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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/10/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 213/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16/10/2025, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 213/2025 R.G., promossa
TRA
(C.F. ), con sede in Roma alla via Parte_1 P.IVA_1
Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giacinto Greco e dall' avv. Francesco Muscari Tomaioli, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Via Saverio d'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale
), giusta procura generale ad lites in atti. Pt_1
Opponente
nato a [...] il [...], (C.F.: ), rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Vanessa Cardamone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Lamezia Terme, via Leonardo da Vinci n. 23.
Opposto OGGETTO: Opposizione a precetto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 4.2.2025, l proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Pt_1 notificato in data 31/1/2025, con il quale aveva intimato all' il pagamento Controparte_1 Pt_1 della somma di euro 6.148,16 a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità, interessi moratori, oltre spese relative all'atto di precetto, agendo in forza del decreto di omologa Tribunale di Lamezia Terme del 28/07/2017 RG 629/2016.
Al riguardo, eccepiva preliminarmente la nullità ed inefficacia dello stesso, in quanto, fondato su decreto di omologa non avente natura di titolo esecutivo con riferimento alla prestazione oggetto di giudizio (ratei arretrati assegno ordinario di invalidità e interessi). L'ente affermava, al riguardo, che il decreto di omologa del 28/7/2017, reso nel procedimento Tribunale di Lamezia Terme – sezione lavoro - RG n. 629/2016, era stato emesso all'esito di un giudizio di accertamento tecnico preventivo, promosso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e tale decreto ha natura di mero accertamento del requisito sanitario che, in alcun modo, accerta il titolo alla prestazione previdenziale connessa al detto status.
Aggiungeva poi che il decreto di omologa non costituisce pronuncia di condanna, suscettibile di esecuzione forzata, essendo stato ciò espressamente escluso dal legislatore che ha stabilito che lo stesso riguarda solo un elemento della fattispecie costitutiva della prestazione previdenziale o assistenziale.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite.
2. In data 19.9.2025, si costituiva il quale, preso atto della opposizione dell' Controparte_1 Pt_1 rinunciava all'azione esecutiva intrapresa. All'odierna udienza, parte ricorrente confermava la rinuncia agli atti e all'azione del giudizio e chiedeva la compensazione delle spese di lite.
L' accettava la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. Pt_1
3. Orbene, tenuto conto della concorde richiesta delle parti anche in punto di spese deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite:
Lamezia Terme, 16.10.2025 Il GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16/10/2025, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 213/2025 R.G., promossa
TRA
(C.F. ), con sede in Roma alla via Parte_1 P.IVA_1
Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giacinto Greco e dall' avv. Francesco Muscari Tomaioli, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Via Saverio d'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale
), giusta procura generale ad lites in atti. Pt_1
Opponente
nato a [...] il [...], (C.F.: ), rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Vanessa Cardamone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Lamezia Terme, via Leonardo da Vinci n. 23.
Opposto OGGETTO: Opposizione a precetto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 4.2.2025, l proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Pt_1 notificato in data 31/1/2025, con il quale aveva intimato all' il pagamento Controparte_1 Pt_1 della somma di euro 6.148,16 a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità, interessi moratori, oltre spese relative all'atto di precetto, agendo in forza del decreto di omologa Tribunale di Lamezia Terme del 28/07/2017 RG 629/2016.
Al riguardo, eccepiva preliminarmente la nullità ed inefficacia dello stesso, in quanto, fondato su decreto di omologa non avente natura di titolo esecutivo con riferimento alla prestazione oggetto di giudizio (ratei arretrati assegno ordinario di invalidità e interessi). L'ente affermava, al riguardo, che il decreto di omologa del 28/7/2017, reso nel procedimento Tribunale di Lamezia Terme – sezione lavoro - RG n. 629/2016, era stato emesso all'esito di un giudizio di accertamento tecnico preventivo, promosso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e tale decreto ha natura di mero accertamento del requisito sanitario che, in alcun modo, accerta il titolo alla prestazione previdenziale connessa al detto status.
Aggiungeva poi che il decreto di omologa non costituisce pronuncia di condanna, suscettibile di esecuzione forzata, essendo stato ciò espressamente escluso dal legislatore che ha stabilito che lo stesso riguarda solo un elemento della fattispecie costitutiva della prestazione previdenziale o assistenziale.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite.
2. In data 19.9.2025, si costituiva il quale, preso atto della opposizione dell' Controparte_1 Pt_1 rinunciava all'azione esecutiva intrapresa. All'odierna udienza, parte ricorrente confermava la rinuncia agli atti e all'azione del giudizio e chiedeva la compensazione delle spese di lite.
L' accettava la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. Pt_1
3. Orbene, tenuto conto della concorde richiesta delle parti anche in punto di spese deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite:
Lamezia Terme, 16.10.2025 Il GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara