CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 705/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in VENENZIA MESTRE, VIA OSPEDALE n. 18, con il patrocinio degli avv.ti PEA ROBERTO e SILVESTRINI ELISA,
contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 25 elettivamente domiciliato in VENEZIA MESTRE, VIA FRATELLI RONDINA n. 6,
con il patrocinio degli avv.ti TELLA NICOLA, FERRUZZI MAURO e FABRIS
FRANCESCO,
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv.
CHERSEVANI PAOLO MARIA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1964/2024, pubblicata in data
11.3.24.
Conclusioni dell'appellante:
I) Nel merito:
I – Accertata l'esistenza di gravi vizi e difetti dell'immobile di cui è causa, condannarsi l'arch. nella sua qualità di progettista e D.L., ai sensi degli artt. 2043 Controparte_1
e/o 2236 c.c., al pagamento a favore dell'attore di tutti i danni patiti e patiendi, che si quantificano in Euro 250.000,00, salvo diversa maggiore o minore giudiziaria quantificazione, anche a mezzo di C.T.U., con gli interessi legali e la rivalutazione dal dovuto al saldo.
II - In ogni caso condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al deprezzamento dell'immobile e ai disagi affrontati per effetto del limitato godimento dell'immobile di cui è causa e per il disagio conseguente alla realizzazione dei lavori per l'eliminazione dei vizi denunciati, danni da determinarsi in corso di causa anche a mezzo c.t.u. od in subordine in via equitativa, oltre al rimborso delle spese sostenute.
pagina 2 di 25 III - Condannare gli appellati alla restituzione delle somme medio tempore versate dal sig. a saldo delle spese di causa liquidate dal giudice di prime cure. Pt_1
IV — Spese e competenze di lite integralmente rifuse per entrambi i gradi di giudizio,
ivi comprese quelle di c.t.u., c.t.p. e quelle relative al giudizio per A.T.P. ivi comprese quelle del CTP sostenute in tale sede (Tribunale di Venezia, R.G. n. 3931/2016).
II) In via istruttoria
1) Disporsi CTU con il seguente quesito:
- descriva il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa ed eseguiti gli opportuni sopralluoghi e verifiche, le condizioni attuali dello stato dell'immobile di cui è causa,
con riferimento a strutture, impianti e materiali utilizzati, la relativa conformità al progetto elaborato dalla parte convenuta e al capitolato speciale d'appalto, nonché alla normativa esistente;
- descriva il CTU gli eventuali vizi e difetti di funzionamento, le cause degli stessi e se essi siano addebitabili all'arch. quale Direttore dei Lavori e Controparte_1
Progettista;
- appuri il CTU la effettiva classe energetica di appartenenza dell'immobile di cui è
causa e stabilisca conseguentemente quale effetto abbia tale diversa classificazione sul valore dell'immobile e sui costi sostenuti per la gestione dello stesso;
- determini altresì il CTU se i vizi e i difetti di funzionamento riscontrati siano riparabili ed, in tal caso, quali interventi si rendano necessari per la loro eliminazione, i relativi costi anche in considerazione della documentazione presente in atti, i tempi di intervento, per l'ipotesi in cui i vizi e i difetti di funzionamento non siano riparabili,
precisi quale sia la conseguente diminuzione di valore dell'immobile e quantifichi il danno per mancato godimento dell'immobile nel tempo necessari per l'esecuzione delle opere.
pagina 3 di 25 - attualizzi gli importi indicati nella consulenza d'ufficio resa dall'arch.
[...]
datata 02/05/2017. Per_1
2) Si richiamano le istanze di cui alle alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3
c.p.c., ritualmente dimesse nel giudizio di primo grado che debbono intendersi qui integralmente richiamate.
3) Si chiede che venga disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado (T. Venezia
r.g. n. 12296/2019) nonché del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo (T. di Venezia r.g. n. 3931/2016).
Conclusioni dell'appellato arch. CP_1
IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente l'appello del sig. e le domande Pt_1
tutte con lo stesso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: nel caso di accoglimento, anche parziale del proposto appello, rigettata ogni avversa eccezione siccome tardiva e/o infondata, accertare e dichiarare l'obbligo della compagnia di assicurazioni Controparte_2
in forza dei plurimi contratti di assicurazione stipulati, a tenere indenne e manlevato l'arch. da qualsivoglia condanna e/o addebito derivante dalla Controparte_1
presente causa ed, in particolare, dalle domande tutte promosse nei suoi confronti dal sig. con l'atto di citazione notificato in data 20.11.2020 e del successivo Parte_1
atto di citazione in appello notificato il 17.04.2024, con ogni conseguente statuizione di condanna;
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: nel caso di accoglimento, anche parziale del proposto appello, si chiede di procedere alla prosecuzione dell'istruttoria ammettendo l'appellato a prova per interrogatorio formale dell'attore sig. e Parte_1
testi sui seguenti capitoli di prova:
pagina 4 di 25 1) Vero che nel novembre 2013 la sig.ra ha incaricato l'arch. Parte_2 Persona_2
iscritto all'Ordine APPC Venezia, con studio in Venezia-Mestre, via Mantovani n. 7 di assisterla e fornirle consulenza con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in
Venezia-Mestre, via dei Salesiani n. 13/L di cui è causa?
2) Vero che nel corso della sopra descritta attività di assistenza e consulenza l'arch.
nel periodo novembre 2013 / marzo 2014 ha effettuato numerosi sopralluoghi Per_2
sull'immobile di cui è causa al fine di verificare l'esistenza dei vizi e/o difetti lamentati dalla sig.ra Parte_2
3) Vero che nel corso di tali sopralluoghi, in particolare in quelli del 19.12.2013 e del
21.02.2014, l'arch. ha incontrato l'arch. ed altri collaboratori e Per_2 CP_1
consulenti di per discutere della lamentata esistenza di vizi e difetti dell'immobile CP_3
di cui è causa, delle loro cause e delle possibili soluzioni agli stessi?
4) Vero che, all'esito di tali incontri, l'arch. per la sig.ra e l'arch. Per_2 Parte_2
per , hanno concordato l'esecuzione dei lavori specificamente elencati CP_1 CP_3
nell'allegato A) “ELENCO INTERVENTI E LAVORI SU IMMOBILE CAPEZZERA”
alla transazione 03.03.2014, doc. 11 che ivi si rammostra al teste?
5) Vero che, dopo la sottoscrizione della transazione 03.03.2014 l'arch. ha Per_2
controllato e supervisionato per contro della sig.ra l'esecuzione da parte di Parte_2
di tutti i lavori concordati? CP_3
6) Vero che dopo il completamento dei lavori nel maggio 2014, l'arch. ha Per_2
verificato la avvenuta completa esecuzione di lavori concordati da parte di ? CP_3
7) Vero che l'avv. , nello svolgimento dell'incarico di assistenza e Testimone_1
difesa della sig.ra ha redatto ed inviato all'avv. Nicola Tella le Parte_2
comunicazioni email ivi prodotte come docc. 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 allegate a comparsa e che ivi si rammostrano al teste? CP_1
pagina 5 di 25 Si indicano come testi: l'arch. di Venezia-Mestre; il geom. Persona_2 Tes_2
di SP (VE); il sig. di SP (VE); l'avv.
[...] Testimone_3 Tes_1
di Venezia-Mestre;
[...]
IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla integrale rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Conclusioni della appelata : Controparte_2
In via preliminare: accertato che l'appello avversario non ha una ragionevole probabilità
di essere accolto, dichiararlo inammissibile e manifestatamente infondato ex art. 348 bis cpc.
Nel merito: Rigettare l'appello principale perché infondato, in fatto ed in diritto, e per gli effetti confermare i relativi capi della sentenza impugnata.
Nel merito in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento dell'appello principale, ex art. 346 cpc si chiede:
- In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione dei diritti azionati dal sig. nei confronti dell'arch. e per gli Parte_1 Controparte_1
effetti rigettare le relative domande.
- Nel merito: respingere la richiesta di risarcimento formulata dal sig. , Parte_1
perché infondata, eccessiva e non provata, e per gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata dall'arch. Controparte_1
- Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità dell'arch. per i fatti de quibus, accertare l'inoperatività, Controparte_1
per i motivi dedotti, della polizza n. 1/1467/122/110745733 - 1/1467/122/110745733/1
stipulata dall'arch. con , e per l'effetto Controparte_1 Controparte_2
respingere la domanda di garanzia dallo stesso formulata nei confronti di
[...]
, perché infondata, in fatto ed in diritto. Controparte_2
pagina 6 di 25 - Nel merito in via ulteriormente subordinata: nel denegato caso di accoglimento della domanda di garanzia formulata dall'arch. accertare e dichiarare il Controparte_1
grado responsabilità ad egli ascrivibile nella causazione dei danni ex adverso lamentati,
e per gli effetti dichiarare tenuta a tenere indenne il proprio Controparte_2
assicurato nei limiti del grado di responsabilità allo stesso ascrivibile, di cui si chiede venga dichiarata in maniera espressa la percentuale, ed in ogni caso dichiarare
[...]
tenuta a garantire il proprio assicurato entro i limiti di polizza Controparte_2
contrattualmente previsti.
In ogni caso: compensi, spese imponibili, anticipazioni esenti, spese forfettarie 15%,
IVA e CPA rifuse, di primo e secondo grado.
In via istruttoria:
A) ci si oppone alla richiesta di supplemento/integrazione di CTU e alla relativa formulazione del quesito stante gli effetti preclusivi dell'accordo transattivo del
3.3.2014 in ordine ai diritti azionati da parte appellante, nonché alla luce delle eccezioni di prescrizione e decadenza formulate;
B) si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati dalla difesa del sig. e Pt_1
non ammessi nel giudizio di primo grado per i motivi già indicati nella III^ memoria ex art. 183, comma VI, cpc.
Si eccepisce inoltre l'inammissibilità dell'assunzione della testimonianza ex art. 246 cpc dell'ing. in quanto potenziale parte nel presente giudizio. Tes_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, Parte_1
premettendo:
- di aver affidato all'arch. l'incarico di progettista e direttore dei Controparte_1
pagina 7 di 25 lavori di un immobile di sua proprietà, sito in Venezia-Mestre, via dei Salesiani 13L,
acquistato dalla ex compagna dott.ssa con atto stipulato in data Parte_3
3.6.16,
- che all'esito dei lavori il bene presentava vizi e difetti causalmente legati anche alla attività resa dal menzionato professionista, tanto che in data 3.3.14 veniva stipulato con la , impresa appaltatrice delle opere, un accordo in forza del quale CP_4
la stessa si impegnava ad eseguire tutta una serie di attività di sistemazione muraria,
poi effettivamente compiute come da verbale di consegna dell'immobile,
nell'ambito del quale si dava peraltro atto della sussistenza di ulteriori vizi, anch'essi successivamente sistemati entro la data del 18.9.14,
- che con PEC del 17.1.15 la dott.ssa denunciava peraltro la sussistenza di Parte_2
ulteriori difetti senza ottenere alcun riscontro da parte della menzionata appaltatrice,
essendo così costretta a dare avvio ad una procedura ex art. 696 bis cpc avanti al
Tribunale di Venezia, nella quale anch'egli interveniva in veste di avente causa della ricorrente,
- che la CTU svolta in quella sede confermava la presenza dei difetti, evidenziando come l'immobile, classificato in sede di vendita come appartenente alla classe A,
doveva invece essere riclassificato tra la classe B e la C,
- che in seguito aveva altresì individuato l'esistenza di problematiche relative agli scarichi delle acque nere e meteoriche nonché ad una difettosa coibentazione dei tubi a pavimento del riscaldamento del bagno e la difettosa installazione dei condizionatori,
- che si era pertanto in presenza di gravi difetti costruttivi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1669 cc,
- che, ad ogni modo, oltre alla responsabilità contrattuale era altresì configurabile una pagina 8 di 25 responsabilità ex art. 2043 cc,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, comprensivi di quelli di deprezzamento dell'immobile,
quantificati nell'importo di € 70.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge,
Costituitosi in giudizio, il convenuto:
- ha eccepito la sussistenza del succitato accordo transattivo intercorso tra la dott.ssa e la ditta costruttrice, debitamente onorato da quest'ultima ed opponibile Parte_2
anche al , in forza del quale, con la puntuale consegna dei lavori concordati e Pt_1
l'avvenuto integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo per l'esecuzione degli stessi le parti concordemente dichiaravano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione ai termini di consegna delle opere e dell'immobile ed ai pretesi vizi, difetti e mancanze dello stesso,
- ha dichiarato di volersi avvalere del predetto accordo ai sensi dell'art. 1304 cc,
- ha comunque eccepito la prescrizione e decadenza dell'azione svolta dall'attore ex artt. 1667, 1669 e 2226 cc,
- ha denunciato l'infondatezza delle avverse pretese lamentando la genericità delle allegazioni attoree, osservando che nessuno dei lamentati vizi e difetti dell'immobile poteva essergli attribuito, né nella sua veste di progettista né in quella di direttore dei lavori,
- ha invocato il rigetto delle avverse pretese, chiedendo di essere autorizzato ad evocare in giudizio , onde essere dalla medesima manlevato in CP_2
ipotesi di soccombenza.
Intervenuta in causa a seguito della predetta chiamata, la compagnia di assicurazioni ha aderito nel merito alle tesi sostenute dal convenuto, eccependo altresì l'inoperatività
pagina 9 di 25 della polizza operante in quel momento, giacché la garanzia assicurativa postuma non era temporalmente operativa in quanto le condotte censurate erano state commesse antecedentemente al periodo di validità della stessa e le relative richieste risarcitorie erano state formulate prima della cessazione dell'attività da parte dell'arch. CP_1
Procedutosi alla trattazione del giudizio ed all'assunzione delle prove orali, la causa è
stata quindi decisa con la sentenza n. 805/24, pubblicata in data 8.3.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che tutte le doglianze relative ai difetti dell'opera compravenduta erano originarie, siccome desumibile sia dalle risultanze della consulenza tecnica svolta in sede di ATP sia dalle stesse allegazioni attoree,
- osservato che in relazione a tali vizi le parti avevano peraltro raggiunto un accordo transattivo, volto a dirimere complessivamente le questioni tra di loro insorte,
- opinato che lo stesso presentasse un contenuto tombale e che fosse stato debitamente eseguito,
- rilevato allora che le questioni inerenti ai vizi e difetti in relazione ai quali l'attore aveva chiamato in causa il professionista per far accertare la sua responsabilità già
avevano trovato il loro componimento nella transazione di cui sopra,
- ritenuto, d'altro canto, che il convenuto ben fosse legittimato ad avvalersi dell'accordo raggiunto inter alios ai sensi del primo comma dell'art. 1304 cc, il quale prevede invero che la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido produca effetto nei confronti degli altri, se questi dichiarano di volerne profittare, trattandosi della medesima obbligazione, della quale dovrebbero rispondere in solido,
ha rigettato le domande esperite dal , ponendo a suo carico le spese di lite sia del Pt_1
convenuto che della terza chiamata.
pagina 10 di 25
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando tre motivi di appello, instando per l'esperimento di una integrazione della CTU e rinnovando, in forza di tutto quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'arch. costituitosi in giudizio, ha invocato il rigetto del gravame in quanto CP_1
infondato, riproponendo le difese e le eccezioni già sollevate in primo grado insistendo,
in subordine, per l'accoglimento della domanda di manleva svolta nei confronti della propria compagnia assicurativa.
Quest'ultima, a propria volta comparsa, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne ha comunque chiesto la reiezione in quanto infondato, ribadendo in subordine l'inaccoglibilità della domanda di manleva in ragione della inoperatività della polizza.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 7 maggio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto:
- che tutti i vizi denunciati fossero originari e pertanto già esistenti nel momento in cui veniva siglato l'accordo transattivo concluso tra la e la dott.ssa CP_4
sua dante causa, Parte_2
- che tale atto presentasse valenza tombale,
- che esso fosse stato debitamente adempiuto da parte dell'appaltatrice.
pagina 11 di 25 In particolare, rileva che l'inadempimento di sarebbe stato accertato dal CP_4
CTU, il quale precisava nel suo elaborato che gli interventi di risanamento eseguiti in passato, e cioè appunto quelli previsti nell'atto di transazione, non avevano dato soluzione alle problematiche ancora riscontrate, poi denunciate dalla dott.ssa Parte_2
con la PEC del 17.1.15. Osserva inoltre che la natura tombale dell'accordo poteva valere solo con riferimento ai vizi effettivamente conoscibili nel momento in cui si era andati a stipulare l'accordo transattivo ma non per quelli la cui conoscenza poteva unicamente derivare dall'espletamento di idonee indagini tecniche, tra cui rientravano quelle relative alla presenza di umidità di risalita causata da infiltrazioni d'acqua.
Con la seconda ragione di gravame, da esaminarsi unitamente alla prima in quanto ad essa strettamente connessa, l'appellante ribadisce la doglianza relativa alla circostanza che il Tribunale abbia ritenuto la valenza tombale dell'accordo sostenendo, al contrario,
che ogni eventuale rinuncia a richieste risarcitorie potesse unicamente riguardare i vizi espressamente menzionati nell'atto stesso e quelli ragionevolmente prevedibili al momento della stipula, ciò che non era a dirsi con riguardo alla sopravvenuta scoperta di numerosi ponti termici, di fessurazioni dei rivestimenti, di diffuse infiltrazioni, di un aggravamento del fenomeno di risalita dell'umidità, della inidoneità delle piastrelle esterne, del difetto di tenuta dell'impianto elettrico.
Sostiene, inoltre, che di tali problematiche debba rispondere l'arch. nella veste CP_1
di progettista e direttore dei lavori.
I predetti motivi sono solo parzialmente fondati.
Sotto un primo profilo, posto che non vi è questione nella presente sede in merito alla facoltà per l'arch. di avvalersi della transazione conclusa dall'impresa CP_1
pagina 12 di 25 appaltatrice, va innanzi tutto osservato come non possa essere posta in dubbio la circostanza che tutti i vizi denunciati dal , ove esistenti, risalissero già all'epoca di Pt_1
conclusione dei lavori dal momento che, come già ben osservato dal Tribunale,
nell'ambito della CTU era chiarito, con riferimento a ciascun di essi, se effettivamente esistesse ed a quando risalisse, e l'esame di siffatte precisazioni permette di verificare che gli stessi:
- o risalivano alla data di costruzione dell'abitazione (ponti termici del lucernario nel soggiorno, delle piane in marmo delle finestre e delle porte finestre, delle travature portanti del solaio e dell'attacco dei serramenti a muro, carenza di isolamento dei serramenti esterni, fessurazioni sui rivestimenti, fenomeni di umidità di risalita,
infiltrazioni d'acqua nei corpi illuminanti posti all'esterno, scarsa tenuta dell'impianto elettrico interno ed esterno),
- o non erano presenti (assenza di regolazione del sistema di riscaldamento a pavimento),
- o erano addebitabili ad una lavorazione incompiuta per scelta della committente
(inidonea qualità delle piastrelle esterne che presentano diffusi sfogliamenti e distacchi dello strato superficiale, oltre che un elevato grado di scivolosità al camminamento).
Sotto un secondo profilo, va poi osservato come l'accordo transattivo stipulato in data
3.3.14 presenti sostanzialmente natura tombale siccome desumibile dalla circostanza:
- che al punto 2) della scrittura privata veniva precisato che gli interventi previsti
“sono da intendersi come totalmente satisfattivi di ogni sua pretesa (n.d.s. della
dott.ssa ), così come sino ad ora avanzata nei confronti di ”, tanto Parte_2 CP_3
pagina 13 di 25 che, sempre in forza della medesima clausola, la committente si impegnava a saldare il residuo ancora dovuto all'impresa in tre tranche, “la prima da versarsi
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, la seconda decorsi 15
giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso e, la terza, al momento della
consegna dei lavori di cui all'allegato A), contestualmente alla sottoscrizione del
verbale di consegna”,
- che al punto 4) le parti ribadivano che “con la puntuale consegna dei lavori
concordati con il presente atto e l'avvenuto integrale e tempestivo pagamento delle
somme dovute a titolo di corrispettivo per l'esecuzione degli stessi, le parti
concordemente dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra e
viceversa in relazione alle questioni di cui alle premesse ed, in particolare, in
relazione ai termini di consegna delle opere e dell'immobile ed ai pretesi vizi, difetti
e mancanze dello stesso”.
Mentre, sotto un terzo profilo, va anche evidenziato come tale accordo sia stato regolarmente adempiuto da parte di dal momento che la dott.ssa CP_4
al termine dei relativi lavori, accettava l'opera così realizzata senza sollevare Parte_2
obiezioni e provvedeva, anzi, al versamento del saldo del corrispettivo vantato dall'impresa.
Sicché una volta ricordato come la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire:
- che il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione pagina 14 di 25 riguardare solo quelli ragionevolmente prevedibili al momento della stipula (Cass.
12.10.11 n. 20981),
- che il danneggiato il quale abbia transatto la lite con l'assicuratore del responsabile,
può sempre chiedere il risarcimento dei danni manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento, nell'atto, ai danni futuri, precisando essere anch'essi compresi nell'accordo (Cass. 31.5.05 n. 11592),
- che in tema di transazione, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965 cc, primo comma, possono riguardare anche eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili (Cass. 17.1.03
n. 615),
resta solo da verificare se i difetti oggi lamentati dall'appellante, che certamente preesistevano alla stipula dell'accordo transattivo, fossero o meno conosciuti,
conoscibili ovvero, quanto meno, prevedibili al momento della stipula dell'accordo.
In proposito, esaminandoli singolarmente siccome elencati ed esaminati nell'ambito della CTU, si osserva:
- quanto ai ponti termici del lucernario nel soggiorno, delle piane in marmo delle finestre e delle porte finestre, delle travature portanti del solaio e dell'attacco dei serramenti a muro, come gli stessi non fossero di per sé immediatamente individuabili da parte del committente giacché necessitanti, a tal fine, della esecuzione di sofisticati calcoli tecnici e comunque in quanto almeno in parte relativi a parti strutturali dell'immobile non direttamente ispezionabili, né d'altro canto l'appellato ha dimostrato che si fossero già presentate nell'edificio muffe e pagina 15 di 25 condense tali da rendere evidente la sussistenza del problema,
- quanto alla carenza di isolamento dei serramenti esterni, come altrettanto sia da escludere la loro diretta rilevabilità da parte dei committenti, per le medesime ragioni spora esposte,
- quanto alle fessurazioni sui rivestimenti, come le stesse, essendo presenti sin dalla data di ultimazione dei lavori, fossero invece ben riscontrabili già prima della stipula dell'accordo transattivo e il non averle incluse in esso vale a dimostrare l'intervenuta accettazione dell'opera così come consegnata da parte della committente,
- quanto ai fenomeni di umidità di risalita, come gli stessi fossero già stati presi direttamente in considerazioni dalle parti della transazione dal momento che, al punto 8) dell'allegato riportante l'elenco degli interventi da compiersi a cura della
, si parlava appunto del risanamento e della ridipintura delle superfici CP_4
che presentavano distacchi dovuti all'umidità, e come, a seguito dell'accettazione delle ulteriori lavorazioni compiute dall'appaltatrice, nulla sia più possibile contestare in proposito,
- quanto alle infiltrazioni d'acqua nei corpi illuminanti posti all'esterno, come le medesime fossero sin da subito percepibili da parte dei proprietari del bene,
bastando osservare le luci in orario notturno per accorgersi del problema, sicché la mancata denuncia del vizio nell'ambito della transazione ben vale a dimostrare che l'opera fosse stata accettata come si presentava,
- quanto alla scarsa tenuta dell'impianto elettrico interno ed esterno, come la stessa fosse immediatamente riscontrabile da parte dei committenti, dal momento che le pagina 16 di 25 prove eseguite durante la CTU hanno avuto modo di chiarire che il problema si verificava con frequenza sia in occasione di eventi piovosi sia con clima asciutto, di tal che, anche con riferimento a tale difetto, vale quanto appena osservato in merito alla mancata menzione di esso nell'ambito dell'accordo transattivo.
Tanto chiarito, e reputato pertanto che solo per i difetti relativi ai riscontrati ponti termici ed alla carenza di isolamento dei serramenti esterni può fondatamente affermarsi l'estraneità rispetto al perimetro coperto dalla transazione – anche in ragione del fatto che non sussistevano, o comunque non sono stati allegati dalla controparte o individuati in giudizio, elementi tali da farli ritenere siccome presumibili – la domanda risarcitoria svolta dal può essere unicamente accolta con riferimento a tali voci, i cui costi di Pt_1
ripristino sono stati stimati dal CTU, al momento della redazione del suo elaborato,
conclusa in data 3.4.17, in € 31.935,00 oltre IVA. Somma questa che va poi attualizzata ad oggi in € 38.162,33 e sulla quale decorrono poi gli interessi di legge a far data dal deposito della presente pronuncia e sino al saldo effettivo.
3.2 Né, a contrario, può fondatamente eccepirsi la prescrizione del relativo diritto o la decadenza dall'azione, dovendosi osservare sul punto che il termine annuale per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile,
previsto dall'art. 1669 cc a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera – da ritenersi di regola acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto della redazione di una apposita relazione peritale – e non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e pagina 17 di 25 semplici sospetti (Cass.
1.2.08 n. 2460), salvo il caso in cui si verta in ipotesi di problemi di immediata percezione sia nella loro reale entità che nelle loro possibili origini (Cass.
8.5.14 n. 9966). E pure avendo i giudici di legittimità precisato come –
avendo la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo – sia allora necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e delle responsabilità dello stesso (Cass. 16.2.15 n. 3040).
Mentre, d'altro canto, va escluso che nella fattispecie possano trovare applicazione i più ristretti termini presi in considerazione dall'art. 1667 cc, affermando in proposito la
Suprema Corte che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cc non si identificano solamente con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio ma possono anche consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, sia tale da incidere sulla struttura e funzionalità globale di essa, menomandone in modo apprezzabile il godimento, come ad esempio si verifica nel caso di infiltrazioni di acqua e di umidità
per difetto di copertura dell'edificio (Cass.
3.1.13 n. 84 e 4.11.05 n. 21351).
Ciò che nel caso di specie conduce a ritenere che i vari difetti lamentati dagli attori – sia se valutati autonomamente ed ancor più ove unitariamente considerati – vengano appunto a costituire quei gravi vizi presi in considerazione dall'art. 1669 cc.
3.3 Così come va rigettata la difesa dell'arch. volta a sostenere che i difetti CP_1
riscontrati, ed in relazione ai quali si è ritenuto di poter accogliere le pretese risarcitorie del committente, non gli fossero imputabili.
Ed infatti, una volta osservato:
pagina 18 di 25 - che il progettista, nell'espletamento della propria attività professionale, sia questa configurabile alla stregua di un'obbligazione di risultato ovvero di mezzi, è
comunque obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'erroneità o la inadeguatezza del progetto, costituisce non solo inadempimento dell'incarico abilitante il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc
(Cass. 29.11.04 n. 22487), ma anche fatto generatore di una responsabilità che esula dai limiti del rapporto contrattuale intercorso fra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito, tale da fondare l'esperimento di apposita domanda risarcitoria (Cass. 26.4.93 n. 4900),
- che l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, sono debitori di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile,
anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità
o l'abusività dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto loro affidato, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico (Cass. 18.1.17 n. 1214), non vi è chi non veda come l'erronea progettazione delle opere, tale da dare origine ai riscontrati ponti termici ed alla carenza di isolamento dei serramenti esterni, non possa che essere addebitata all'arch. il quale, laddove avesse eseguito calcoli più CP_1
precisi in proposito, ben sarebbe stato in grado di evitare il verificarsi dell'inconveniente.
E, d'altro canto, dello stesso deve sempre rispondere il medesimo anche nella veste di direttore dei lavori, non essendosi curato di verificare che si procedesse alla messa in opera, ritenuta necessaria da parte del CTU, delle doverose coibentazioni ovvero alla pagina 19 di 25 posa di idonei pannelli isolanti in corrispondenza di tali punti critici così come ad una più corretta installazione dei serramenti.
Essendo pacifico che al direttore dei lavori – il quale, per le sue peculiari capacità
tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica – compete di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cass.
3.5.16 n. 8700).
3.2 Con il terzo motivo di doglianza viene invece contestato il capo di pronuncia relativo alle spese, affermandosi che all'accoglimento del gravame dovrà conseguire la condanna delle controparti alla rifusione in favore dell'appellante degli onorari di entrambi i gradi di giudizio e della fase di ATP.
Il motivo è fondato.
L'accoglimento dei primi due motivi comporta, a cascata, l'accoglimento del terzo dal momento che, una volta riscontrata la fondatezza, seppur parziale, della domanda svolta dall'originario attore, ne consegue anche doversi porre a carico della controparte le competenze di entrambi i gradi di giudizio.
3.3 Alla disposta condanna del convenuto al predetto risarcimento in favore del committente consegue poi la necessità di valutare la fondatezza della domanda di manleva da questo svolta nei confronti di . CP_2
In proposito, osservato come l'arch. abbia svolto tale domanda riferendosi alle CP_1
polizze assicurative per Responsabilità Civile professionale di Architetto, Progettista e pagina 20 di 25 Direttore dei Lavori n. 1/1476/122/110745733 e n. 1/1476/122/110745733/1 nonché
alla polizza di garanzia postuma n. 165806235 – la quale estende la copertura della polizza n. 122/157076741 alle richieste di danni presentate nei cinque anni successivi alla cessazione dell'attività professionale, avvenuta il 31.12.18 – devono allora innanzi tutto valutarsi le eccezioni di inoperatività sollevate dalla compagnia assicurativa.
Esaminandole per ordine, va innanzi tutto respinta quella di inoperatività della polizza n. 1/1476/122/110745733 – fondata sulla circostanza che il punto 10 dell'art. 3.5
prevederebbe espressamente che “L'assicurazione RCT non comprende i danni …
derivanti da lavori eseguiti da imprese dell' o di cui l' stesso sia Parte_4 Parte_4
socio a responsabilità illimitata, amministratore o legale rappresentante”, laddove è
pacifico in causa che il convenuto fosse amministratore unico di – dal CP_4
momento che, trattandosi di clausola vessatoria in quanto volta ad operare una limitazione di responsabilità, avrebbe dovuto essere specificamente approvata per iscritto, ciò che non risulta dimostrato.
E del pari infondata si palesa l'eccezione relativa ad entrambe le polizze n.
1/1476/122/110745733 e n. 1/1476/122/110745733/1 secondo cui i danni lamentati dal non rientrerebbero nella previsione di cui alla clausola 3.3 intitolata “DANNI Pt_1
CORPORALI E DANNI MATERIALI”, sezione 5), a sua volta rubricata “DANNI
CAGIONATI O SUBITI DA OPERE EDILI”, giacché l'utilizzo in sede esplicativa nell'ambito della polizza del concetto di “rovina totale delle opere / rovina o gravi
difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono
in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera” pare appunto richiamare quella dizione dell'art. 1669 cc che si è già più sopra ritenuto ben possa pagina 21 di 25 trovare applicazione nel caso di specie.
Ritenuto pertanto che la copertura assicurativa sia in vigore, devono peraltro individuarsene i limiti osservandosi:
- che per la garanzia “DANNI CORPORALI E MATERIALI” sono previsti una franchigia di € 5.000,00 ed uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 5.000,00 ed un massimo di € 50.000,00,
- che l'art.
3.9 stabilisce poi che la garanzia assicurativa operi esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con espressa esclusione dalla garanzia dell'obbligo di risarcimento derivante da vincolo di solidarietà con altre persone.
Ora, tenuto conto che i danni lamentati dal committente risultano in grandissima parte direttamente addebitabili all'arch. innanzi tutto nella veste di progettista e CP_1
quindi in quella di direttore dei lavori, ed opinato pertanto che la responsabilità degli stessi gli debba essere addebitata nella misura del 90%, ricorrono allora i presupposti per riconoscere un obbligo di manleva a carico di nei limiti CP_2
dell'importo di € 23.476,87 (€ 38.162,33 – 10% = € 34.346,09 / - € 5.000,00 = €
29.346,09 / - 20% = € 23.476,87), oltre agli interessi di legge dalla pronuncia della sentenza al saldo.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va pagina 22 di 25 attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00,
- della circostanza che, essendosi altresì tenuta la fase di ATP, la cui fase di studio e quella introduttiva peraltro in gran parte coincidono con quella del giudizio di merito, tali voci devono essere liquidate nei minimi per il giudizio di merito,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico dell'arch.
ed in favore del nonché a carico di in favore CP_1 Pt_1 CP_2
dell'assicurato ex art. 91 cpc, determinandole in € 3.056,00 quanto alla fase di ATP, in
€ 6.164,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 6.946,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio ATP € 992,00
pagina 23 di 25 Fase introduttiva ATP € 788,00
Fase istruttoria ATP € 1.276,00
Totale € 3.056,00
Fase di studio I^ grado € 861,00
Fase introduttiva I^ grado € 602,00
Fase istruttoria I^ grado € 1.806,00
Fase decisionale I^ grado € 2.905,00
Totale € 6.164,00
Fase di studio II^ grado € 2.058,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.418,00
Fase decisionale II^ grado € 3.470,00
Totale € 6.946,00
Oltre a ciò devono poi porsi a carico della parte soccombente le spese di CTU e di CTP,
con obbligo di manleva in capo alla compagnia assicurativa.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 805/24, pubblicata in data 8.3.24:
1) condanna a pagare in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento danni, la somma già rivalutata di € 38.162,33, oltre IVA ed interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo;
2) condanna a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1
processuali che liquida in € 3.056,00 per la fase di ATP, in € 6.164,00 per il primo pagina 24 di 25 grado ed in € 6.946,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) condanna a rifondere in favore di Controparte_2 CP_1
le spese processuali che liquida in € 3.056,00 per la fase di ATP, in €
[...]
6.164,00 per il primo grado ed in € 6.946,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
4) pone le competenze di CTP e di CTU a carico di Controparte_1
5) condanna a manlevare quest'ultimo di quanto Controparte_2
tenuto a pagare in favore di sub 1) nei limiti dell'importo di € Parte_1
23.476,87, oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo, nonché sub 2) e 4) integralmente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 14.5.25
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 25 di 25
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 705/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in VENENZIA MESTRE, VIA OSPEDALE n. 18, con il patrocinio degli avv.ti PEA ROBERTO e SILVESTRINI ELISA,
contro
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 25 elettivamente domiciliato in VENEZIA MESTRE, VIA FRATELLI RONDINA n. 6,
con il patrocinio degli avv.ti TELLA NICOLA, FERRUZZI MAURO e FABRIS
FRANCESCO,
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv.
CHERSEVANI PAOLO MARIA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1964/2024, pubblicata in data
11.3.24.
Conclusioni dell'appellante:
I) Nel merito:
I – Accertata l'esistenza di gravi vizi e difetti dell'immobile di cui è causa, condannarsi l'arch. nella sua qualità di progettista e D.L., ai sensi degli artt. 2043 Controparte_1
e/o 2236 c.c., al pagamento a favore dell'attore di tutti i danni patiti e patiendi, che si quantificano in Euro 250.000,00, salvo diversa maggiore o minore giudiziaria quantificazione, anche a mezzo di C.T.U., con gli interessi legali e la rivalutazione dal dovuto al saldo.
II - In ogni caso condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al deprezzamento dell'immobile e ai disagi affrontati per effetto del limitato godimento dell'immobile di cui è causa e per il disagio conseguente alla realizzazione dei lavori per l'eliminazione dei vizi denunciati, danni da determinarsi in corso di causa anche a mezzo c.t.u. od in subordine in via equitativa, oltre al rimborso delle spese sostenute.
pagina 2 di 25 III - Condannare gli appellati alla restituzione delle somme medio tempore versate dal sig. a saldo delle spese di causa liquidate dal giudice di prime cure. Pt_1
IV — Spese e competenze di lite integralmente rifuse per entrambi i gradi di giudizio,
ivi comprese quelle di c.t.u., c.t.p. e quelle relative al giudizio per A.T.P. ivi comprese quelle del CTP sostenute in tale sede (Tribunale di Venezia, R.G. n. 3931/2016).
II) In via istruttoria
1) Disporsi CTU con il seguente quesito:
- descriva il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa ed eseguiti gli opportuni sopralluoghi e verifiche, le condizioni attuali dello stato dell'immobile di cui è causa,
con riferimento a strutture, impianti e materiali utilizzati, la relativa conformità al progetto elaborato dalla parte convenuta e al capitolato speciale d'appalto, nonché alla normativa esistente;
- descriva il CTU gli eventuali vizi e difetti di funzionamento, le cause degli stessi e se essi siano addebitabili all'arch. quale Direttore dei Lavori e Controparte_1
Progettista;
- appuri il CTU la effettiva classe energetica di appartenenza dell'immobile di cui è
causa e stabilisca conseguentemente quale effetto abbia tale diversa classificazione sul valore dell'immobile e sui costi sostenuti per la gestione dello stesso;
- determini altresì il CTU se i vizi e i difetti di funzionamento riscontrati siano riparabili ed, in tal caso, quali interventi si rendano necessari per la loro eliminazione, i relativi costi anche in considerazione della documentazione presente in atti, i tempi di intervento, per l'ipotesi in cui i vizi e i difetti di funzionamento non siano riparabili,
precisi quale sia la conseguente diminuzione di valore dell'immobile e quantifichi il danno per mancato godimento dell'immobile nel tempo necessari per l'esecuzione delle opere.
pagina 3 di 25 - attualizzi gli importi indicati nella consulenza d'ufficio resa dall'arch.
[...]
datata 02/05/2017. Per_1
2) Si richiamano le istanze di cui alle alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3
c.p.c., ritualmente dimesse nel giudizio di primo grado che debbono intendersi qui integralmente richiamate.
3) Si chiede che venga disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado (T. Venezia
r.g. n. 12296/2019) nonché del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo (T. di Venezia r.g. n. 3931/2016).
Conclusioni dell'appellato arch. CP_1
IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente l'appello del sig. e le domande Pt_1
tutte con lo stesso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: nel caso di accoglimento, anche parziale del proposto appello, rigettata ogni avversa eccezione siccome tardiva e/o infondata, accertare e dichiarare l'obbligo della compagnia di assicurazioni Controparte_2
in forza dei plurimi contratti di assicurazione stipulati, a tenere indenne e manlevato l'arch. da qualsivoglia condanna e/o addebito derivante dalla Controparte_1
presente causa ed, in particolare, dalle domande tutte promosse nei suoi confronti dal sig. con l'atto di citazione notificato in data 20.11.2020 e del successivo Parte_1
atto di citazione in appello notificato il 17.04.2024, con ogni conseguente statuizione di condanna;
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: nel caso di accoglimento, anche parziale del proposto appello, si chiede di procedere alla prosecuzione dell'istruttoria ammettendo l'appellato a prova per interrogatorio formale dell'attore sig. e Parte_1
testi sui seguenti capitoli di prova:
pagina 4 di 25 1) Vero che nel novembre 2013 la sig.ra ha incaricato l'arch. Parte_2 Persona_2
iscritto all'Ordine APPC Venezia, con studio in Venezia-Mestre, via Mantovani n. 7 di assisterla e fornirle consulenza con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in
Venezia-Mestre, via dei Salesiani n. 13/L di cui è causa?
2) Vero che nel corso della sopra descritta attività di assistenza e consulenza l'arch.
nel periodo novembre 2013 / marzo 2014 ha effettuato numerosi sopralluoghi Per_2
sull'immobile di cui è causa al fine di verificare l'esistenza dei vizi e/o difetti lamentati dalla sig.ra Parte_2
3) Vero che nel corso di tali sopralluoghi, in particolare in quelli del 19.12.2013 e del
21.02.2014, l'arch. ha incontrato l'arch. ed altri collaboratori e Per_2 CP_1
consulenti di per discutere della lamentata esistenza di vizi e difetti dell'immobile CP_3
di cui è causa, delle loro cause e delle possibili soluzioni agli stessi?
4) Vero che, all'esito di tali incontri, l'arch. per la sig.ra e l'arch. Per_2 Parte_2
per , hanno concordato l'esecuzione dei lavori specificamente elencati CP_1 CP_3
nell'allegato A) “ELENCO INTERVENTI E LAVORI SU IMMOBILE CAPEZZERA”
alla transazione 03.03.2014, doc. 11 che ivi si rammostra al teste?
5) Vero che, dopo la sottoscrizione della transazione 03.03.2014 l'arch. ha Per_2
controllato e supervisionato per contro della sig.ra l'esecuzione da parte di Parte_2
di tutti i lavori concordati? CP_3
6) Vero che dopo il completamento dei lavori nel maggio 2014, l'arch. ha Per_2
verificato la avvenuta completa esecuzione di lavori concordati da parte di ? CP_3
7) Vero che l'avv. , nello svolgimento dell'incarico di assistenza e Testimone_1
difesa della sig.ra ha redatto ed inviato all'avv. Nicola Tella le Parte_2
comunicazioni email ivi prodotte come docc. 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 allegate a comparsa e che ivi si rammostrano al teste? CP_1
pagina 5 di 25 Si indicano come testi: l'arch. di Venezia-Mestre; il geom. Persona_2 Tes_2
di SP (VE); il sig. di SP (VE); l'avv.
[...] Testimone_3 Tes_1
di Venezia-Mestre;
[...]
IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla integrale rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
Conclusioni della appelata : Controparte_2
In via preliminare: accertato che l'appello avversario non ha una ragionevole probabilità
di essere accolto, dichiararlo inammissibile e manifestatamente infondato ex art. 348 bis cpc.
Nel merito: Rigettare l'appello principale perché infondato, in fatto ed in diritto, e per gli effetti confermare i relativi capi della sentenza impugnata.
Nel merito in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento dell'appello principale, ex art. 346 cpc si chiede:
- In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione dei diritti azionati dal sig. nei confronti dell'arch. e per gli Parte_1 Controparte_1
effetti rigettare le relative domande.
- Nel merito: respingere la richiesta di risarcimento formulata dal sig. , Parte_1
perché infondata, eccessiva e non provata, e per gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata dall'arch. Controparte_1
- Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità dell'arch. per i fatti de quibus, accertare l'inoperatività, Controparte_1
per i motivi dedotti, della polizza n. 1/1467/122/110745733 - 1/1467/122/110745733/1
stipulata dall'arch. con , e per l'effetto Controparte_1 Controparte_2
respingere la domanda di garanzia dallo stesso formulata nei confronti di
[...]
, perché infondata, in fatto ed in diritto. Controparte_2
pagina 6 di 25 - Nel merito in via ulteriormente subordinata: nel denegato caso di accoglimento della domanda di garanzia formulata dall'arch. accertare e dichiarare il Controparte_1
grado responsabilità ad egli ascrivibile nella causazione dei danni ex adverso lamentati,
e per gli effetti dichiarare tenuta a tenere indenne il proprio Controparte_2
assicurato nei limiti del grado di responsabilità allo stesso ascrivibile, di cui si chiede venga dichiarata in maniera espressa la percentuale, ed in ogni caso dichiarare
[...]
tenuta a garantire il proprio assicurato entro i limiti di polizza Controparte_2
contrattualmente previsti.
In ogni caso: compensi, spese imponibili, anticipazioni esenti, spese forfettarie 15%,
IVA e CPA rifuse, di primo e secondo grado.
In via istruttoria:
A) ci si oppone alla richiesta di supplemento/integrazione di CTU e alla relativa formulazione del quesito stante gli effetti preclusivi dell'accordo transattivo del
3.3.2014 in ordine ai diritti azionati da parte appellante, nonché alla luce delle eccezioni di prescrizione e decadenza formulate;
B) si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati dalla difesa del sig. e Pt_1
non ammessi nel giudizio di primo grado per i motivi già indicati nella III^ memoria ex art. 183, comma VI, cpc.
Si eccepisce inoltre l'inammissibilità dell'assunzione della testimonianza ex art. 246 cpc dell'ing. in quanto potenziale parte nel presente giudizio. Tes_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, Parte_1
premettendo:
- di aver affidato all'arch. l'incarico di progettista e direttore dei Controparte_1
pagina 7 di 25 lavori di un immobile di sua proprietà, sito in Venezia-Mestre, via dei Salesiani 13L,
acquistato dalla ex compagna dott.ssa con atto stipulato in data Parte_3
3.6.16,
- che all'esito dei lavori il bene presentava vizi e difetti causalmente legati anche alla attività resa dal menzionato professionista, tanto che in data 3.3.14 veniva stipulato con la , impresa appaltatrice delle opere, un accordo in forza del quale CP_4
la stessa si impegnava ad eseguire tutta una serie di attività di sistemazione muraria,
poi effettivamente compiute come da verbale di consegna dell'immobile,
nell'ambito del quale si dava peraltro atto della sussistenza di ulteriori vizi, anch'essi successivamente sistemati entro la data del 18.9.14,
- che con PEC del 17.1.15 la dott.ssa denunciava peraltro la sussistenza di Parte_2
ulteriori difetti senza ottenere alcun riscontro da parte della menzionata appaltatrice,
essendo così costretta a dare avvio ad una procedura ex art. 696 bis cpc avanti al
Tribunale di Venezia, nella quale anch'egli interveniva in veste di avente causa della ricorrente,
- che la CTU svolta in quella sede confermava la presenza dei difetti, evidenziando come l'immobile, classificato in sede di vendita come appartenente alla classe A,
doveva invece essere riclassificato tra la classe B e la C,
- che in seguito aveva altresì individuato l'esistenza di problematiche relative agli scarichi delle acque nere e meteoriche nonché ad una difettosa coibentazione dei tubi a pavimento del riscaldamento del bagno e la difettosa installazione dei condizionatori,
- che si era pertanto in presenza di gravi difetti costruttivi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1669 cc,
- che, ad ogni modo, oltre alla responsabilità contrattuale era altresì configurabile una pagina 8 di 25 responsabilità ex art. 2043 cc,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, comprensivi di quelli di deprezzamento dell'immobile,
quantificati nell'importo di € 70.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge,
Costituitosi in giudizio, il convenuto:
- ha eccepito la sussistenza del succitato accordo transattivo intercorso tra la dott.ssa e la ditta costruttrice, debitamente onorato da quest'ultima ed opponibile Parte_2
anche al , in forza del quale, con la puntuale consegna dei lavori concordati e Pt_1
l'avvenuto integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo per l'esecuzione degli stessi le parti concordemente dichiaravano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione ai termini di consegna delle opere e dell'immobile ed ai pretesi vizi, difetti e mancanze dello stesso,
- ha dichiarato di volersi avvalere del predetto accordo ai sensi dell'art. 1304 cc,
- ha comunque eccepito la prescrizione e decadenza dell'azione svolta dall'attore ex artt. 1667, 1669 e 2226 cc,
- ha denunciato l'infondatezza delle avverse pretese lamentando la genericità delle allegazioni attoree, osservando che nessuno dei lamentati vizi e difetti dell'immobile poteva essergli attribuito, né nella sua veste di progettista né in quella di direttore dei lavori,
- ha invocato il rigetto delle avverse pretese, chiedendo di essere autorizzato ad evocare in giudizio , onde essere dalla medesima manlevato in CP_2
ipotesi di soccombenza.
Intervenuta in causa a seguito della predetta chiamata, la compagnia di assicurazioni ha aderito nel merito alle tesi sostenute dal convenuto, eccependo altresì l'inoperatività
pagina 9 di 25 della polizza operante in quel momento, giacché la garanzia assicurativa postuma non era temporalmente operativa in quanto le condotte censurate erano state commesse antecedentemente al periodo di validità della stessa e le relative richieste risarcitorie erano state formulate prima della cessazione dell'attività da parte dell'arch. CP_1
Procedutosi alla trattazione del giudizio ed all'assunzione delle prove orali, la causa è
stata quindi decisa con la sentenza n. 805/24, pubblicata in data 8.3.24, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che tutte le doglianze relative ai difetti dell'opera compravenduta erano originarie, siccome desumibile sia dalle risultanze della consulenza tecnica svolta in sede di ATP sia dalle stesse allegazioni attoree,
- osservato che in relazione a tali vizi le parti avevano peraltro raggiunto un accordo transattivo, volto a dirimere complessivamente le questioni tra di loro insorte,
- opinato che lo stesso presentasse un contenuto tombale e che fosse stato debitamente eseguito,
- rilevato allora che le questioni inerenti ai vizi e difetti in relazione ai quali l'attore aveva chiamato in causa il professionista per far accertare la sua responsabilità già
avevano trovato il loro componimento nella transazione di cui sopra,
- ritenuto, d'altro canto, che il convenuto ben fosse legittimato ad avvalersi dell'accordo raggiunto inter alios ai sensi del primo comma dell'art. 1304 cc, il quale prevede invero che la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido produca effetto nei confronti degli altri, se questi dichiarano di volerne profittare, trattandosi della medesima obbligazione, della quale dovrebbero rispondere in solido,
ha rigettato le domande esperite dal , ponendo a suo carico le spese di lite sia del Pt_1
convenuto che della terza chiamata.
pagina 10 di 25
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando tre motivi di appello, instando per l'esperimento di una integrazione della CTU e rinnovando, in forza di tutto quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'arch. costituitosi in giudizio, ha invocato il rigetto del gravame in quanto CP_1
infondato, riproponendo le difese e le eccezioni già sollevate in primo grado insistendo,
in subordine, per l'accoglimento della domanda di manleva svolta nei confronti della propria compagnia assicurativa.
Quest'ultima, a propria volta comparsa, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne ha comunque chiesto la reiezione in quanto infondato, ribadendo in subordine l'inaccoglibilità della domanda di manleva in ragione della inoperatività della polizza.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 7 maggio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto:
- che tutti i vizi denunciati fossero originari e pertanto già esistenti nel momento in cui veniva siglato l'accordo transattivo concluso tra la e la dott.ssa CP_4
sua dante causa, Parte_2
- che tale atto presentasse valenza tombale,
- che esso fosse stato debitamente adempiuto da parte dell'appaltatrice.
pagina 11 di 25 In particolare, rileva che l'inadempimento di sarebbe stato accertato dal CP_4
CTU, il quale precisava nel suo elaborato che gli interventi di risanamento eseguiti in passato, e cioè appunto quelli previsti nell'atto di transazione, non avevano dato soluzione alle problematiche ancora riscontrate, poi denunciate dalla dott.ssa Parte_2
con la PEC del 17.1.15. Osserva inoltre che la natura tombale dell'accordo poteva valere solo con riferimento ai vizi effettivamente conoscibili nel momento in cui si era andati a stipulare l'accordo transattivo ma non per quelli la cui conoscenza poteva unicamente derivare dall'espletamento di idonee indagini tecniche, tra cui rientravano quelle relative alla presenza di umidità di risalita causata da infiltrazioni d'acqua.
Con la seconda ragione di gravame, da esaminarsi unitamente alla prima in quanto ad essa strettamente connessa, l'appellante ribadisce la doglianza relativa alla circostanza che il Tribunale abbia ritenuto la valenza tombale dell'accordo sostenendo, al contrario,
che ogni eventuale rinuncia a richieste risarcitorie potesse unicamente riguardare i vizi espressamente menzionati nell'atto stesso e quelli ragionevolmente prevedibili al momento della stipula, ciò che non era a dirsi con riguardo alla sopravvenuta scoperta di numerosi ponti termici, di fessurazioni dei rivestimenti, di diffuse infiltrazioni, di un aggravamento del fenomeno di risalita dell'umidità, della inidoneità delle piastrelle esterne, del difetto di tenuta dell'impianto elettrico.
Sostiene, inoltre, che di tali problematiche debba rispondere l'arch. nella veste CP_1
di progettista e direttore dei lavori.
I predetti motivi sono solo parzialmente fondati.
Sotto un primo profilo, posto che non vi è questione nella presente sede in merito alla facoltà per l'arch. di avvalersi della transazione conclusa dall'impresa CP_1
pagina 12 di 25 appaltatrice, va innanzi tutto osservato come non possa essere posta in dubbio la circostanza che tutti i vizi denunciati dal , ove esistenti, risalissero già all'epoca di Pt_1
conclusione dei lavori dal momento che, come già ben osservato dal Tribunale,
nell'ambito della CTU era chiarito, con riferimento a ciascun di essi, se effettivamente esistesse ed a quando risalisse, e l'esame di siffatte precisazioni permette di verificare che gli stessi:
- o risalivano alla data di costruzione dell'abitazione (ponti termici del lucernario nel soggiorno, delle piane in marmo delle finestre e delle porte finestre, delle travature portanti del solaio e dell'attacco dei serramenti a muro, carenza di isolamento dei serramenti esterni, fessurazioni sui rivestimenti, fenomeni di umidità di risalita,
infiltrazioni d'acqua nei corpi illuminanti posti all'esterno, scarsa tenuta dell'impianto elettrico interno ed esterno),
- o non erano presenti (assenza di regolazione del sistema di riscaldamento a pavimento),
- o erano addebitabili ad una lavorazione incompiuta per scelta della committente
(inidonea qualità delle piastrelle esterne che presentano diffusi sfogliamenti e distacchi dello strato superficiale, oltre che un elevato grado di scivolosità al camminamento).
Sotto un secondo profilo, va poi osservato come l'accordo transattivo stipulato in data
3.3.14 presenti sostanzialmente natura tombale siccome desumibile dalla circostanza:
- che al punto 2) della scrittura privata veniva precisato che gli interventi previsti
“sono da intendersi come totalmente satisfattivi di ogni sua pretesa (n.d.s. della
dott.ssa ), così come sino ad ora avanzata nei confronti di ”, tanto Parte_2 CP_3
pagina 13 di 25 che, sempre in forza della medesima clausola, la committente si impegnava a saldare il residuo ancora dovuto all'impresa in tre tranche, “la prima da versarsi
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, la seconda decorsi 15
giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso e, la terza, al momento della
consegna dei lavori di cui all'allegato A), contestualmente alla sottoscrizione del
verbale di consegna”,
- che al punto 4) le parti ribadivano che “con la puntuale consegna dei lavori
concordati con il presente atto e l'avvenuto integrale e tempestivo pagamento delle
somme dovute a titolo di corrispettivo per l'esecuzione degli stessi, le parti
concordemente dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra e
viceversa in relazione alle questioni di cui alle premesse ed, in particolare, in
relazione ai termini di consegna delle opere e dell'immobile ed ai pretesi vizi, difetti
e mancanze dello stesso”.
Mentre, sotto un terzo profilo, va anche evidenziato come tale accordo sia stato regolarmente adempiuto da parte di dal momento che la dott.ssa CP_4
al termine dei relativi lavori, accettava l'opera così realizzata senza sollevare Parte_2
obiezioni e provvedeva, anzi, al versamento del saldo del corrispettivo vantato dall'impresa.
Sicché una volta ricordato come la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire:
- che il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione pagina 14 di 25 riguardare solo quelli ragionevolmente prevedibili al momento della stipula (Cass.
12.10.11 n. 20981),
- che il danneggiato il quale abbia transatto la lite con l'assicuratore del responsabile,
può sempre chiedere il risarcimento dei danni manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand'anche le parti abbiano fatto riferimento, nell'atto, ai danni futuri, precisando essere anch'essi compresi nell'accordo (Cass. 31.5.05 n. 11592),
- che in tema di transazione, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965 cc, primo comma, possono riguardare anche eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili (Cass. 17.1.03
n. 615),
resta solo da verificare se i difetti oggi lamentati dall'appellante, che certamente preesistevano alla stipula dell'accordo transattivo, fossero o meno conosciuti,
conoscibili ovvero, quanto meno, prevedibili al momento della stipula dell'accordo.
In proposito, esaminandoli singolarmente siccome elencati ed esaminati nell'ambito della CTU, si osserva:
- quanto ai ponti termici del lucernario nel soggiorno, delle piane in marmo delle finestre e delle porte finestre, delle travature portanti del solaio e dell'attacco dei serramenti a muro, come gli stessi non fossero di per sé immediatamente individuabili da parte del committente giacché necessitanti, a tal fine, della esecuzione di sofisticati calcoli tecnici e comunque in quanto almeno in parte relativi a parti strutturali dell'immobile non direttamente ispezionabili, né d'altro canto l'appellato ha dimostrato che si fossero già presentate nell'edificio muffe e pagina 15 di 25 condense tali da rendere evidente la sussistenza del problema,
- quanto alla carenza di isolamento dei serramenti esterni, come altrettanto sia da escludere la loro diretta rilevabilità da parte dei committenti, per le medesime ragioni spora esposte,
- quanto alle fessurazioni sui rivestimenti, come le stesse, essendo presenti sin dalla data di ultimazione dei lavori, fossero invece ben riscontrabili già prima della stipula dell'accordo transattivo e il non averle incluse in esso vale a dimostrare l'intervenuta accettazione dell'opera così come consegnata da parte della committente,
- quanto ai fenomeni di umidità di risalita, come gli stessi fossero già stati presi direttamente in considerazioni dalle parti della transazione dal momento che, al punto 8) dell'allegato riportante l'elenco degli interventi da compiersi a cura della
, si parlava appunto del risanamento e della ridipintura delle superfici CP_4
che presentavano distacchi dovuti all'umidità, e come, a seguito dell'accettazione delle ulteriori lavorazioni compiute dall'appaltatrice, nulla sia più possibile contestare in proposito,
- quanto alle infiltrazioni d'acqua nei corpi illuminanti posti all'esterno, come le medesime fossero sin da subito percepibili da parte dei proprietari del bene,
bastando osservare le luci in orario notturno per accorgersi del problema, sicché la mancata denuncia del vizio nell'ambito della transazione ben vale a dimostrare che l'opera fosse stata accettata come si presentava,
- quanto alla scarsa tenuta dell'impianto elettrico interno ed esterno, come la stessa fosse immediatamente riscontrabile da parte dei committenti, dal momento che le pagina 16 di 25 prove eseguite durante la CTU hanno avuto modo di chiarire che il problema si verificava con frequenza sia in occasione di eventi piovosi sia con clima asciutto, di tal che, anche con riferimento a tale difetto, vale quanto appena osservato in merito alla mancata menzione di esso nell'ambito dell'accordo transattivo.
Tanto chiarito, e reputato pertanto che solo per i difetti relativi ai riscontrati ponti termici ed alla carenza di isolamento dei serramenti esterni può fondatamente affermarsi l'estraneità rispetto al perimetro coperto dalla transazione – anche in ragione del fatto che non sussistevano, o comunque non sono stati allegati dalla controparte o individuati in giudizio, elementi tali da farli ritenere siccome presumibili – la domanda risarcitoria svolta dal può essere unicamente accolta con riferimento a tali voci, i cui costi di Pt_1
ripristino sono stati stimati dal CTU, al momento della redazione del suo elaborato,
conclusa in data 3.4.17, in € 31.935,00 oltre IVA. Somma questa che va poi attualizzata ad oggi in € 38.162,33 e sulla quale decorrono poi gli interessi di legge a far data dal deposito della presente pronuncia e sino al saldo effettivo.
3.2 Né, a contrario, può fondatamente eccepirsi la prescrizione del relativo diritto o la decadenza dall'azione, dovendosi osservare sul punto che il termine annuale per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile,
previsto dall'art. 1669 cc a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera – da ritenersi di regola acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto della redazione di una apposita relazione peritale – e non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e pagina 17 di 25 semplici sospetti (Cass.
1.2.08 n. 2460), salvo il caso in cui si verta in ipotesi di problemi di immediata percezione sia nella loro reale entità che nelle loro possibili origini (Cass.
8.5.14 n. 9966). E pure avendo i giudici di legittimità precisato come –
avendo la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo – sia allora necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e delle responsabilità dello stesso (Cass. 16.2.15 n. 3040).
Mentre, d'altro canto, va escluso che nella fattispecie possano trovare applicazione i più ristretti termini presi in considerazione dall'art. 1667 cc, affermando in proposito la
Suprema Corte che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cc non si identificano solamente con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio ma possono anche consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, sia tale da incidere sulla struttura e funzionalità globale di essa, menomandone in modo apprezzabile il godimento, come ad esempio si verifica nel caso di infiltrazioni di acqua e di umidità
per difetto di copertura dell'edificio (Cass.
3.1.13 n. 84 e 4.11.05 n. 21351).
Ciò che nel caso di specie conduce a ritenere che i vari difetti lamentati dagli attori – sia se valutati autonomamente ed ancor più ove unitariamente considerati – vengano appunto a costituire quei gravi vizi presi in considerazione dall'art. 1669 cc.
3.3 Così come va rigettata la difesa dell'arch. volta a sostenere che i difetti CP_1
riscontrati, ed in relazione ai quali si è ritenuto di poter accogliere le pretese risarcitorie del committente, non gli fossero imputabili.
Ed infatti, una volta osservato:
pagina 18 di 25 - che il progettista, nell'espletamento della propria attività professionale, sia questa configurabile alla stregua di un'obbligazione di risultato ovvero di mezzi, è
comunque obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'erroneità o la inadeguatezza del progetto, costituisce non solo inadempimento dell'incarico abilitante il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc
(Cass. 29.11.04 n. 22487), ma anche fatto generatore di una responsabilità che esula dai limiti del rapporto contrattuale intercorso fra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito, tale da fondare l'esperimento di apposita domanda risarcitoria (Cass. 26.4.93 n. 4900),
- che l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, sono debitori di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile,
anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità
o l'abusività dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto loro affidato, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico (Cass. 18.1.17 n. 1214), non vi è chi non veda come l'erronea progettazione delle opere, tale da dare origine ai riscontrati ponti termici ed alla carenza di isolamento dei serramenti esterni, non possa che essere addebitata all'arch. il quale, laddove avesse eseguito calcoli più CP_1
precisi in proposito, ben sarebbe stato in grado di evitare il verificarsi dell'inconveniente.
E, d'altro canto, dello stesso deve sempre rispondere il medesimo anche nella veste di direttore dei lavori, non essendosi curato di verificare che si procedesse alla messa in opera, ritenuta necessaria da parte del CTU, delle doverose coibentazioni ovvero alla pagina 19 di 25 posa di idonei pannelli isolanti in corrispondenza di tali punti critici così come ad una più corretta installazione dei serramenti.
Essendo pacifico che al direttore dei lavori – il quale, per le sue peculiari capacità
tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica – compete di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cass.
3.5.16 n. 8700).
3.2 Con il terzo motivo di doglianza viene invece contestato il capo di pronuncia relativo alle spese, affermandosi che all'accoglimento del gravame dovrà conseguire la condanna delle controparti alla rifusione in favore dell'appellante degli onorari di entrambi i gradi di giudizio e della fase di ATP.
Il motivo è fondato.
L'accoglimento dei primi due motivi comporta, a cascata, l'accoglimento del terzo dal momento che, una volta riscontrata la fondatezza, seppur parziale, della domanda svolta dall'originario attore, ne consegue anche doversi porre a carico della controparte le competenze di entrambi i gradi di giudizio.
3.3 Alla disposta condanna del convenuto al predetto risarcimento in favore del committente consegue poi la necessità di valutare la fondatezza della domanda di manleva da questo svolta nei confronti di . CP_2
In proposito, osservato come l'arch. abbia svolto tale domanda riferendosi alle CP_1
polizze assicurative per Responsabilità Civile professionale di Architetto, Progettista e pagina 20 di 25 Direttore dei Lavori n. 1/1476/122/110745733 e n. 1/1476/122/110745733/1 nonché
alla polizza di garanzia postuma n. 165806235 – la quale estende la copertura della polizza n. 122/157076741 alle richieste di danni presentate nei cinque anni successivi alla cessazione dell'attività professionale, avvenuta il 31.12.18 – devono allora innanzi tutto valutarsi le eccezioni di inoperatività sollevate dalla compagnia assicurativa.
Esaminandole per ordine, va innanzi tutto respinta quella di inoperatività della polizza n. 1/1476/122/110745733 – fondata sulla circostanza che il punto 10 dell'art. 3.5
prevederebbe espressamente che “L'assicurazione RCT non comprende i danni …
derivanti da lavori eseguiti da imprese dell' o di cui l' stesso sia Parte_4 Parte_4
socio a responsabilità illimitata, amministratore o legale rappresentante”, laddove è
pacifico in causa che il convenuto fosse amministratore unico di – dal CP_4
momento che, trattandosi di clausola vessatoria in quanto volta ad operare una limitazione di responsabilità, avrebbe dovuto essere specificamente approvata per iscritto, ciò che non risulta dimostrato.
E del pari infondata si palesa l'eccezione relativa ad entrambe le polizze n.
1/1476/122/110745733 e n. 1/1476/122/110745733/1 secondo cui i danni lamentati dal non rientrerebbero nella previsione di cui alla clausola 3.3 intitolata “DANNI Pt_1
CORPORALI E DANNI MATERIALI”, sezione 5), a sua volta rubricata “DANNI
CAGIONATI O SUBITI DA OPERE EDILI”, giacché l'utilizzo in sede esplicativa nell'ambito della polizza del concetto di “rovina totale delle opere / rovina o gravi
difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono
in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera” pare appunto richiamare quella dizione dell'art. 1669 cc che si è già più sopra ritenuto ben possa pagina 21 di 25 trovare applicazione nel caso di specie.
Ritenuto pertanto che la copertura assicurativa sia in vigore, devono peraltro individuarsene i limiti osservandosi:
- che per la garanzia “DANNI CORPORALI E MATERIALI” sono previsti una franchigia di € 5.000,00 ed uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 5.000,00 ed un massimo di € 50.000,00,
- che l'art.
3.9 stabilisce poi che la garanzia assicurativa operi esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con espressa esclusione dalla garanzia dell'obbligo di risarcimento derivante da vincolo di solidarietà con altre persone.
Ora, tenuto conto che i danni lamentati dal committente risultano in grandissima parte direttamente addebitabili all'arch. innanzi tutto nella veste di progettista e CP_1
quindi in quella di direttore dei lavori, ed opinato pertanto che la responsabilità degli stessi gli debba essere addebitata nella misura del 90%, ricorrono allora i presupposti per riconoscere un obbligo di manleva a carico di nei limiti CP_2
dell'importo di € 23.476,87 (€ 38.162,33 – 10% = € 34.346,09 / - € 5.000,00 = €
29.346,09 / - 20% = € 23.476,87), oltre agli interessi di legge dalla pronuncia della sentenza al saldo.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va pagina 22 di 25 attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00,
- della circostanza che, essendosi altresì tenuta la fase di ATP, la cui fase di studio e quella introduttiva peraltro in gran parte coincidono con quella del giudizio di merito, tali voci devono essere liquidate nei minimi per il giudizio di merito,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico dell'arch.
ed in favore del nonché a carico di in favore CP_1 Pt_1 CP_2
dell'assicurato ex art. 91 cpc, determinandole in € 3.056,00 quanto alla fase di ATP, in
€ 6.164,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 6.946,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio ATP € 992,00
pagina 23 di 25 Fase introduttiva ATP € 788,00
Fase istruttoria ATP € 1.276,00
Totale € 3.056,00
Fase di studio I^ grado € 861,00
Fase introduttiva I^ grado € 602,00
Fase istruttoria I^ grado € 1.806,00
Fase decisionale I^ grado € 2.905,00
Totale € 6.164,00
Fase di studio II^ grado € 2.058,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.418,00
Fase decisionale II^ grado € 3.470,00
Totale € 6.946,00
Oltre a ciò devono poi porsi a carico della parte soccombente le spese di CTU e di CTP,
con obbligo di manleva in capo alla compagnia assicurativa.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 805/24, pubblicata in data 8.3.24:
1) condanna a pagare in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento danni, la somma già rivalutata di € 38.162,33, oltre IVA ed interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo;
2) condanna a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1
processuali che liquida in € 3.056,00 per la fase di ATP, in € 6.164,00 per il primo pagina 24 di 25 grado ed in € 6.946,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) condanna a rifondere in favore di Controparte_2 CP_1
le spese processuali che liquida in € 3.056,00 per la fase di ATP, in €
[...]
6.164,00 per il primo grado ed in € 6.946,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
4) pone le competenze di CTP e di CTU a carico di Controparte_1
5) condanna a manlevare quest'ultimo di quanto Controparte_2
tenuto a pagare in favore di sub 1) nei limiti dell'importo di € Parte_1
23.476,87, oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo, nonché sub 2) e 4) integralmente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 14.5.25
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 25 di 25