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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Settima Sezione Civile composta dai magistrati: Maria Rosaria Rizzo Presidente rel. Paola Agresti Consigliere Maria Speranza Ferrara Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 135/2017 (a cui è riunito il fascicolo n. 293/2017) R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2024, con termini di legge ex art. 190 cpc abbreviati, e vertente tra le seguenti parti
Appellante e appellata (Cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. Rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio De Propris (Cod. fisc. C.F._1
) ed (Cod. fisc. )
[...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
Appellata e appellante
(Cod. fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Cagnucci C.F._4 CodiceFiscale_5
)
[...]
Oggetto: Azione di regolamento dei confini – Azione di riduzione in pristino
Fatto e diritto
§ La società e, con autonomo atto di impugnazione, il cui CP_1 Parte_1 giudizio è stato qui riunito, impugnano la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1052/2016, che, in accoglimento parziale della domanda, proposta dalla ha accertato che il Pt_1 confine tra le proprietà delle parti è quello catastale rappresentato nell'elaborato grafico denominato “ P1” allegato alla C.T.U., redatta in corso di causa;
per l'effetto, ha condannato la società ad eseguire, a sua cura e spese, i lavori di CP_1 demolizione della porzione del suo fabbricato, pari alle dimensioni di mq 0,59, come individuata, con colorazione viola, nell'elaborato grafico allegato “R” alla relazione del C.T.U; ha rigettato l'ulteriore domanda di accertamento della violazione delle distanze minime tra edifici, nonchè quella proposta, in via riconvenzionale, dalla società di condanna al risarcimento per lite temeraria;
ha posto a CP_1 definitivo carico di entrambe le parti le spese già liquidate in favore del CTU, nella misura del 50% ciascuna;
dichiarato integralmente compensate le restanti spese processuali.
§ La vicenda, oggetto della controversia, può essere così riassunta: La proprietaria del terreno in Subiaco, distinto in Catasto al foglio 31, particelle Pt_1
574 e 624, confinante con la strada comunale su due lati, con la proprietà su un Per_1 altro lato, e con la particella 950 (ex particella 702/parte) di proprietà della società convenuta, sul quarto lato, ha rappresentato di aver già segnalato all'autorità amministrativa che quest'ultima società stava costruendo un fabbricato da cui sarebbe certamente derivata la violazione di norme di attuazione del PRG comunale, in relazione alle distanze tra gli edifici e tra i fondi;
di aver accertato, tramite perizia di parte, che era stato chiesto il rilascio della concessione edilizia, indicando, nel progetto, una linea di confine diversa da quella catastale e che l'edificio, come risultava anche da una perizia fatta redigere dal Comune di Subiaco, era stato costruito sconfinando, in parte, nella sua proprietà ed in violazione delle distanze minime prescritte per gli edifici;
inoltre, la parte del fabbricato che doveva essere interrata costituiva un seminterrato, anche in questo caso, in violazione delle norme civilistiche e comunali in materia di distanze. Ciò posto, ha chiesto l'accertamento dell'esatto confine tra i fondi, della violazione delle distanze minime tra gli edifici, così come prescritte dall'art. 873 cc e dagli articoli 6, 8 e 11 delle norme di attuazione del PRG, con conseguente condanna al ripristino mediante rimozione delle parti dell'edificio realizzate in violazione.
§ Il tribunale ha accolto parzialmente la domanda, aderendo agli accertamenti del ctu, sulla scorta delle seguenti considerazioni: i) la distanza minima di 10 metri tra costruzioni (prescritta dall'art. 9, punto 2, D.M. 1444/68; nonché dall'art. 8 NTA del PRG del Comune di Subiaco approvato con deliberazione della GR Lazio n° 6022 del 4.11.1982) risulta sostanzialmente rispettata, in un contemperamento degli interessi contrapposti, tranne un minimo sconfinamento di un'ugualmente minima porzione della costruzione. ii) la distanza è rispettata anche tra l'area definita come terrazzo – e che non è tale – ed il fondo vicino;
iii) uno sconfinamento dal confine di fatto di mq 1,36, e catastale di mq 0,59; è stato utilizzato come riferimento il confine catastale, stante la minor dimensione della porzione edificata in violazione della normativa, e, dunque, condannata la società convenuta alla demolizione della porzione pari a mq 0,59, così come individuata con colorazione viola nell'elaborato grafico allegato R alla relazione del CTU.
§ La società propone sette motivi di appello, che possono essere così CP_1 riassunti:
- errore di compensazione dei frazionamenti – violazione delle regole tecniche e carenza di motivazione;
l'appellante sottolinea che lo sconfinamento accertato è minimo e si basa su un presupposto erroneo avendo il ctu utilizzato, come base di calcolo, il confine di fatto esistente tra le due proprietà, e rappresentato da un muro, Pt_1 Per_1 risalente alla prima lottizzazione, in un punto di intersezione diseguale tra le due proprietà, e non quello catastale, a cui è, invece, si è agganciata la nella CP_1 fase di progettazione, prima, ed edificazione poi, errore che avrebbe causato l'accrescimento del fondo di circa 200 mq e, per l'effetto, lo spostamento in Pt_1 avanti, verso il fondo del confine in contestazione e il mancato rispetto CP_1 delle distanze minime tra edifici prescritte. Richiama le conclusioni del proprio consulente, sostenendo che il muro può costituire il confine tra le due proprietà, ma non nel punto individuato, contraddistinto con la lettera “c”, a sud della linea di confine, ma piuttosto nel punto a nord della stessa linea denominato “A” o, in subordine, nel punto “B1” quello di intersezione per effetto della compensazione;
- errata definizione del confine di fatto, anche tra le proprietà – perché CP_1 Pt_1 da individuare in quello tracciato dai paletti in legno di castagno, coincidente con il confine catastale, e non in quello in ferro costituente la recinzione del cantiere, che corrisponde ad esigenze diverse;
- errata graficizzazione del distacco da Parte del C.T.U., anche se non dirimente ai fini della decisione;
- tolleranza Catastale; l'appellante sottolinea che l'irregolarità nel distacco, pari a 0,56 mq, rappresenta lo 0,0006% dell'intero edificio, di proprietà della Controparte_1
e, pertanto, non superando il 2% del predetto edificio, non può essere ritenuto difforme dal titolo abilitativo, e, quindi, un abuso edilizio, a mente di quanto dispone l'art. 34 D.P.R. 380/2001.
- deroga alle distanze per il cd. “cappotto termico; contesta l'omessa considerazione dell'esistenza di un cappotto termico per la coibentazione nell'edificio di parte appellante che, a norma del d.lgs. 115/2008, consente di derogare alle distanze minime legali tra costruzioni per i sette centimetri eccedenti i trenta centimetri.
- fiscalizzazione dell'abuso; in subordine, allega la sussistenza dei presupposti per procedere alla fiscalizzazione dell'abuso, a norma dell'art. 34, co. 2, D.P.R. 380/2001, in ragione del pregiudizio che potrebbe subire la staticità dell'edificio, qualora si andasse a demolire la parte di fabbricato interessata dal decisum del Tribunale;
- mancato raggiungimento dell'onere della prova in tema di azione di regolamento di confini: la non avrebbe dato la prova rigorosa della proprietà del fondo Pt_1 confinante, richiesta per l'azione di rivendicazione;
l'immobile sarebbe, peraltro, abusivo e colpito da ordine di demolizione mai ottemperato.
§ , con separato appello, qui riunito, propone due censure. Parte_1
1) “Violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di legge” Contesta un duplice errore nella calibrazione della mappa compiuto dal C.T.U Il primo, consistente nell'utilizzo della mappa non dell'intero foglio, ma a una porzione molto più piccola, uno stralcio, la cui definizione dei quadranti sarebbe stata compiuta arbitrariamente, utilizzando parametri interni rispetto ai vertici del reticolo, quindi non attendibili e non verificabili, anche per essere stati apposti a matita. Il secondo, consistente nel riportare ciascun quadrante dello stralcio alla misura precisa di 200 metri per ogni lato, deformando il sistema cartografico originale, nonché rendendo inattendibili e inaccettabili (perché fuori dai limiti di tolleranza pari a 0,40 m previsti dalla normativa), i risultati conseguiti, dal momento che tale metodologia ha spostato il confine di quasi due metri a danno dell'attrice.
2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 113, I comma c.p.c.”, per aver il tribunale aderito alla C.T.U. redatta in violazione di specifiche norme di legge.
§ La Corte rilevato che entrambe le parti hanno chiesto il rinnovo della ctu, svolta innanzi al tribunale, ha nominato un nuovo consulente di ufficio, che non è giunto a conclusioni sostanzialmente difformi. La contesta nuovamente la ctu sotto diversi profili, chiedendone il rinnovo. Pt_1
Seguendo l'ordine delle contestazioni, la prima riguarda i criteri di determinazione del confine catastale e di fatto, proponendo la verifica della genesi delle linee da riconfinare ovvero se generate direttamente sulla mappa d'impianto oppure con successivo frazionamento. In sostanza, lamenta che il ctu non ha considerato il frazionamento avvenuto negli anni '60, mentre avrebbe dovuto sovrapporre i dati del frazionamento con il rilievo fatto, in modo da ricavare le necessarie osservazioni e, in particolare che “il frazionamento che ha dato origine al confine tra le proprietà
attuali particelle 624 (Finotti) e 1243 e 1244 (già 270 prima ed ex Parte_2 Contr 950 poi, è stato redatto su estratto di mappa rilasciato dall' Controparte_1
(estratto di mappa n. 6512 del 09/03/1965), con il metodo degli allineamenti” La seconda critica riguarda l'attendibilità dei punti fiduciali topografici utilizzati dal ctu. Si tratta di una mera reiterazione di critiche, mosse dal proprio consulente, a cui il ctu ha risposto puntualmente. Dal verbale delle operazioni peritali, 26.1.2024, risulta che le modalità operative sono state stabilite d'accordo con i ctp (… rilievo con GPS con limite di correzione dei punti occupati inferiore a tre centimetri;
utilizzo anche di punti di riferimento trigonometrici per iperdeterminazione delle coordinate di stazione, saranno misurati anche vertici d'impianto con approssimazione di tolleranza catastale””). Il ctp contesta l'omessa ricostruzione del frazionamento, ma il ctu ha utilizzato i punti fiduciali, identificati e pubblicati dall'Agenzia del Territorio e nel rispetto delle Circolari del Ministero delle Finanze, e anche due stazioni fisse, già precedentemente individuate sui luoghi di causa, in accordo con entrambi i C.t.p., nonché una strumentazione dotata di un
“sistema automatico di compensazione che identifica le misure celerimetriche e angolari più realistiche”. I punti fiduciali, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, sono raccomandati da circolari, specificamente indicate dal ctu, e manca una puntuale contestazione al riguardo. Dirimente è poi la considerazione che le conclusioni raggiunte non sono dissimili da quelle del ctu, nominato del tribunale, che ha basato il suo metodo proprio sul frazionamento effettuato negli anni sessanta e ha riferito di un consistente margine di approssimazione delle mappe e dei frazionamenti degli anni '60, “redatti non sulla base di rilievi strumentali, ma sulla base di progressive metriche appoggiate a linee grafiche”. In conclusione, il c.t.u e il topografo d'ufficio, in primo grado, hanno utilizzato proprio la base cartografica (mappe e frazionamenti cartacei degli anni '60), che si chiede qui di utilizzare, mentre in questo grado di giudizio, si è fatto ricorso al metodo di rilievo in uso all'attualità e… cartografia digitale messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio”, con un margine di approssimazione meno significativo. Le conclusioni sono sovrapponibili, nonostante il diverso metodo seguito, con alcune eccezioni che si andranno di seguito ad esaminare, in ragione dei motivi di appello. Le argomentazioni svolte superano in radice le contestazioni estremamente tecniche esposte dalla con autonomono atto di appello, e che riguardano la ctu, svolta Pt_1 innanzi al tribunale: in particolare, il duplice errore nella calibrazione della mappa compiuto dal C.T.U. e, dunque, la violazione della normativa richiamata. Non sono puntualmente contestati i criteri utilizzati dal ctu nominato in appello, seguendo le linee guida, e non sono chiare le critiche riguardanti l'effettiva posizione del fabbricato E' generico il riferimento, nell'atto di appello, ad un dato CP_1 catastale aggiornato all'anno 2010, nemmeno puntualmente richiamato, mentre le argomentazioni difensive sono copiose ed estremamente tecniche, così come quelle del ctp, di oltre cento pagine, tali da non consentire un immediato confronto con le indagini peritali, chiare nella loro essenzialità, anche in sede di chiarimenti. Quanto al confine catastale e di fatto, entrambe le consulenze muovono da una distanza minima dal confine, prevista dalla normativa vigente, di 5,50 metri. Il ctu ha accertato uno sconfinamento di m 1,36 dal confine di fatto e di m. Pt_3
0,59 dal confine catastale. Il ctu, arch. ha accertato che il confine di fatto coincide con il muro di Per_2 contenimento a ridosso della scarpata;
la distanza minima dell'edificio CP_1 dal confine catastale di m.5,50 e quindi, in regola;
la distanza minima dell'edificio dal confine di fatto di circa m. 2,45 perché il confine di fatto è stato
CP_1 realizzato sulla proprietà non in corrispondenza del confine catastale;
ha poi
CP_1 precisato, in sede di chiarimenti alle osservazioni del consulente di parte che,
CP_1 alla data del sopralluogo, “i paletti in castagno” erano stati divelti e l'unico confine materializzato era il muretto che si trova a quota edificio
CP_1
Quanto alla distanza tra costruzioni, i cc.tt.uu.concordano su una distanza minima legale di mt 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (prescrizione recepita dalla normativa comunale). Il primo consulente ha accertato un'altezza variabile del fabbricato, di proprietà
al confine con la proprietà per una piccola porzione pari a 5,48 mq;
CP_1 Pt_1 circostanza a cui il tribunale non ha dato rilievo, ritenendo un sostanziale rispetto della distanza legale, anche in un contemperamento degli opposti interessi. Il ctu, nominato in appello, nell'aderire alle osservazioni del ctp ha ritenuto, CP_1 invece, rispettata anche la distanza tra costruzioni ( “Queste seguenti Osservazioni del c.t.p. si ritengono accoglibili e si recepiscono nelle risposte conclusive: - Parere Regione Lazio n° 105505 del 04/08/2008 recita: “l'altezza degli edifici è data dalla media delle altezze dei fronti degli edifici stessi;
l'altezza di ciascun fronte di ogni fabbricato è data dalla media delle altezze del fronte stesso(…) le Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Subiaco all'Art. 13 specificano che: 'nel caso di edifici in cui la linea di terra e quella di copertura non siano orizzontali, si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari o mistilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze la maggiore di tale altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non può superare del 20% ovvero di due metri l'altezza massima consentita. La media delle altezze così ricavata non deve comunque superare l'altezza massima prevista dalle norme dello strumento urbanistico per zona.' All'Art. 14 si intende per altezza della costruzione la media delle altezze delle fronti, calcolate secondo il parametro H, e non deve superare l'altezza massima consentita dalle norme per le diverse zone. Ne consegue che nel caso dell'edificio a media delle CP_1 altezze, intese come da norme di attuazione del P.R.G., risulta pari a m.9,90.” E' evidente la sovrapponibilità degli accertamenti, peraltro, in misurazioni di minima entità e con la precisazione dell'ultimo consulente che “Riguardo alla misura delle distanze l'unica differenza significativa deriva dalla circostanza che la consulenza di primo grado non aveva considerato il fatto che una porzione della particella ove è costruito l'edificio NON confina con la proprietà infatti la particella CP_1 Pt_1
1243 (intestata ad altra ditta) per una porzione è frapposta tra la particella Pt_1
1220 e la particella 1244 (cfr. Tav.1).”: la tavola 1 riguarda il confine catastale CP_1
e di fatto tra le proprietà delle parti.
§ La sentenza va, dunque, riformata limitatamente al punto 3 del dispositivo, dovendosi rigettare la domanda di accertamento della violazione delle distanze legali. L'interesse comune all'accertamento del confine e, dunque, ad una regolamentazione dei rapporti di vicinato, giustifica la compensazione delle spese di ctu, nella misura del 50%, per il doppio grado di giudizio. In una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, tenuto anche conto delle difficoltà degli accertamenti, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, anche per questo grado.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 1052/2016, fermo il resto,
- rigetta la domanda di accertamento di violazione delle distanze legali, proposta dalla
Pt_1 rigetta l'appello proposto dalla che dichiara tenuta al pagamento di un ulteriore Pt_1 importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
- dichiara la compensazione delle spese processuali, anche per questo grado di giudizio, comprese quelle di ctu. Roma, 22.1.2025
. IL PRESIDENTE