregiudizio concreto nel lasso di tempo indicato (dal 1956 al gennaio 1960)".
Poiché contro tale sentenza del giudice di merito che aveva affermato l'esistenza delle dedotte "violazioni" urbanistiche gli attuali ricorrenti non avevano proposto alcuna impugnazione, appare evidente che la affermazione della Corte di Cassazione secondo cui la questione relativa alla predette "violazioni" nel menzionato primo periodo risultava "non controversa" configuri una valutazione delle risultanze processuali, secondo ragionamento logico deduttivo, ma non errore di fatto.
D) Quanto al preteso secondo errore, è sufficiente rilevare che l'impugnata sentenza, facendo riferimento, nel "principio di diritto" enunciato, alla consulenza tecnica, come esemplificazione del tipo di "indagine essenzialmente critica e valutativa" da farsi in relazione alla particolarità del danno dedotto da OC, da un lato non ha certo inteso affermare l'assolutezza e necessità di tale consulenza, e dall'altro non ha ignorato le (numerose) perizie tecniche già svolte, alle quali ha fatto esplicito richiamo.
E) Infine, in ordine al preteso terzo errore, la circostanza che l'impugnata sentenza abbia fatto riferimento al solo dato della "vendita" degli immobili, laddove invece la corte di merito aveva considerato altri elementi, per escludere il danno lamentato da OC, non significa che vi è stato errore di fatto, ma tutto al più insufficiente e incompleta valutazione delle risultanze processuali, e, quindi, solo errore di giudizio.
Pertanto il ricorso va rigettato.
E) Infondata è la richiesta, avanzata da OC, di condanna delle controparti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., perché non risulta che i ricorrenti, allorché hanno prospettato come vizio revocatorio pretesi errori in iudicando della Corte di Cassazione, abbiano agito con colpa grave per mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda.
G) In base al principio della soccombenza i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e la domanda ex art. 96 c.p.c. del controricorrente.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in complessive L 332.850, oltre L 3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 22 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999