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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 28/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 583 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
PORFIDO DOMENICO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Termoli, via De
Gasperi n. 19, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
P. IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to DI NICOLA STEFANIA, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Avezzano, via Mons. Bagnoli n. 118, giusta procura in atti;
- APPELLATA –
e
(C.F. ; Controparte_2 C.F._2
-APPELLATA CONTUMACE
-
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 61/2022, emessa dal Giudice di Pace di Larino in data 04.04.2022 e depositata il 08.06.2022.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Larino la società e al fine Controparte_1 Controparte_2 di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il 15.07.2011.
In particolare, l'attrice esponeva che il 15.07.2011, alle ore 17:45 circa, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura Fiat Grande Punto, tg. DK477YL, percorrendo via Martiri di
Via Fani in Montenero di Bisaccia, giunta in prossimità della rotatoria sita all'incrocio con Via
Argentieri-Via De Gasperi, dopo aver arrestato il veicolo, si immetteva prudentemente nella suddetta rotatoria allorquando veniva attinta da un'autovettura Peugeot 307, tg. CN013VE, di proprietà di e dal medesimo condotta, il quale, sopraggiunto da Via Controparte_2
De Gasperi, s'immetteva anch'egli nella rotatoria senza rispettare la precedenza e a velocità sostenuta nonostante il veicolo Fiat Grande Punto avesse già impegnato la rotatoria e, così, attingendolo nella parte posteriore sinistra.
L'attrice esponeva che dal sinistro erano derivati danni materiali al proprio mezzo e lesioni personali, come da documentazione medica allegata;
denunciato tempestivamente l'evento sinistroso all'Assicurazione, la stessa provvedeva a liquidare solo parzialmente, nella misura cioè del 50%, i danni (euro 1.000 per il veicolo ed euro 2.000 per i danni fisici), ancorché il sinistro fosse da addebitarsi esclusivamente alla condotta del conducente della Peugeot 307,
[...]
Pertanto, la ritenuto che residuasse ancora l'importo di euro 6.556,39 e CP_2 Pt_1 che vane si erano palesate le richieste di ottenere dalla il dovuto Controparte_1 risarcimento, promuoveva il giudizio per ottenere la condanna dell'Assicurazione al pagamento del residuo importo.
1.1. Si costituiva la la quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'improcedibilità della domanda ex art. 3 D.L. 132/2014 e comunque l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947 comma 2 c.c.; nel merito, contestava l'an della pretesa in quanto del tutto sfornita di prova, negando ogni addebito di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo Peugeot 307 ed evidenziando la pari responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro ex art. 2054, co. 2 c.c.; conseguentemente, stante la correttezza della somma già corrisposta, l'Assicurazione contestava anche il quantum richiesto con la domanda risarcitoria e concludeva per il rigetto della domanda.
pagina 2 di 7 1.2. ancorché citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
1.3. Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e ctu, il Giudice di pace, con sentenza n.
61/2022, riteneva operante la presunzione di pari responsabilità dei conducenti prevista dall'art. 2054, co. 2 c.c. e, per l'effetto, riteneva la somma già versata dall'Assicurazione congrua e idonea a risarcire l'attrice del danno subito;
condannava infine l'attrice al pagamento delle spese processuali e di ctu.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello dolendosi dell'ingiustizia Parte_1 della sentenza sulla scorta dei seguenti motivi: a) mancata o erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del primo giudice;
b) carenza e/o errata motivazione in ordine alla rilevanza probatoria dei verbali di udienza relativi al processo penale n. 20/2012 r.g. mod. 16 e della sentenza n. 4/2018; c) errata applicazione del principio di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.; d) errata quantificazione del danno ed errata condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.
2.1. Si è costituita la quale, nel contestare l'avverso gravame, ne ha Controparte_1 chiesto il rigetto, sul presupposto della correttezza della pronuncia di primo grado.
2.2. non si è costituito in giudizio. Controparte_2
2.3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita a mezzo della documentazione in atti e in assenza di attività istruttoria veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
L'appello è infondato.
3. In limine, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
4. Con i primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per identità e conseguenzialità delle questioni sottese, l'appellante si duole dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, del compendio istruttorio raccolto in corso di causa, dal quale, contrariamente a quanto dedotto dal giudicante, sarebbe emersa la prova che la si trovasse già all'interno Pt_1 della rotatoria e che, quindi, avesse maturato il diritto di precedenza violato dall'Ungunerau. In particolare, secondo l'appellante, detta prova si evincerebbe dalla ricostruzione del sinistro operata dai Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro, dalle riproduzioni fotografiche pubblicate dai giornali locali, dalle dichiarazioni della stessa e, infine, dai verbali Pt_1
d'udienza del giudizio penale n. 4/2018 e dalla relativa sentenza, questi ultimi contraddittoriamente non valutati dal Giudice di Pace;
sulla scorta di ciò, quindi, essendo emersa la responsabilità esclusiva del conducente della Peugeot 307, il giudicante non avrebbe potuto pagina 3 di 7 applicare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, co. 2 c.c., la quale ha carattere residuale e sussidiario e, quindi, trova applicazione solo quando non è possibile accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso.
4.1. Gli assunti non sono condivisibili.
Preliminarmente, deve osservarsi che possono trovare pieno ingresso nel processo civile i verbali di prove espletate in altri giudizi e le sentenze rese in altri processi, sia civili che penali, valendo il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n.840).
Ne deriva che, come correttamente osservato dall'appellante, i verbali di assunzione di prove e la sentenza resa nel processo penale r.g. n. 20/2012 celebratosi dinanzi al Giudice di Pace di
Larino potevano essere utilizzate dal primo Giudice quali “prove atipiche”, irrilevante essendo la coincidenza delle parti tra questo e il procedimento celebratosi in sede penale, non discutendosi qui di efficacia di giudicato (cfr. Cass. n. 18325/2019, citata anche dall'appellante),
e ferma ogni valutazione in ordine a tali prove, da compiersi secondo i consueti criteri in materia da parte del giudice civile.
Tanto posto, deve allora procedersi ad esaminare gli elementi probatori che, in tesi attorea, sarebbero stati trascurati o non correttamente valutati dal primo Giudice e che, invece, darebbero dimostrazione della circostanza – dirimente- per cui la si trovasse, prima Pt_1 dell' , a percorrere la rotatoria, con conseguente responsabilità esclusiva CP_2 diquest'ultimo nella causazione dell'evento.
Partendo dalla ricostruzione del sinistro ad opera dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia, intervenuti poco dopo il sinistro, nel relativo verbale si legge: “Il Veicolo “A” (ovvero Peugeot 307) mentre percorreva via De Gasperi, con direzione di marcia centro abitato Montenero, giunto al centro della rotatoria andava a collidere con la propria parte anteriore con la fiancata posteriore sinistra del veicolo “B”
(ovvero la Fiat Punto), il quale proveniva dalla Via Martiri di via Fani. Si precisa, al riguardo che, per entrambi
i veicoli vi era presente la segnaletica “dare precedenza”.
Nel processo penale a carico di per lesioni colpose in danno Controparte_2 dell'odierna appellante, veniva ascoltato uno dei due Carabinieri giunti sul posto, Persona_1 pagina 4 di 7 il quale riferiva che, al loro arrivo, avevano rinvenuto due macchine, una Peugeot 307 Per_2 con provenienza da via De Gasperi e direzione Via Argentieri, e una Fiat Punto, che proveniva da via Martiri di via Fani e rivolta contromano verso via De Gasperi;
quanto alla dinamica, il teste riferiva che la Peugeot aveva impattato con il lato anteriore sinistro con il lato posteriore sinistro della Punto, facendola ruotare contromano. Dichiarava che entrambe le vetture avevano il segnale di dare precedenza, che non furono rinvenute tracce di frenata a terra e che non furono elevate contravvenzioni.
Il teste presente al sinistro, la cui testimonianza può essere qui valutata Testimone_1 poiché non è emersa l'incapacità paventata dalla parte appellata sin dal primo grado, anch'essa ascoltata nel corso del processo penale a carico dell , riferiva, per quel che qui rileva, CP_2 di aver avvertito una “botta” e che il sinistro era avvenuto vicino alla rotatoria.
Da quanto precede e, dunque, considerando anche le prove testimoniali raccolte nel processo penale prodotte dall'attrice in primo grado e non esaminate dal primo Giudice, deve concludersi che, parimenti, non sia emersa la prova che la avesse impegnato la rotatoria prima e con Pt_1 un certo anticipo rispetto all' : in primo luogo, la testimonianza della nulla CP_2 Tes_1 dice in ordine alla posizione della Punto rispetto alla Peugeot, potendosi solo ricavare dalla stessa- come invero già affermato per altra via dal primo Giudice- che la i fosse immessa Pt_1 nella rotatoria, ma, come già visto, tanto non è dirimente ai fini di causa;
né il fatto che la non abbia visto la Peugeot è prova che quest'ultima fosse giunta successivamente, in Tes_1 quanto, come visto, il teste si è limitata unicamente a riferire di aver sentito un botto (o “uno scoppio di macchina”) e che il sinistro era avvenuto “vicino alla rotatoria”, ma nulla ha riferito in ordina della Peugeot;
ad ogni modo, se anche da ciò si volesse trarre la deduzione per cui la non abbia visto la Peugeot, ciò non può sic et simpliciter significare che quest'ultima sia Tes_1 sopraggiunta dopo, poiché, in assenza di ulteriori circostanze ed elementi- si ripete, nulla ha dichiarato il teste sulle circostanze concomitanti all'evento-, che il mancato avvistamento della
Peugeot da parte della ben può ascriversi ad un proprio fatto personale (distrazione, Tes_1 ecc.), di talché tale circostanza in sé nulla prova.
Quanto invece ai danni riportati dalle autovetture, le stesse non restituiscono la prova dell'assunto voluto dalla ricorrente, poiché l'urto avveniva non tra la parte anteriore sinistra della e la “parte posteriore sinistra” (così nell'atto di citazione in appello e in primo grado), CP_3 ma tra la parte anteriore sinistra della e la fiancata posteriore sinistra e, più precisamente, CP_3 con la portiera posteriore, lato sinistro, come riferito dalla stessa in sede di interrogatorio Pt_1 formale (cfr. verbale del 10.12.2019) e, peraltro, del tutto compatibile con il successivo moto pagina 5 di 7 rotatorio dell'autovettura a seguito del tipo di urto in quel punto impresso. Tale circostanza, allora, è certamente compatibile anche con l'immissione della nella rotatoria un attimo Pt_1 prima o proprio al momento del passaggio della Peugeot, già in corsa poiché proveniente da via
De Gasperi, che precede, nella rotatoria, via Martiri di via Fani, via da cui si immetteva l'attrice.
In questo quadro e in assenza di altri ulteriori elementi di segno contrario, non prodotti dall'attrice- parte onerata della prova della responsabilità esclusiva dell'altra parte, oltre a quella positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro-, non si ritiene di seguire la pronuncia n. 4/2018, unico elemento a favore dell'appellante, tenuto conto del contenuto delle testimonianze sopra riportate e delle valutazioni poc'anzi fatte.
Per altro verso ancora, tenuto conto che entrambi i veicoli avevano l'obbligo di dare precedenza, l'appellante ha invocato in proprio favore la cd. precedenza di fatto. Anche tale tesi non è sostenibile, perché s'infrange, ancora una volta, dinanzi alla mancata prova dell'avere la occupato per prima e “con largo anticipo” la rotatoria (cfr., per i presupposti sulla cd. Pt_1 precedenza di fatto, Cassazione civile sez. III, 12/02/2025, n.3572).
Orbene, tali essendo le risultanze probatorie – e segnatamente: a) per entrambi i conducenti vi era il segnale di dare precedenza;
b) entrambi i veicoli avevano impegnato la rotatoria, ma non
è emerso chi per primo l'avesse occupata e con quanto anticipo rispetto all'altro; c) non furono rinvenute tracce di frenata a terra;
e) non furono elevate contravvenzioni;
-, correttamente il primo Giudice ha applicato la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nello scontro, non essendo stato possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e, conseguentemente, le effettive responsabilità del sinistro (cfr. Cass. civile sez. III, 13/05/2021, n. 12884).
Ne consegue che i tre motivi di gravame, congiuntamente esaminati, vanno respinti.
5. Da quanto precede deriva anche il rigetto dell'ultimo motivo di gravame: l'appellante ha chiesto la riforma della pronuncia anche in punto di regolazione delle spese di lite, stante l'erroneità, in tesi, dell'applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 2054, co. 2 c.c. Come visto, invece, trovando piena applicazione la presunzione in parola, sotto tale profilo anche le spese sono state correttamente regolate.
6. In definitiva, l'appello va respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e applicati i parametri medi per tutte le fasi ad esclusione di quella istruttoria, non celebratasi.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_2 così dispone:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 61/2022, emessa dal Giudice di Pace di Larino in data 04.04.2022 e depositata il 08.06.2022;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione Parte_1 ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 3.397,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Larino, 28.2.2025
Il Giudice
dott. Stefania Vacca
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 583 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
PORFIDO DOMENICO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Termoli, via De
Gasperi n. 19, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
P. IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to DI NICOLA STEFANIA, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Avezzano, via Mons. Bagnoli n. 118, giusta procura in atti;
- APPELLATA –
e
(C.F. ; Controparte_2 C.F._2
-APPELLATA CONTUMACE
-
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 61/2022, emessa dal Giudice di Pace di Larino in data 04.04.2022 e depositata il 08.06.2022.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Larino la società e al fine Controparte_1 Controparte_2 di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il 15.07.2011.
In particolare, l'attrice esponeva che il 15.07.2011, alle ore 17:45 circa, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura Fiat Grande Punto, tg. DK477YL, percorrendo via Martiri di
Via Fani in Montenero di Bisaccia, giunta in prossimità della rotatoria sita all'incrocio con Via
Argentieri-Via De Gasperi, dopo aver arrestato il veicolo, si immetteva prudentemente nella suddetta rotatoria allorquando veniva attinta da un'autovettura Peugeot 307, tg. CN013VE, di proprietà di e dal medesimo condotta, il quale, sopraggiunto da Via Controparte_2
De Gasperi, s'immetteva anch'egli nella rotatoria senza rispettare la precedenza e a velocità sostenuta nonostante il veicolo Fiat Grande Punto avesse già impegnato la rotatoria e, così, attingendolo nella parte posteriore sinistra.
L'attrice esponeva che dal sinistro erano derivati danni materiali al proprio mezzo e lesioni personali, come da documentazione medica allegata;
denunciato tempestivamente l'evento sinistroso all'Assicurazione, la stessa provvedeva a liquidare solo parzialmente, nella misura cioè del 50%, i danni (euro 1.000 per il veicolo ed euro 2.000 per i danni fisici), ancorché il sinistro fosse da addebitarsi esclusivamente alla condotta del conducente della Peugeot 307,
[...]
Pertanto, la ritenuto che residuasse ancora l'importo di euro 6.556,39 e CP_2 Pt_1 che vane si erano palesate le richieste di ottenere dalla il dovuto Controparte_1 risarcimento, promuoveva il giudizio per ottenere la condanna dell'Assicurazione al pagamento del residuo importo.
1.1. Si costituiva la la quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'improcedibilità della domanda ex art. 3 D.L. 132/2014 e comunque l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947 comma 2 c.c.; nel merito, contestava l'an della pretesa in quanto del tutto sfornita di prova, negando ogni addebito di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo Peugeot 307 ed evidenziando la pari responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro ex art. 2054, co. 2 c.c.; conseguentemente, stante la correttezza della somma già corrisposta, l'Assicurazione contestava anche il quantum richiesto con la domanda risarcitoria e concludeva per il rigetto della domanda.
pagina 2 di 7 1.2. ancorché citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
1.3. Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e ctu, il Giudice di pace, con sentenza n.
61/2022, riteneva operante la presunzione di pari responsabilità dei conducenti prevista dall'art. 2054, co. 2 c.c. e, per l'effetto, riteneva la somma già versata dall'Assicurazione congrua e idonea a risarcire l'attrice del danno subito;
condannava infine l'attrice al pagamento delle spese processuali e di ctu.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello dolendosi dell'ingiustizia Parte_1 della sentenza sulla scorta dei seguenti motivi: a) mancata o erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del primo giudice;
b) carenza e/o errata motivazione in ordine alla rilevanza probatoria dei verbali di udienza relativi al processo penale n. 20/2012 r.g. mod. 16 e della sentenza n. 4/2018; c) errata applicazione del principio di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.; d) errata quantificazione del danno ed errata condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.
2.1. Si è costituita la quale, nel contestare l'avverso gravame, ne ha Controparte_1 chiesto il rigetto, sul presupposto della correttezza della pronuncia di primo grado.
2.2. non si è costituito in giudizio. Controparte_2
2.3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita a mezzo della documentazione in atti e in assenza di attività istruttoria veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
L'appello è infondato.
3. In limine, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
4. Con i primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per identità e conseguenzialità delle questioni sottese, l'appellante si duole dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, del compendio istruttorio raccolto in corso di causa, dal quale, contrariamente a quanto dedotto dal giudicante, sarebbe emersa la prova che la si trovasse già all'interno Pt_1 della rotatoria e che, quindi, avesse maturato il diritto di precedenza violato dall'Ungunerau. In particolare, secondo l'appellante, detta prova si evincerebbe dalla ricostruzione del sinistro operata dai Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro, dalle riproduzioni fotografiche pubblicate dai giornali locali, dalle dichiarazioni della stessa e, infine, dai verbali Pt_1
d'udienza del giudizio penale n. 4/2018 e dalla relativa sentenza, questi ultimi contraddittoriamente non valutati dal Giudice di Pace;
sulla scorta di ciò, quindi, essendo emersa la responsabilità esclusiva del conducente della Peugeot 307, il giudicante non avrebbe potuto pagina 3 di 7 applicare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, co. 2 c.c., la quale ha carattere residuale e sussidiario e, quindi, trova applicazione solo quando non è possibile accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso.
4.1. Gli assunti non sono condivisibili.
Preliminarmente, deve osservarsi che possono trovare pieno ingresso nel processo civile i verbali di prove espletate in altri giudizi e le sentenze rese in altri processi, sia civili che penali, valendo il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n.840).
Ne deriva che, come correttamente osservato dall'appellante, i verbali di assunzione di prove e la sentenza resa nel processo penale r.g. n. 20/2012 celebratosi dinanzi al Giudice di Pace di
Larino potevano essere utilizzate dal primo Giudice quali “prove atipiche”, irrilevante essendo la coincidenza delle parti tra questo e il procedimento celebratosi in sede penale, non discutendosi qui di efficacia di giudicato (cfr. Cass. n. 18325/2019, citata anche dall'appellante),
e ferma ogni valutazione in ordine a tali prove, da compiersi secondo i consueti criteri in materia da parte del giudice civile.
Tanto posto, deve allora procedersi ad esaminare gli elementi probatori che, in tesi attorea, sarebbero stati trascurati o non correttamente valutati dal primo Giudice e che, invece, darebbero dimostrazione della circostanza – dirimente- per cui la si trovasse, prima Pt_1 dell' , a percorrere la rotatoria, con conseguente responsabilità esclusiva CP_2 diquest'ultimo nella causazione dell'evento.
Partendo dalla ricostruzione del sinistro ad opera dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia, intervenuti poco dopo il sinistro, nel relativo verbale si legge: “Il Veicolo “A” (ovvero Peugeot 307) mentre percorreva via De Gasperi, con direzione di marcia centro abitato Montenero, giunto al centro della rotatoria andava a collidere con la propria parte anteriore con la fiancata posteriore sinistra del veicolo “B”
(ovvero la Fiat Punto), il quale proveniva dalla Via Martiri di via Fani. Si precisa, al riguardo che, per entrambi
i veicoli vi era presente la segnaletica “dare precedenza”.
Nel processo penale a carico di per lesioni colpose in danno Controparte_2 dell'odierna appellante, veniva ascoltato uno dei due Carabinieri giunti sul posto, Persona_1 pagina 4 di 7 il quale riferiva che, al loro arrivo, avevano rinvenuto due macchine, una Peugeot 307 Per_2 con provenienza da via De Gasperi e direzione Via Argentieri, e una Fiat Punto, che proveniva da via Martiri di via Fani e rivolta contromano verso via De Gasperi;
quanto alla dinamica, il teste riferiva che la Peugeot aveva impattato con il lato anteriore sinistro con il lato posteriore sinistro della Punto, facendola ruotare contromano. Dichiarava che entrambe le vetture avevano il segnale di dare precedenza, che non furono rinvenute tracce di frenata a terra e che non furono elevate contravvenzioni.
Il teste presente al sinistro, la cui testimonianza può essere qui valutata Testimone_1 poiché non è emersa l'incapacità paventata dalla parte appellata sin dal primo grado, anch'essa ascoltata nel corso del processo penale a carico dell , riferiva, per quel che qui rileva, CP_2 di aver avvertito una “botta” e che il sinistro era avvenuto vicino alla rotatoria.
Da quanto precede e, dunque, considerando anche le prove testimoniali raccolte nel processo penale prodotte dall'attrice in primo grado e non esaminate dal primo Giudice, deve concludersi che, parimenti, non sia emersa la prova che la avesse impegnato la rotatoria prima e con Pt_1 un certo anticipo rispetto all' : in primo luogo, la testimonianza della nulla CP_2 Tes_1 dice in ordine alla posizione della Punto rispetto alla Peugeot, potendosi solo ricavare dalla stessa- come invero già affermato per altra via dal primo Giudice- che la i fosse immessa Pt_1 nella rotatoria, ma, come già visto, tanto non è dirimente ai fini di causa;
né il fatto che la non abbia visto la Peugeot è prova che quest'ultima fosse giunta successivamente, in Tes_1 quanto, come visto, il teste si è limitata unicamente a riferire di aver sentito un botto (o “uno scoppio di macchina”) e che il sinistro era avvenuto “vicino alla rotatoria”, ma nulla ha riferito in ordina della Peugeot;
ad ogni modo, se anche da ciò si volesse trarre la deduzione per cui la non abbia visto la Peugeot, ciò non può sic et simpliciter significare che quest'ultima sia Tes_1 sopraggiunta dopo, poiché, in assenza di ulteriori circostanze ed elementi- si ripete, nulla ha dichiarato il teste sulle circostanze concomitanti all'evento-, che il mancato avvistamento della
Peugeot da parte della ben può ascriversi ad un proprio fatto personale (distrazione, Tes_1 ecc.), di talché tale circostanza in sé nulla prova.
Quanto invece ai danni riportati dalle autovetture, le stesse non restituiscono la prova dell'assunto voluto dalla ricorrente, poiché l'urto avveniva non tra la parte anteriore sinistra della e la “parte posteriore sinistra” (così nell'atto di citazione in appello e in primo grado), CP_3 ma tra la parte anteriore sinistra della e la fiancata posteriore sinistra e, più precisamente, CP_3 con la portiera posteriore, lato sinistro, come riferito dalla stessa in sede di interrogatorio Pt_1 formale (cfr. verbale del 10.12.2019) e, peraltro, del tutto compatibile con il successivo moto pagina 5 di 7 rotatorio dell'autovettura a seguito del tipo di urto in quel punto impresso. Tale circostanza, allora, è certamente compatibile anche con l'immissione della nella rotatoria un attimo Pt_1 prima o proprio al momento del passaggio della Peugeot, già in corsa poiché proveniente da via
De Gasperi, che precede, nella rotatoria, via Martiri di via Fani, via da cui si immetteva l'attrice.
In questo quadro e in assenza di altri ulteriori elementi di segno contrario, non prodotti dall'attrice- parte onerata della prova della responsabilità esclusiva dell'altra parte, oltre a quella positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro-, non si ritiene di seguire la pronuncia n. 4/2018, unico elemento a favore dell'appellante, tenuto conto del contenuto delle testimonianze sopra riportate e delle valutazioni poc'anzi fatte.
Per altro verso ancora, tenuto conto che entrambi i veicoli avevano l'obbligo di dare precedenza, l'appellante ha invocato in proprio favore la cd. precedenza di fatto. Anche tale tesi non è sostenibile, perché s'infrange, ancora una volta, dinanzi alla mancata prova dell'avere la occupato per prima e “con largo anticipo” la rotatoria (cfr., per i presupposti sulla cd. Pt_1 precedenza di fatto, Cassazione civile sez. III, 12/02/2025, n.3572).
Orbene, tali essendo le risultanze probatorie – e segnatamente: a) per entrambi i conducenti vi era il segnale di dare precedenza;
b) entrambi i veicoli avevano impegnato la rotatoria, ma non
è emerso chi per primo l'avesse occupata e con quanto anticipo rispetto all'altro; c) non furono rinvenute tracce di frenata a terra;
e) non furono elevate contravvenzioni;
-, correttamente il primo Giudice ha applicato la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nello scontro, non essendo stato possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e, conseguentemente, le effettive responsabilità del sinistro (cfr. Cass. civile sez. III, 13/05/2021, n. 12884).
Ne consegue che i tre motivi di gravame, congiuntamente esaminati, vanno respinti.
5. Da quanto precede deriva anche il rigetto dell'ultimo motivo di gravame: l'appellante ha chiesto la riforma della pronuncia anche in punto di regolazione delle spese di lite, stante l'erroneità, in tesi, dell'applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 2054, co. 2 c.c. Come visto, invece, trovando piena applicazione la presunzione in parola, sotto tale profilo anche le spese sono state correttamente regolate.
6. In definitiva, l'appello va respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e applicati i parametri medi per tutte le fasi ad esclusione di quella istruttoria, non celebratasi.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_2 così dispone:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 61/2022, emessa dal Giudice di Pace di Larino in data 04.04.2022 e depositata il 08.06.2022;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione Parte_1 ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 3.397,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Larino, 28.2.2025
Il Giudice
dott. Stefania Vacca
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