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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Diego Antonio Rosaro Pinto Presidente
Dr. Giovanna Gianì Consigliere rel.
Dr. Elena Gelato Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 431 dell'anno 2024 posta in delibazione il giorno 21.05.2025 a seguito dell'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
TRA
1. DR IO C.F._1
2. Controparte_1 C.F._2
3. CP_2 C.F._3
4. Controparte_3 C.F._4
5. Controparte_4 C.F._5
6. Controparte_5 C.F._6
7. Controparte_6 C.F._7
8. Controparte_7 C.F._8
9. CP_8 C.F._9
10. Parte_1 C.F._10 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
E
(CF , Controparte_9 P.IVA_1 Controparte_10
(C.F. ,
[...] P.IVA_2 Controparte_11 (C.F. , (C.F.
[...] P.IVA_3 Controparte_12
) rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato P.IVA_4
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9878/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il
21.06.2023, non notificata.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti difensivi che qui si intendono integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I soggetti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Roma riferendo di aver frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche a seguito di iscrizione in anni accademici successivi al 1991/1992 e anteriori al 2006/2007 e di aver usufruito solamente di una borsa di studio prevista D.lgs. 257/1991.
Lamentavano di avere subito un danno patrimoniale a causa del ritardo con cui lo Stato italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, poiché la previsione contenuta nel D. Lgs. n. 368/99 circa il diritto degli specializzandi ad ottenere la sottoscrizione di un contratto di formazione-lavoro era stata attuata solo a partire dall'anno accademico 2006/2007.
Chiedevano, pertanto, la condanna delle parti convenute al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie sopra richiamate da liquidarsi nella misura pari a 50.000,00 euro per ogni anno di specializzazione svolto ovvero di quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa, in relazione alla:
- mancata corresponsione della adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
- mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
- mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera;
- mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.lgs 368/99 artt.34 e seguenti e successive modificazioni nonché previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa. Chiedevano, altresì, il pagamento della differenza tra quanto percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati al tasso annuale di inflazione, ovvero fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente al SSN, ovvero alla maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9878/2023, rigettava le domande attoree.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato.
L'appello è infondato.
Rispetto alla domanda risarcitoria per violazione dell'obbligazione ex lege che impone allo Stato il corretto e tempestivo recepimento della normativa di fonte comunitaria non self-executing deve escludersi che, il nuovo trattamento economico e previdenziale previsto per gli specializzandi medici a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, alla stregua degli artt. 39 e 41 e 46 D.Lgs. n. 368/1999, come sostituiti dall'art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, rilevi come tardivo ed erroneo adempimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive indicate.
Va rilevato, infatti, che la direttiva n. 93/16/CEE, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata. Lo scopo della direttiva n. 75/363 e dei successivi interventi comunitari è stato indubbiamente quello di introdurre in ambito comunitario disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di medico, prevedendo, altresì, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli. Per quanto attiene, in particolare, all'attività di specializzazione, è da evidenziare che la richiamata normativa – al fine di porre tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità – ha introdotto disposizioni di coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, fissando alcuni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata.
Anche la successiva direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione deve essere corrisposta un'adeguata remunerazione, nulla ha imposto agli Stati membri con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi: 1) la stipula, all'atto dell'iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di anno in anno per l'intera durata del corso;
2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione prevista dal D. Lgs n. 257/91;3)
i versamenti contributivi;
4) la copertura assicurativa;
5) un incremento annuale della borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione, o un adeguamento periodico della stessa. Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina. Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.
Tali principi sono stati affermati in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato, con la sentenza 4449/2018, che in tema di trattamento economico: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica” (in senso conforme Cass.
13445/2018 e 14168/2019).
In tema di trattamento previdenziale la Corte di Cassazione con l'ordinanza 11761/2022 ha precisato: “Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo -, né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto.”.
In merito alla domanda relativa all'adeguamento triennale della borsa di studio, la Corte di
Cassazione con sentenza 4449/2018 ha precisato: “L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto
l'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della
l. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6” (in senso conforme
Cass.13572/2019, Cass. n. 12702/2023; 23810/2021; 26923, 18106, 13283, 8997/2020). Alla luce dei consolidati arresti della Suprema Corte, in tema di mancata indicizzazione della borsa di studio, si osserva che con l'ordinanza 9104/2021 la Corte di Cassazione ha precisato: “In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992
(ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.”
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2513/2024 e con la sentenza a Sez. Un. 20006/2024.
Ne consegue che l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione relativa al merito delle domande e all'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dagli appellanti.
Alla stregua di quanto sopra rilevato è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, ma la pretestuosità dello stesso, anche a fronte dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte sulla questione sottesa alla presente controversia, emergente dalla motivazione della sentenza di questa Corte. Ciò impone l'applicazione dell'art 96 III co. c.p.c. con condanna di ciascun appellante al pagamento di una somma che si ritiene congruo liquidare in € 2.000,00, importo che appare del tutto ragionevole alla stregua di quanto sopra esposto. A tale proposito si richiama, tra le altre,
l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa, come da dispositivo a norma dei parametri forensi vigenti.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando rispetto all'appello proposto avverso la sentenza n. 9878/2023 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
A) Rigetta l'appello; B) Condanna gli appellanti alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 20.000,00 per compensi oltre rimborso spese gen.;
C) Condanna ciascun appellante al pagamento di € 2.000,00 ex art. 96 III co. c.p.c. in favore delle parti appellate.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 25.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Dott. Diego Antonio Rosaro Pinto