Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dr. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dr. Carmine Esposito - Giudice -
3) dr.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 413 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2008, avente ad oggetto: azione di accertamento di simulazione e contestuale richiesta di riduzione per lesione di legittima vertente
TRA
(C.F. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] residente in [...] e (C.F. nata a Parte_3 C.F._3
Salerno il giorno 11 dicembre 1993 entrambe residenti in [...] rappresentate e difese, in virtù di mandato rilasciato in calce al presente atto, dall'avv. Stefania Fausto con studio in Salerno alla via A. Micoloni
n. 11 (c.f. mail pec C.F._4
.salerno.it) Email_1 CP_1 parte attrice (convenuta in riconvenzionale);
E
( ) e Controparte_2 C.F._5 CP_3
( ) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._6 dagli avv.ti Remigio Fiorillo e Vincenzo Fiorillo e unitamente a questi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Aldo Gagliotta in Vallo della
Lucania alla via Rubino 43; parte convenuta (attrice in riconvenzionale)
CONCLUSIONI
Consulente Tecnico d'Ufficio, già richiesto nellamemoria 183 6° comma c.p.c. n. 2) depositata nei termini di legge, richiesta che è stata completamente disattesa, al quale verrà chiedersi di procedere alla quantificazione del valore dell'immobile in questione e valutare l'entità della lesione della legittima nonché il conseguente danno da parte attrice. §) Impugna e contesta quanto dedotto dai convenuti, nella comparsa di costituzione e risposta, perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, oltre che destituito di qualsivoglia fondamentogiuridico;
§) Si impugnano e contestano le conclusioni rassegnate da controparte nei propri scritti difensivi e se ne chiede l'integrale rigetto. Tanto premesso si ChiedeAll'Onorevole Tribunale adito, verificata la fondatezza della domanda attorea, si compiaccia di voler rimettere la causa sul ruolo per la nomina cel Consulente Tecnico d'Ufficio per le motivazioni già esposte in premessa, in subordine Voglia introitare la causa per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. Per parte convenuta come da nota depositata in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 4.07.2024: “si chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute ed in particolare il rigetto delle avverse domande e
l'accoglimento delle svolte riconvenzionali. Vinte le spese e competenze con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo.Si chiede che la causa sia decisa con concessione dei termini ex art. 190 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parte attrice, la RA
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 genitoriale sulle figlie all'epoca minori, e , Persona_1 Parte_3 adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: che in data 15.08.2007 decedeva in Ceraso, ab intestato il sig. , già dipendente INPS, Persona_2 lasciando come eredi legittimari oltre al coniuge superstite, attuale parte attrice, le sue figlie minori, nata dalla suddetta unione coniugale oltre a due figli, e _2
, odierni convenuti, nati dal primo matrimonio del de cuius con la CP_3 RA , da cui divorziava con sentenza nr. 444/1991; che con atto Persona_3 del 12.10.2007 l'odierna attrice accettava in nome e per conto delle figlie minori con beneficio di inventario l'eredità del padre defunto;
che all'apertura della successione i beni relitti erano rappresentati solo da crediti del de cuius per un ammontare pari ad €. 36.025,33 quale capitale assicurato, per avere in vita contratto polizza assicurativa per il rischio premorienza;
b) euro 7.103,00 quali somme spettanti al sig .Senatore a titolo di rimborso spese sanitarie;
c) il TFR ancora in corso di liquidazione;
che le somme sono state ripartite secondo legge fra gli eredi legittimari;
che la RA e le figlie e Pt_1 _3 Persona_1
nella loro qualità di eredi necessarie, subivano una grave lesione della
[...] quota di eredità loro riservata e spettante per legge (quota legittima); che in particolare il de cuius, in data 17.09.2001 simulando una compravendita, con atto per Notar di Salerno, ha donato ai convenuti l'appartamento di circa 120 mq1 Per_4 posto al IV piano dello stabile sito in Cava de'Terreni per un valore di oltre 500.000 euro, per cui il de cuius non ha mai ricevuto alcun corrispettivo per il trasferimento, ledendo con la suddetta donazione simulata, la quota di legittima. Tanto premesso, ritenuto sussistenti i presupposti della simulazione dell'atto di compravendita, come risultante dalla documentazione prodotta in atti, concludeva affinchè accertata e dichiarata ai sensi dell'art. 1414 c.c. la simulazione del contratto di compravendita del 17.09.2001, per Notar concluso fra il de cuius Per_4 Per_2
e i signori e celante in realtà una
[...] CP_3 Controparte_2 donazione, e per l'effetto accertare e dichiarare che l'immobile oggetto dell'atto di cui sopra è stato donato ai signori convenuti;
venisse accertato e dichiarato che l'immobile oggetto della donazione dissimulata appartiene all'asse ereditario del de cuius e che la quota ereditaria di riserva spettante per legge agli eredi legittimari,
, e , deve essere calcolata Parte_1 Persona_1 Parte_3 tenendo conto dell'immobile de quo;
accertare e dichiarare che la dissimulata donazione ha comportato una lesione della quota di eredità spettante per legge all'attrice e alle minori e;
disporre la riduzione della donazione _3 Persona_1 dissimulata lesiva e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione dell'immobile de quo per la parte necessaria ad attribuire all'attrice e alle di lei figlie, la quota di eredità necessaria e sufficiente a reintegrare le rispettive quote – di legittima- di patrimonio ereditario, il tutto come per legge;
disporre la divisione, secondo le forme e i modi di legge, dell'immobile oggetto della dissimulata donazione ed attribuire in natura, all'attrice ed alle di lei figlie, eredi legittimari, la quota di eredità loro spettante per legge o, in via subordinata, qualora non fosse possibile una divisione in natura del bene, condannare i convenuti a compensare in denaro all'attrice ed alle di lei figlie, con il pagamento delle somme necessarie a reintegrare le quote di legittima lese;
in via ulteriormente gradata disporre la vendita del cespite e distribuire, nei modi di legge previsti, il prezzo così ricavato tra gli eredi legittimari;
riconoscere all'attrice ed alle di lei figlie il diritto ai frutti ai sensi dell'art. 561 c.c. ; disporre che le spese del presente giudizio siano poste a carico della massa ereditaria come per legge o in via subordinata condannare i convenuti al pagamento delle spese stesse.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituivano i signori _2
e con comparsa del 14.05.2008, contestando l'avverso
[...] CP_3 dedotto e in particolare la genuinità della scrittura del 31.5.2003 nella quale il de cuius, , dichiarava unilateralmente che la compravendita stipulata Persona_2 in data17.09.2001 con gli stessi simulerebbe in realtà una donazione;
che contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, l'atto del 2001 non ha rappresentato null'altro che una vendita con relativo pagamento del prezzo da parte degli esponenti;
che le ragioni della vendita vanno ricercate nella circostanza che l'immobile di cui è causa costituiva per il de cuius solo una fonte di spesa, attesa che essa era stata assegnata in sede di divorzio al primo coniuge, madre dei convenuti per cui la vendita non poteva che intervenire in favore di chi già vi abitava in forza di titolo giudiziale, in quanto nessun estraneo avrebbe mai acquistato un appartamento detenuto senza certezza di scadenza, circostanza tenuta in debito conto nella determinazione del prezzo, pagato con il denaro reperito con l'aiuto dei parenti e con il proprio lavoro;
che in ogni caso i legittimari asseritamente pretermessi devono imputare alla propria quota tutte le donazioni, dirette o indirette ricevute dal de cuius e meglio identificate in atti, quali la compravendita del 12.12.2002 per notar con cui il sig. ha venduto, in Per_5 Persona_2 favore della attrice, , un appartamento in Cava de' Tirreni per il Parte_1 valore irrisorio di €. 21.700,00, di valore effettivo di oltre 380.000,00, dissimulante una donazione. Tanto premesso, concludevano per il rigetto delle avverse domande e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale affinchè l'intestato Tribunale previa declaratoria della natura simulata dell'atto del 12.12.2002 per notar sia ridotta la donazione effettuata dal de cuius in favore del coniuge Per_5 nell'anno 2002 con attribuzione dei frutti ex art. 561 comma 2 c.c. e sia disposta la divisione dei beni, con vittoria di spese. Concessi i termini di cui all'art. 183, co VI c.p.c. , verificata la tempestività dell'istanza di verificazione promossa da parte attrice, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica sulla dichiarazione datata 31.05.2003 prodotta da parte attrice e asseritamente riconducibile al de cuius, consulenza che veniva, quindi, depositata 27.08.2010.
Con ordinanza resa in data 28.5.2010 veniva altresì ammessa prova orale, svolta parzialmente all'udienza del 9.2.2011, in occasione della quale veniva dichiarata decaduta parte attrice dalla prova. Su richiesta della difesa dei convenuti la causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni. Rigettata l'istanza di rimessione in termini pure avanzata da parte attrice, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo e avvicendamento di diversi magistrati, disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte ex art
.127 ter c.p.c, la causa veniva riservata in decisione, con provvedimento reso in data 29.07.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via preliminare e in rito, si osserva che non si ravvisa in atti il fascicolo cartaceo dei convenuti che, in ogni caso, risulta digitalizzato dalla difesa e prodotto telematicamente unitamente agli scritti difensivi conclusivi. Stante l'intervenuto deposito dell'indice dei documenti con il relativo depositato della Cancelleria, la documentazione versata in tale modalità, in assenza di contestazione della controparte, deve ritenersi pacificamente utilizzabile.
Deve, altresì, darsi atto che con comparsa di intervento del 27.10.2024, si costituivano nel presente giudizio le signore e Persona_1 Parte_3
, divenute nelle more del presente giudizio maggiorenni.
[...]
Sempre in rito e quanto alle richieste istruttorie, stante le conclusioni rassegnate dalle parti, è appena il caso di precisare che si ritiene di non dar seguito alla richiesta di rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, stante la superfluità del suddetto approfondimento istruttorio, per le ragioni che verranno meglio esplicitate in seguito.
2. Nel merito
Quanto al merito, le odierne parti in causa, da una parte la RA Parte_1
e le figlie di quest'ultima, e , nate dall'unione con il signor Persona_1 _3 , e dall'altra i signori e , figli del Persona_2 Controparte_2 CP_3 primo matrimonio del de cuius con la RA , lamentano in questa Persona_3 sede la lesione delle proprie quote di legittima, sull'assunto che in vita, il loro comune dante causa, abbia posto in essere due diversi atti di compravendita dei propri beni immobili, dissimulanti donazioni e in evidente violazione delle norme poste a tutela degli eredi necessari. Chiedono, pertanto, accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 1414 c.c. la simulazione dei reciproci atti di compravendita e per l'effetto accertate la lesione delle proprie quote di legittima con richiesta di reintegra per quanto lesa.
Ciò detto, l'analisi della fattispecie concreta impone qualche preliminare considerazione di carattere generale.
L'azione di riduzione (artt. 554 e 555 c.c.) è lo strumento per mezzo del quale l'erede legittimario tutela il proprio diritto alla quota del patrimonio ereditario riservatagli dalla legge contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile.
L'azione mira a far accertare la lesione della quota di legittima e a far dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, le disposizioni lesive.
Si tratta di un'azione personale con cui il singolo legittimario fa valere, nei confronti del beneficiario dell'atto lesivo, il diritto ad una quota astratta dell'eredità, non di un'azione reale con cui si faccia valere un diritto sui beni di cui il defunto abbia disposto in violazione della legittima.
L'azione di riduzione ha, inoltre, effetti reali retroattivi nel senso che la pronuncia di inefficacia dell'atto lesivo ha effetto nei confronti sia del beneficiario della disposizione lesiva che dei suoi aventi causa.
Come già anticipato, la legittimazione passiva spetta, quindi, ai beneficiari delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive (artt. 554 e 555 c.c.). Sono passivamente legittimati anche gli eredi dei beneficiari.
Qualche considerazione di carattere generale si impone anche in tema di oneri di allegazione e di prova.
Il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere di allegare e provare la propria qualità di erede necessario, l'avvenuta lesione della legittima, l'esistenza degli atti da ridurre, precisandone l'ordine cronologico. Allegare la lesione della legittima implica definirne il valore e a tal fine occorre individuare il patrimonio relitto specificando che non vi sono altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione, individuare le disposizioni lesive da riunire fittiziamente, cioè contabilmente, al patrimonio relitto (art. 556 c.c.), precisare le donazioni e i legati ricevuti e per cui non vi sia stata dispensa (art. 564, comma 2,
c.c.).
Per accertare la lesione di legittima è, quindi, necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.) calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (in tal senso, tra le altre, Cass. 11873/93).
L'indagine deve, pertanto, spostarsi sulla individuazione e valutazione dei beni rientranti nell'asse ereditario, avuto riguardo alla data di apertura della successione, nonché della misura in cui gli stessi risultano essere stati concretamente assegnati agli eredi in ragione delle disposizioni testamentarie ovvero dei principi in tema di successione legittima, avuto riguardo ai beni non costituenti oggetto delle richiamate disposizioni.
Ciò premesso, passando ad esaminare la fattispecie concreta all'esame del
Tribunale, sia parte attrice che i convenuti (attori in riconvenzionale) individuano esclusivamente i due atti di cui chiedono, reciprocamente, accertarsi la simulazione della compravendita e conclusi dal comune dante causa rispettivamente in data
17.09.2001 e in 12.12.2002. Nulla specificano, invece, in merito al patrimonio relitto di cui non si conosce in alcun modo l'entità precisa e della cui allegazione erano chiaramente onerati in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c.. In particolare, parte attrice nel proprio atto introduttivo ha difatti dedotto che al momento dell'apertura della successione del sig. , deceduto ab Persona_2 intestato in data 15.08.2007, i beni relitti erano rappresentati esclusivamente da crediti vantati dal de cuius e precisamente : a)euro 36.025,33, quale capitale assicurato;
b) euro 7.103,00 quali somme spettanti al Senatore a titolo di Per_2 rimborso delle spese sanitarie e c) il TFR allo stesso spettante in quanto ex dipendente che non viene, invero, in alcun modo indicato nel quantum in quanto
“ancora in corso di liquidazione”. Tra l'altro, è appena il caso di precisare che le parti non chiariscono neanche se rientri o meno il suddetto TFR nell'asse ereditario da dividere, sebbene ve ne sia menzione nel verbale di inventario.
L'importo, poi, percepito non è neanche specificato entro i termini di preclusione di cui all'art. 183, co VI c.p.c. I termine in cui è consentito alle parti precisare le domande (cfr. memoria istruttoria depositata in data 4.07.2008 da parte attrice in cui nulla viene allegato sul punto).
Né dalle allegazioni dei convenuti e (attori in Controparte_2 CP_3 riconvenzionale) emerge con maggiore chiarezza l'entità del patrimonio relitto del sig. , anzi, non viene in alcun modo fatta menzione ai lasciti del de Persona_2 cuius, bensì viene prospettato, seppur genericamente, che il patrimonio relitto sarebbe stato ben più ampio rispetto a quello effettivamente inventariato quanto a gioielli e beni mobili appartenenti in vita al comune dante causa e celati dalla controparte ed in particolare libretti accesi dal de cuius in favore dei figli del secondo matrimonio e donazioni fatte alla seconda moglie per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà (cfr. pag. 6 della comparsa).
Già tale indeterminatezza circa l'effettiva entità del patrimonio relitto, incidendo sul piano dell'onere della prova, conduce al rigetto delle reciproche domande di riduzione per non avere le parti in causa fornito prova piena e confortante circa la lesione della propria quota di legittima.
Ne consegue quindi il rigetto delle reciproche domande di riduzione.
In ogni caso, osserva il Tribunale che a corroborare le conclusioni a cui si giunge in questa sede, militano anche le risultanze dell'istruttoria quanto alle proposte domande di simulazione per cui, anche ove si giungesse all'accoglimento delle suddette domande, il risultato non potrebbe essere diverso stante la sostanziale omogeneità di valore dei beni aggrediti, tali da confortare già ab origine circa la insussistenza delle lamentate lesioni delle quote di legittime. Molteplici gli indizi a disposizione del Tribunale che confortano circa la natura simulata di entrambi gli atti oggetto di impugnativa nel presente giudizio, valutazione effettuata in questa sede incidenter tantum, a maggior sostegno della infondatezza delle spiegate domande di riduzione, essendo state le prime azionate proprio strumentalmente all'accoglimento dell'azione di riduzione.
Come è noto, difatti, poiché in tema di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, la prova non può che essere indiziaria e presuntiva, trovano applicazione i principi consolidati in materia di presunzioni semplici: rientra, cioè, nei compiti del giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit;
i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28224 del 2008)..
Depongono per la simulazione di entrambe le due compravendite censurate in questa sede e l'esistenza, per l'effetto, di due donazioni dissimulate, in favore dell'attrice da una parte e dei figli del primo matrimonio del de cuius, i seguenti elementi gravi, precisi e concordanti, emergenti in gran parte da entrambi gli atti impugnati in questa sede: lo stretto rapporto familiare tra il venditore e gli acquirenti (rispettivamente figli di primo letto e moglie); il prezzo non congruo rispetto alle dimensioni e consistenza degli immobili che emergono dalla stessa descrizione contenuta nell'atto; la presenza per entrambi gli atti di due testimoni;
l'assenza di prova del pagamento del prezzo ma la mera quietanza rilasciata dal venditore all'atto del rogito “di aver ricevuto precedentemente” il prezzo.
Come è noto, difatti, qualora l'azione di simulazione proposta da un terzo si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile (Sez. 2, Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018,
Rv. 649176 - 02, Sez. 2, Sentenza n. 5326 del 2/03/2017, Rv. 643061 - 01). La dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha, infatti, valore di prova del pagamento.
Ebbene, nulla ha provato la RA , dichiarata finanche decaduta Parte_1 dalla prova orale con ordinanza resa 9.2.2011, quanto all'effettivo versamento della somma concordata per l'atto di compravendita. Con riguardo alla natura simulata di quest'ultimo atto, non può non evidenziarsi che nell'inventario redatto la stessa RA dichiarava, con dichiarazione da rendersi ampiamente Pt_1 confessoria, “mio marito prima del suo decesso aveva effettuato donazioni di tutti i suoi beni immobili ai figli e alla sottoscritta” (cfr. processo verbale di inventario dell'11.12.2007).
Quanto, invece, all'atto di compravendita stipulato tra il sig. e i figli Persona_2 del primo matrimonio non può giungersi a valutazioni diverse, nonostante la prova orale ammessa. Non può che evidenziarsi sia l'inattendibilità del primo testimone ammesso, madre degli asseriti acquirenti e pacificamente residente nell'immobile oggetto di causa, che la assoluta genericità delle dichiarazioni rese dall'altro testimone, la RA , zia dei convenuti. Quest'ultima, difatti, si Testimone_1 limitava a dichiarare in occasione dell'udienza in cui veniva sentita, di aver assistito a dei trasferimenti di denaro in contanti, in 7-8 volte, ma nulla precisando in merito all'entità ed alla effettiva corrispondenza al prezzo pattuito e limitandosi a riferire di dichiarazioni apprese de relato (cfr. verbale di causa del 9.2.2011).
A ciò si aggiungano inevitabilmente anche gli esiti della ctu grafologica svolta in corso di causa, a fronte del disconoscimento operato e avente ad oggetto la dichiarazione del 31.05.2003 a firma del sig. il quale confermava, Persona_2 in quella sede, la natura dissimulata dell'atto di compravendita stipulato con i convenuti in data 17.09.2001. Il ctu nominato dal Tribunale ha, con relazione depositata in data 27.08.2010 da ritenersi ampiamente condivisibile in quanto neanche specificamente contestata quanto agli esiti dai convenuti, confermato la riconducibilità al sig. della suddetta dichiarazione di scienza. Persona_2
Quanto al valore probatorio da fornire a tale scrittura, giovi ricordare che in tema di simulazione, è ben noto che la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale e che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio (Cass. 4.5.1998
n. 4410), di tal che la controdichiarazione non solo non deve essere coeva all'atto simulato ma non deve neppure necessariamente provenire da tutte i partecipi all'accordo simulatorio potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione.
E, tuttavia, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta (Cass. n. 4410-98 cit.; Cass. 7084-92), da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che gli derivano dall'atto contro cui questa è redatta.
Nel caso di specie, seppur vero che la dichiarazione si attribuisce alla parte venditrice, il de cuius , mentre la parte svantaggiata doveva Persona_2 identificarsi nei figli dello stesso, odierni convenuti che, nell'atto simulato, figuravano acquirenti a titolo oneroso, e che dalla controdichiarazione sarebbero apparsi donatari, traendo da ciò evidente svantaggio nella sede successoria, la stessa può in ogni caso valutarsi come indizio unitamente a tutte le altre emergenze processuali.
Concludendo, seppur vero che non possa escludersi in via generale l'autonomia dell'azione di simulazione rispetto all'azione di riduzione, appare evidente dalle conclusioni rassegnate da entrambe le parti in causa, che tale domanda sia stata avanzata sia dagli attori che dai convenuti (attori in riconvenzionale) in via funzionale all'accoglimento dell'esperita azione di riduzione.
Il rigetto nel merito di entrambe le reciproche domande di riduzione per mancanza di prova circa la effettiva lesione della quota di legittima riservata agli eredi legittimari, per tutte le ragioni argomentate sopra, impone, quindi, l'assorbimento di tutte le altre domande pure proposte in atti e alle suddette domande collegate in via funzionale.
La soccombenza reciproca, unitamente alla peculiarità della vicenda, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in causa, anche di quelle occorse per la stesura della CTU e già liquidate in corso di causa che vengono, quindi, poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2668 cc, va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella intestata composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. rigetta le domande di riduzione proposte da entrambe le parti;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. compensa, altresì, le spese occorse per la stesura della ctu;
4. ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Salerno–
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 4.3.2008 al n. 9404
Registro generale ed al n. 6536 Registro particolare.
Così deciso in Vallo della Lucania, nella camera di consiglio del 10.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni