Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/06/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1365/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1365/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Udine in Vicolo Parte_1 C.F._1
Porta n. 5 presso lo studio dell'avv. LOMBARDI ISABEL, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Treviso in Controparte_1 C.F._2 via Monterumici n. 8 presso lo studio dell'avv. MARANGON MONICA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1)i genitori avranno diritto di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, fermi restando i reciproci obblighi di legge, e si danno sin d'ora assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori, per quest'ultime solo a scopo turistico;
2)darsi atto che le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella residenza che ella comunicherà
e che sarà fissata indicativamente nella zona di Portogruaro. Il signor concede sin d'ora il suo benestare al cambio Pt_1
1
3)darsi atto che il padre, finché eserciterà la professione di banconiere presso la pasticceria caffetteria “Tania e Paola” e con gli orari menzionati, avrà diritto di tenere con sé le figlie come segue:
A) a fine settimana alternati con prelievo da parte del Sig. alle ore 16.00 del venerdì in base ai turni lavorativi Pt_1
e riconsegna presso la residenza materna alle ore 21.00 della domenica sera;
nei fine settimana ove le minori staranno con la madre, il padre le terrà con sè il giorno libero che può capitare di martedì o di mercoledì secondo i turni settimanali con prelievo all'uscita di scuola e riconsegna alla madre alle ore 21.00;
B) durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere fino a tre settimane anche non consecutive con i figli, nel periodo compreso tra i mesi di giugno (dal termine dell'anno scolastico) e di settembre (inizio anno scolastico) di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie e ciascun genitore dovrà assicurare il contatto telefonico delle medesime con l'altro genitore almeno una volta al giorno;
C) per quanto concerne le vacanze natalizie si prevede, indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori, che le minori abbiano a trascorrere le predette ad anni alterni: di regola dal 24 al 30 dicembre con un genitore, con la previsione che il giorno di Natale le figlie staranno a pranzo con la madre e cena con il padre o viceversa, e dal 31 dicembre all'inizio della scuola con l'altro genitore;
D) in relazione alle vacanze pasquali si prevede indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori, che le minori abbiano a trascorrere ad anni alterni: di regola dal giovedì (inizio vacanze) sino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
E) per le altre festività infrannuali (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno….) verranno godute dal genitore presso cui le minori soggiornano, salvo diverso accordo tra genitori
4)a titolo di contributo al mantenimento delle figlie il Sig. si obbliga a versare una somma pari ad € 450,00 Pt_1 mensili (euro 225,00 ciascuno) da versarsi alla sig.ra entro il giorno 20 del mese a mezzo di bonifico con valuta CP_1 fissa e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie riguardanti la salute, l'educazione e lo svago delle figlie, come meglio indicate nel Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati sottoscritto dal Presidente
Vicario del Tribunale di Gorizia e dal Presidente della sezione di Gorizia dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia in data 01.06.2016, il sig. si obbliga a rimborsare il 70% delle spese straordinarie, con obbligo di Pt_1 rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato la predetta spesa entro la fine del mese successivo alla richiesta scritta, comunque comunicata (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mediante posta elettronica e/o tramite applicazione whatsapp) e corredata da idonea documentazione. I ricorrenti convengono che l'assegno unico e universale continui ad essere percepito esclusivamente (100%) dalla sig.ra CP_1
2 5) la sig.ra dovrà farsi parte diligente nel presentare ogni anno tutte le domande legate ai contributi per le figlie CP_1
e attualmente dote famiglia, dote scuola, eventuali bonus sport erogati dal Comune. I predetti contributi Per_1 Per_2 sono solitamente legati alle spese straordinarie per i figli di natura sportiva, gite scolastiche, centri vacanze, spese sostenute nella misura del 70% dal sig. e 30 % dalla sig.ra Per decisione concorde dei genitori, al momento della Pt_1 CP_1 ricezione tali contributi verranno versati e/o accreditati sul conto corrente del genitore che li ha anticipati secondo la proporzione in cui sono stati pagati;
6)le detrazioni per le spese straordinarie saranno godute da ciascun genitore nella medesima quota di partecipazione alle spese stesse;
7)i figli rimangono a carico di ciascun genitore al 50%:
8)i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie;
9)l'abitazione familiare sita in Cormons (GO) Via Ippolito Nievo n. 7, di proprietà esclusiva degli zii paterni del sig.
rimane assegnata al sig. Pt_1 Pt_1
10)darsi atto che la Sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza ed a prelevare tutti i suoi effetti personali e CP_1 gli ulteriori beni, concordati con il Sig. entro il 30/06/2025. Le parti si danno reciprocamente atto che la Sig.ra Pt_1 riconsegnerà al Sig. tutte le chiavi dell'abitazione entro il 30/06/2025; CP_1 Pt_1
11) il sig. è proprietario di un cane Border Collie di nome NO;
darsi atto che lo stesso continuerà a vivere presso Pt_1 la residenza del Sig. che si occuperà di ogni necessità dell'animale per cure, vaccinazioni ed alimentazione;
la Sig.ra Pt_1 potrà tenere con sé l'animale ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con il Sig. CP_1 Pt_1
12)darsi atto che le parti hanno definito tutte le questioni patrimoniali che li riguardano e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente ad alcun titolo, fatti salvi gli obblighi di cui ai punti precedenti;
13)le spese legali rimangono compensate tra le parti, con la conseguenza che ciascuna parte provvederà al versamento delle competenze dovute al proprio difensore, con espressa rinuncia da parte dei Legali, alla solidarietà professionale ex art. 13
L.P comma 8.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 22/04/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/04/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver intrapreso una relazione nel corso della quale nate le figlie a Persona_1
MA (UD) in data 21/11/2017 e a ON (TS) in data 16/08/2020, Persona_2 hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
3 genitoriale nei confronti delle figlie e ai contributi economici in favore di queste, alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 29/05/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza, provvedendo, altresì, all'integrazione documentale richiesta.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse delle figlie minori.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e ai contributi economici in favore di queste, come sopra riportati.
- Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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