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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3093/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3093/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Via Lorenzo Magalotti 15 ROMA presso lo studio dell'avv. DE LEONARDIS FEDERICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Controparte_1 P.IVA_2
Conservatorio 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZINGARI GIANPIERO, che pagina 1 di 13 la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. D'ORTA
ELEONORA ) Corso Europa 13 20122 MILANO;
C.F._1
APPELLATA
avente ad oggetto: Agenzia sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8216/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott. Vincenzo
Nicolini – n. R.G. 40253/2022, pubblicata il 23/09/2024, non notificata, confermare il decreto ingiuntivo 13375/2022 (R.G. 25755/2022 del procedimento monitorio) emesso dal Tribunale di Milano o, comunque, condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore a pagare alla in persona del suo legale Pt_1
rappresentante pro tempore, le somme liquidate nel decreto ingiuntivo ovvero €
35.987,34, oltre agli interessi, come liquidati nel provvedimento monitorio, ed €
1.400,00 a titolo di spese legali, oltre € 286,00 per esborsi, 15% per spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge per un totale complessivo di € 37.661,34, con il favore delle spese di lite del 1° e del 2° grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore avv. Federico De Leonardis, che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. e con condanna dell'appellato e/o dei suoi procuratori, per quanto di rispettiva competenza, alla restituzione in favore dell'appellante di quanto corrisposto nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado al solo fine di prevenire l'azione esecutiva e senza riconoscimento delle altrui ragioni e/o pagina 2 di 13 rinuncia all'impugnazione del provvedimento. Respinta ogni contraria deduzione, istanza o eccezione.
In via istruttoria, qualora l'Intestata Corte d'Appello dovesse disattendere i primi due motivi di appello e in accoglimento del terzo motivo, ammettere la prova per testi richiesta dalla in primo grado ed erroneamente rigettata dal Tribunale di Milano, Pt_1
limitatamente ai capitoli b) e c) di seguito trascritti, indicando come testi i sig. Tes_1
( , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Bonaria n. 110 e la sig.ra ( ), nata a [...] il CP_2 C.F._3
25.02.1989 e residente in [...].
b) “Vero che nel corso dell'incontro tenutosi in data 08.02.2022, il legale rappresentante della sig. manifestava ai sigg.ri Pt_1 Parte_2 Pt_3
e la volontà di chiedere alla ADV il risarcimento del danno
[...] Controparte_3
Contr subìto dalla e derivante dalla variazione provvigionale attuata dalla Pt_1
nell'anno 2021 senza alcun preavviso e comunicazione scritta”;
c) “Vero che al termine dell'incontro tenutosi in data 08.02.2022, il sig. Pt_3
Contr
, Direttore commerciale di comunicava al sig. la volontà
[...] Parte_2
Contr di di rinunciare alla restituzione dell'anticipo provvigionale corrisposto nell'anno
2021 alla che, quindi, doveva essere considerato un premio-qualità”. Pt_1
Per Controparte_1
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE Par Respingere l'appello proposto da . Parte_5
in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto, inammissibile e non provato
[...]
per tutti i motivi e le ragioni esposte in narrativa e quelle che emergeranno eventualmente in corso di causa e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
8216/2024, resa in data 20/9/2024 e pubblicata in data 23/9/2024, dal Tribunale pagina 3 di 13 Ordinario di Milano, Sez. XI Civile, in persona del Giudice dottor Vincenzo Nicolini, nel procedimento recante R.G. 40253/2022.
IN OGNI CASO con vittoria di spese ed accessori del presente giudizio
pagina 4 di 13
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Part La Se. (d'ora in poi anche i) otteneva dal Tribunale di Controparte_4
Milano il decreto ingiuntivo n. 13375\2022 nei confronti della (d'ora in poi anche Controparte_1
Contr
), per l'importo complessivo di euro 35.987,34 (pari ad euro 31.489,43 oltre ritenuta d'acconto) oltre accessori, a titolo di provvigioni per attività di agenzia volta nei confronti della società ingiunta.
Proponeva opposizione al detto decreto la ADV, assumendo di avere già estinto l'obbligazione dedotta in giudizio.
Contr In particolare deduceva come il credito della portato dalle fatture nn. 6 e 8 del 2022, pari Pt_1
al netto della ritenuta di acconto ad euro 31.489,43, fosse stato estinto, quanto ad euro 30.000,00, per compensazione con un controcredito nei confronti dell'agente per anticipi provvigionali versati nell'ottobre 2021 che contrariamente agli accordi non aveva mai restituito, e quanto ad euro Pt_1
1.489,43 mediante un bonifico eseguito in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. si costituiva in giudizio contestando il fondamento della opposizione e chiedendone il rigetto. Pt_1
Contr Parte opposta non contestava di avere ricevuto da in data 1-10-2021, un anticipo provvigionale di euro 30.000,00, da restituirsi in n.10 rate mensili con scadenza la prima il 30-11-2021 e l'ultima il 31-
8-2022, ma assumeva che le parti avevano raggiunto, in data 8-2-2022, un accordo in forza del quale la
Contr
al fine di evitare la risoluzione del rapporto minacciata dall'agente a causa dell'unilaterale mutamento delle condizioni economiche del contratto decise dalla preponente, riconosceva il diritto di di trattenere definitivamente l'anticipo provvigionale ricevuto di euro 30.000,00. Pt_1
A conferma degli accordi raggiunti, il sig. per la ADV, in risposta ad una email ricevuta il 17-2- CP_3
Pa 2022 dal sig. . aveva inviato in data 21-2-2022 una mail con la quale confermava che la Parte_6 somma di euro 30.000,00 versata all'agente si riferiva ad un premio qualità riferito all'anno 2021, e che quindi non doveva essere restituita.
Contr contestava la validità e l'efficacia della remissione, opponendo sia la mancanza di potere rappresentativo in capo ai soggetti, suoi referenti, che si sarebbero accordati per la remissione del debito, sia la inconsistenza della causa transattiva, in quanto il potere di modifica unilaterale del rapporto le era espressamente riconosciuto in contratto, con la conseguenza che non poteva sorgere al
PartPa riguardo una controversia, mai nemmeno adombrata da prima del giudizio, sia la mancata formalizzazione per iscritto di una modifica dei termini del contratto, che non poteva considerarsi pagina 5 di 13 soddisfatta dallo scambio di comunicazioni via e-mail invocato dalla opposta.
Secondo l'opponente la estinzione del credito per remissione si sarebbe posta nell'ambito di un più
PartPa ampio accordo volto a consentire a in difficoltà finanziaria, di proseguire nella sua attività di agente, accordo rimasto in itinere e quindi non formalizzato come avrebbe dovuto, e rimasto, inoltre, sostanzialmente inattuato, dato che ad aprile 2022, due mesi dopo la trattativa in questione, era Pt_1
receduta dal contratto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.8216\2024 pubblicata il 23-9-2024, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto opposto e condannava parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice osservava come, anche volendo ritenere soddisfatto il requisito formale mediante lo scambio e e-mail, e muniti di poteri rappresentativi i soggetti autori delle comunicazioni per ADV, ciò che ostava alla remissione era la mancanza di causa della stessa.
PartPa La causa transattiva e quella premiale, entrambe allegate da erano tra loro incompatibili, ed anche prese in esame singolarmente, non erano sostenibili.
Osservava il primo giudice come “quanto alla causa transattiva…neanche in questo giudizio la opposta ha allegato alcun motivo, fondato o meno che fosse, di illegittimità dell'esercizio del potere di modifica unilaterale da parte della preponente. Quanto alla causa premiale, non è una sufficiente allegazione di essa, e quindi tantomeno una dimostrazione, il semplice riferimento ad un “premio qualità riferito all'anno 2021”, che si legge nel citato doc. 5 di senza che la opposta abbia neanche allegato Pt_1
alcun elemento atto a contestualizzare il suddetto riferimento, mediante la indicazione di motivi di particolare soddisfazione, che denotino più della semplice diligenza nello svolgimento delle prestazione agenziali, espressi dalla preponente con riguardo alla attività svolta dall'agente”. Part Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di tre motivi di appello, da parte di i, che chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque la condanna della al pagamento CP_1
della somma di euro 35.987,34.
Si è costituita in giudizio contestando il fondamento della impugnazione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Veniva fissata per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. (ridotto il primo a giorni quaranta), l'udienza dell'8 aprile 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 6 di 13 La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'8 aprile 2025, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
L'appellante con il primo motivo lamenta una errata applicazione da parte del tribunale dell'art. 1236
c.c., laddove aveva ritenuto l'invalidità della remissione per mancanza di causa.
Assume l'appellante come il primo giudice, dopo avere correttamente disatteso le eccezioni della opponente circa la mancanza di poteri rappresentativi di ADV in capo ai signori e e Pt_3 CP_3 circa la mancanza di forma scritta della remissione, aveva errato nel ritenere non sussistente l'elemento causale, senza peraltro neppure sottoporre la questione alle parti.
Secondo Se.Fi la remissione del debito, sul piano strutturale, doveva qualificarsi, secondo l'orientamento della Suprema Corte, come un negozio unilaterale con causa dismissiva\abdicativa, ovvero con causa “neutra”, volta funzionalmente alla liberazione del debitore, che prescinde da qualsiasi considerazione in ordine alla motivazione soggettiva che spinge il creditore alla dichiarazione di remissione.
L'elemento causale è pertanto, quanto al detto istituto, ininfluente, trattandosi di una fattispecie negoziale produttiva di specifici effetti, legalmente predeterminati.
Pertanto, secondo l'appellante, aveva errato il tribunale nell'attribuire rilevanza ad una asserita carenza della causa transattiva, che in ogni caso non poteva impedire l'efficacia della remissione.
In tal modo il primo giudice, sempre a giudizio dell'appellante, aveva assegnato rilievo ai motivi dell'atto, che con riguardo alla remissione, restano del tutto irrilevanti.
Con il secondo motivo l'appellante assume come il tribunale aveva errato nell'interpretare gli accordi raggiunti tra le parti nell'incontro tenutosi l'8-2-2022, e le due mail del 17 e del 21 febbraio 2022.
Le parti non avevano inteso stipulare alcun accordo transattivo, avendo solo deciso di ripianare la Part conclamata crisi di liquidità in cui versava i -causata dalla modifica peggiorativa del calcolo delle provvigioni spettanti decisa dalla mediante la remissione del debito restitutorio per l'anticipo CP_1
ricevuto a titolo di provvigioni, dovendo considerarsi detto importo come una premialità o un investimento.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 101 c.p.c. da parte del primo giudice, per non avere questi sottoposto al contraddittorio delle parti la questione della nullità della remissione per difetto di causa, e per avere così impedito alle stesse di esercitare sul punto le proprie difese.
I tre motivi che, attesa la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, non hanno fondamento.
pagina 7 di 13 Contr Prima del loro esame, devono essere scrutinate le eccezioni, formulate in primo grado dalla e riproposte in appello, relative al difetto di rappresentanza e di forma, degli autori della asserita remissione del debito.
Rileva la Corte come l'esame di tali eccezioni non sia impedita dalla mancata proposizione di un appello incidentale sul punto, come eccepito dall'appellante.
Non viene qui posto in dubbio l'esattezza dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cass. 25876\2024).
Nel caso in esame rileva la Corte come il primo giudice abbia, in ordine alle eccezioni, per ravvisarne l'infondatezza, utilizzato argomentazioni ed espressioni suscettibili di veicolare un dubbio sul fondamento del proprio convincimento, avendo il tribunale sul punto testualmente affermato :”.. Se anche si potesse giungere alla conclusione che la forma scritta possa dirsi integrata dallo scambio di comunicazioni via e-mail invocate dalla opposta, interpretando la prescrizione di adozione della forma scritta per le modifiche del contratto, come non richiedente una scrittura privata, ma qualsiasi espressione documentata per iscritto, e se anche si considerasse che tale forma in qualche modo esprima la volontà del soggetto dotato di potere rappresentativo, sia pure con un riferimento ad un precedente accordo orale di remissione, cui era intervenuto , legale rappresentante Parte_3
Contr della legittimato alla modifica come lo era alla stipulazione del contratto di agenzia, firmato dal
Contr suddetto per conto di vi è, osserva questo Giudice, una ragione ostativa della validità Pt_3
della remissione, che non può essere confutata e che consiste nella mancanza di causa della remissione del debito di cui si discute…”.
Le espressioni utilizzate inducono a ritenere che il primo giudice non abbia espresso un effettivo reale convincimento sulla questione, ma piuttosto che si sia limitato ad ipotizzare l'infondatezza delle eccezioni, per decidere la controversia in base alla c.d. ragione più liquida, ravvisata nel difetto di causa.
pagina 8 di 13 Ciò comporta la necessità di una delibazione della Corte in ordine a tali eccezioni, che risultano tuttavia infondate.
Va anzitutto ricordato il contenuto delle due comunicazioni, che vengono qui in rilievo.
Contr PartPa La prima, del 17-2-2022, inviata a della da della ha il Controparte_3 Parte_2 seguente tenore: “ ..come da accordi con mi confermi via mail che gli importi versati Parte_3
a titolo di anticipo provvigioni sono abbinati per il cambio pricing 2020\2021”.
La seconda, del 21-2-2022, in risposta alla prima, inviata da a , ha il Controparte_3 Parte_2 seguente contenuto: “..ti confermo che i 30.000€ a te versati si riferiscono ad un “premio qualità” riferito all'anno 2021. Pertanto tale somma non dovrà essere restituita ad . CP_1
Pa Pa Dette mail seguono un incontro tra le parti avvenuto l'8-2-2022 presso la sede di al quale, la Contr circostanza è pacifica, parteciparono, per ADV, (direttore commerciale di ) e Parte_3
Part (responsabile di agenti e mediatori di ADV), e per i il legale rappresentante di Controparte_3
questa, . Parte_2
Contr Ciò posto, quanto alle eccezioni sollevate da deve rilevarsi come la dichiarazione remissoria, secondo la disciplina prevista dall'art. 1236 e segg. C.c., non è soggetta ad alcun vincolo di forma, e Contr quanto ai poteri di deve rilevarsi come non sia stato contestato da che la Controparte_3
dichiarazione del medesimo era conforme alla volontà espressa dal direttore commerciale Pt_3
nel corso della riunione dell'8-2-2022, che era il soggetto che aveva sottoscritto il contratto di
[...]
Contr agenzia tra le parti, in rappresentanza di
Pertanto, deve confermarsi l'infondatezza delle eccezioni in esame.
Ciò posto, deve anzitutto escludersi che il tribunale abbia violato l'art. 101 c.p.c., rilevando d'ufficio l'invalidità per mancanza di causa della remissione.
Come emerge dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, l'opponente aveva eccepito, con la memoria ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c. il “difetto di causa\giustificazione\interesse” della presunta remissione del debito.
Il tema quindi ha costituito oggetto del processo.
Ciò posto, è opportuno ricordare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui seppure la remissione del debito integri “..un negozio neutro quanto alla causa ..o a causa generica.. non sussiste preclusione normativa ad una diversa struttura che le parti, in virtù della loro autonomia negoziale, intendano dare ad un'operazione complessa di cui l'atto remissorio costituisca componente…” (Cass.
2921\1995)
pagina 9 di 13 Si osserva da parte della Corte Regolatrice che “sia che, secondo la fattispecie tipica dell'art.1236 c.c.,
l'atto remissorio del debito venga ritenuto un negozio unilaterale nel quale l'accettazione del debitore abbia la funzione di renderla irrevocabile… sia che invece venga ritenuto un negozio unilaterale di per sè irrevocabile in quanto ricettizio, in cui l'opposizione del debitore abbia efficacia risolutoria, non può escludersi che la figura si presenti legittimamente in concreto secondo lo schema del contratto. Il carattere neutro della causa remissoria, secondo la previsione tipica della norma, rende conciliabile la figura con un particolare assetto di interessi di più ampia portata perseguito pattiziamente dal creditore e dal debitore del rapporto, in cui la remissione si inserisca…in tale configurazione, sia che l'atto remissorio si inserisca in una trattativa in corso, sia che attenga, come componente, ad un contratto concluso, nulla preclude al remittente di condizione sospensivamente l'efficacia estintiva del rapporto obbligatorio originario o alla conclusione del contratto, o alla realizzazione dell'esecuzione del contratto stesso in tutte le sue componenti...” (pronuncia sopra citata).
Ciò posto, nel caso in esame è pacifico tra le parti che la dichiarazione inviata tramite mail il 21-2-2022 promani da una intesa raggiunta tra le stesse, mentre ciò che è controverso è l'esatto contenuto dell'accordo ed i suoi riflessi sulla validità ed efficacia della remissione.
E' un dato incontestato che la Se.Fi avesse una carenza di liquidità e che l'incontro dell'8-2-2022 presso la sede della medesima avesse lo scopo di risolvere la situazione di difficoltà economica dell'agente, al fine di proseguire il rapporto.
Le tesi delle parti divergono quanto all'ulteriore contenuto dell'accordo. Part Contr Secondo la tesi inizialmente sostenuta da i, la avrebbe proposto all'agente, al fine di evitare PartPa una risoluzione del contratto ed una domanda risarcitoria da parte di di trattenere definitivamente l'anticipo provvigionale di euro 30.000, che pertanto non doveva più essere restituito. Contr Assume la di avere, una volta preso atto della crisi di liquidità della proposto a quest'ultima, Pt_1 al fine di proseguire il rapporto di agenzia, di trattenere l'anticipo di provvigioni di euro 30.000, da considerare una sorta di investimento, rinominandolo “premio qualità 2021”, permettendo così Contr all'agente di implementare la propria struttura sul territorio e continuare a lavorare con per almeno altri due anni.
Osserva la Corte come l'appellante, in questo giudizio di impugnazione, non metta in dubbio il fatto che nessuna transazione sia stata stipulata tra le parti, e che quindi la remissione del debito non si inserisca in un negozio transattivo.
Pa La Se. neppure invoca con chiarezza una causa gratuita nella detta remissione, che troverebbe pagina 10 di 13 giustificazione in una premialità che la preponente avrebbe inteso riconoscere all'agente, per la qualità dell'attività dallo stesso prestata.
L'accordo dell'8-2-2022, secondo l'appellante, aveva avuto ad oggetto esclusivamente la risoluzione della crisi di liquidità in cui la stessa versava, attraverso la remissione del debito rappresentato dalla restituzione dell'anticipo provvigionale. Contr Sempre secondo l'appellante, l'enunciazione da parte di dell'intenzione di riconoscere la premialità, vincolava il giudice, al quale era inibito di accertare la causa per la quale era stata concessa la remissione del debito.
La Corte non può non osservare anzitutto come le allegazioni e prospettazioni dell'appellante in questo grado di impugnazione siano in forte discontinuità con quelle sviluppate in primo grado, considerato come nella comparsa di risposta è dato leggere :”..la senza alcuna comunicazione CP_1 preventiva, in contrasto con quanto contrattualmente previsto all'art.
6.3 del contratto di agenzia, modificava unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali in relazione alle provvigioni
Contr spettanti alla per l'attività svolta. Pertanto, segnalava ad che il cd. “cambio di Pt_1 Pt_1
pricing”, avrebbe eroso notevolmente i propri margini di profitto e che, pertanto, non sarebbe proseguito il rapporto alle condizioni economiche unilateralmente modificate, avvalendosi del diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., richiamato espressamente dall'art. 19.3 del contratto di agenzia.
Contr Per tale ragione, nella persona di – Direttore Commerciale – e di Parte_3 CP_3
– Responsabile degli Agenti e Mediatori – proponeva alla al fine di evitare la
[...] Pt_1
risoluzione del rapporto e una possibile domanda risarcitoria, di trattenere definitivamente quanto corrisposto a titolo di “anticipo provvigionale”, che non doveva, conseguentemente, essere restituito.
La come ammesso da parte attrice, “aderiva” alla proposta formulata..”. Pt_1
La tesi sostenuta in questo grado di giudizio dell'appellante, secondo cui nessuna indagine sulla causa della remissione poteva compiere il tribunale è comunque errata, perché è pacifico tra le parti che nella fattispecie la dichiarazione di remissione si inseriva in un più ampio accordo, qualificato inizialmente PartPa come transattivo, del quale la on ha fornito prova.
Il titolo in base al quale l'appellante pretende di essere stata liberata dall'obbligo di restituire la somma Part di euro 30.000,00 è, secondo la tesi sostenuta in questo grado dalla i, un accordo tra le parti, del quale tuttavia non sarebbe necessaria accertare l'esistenza e la natura della causa.
Questa tesi non può essere condivisa.
pagina 11 di 13 E' evidente, in base ai principi posti dall'art. 2697 c.c., che se un soggetto invoca in proprio favore gli effetti di un contratto, che avrebbe determinato l'estinzione di una propria obbligazione, a fronte della contestazione altrui sul suo contenuto, è onerata della prova dell'esistenza e della validità, sotto il profilo causale, del negozio.
Posto che nella fattispecie in esame, la dichiarazione del 21-2-2022 altro non è che un segmento esecutivo del complessivo accordo a monte raggiunto tra le parti, l'indagine non può non essere estesa a quest'ultimo.
Per completezza argomentativa, deve ritenersi come la ricostruzione del rapporto negoziale offerta
Contr dalla pur non onerata della prova della inesistenza della causa, che ha sostenuto come l'accordo nel quale si inseriva la remissione era condizionato alla prosecuzione del rapporto per un congruo
Contr periodo di tempo (che indica in due anni) trova riscontro in plurimi elementi.
Sono infatti circostanze pacifiche o documentate che:
-alla data dell'incontro dell'8-2-2022 nessuna delle rate del debito relativo alla restituzione delle provvigioni anticipate era stato restituito da Pt_1
era in quel momento in crisi di liquidità e nella impossibilità di onorare il proprio debito;
CP_5
-le parti avevano interesse alla prosecuzione del rapporto;
PartPa
-in data 6-4-2022 ecedeva dal contratto (doc. 14 fascicolo opponente primo grado);
-in data 27-4-2022 ADV intimava a la restituzione dell'anticipo provvigionale di euro 30.000 Pt_1
(doc.15 fascicolo opponente primo grado).
Dalla scansione dei fatti sopra riassunta, emerge come la remissione del debito era finalizzata a permettere all'agente di superare il momento di crisi economica, e di proseguire il rapporto, non Contr avendo altrimenti, sul piano logico, alcun interesse la a liberare la dell'obbligo di Pt_1
restituzione delle provvigioni, che questa non aveva neppure iniziato ad onorare.
La cessazione del contratto di agenzia per recesso dell'agente, comunicato 43 giorni dopo la dichiarazione di remissione, ha con evidenza impedito la completa realizzazione di quell'accordo, che prevedeva una prosecuzione dell'attività dell'agente, quale contropartita, nell'assetto di interessi perseguito dalle parti, dell'incentivo economico riconosciuto dalla preponente all'agente.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui pagina 12 di 13 al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, (controversia di valore da euro 26.001 ad euro 52.000), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebratasi quella istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_7
impugnata;
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso Controparte_1
spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3093/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Via Lorenzo Magalotti 15 ROMA presso lo studio dell'avv. DE LEONARDIS FEDERICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Controparte_1 P.IVA_2
Conservatorio 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZINGARI GIANPIERO, che pagina 1 di 13 la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. D'ORTA
ELEONORA ) Corso Europa 13 20122 MILANO;
C.F._1
APPELLATA
avente ad oggetto: Agenzia sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8216/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott. Vincenzo
Nicolini – n. R.G. 40253/2022, pubblicata il 23/09/2024, non notificata, confermare il decreto ingiuntivo 13375/2022 (R.G. 25755/2022 del procedimento monitorio) emesso dal Tribunale di Milano o, comunque, condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore a pagare alla in persona del suo legale Pt_1
rappresentante pro tempore, le somme liquidate nel decreto ingiuntivo ovvero €
35.987,34, oltre agli interessi, come liquidati nel provvedimento monitorio, ed €
1.400,00 a titolo di spese legali, oltre € 286,00 per esborsi, 15% per spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge per un totale complessivo di € 37.661,34, con il favore delle spese di lite del 1° e del 2° grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore avv. Federico De Leonardis, che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. e con condanna dell'appellato e/o dei suoi procuratori, per quanto di rispettiva competenza, alla restituzione in favore dell'appellante di quanto corrisposto nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado al solo fine di prevenire l'azione esecutiva e senza riconoscimento delle altrui ragioni e/o pagina 2 di 13 rinuncia all'impugnazione del provvedimento. Respinta ogni contraria deduzione, istanza o eccezione.
In via istruttoria, qualora l'Intestata Corte d'Appello dovesse disattendere i primi due motivi di appello e in accoglimento del terzo motivo, ammettere la prova per testi richiesta dalla in primo grado ed erroneamente rigettata dal Tribunale di Milano, Pt_1
limitatamente ai capitoli b) e c) di seguito trascritti, indicando come testi i sig. Tes_1
( , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Bonaria n. 110 e la sig.ra ( ), nata a [...] il CP_2 C.F._3
25.02.1989 e residente in [...].
b) “Vero che nel corso dell'incontro tenutosi in data 08.02.2022, il legale rappresentante della sig. manifestava ai sigg.ri Pt_1 Parte_2 Pt_3
e la volontà di chiedere alla ADV il risarcimento del danno
[...] Controparte_3
Contr subìto dalla e derivante dalla variazione provvigionale attuata dalla Pt_1
nell'anno 2021 senza alcun preavviso e comunicazione scritta”;
c) “Vero che al termine dell'incontro tenutosi in data 08.02.2022, il sig. Pt_3
Contr
, Direttore commerciale di comunicava al sig. la volontà
[...] Parte_2
Contr di di rinunciare alla restituzione dell'anticipo provvigionale corrisposto nell'anno
2021 alla che, quindi, doveva essere considerato un premio-qualità”. Pt_1
Per Controparte_1
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE Par Respingere l'appello proposto da . Parte_5
in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto, inammissibile e non provato
[...]
per tutti i motivi e le ragioni esposte in narrativa e quelle che emergeranno eventualmente in corso di causa e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
8216/2024, resa in data 20/9/2024 e pubblicata in data 23/9/2024, dal Tribunale pagina 3 di 13 Ordinario di Milano, Sez. XI Civile, in persona del Giudice dottor Vincenzo Nicolini, nel procedimento recante R.G. 40253/2022.
IN OGNI CASO con vittoria di spese ed accessori del presente giudizio
pagina 4 di 13
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Part La Se. (d'ora in poi anche i) otteneva dal Tribunale di Controparte_4
Milano il decreto ingiuntivo n. 13375\2022 nei confronti della (d'ora in poi anche Controparte_1
Contr
), per l'importo complessivo di euro 35.987,34 (pari ad euro 31.489,43 oltre ritenuta d'acconto) oltre accessori, a titolo di provvigioni per attività di agenzia volta nei confronti della società ingiunta.
Proponeva opposizione al detto decreto la ADV, assumendo di avere già estinto l'obbligazione dedotta in giudizio.
Contr In particolare deduceva come il credito della portato dalle fatture nn. 6 e 8 del 2022, pari Pt_1
al netto della ritenuta di acconto ad euro 31.489,43, fosse stato estinto, quanto ad euro 30.000,00, per compensazione con un controcredito nei confronti dell'agente per anticipi provvigionali versati nell'ottobre 2021 che contrariamente agli accordi non aveva mai restituito, e quanto ad euro Pt_1
1.489,43 mediante un bonifico eseguito in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. si costituiva in giudizio contestando il fondamento della opposizione e chiedendone il rigetto. Pt_1
Contr Parte opposta non contestava di avere ricevuto da in data 1-10-2021, un anticipo provvigionale di euro 30.000,00, da restituirsi in n.10 rate mensili con scadenza la prima il 30-11-2021 e l'ultima il 31-
8-2022, ma assumeva che le parti avevano raggiunto, in data 8-2-2022, un accordo in forza del quale la
Contr
al fine di evitare la risoluzione del rapporto minacciata dall'agente a causa dell'unilaterale mutamento delle condizioni economiche del contratto decise dalla preponente, riconosceva il diritto di di trattenere definitivamente l'anticipo provvigionale ricevuto di euro 30.000,00. Pt_1
A conferma degli accordi raggiunti, il sig. per la ADV, in risposta ad una email ricevuta il 17-2- CP_3
Pa 2022 dal sig. . aveva inviato in data 21-2-2022 una mail con la quale confermava che la Parte_6 somma di euro 30.000,00 versata all'agente si riferiva ad un premio qualità riferito all'anno 2021, e che quindi non doveva essere restituita.
Contr contestava la validità e l'efficacia della remissione, opponendo sia la mancanza di potere rappresentativo in capo ai soggetti, suoi referenti, che si sarebbero accordati per la remissione del debito, sia la inconsistenza della causa transattiva, in quanto il potere di modifica unilaterale del rapporto le era espressamente riconosciuto in contratto, con la conseguenza che non poteva sorgere al
PartPa riguardo una controversia, mai nemmeno adombrata da prima del giudizio, sia la mancata formalizzazione per iscritto di una modifica dei termini del contratto, che non poteva considerarsi pagina 5 di 13 soddisfatta dallo scambio di comunicazioni via e-mail invocato dalla opposta.
Secondo l'opponente la estinzione del credito per remissione si sarebbe posta nell'ambito di un più
PartPa ampio accordo volto a consentire a in difficoltà finanziaria, di proseguire nella sua attività di agente, accordo rimasto in itinere e quindi non formalizzato come avrebbe dovuto, e rimasto, inoltre, sostanzialmente inattuato, dato che ad aprile 2022, due mesi dopo la trattativa in questione, era Pt_1
receduta dal contratto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.8216\2024 pubblicata il 23-9-2024, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto opposto e condannava parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice osservava come, anche volendo ritenere soddisfatto il requisito formale mediante lo scambio e e-mail, e muniti di poteri rappresentativi i soggetti autori delle comunicazioni per ADV, ciò che ostava alla remissione era la mancanza di causa della stessa.
PartPa La causa transattiva e quella premiale, entrambe allegate da erano tra loro incompatibili, ed anche prese in esame singolarmente, non erano sostenibili.
Osservava il primo giudice come “quanto alla causa transattiva…neanche in questo giudizio la opposta ha allegato alcun motivo, fondato o meno che fosse, di illegittimità dell'esercizio del potere di modifica unilaterale da parte della preponente. Quanto alla causa premiale, non è una sufficiente allegazione di essa, e quindi tantomeno una dimostrazione, il semplice riferimento ad un “premio qualità riferito all'anno 2021”, che si legge nel citato doc. 5 di senza che la opposta abbia neanche allegato Pt_1
alcun elemento atto a contestualizzare il suddetto riferimento, mediante la indicazione di motivi di particolare soddisfazione, che denotino più della semplice diligenza nello svolgimento delle prestazione agenziali, espressi dalla preponente con riguardo alla attività svolta dall'agente”. Part Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di tre motivi di appello, da parte di i, che chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque la condanna della al pagamento CP_1
della somma di euro 35.987,34.
Si è costituita in giudizio contestando il fondamento della impugnazione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Veniva fissata per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. (ridotto il primo a giorni quaranta), l'udienza dell'8 aprile 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 6 di 13 La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'8 aprile 2025, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
L'appellante con il primo motivo lamenta una errata applicazione da parte del tribunale dell'art. 1236
c.c., laddove aveva ritenuto l'invalidità della remissione per mancanza di causa.
Assume l'appellante come il primo giudice, dopo avere correttamente disatteso le eccezioni della opponente circa la mancanza di poteri rappresentativi di ADV in capo ai signori e e Pt_3 CP_3 circa la mancanza di forma scritta della remissione, aveva errato nel ritenere non sussistente l'elemento causale, senza peraltro neppure sottoporre la questione alle parti.
Secondo Se.Fi la remissione del debito, sul piano strutturale, doveva qualificarsi, secondo l'orientamento della Suprema Corte, come un negozio unilaterale con causa dismissiva\abdicativa, ovvero con causa “neutra”, volta funzionalmente alla liberazione del debitore, che prescinde da qualsiasi considerazione in ordine alla motivazione soggettiva che spinge il creditore alla dichiarazione di remissione.
L'elemento causale è pertanto, quanto al detto istituto, ininfluente, trattandosi di una fattispecie negoziale produttiva di specifici effetti, legalmente predeterminati.
Pertanto, secondo l'appellante, aveva errato il tribunale nell'attribuire rilevanza ad una asserita carenza della causa transattiva, che in ogni caso non poteva impedire l'efficacia della remissione.
In tal modo il primo giudice, sempre a giudizio dell'appellante, aveva assegnato rilievo ai motivi dell'atto, che con riguardo alla remissione, restano del tutto irrilevanti.
Con il secondo motivo l'appellante assume come il tribunale aveva errato nell'interpretare gli accordi raggiunti tra le parti nell'incontro tenutosi l'8-2-2022, e le due mail del 17 e del 21 febbraio 2022.
Le parti non avevano inteso stipulare alcun accordo transattivo, avendo solo deciso di ripianare la Part conclamata crisi di liquidità in cui versava i -causata dalla modifica peggiorativa del calcolo delle provvigioni spettanti decisa dalla mediante la remissione del debito restitutorio per l'anticipo CP_1
ricevuto a titolo di provvigioni, dovendo considerarsi detto importo come una premialità o un investimento.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 101 c.p.c. da parte del primo giudice, per non avere questi sottoposto al contraddittorio delle parti la questione della nullità della remissione per difetto di causa, e per avere così impedito alle stesse di esercitare sul punto le proprie difese.
I tre motivi che, attesa la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, non hanno fondamento.
pagina 7 di 13 Contr Prima del loro esame, devono essere scrutinate le eccezioni, formulate in primo grado dalla e riproposte in appello, relative al difetto di rappresentanza e di forma, degli autori della asserita remissione del debito.
Rileva la Corte come l'esame di tali eccezioni non sia impedita dalla mancata proposizione di un appello incidentale sul punto, come eccepito dall'appellante.
Non viene qui posto in dubbio l'esattezza dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cass. 25876\2024).
Nel caso in esame rileva la Corte come il primo giudice abbia, in ordine alle eccezioni, per ravvisarne l'infondatezza, utilizzato argomentazioni ed espressioni suscettibili di veicolare un dubbio sul fondamento del proprio convincimento, avendo il tribunale sul punto testualmente affermato :”.. Se anche si potesse giungere alla conclusione che la forma scritta possa dirsi integrata dallo scambio di comunicazioni via e-mail invocate dalla opposta, interpretando la prescrizione di adozione della forma scritta per le modifiche del contratto, come non richiedente una scrittura privata, ma qualsiasi espressione documentata per iscritto, e se anche si considerasse che tale forma in qualche modo esprima la volontà del soggetto dotato di potere rappresentativo, sia pure con un riferimento ad un precedente accordo orale di remissione, cui era intervenuto , legale rappresentante Parte_3
Contr della legittimato alla modifica come lo era alla stipulazione del contratto di agenzia, firmato dal
Contr suddetto per conto di vi è, osserva questo Giudice, una ragione ostativa della validità Pt_3
della remissione, che non può essere confutata e che consiste nella mancanza di causa della remissione del debito di cui si discute…”.
Le espressioni utilizzate inducono a ritenere che il primo giudice non abbia espresso un effettivo reale convincimento sulla questione, ma piuttosto che si sia limitato ad ipotizzare l'infondatezza delle eccezioni, per decidere la controversia in base alla c.d. ragione più liquida, ravvisata nel difetto di causa.
pagina 8 di 13 Ciò comporta la necessità di una delibazione della Corte in ordine a tali eccezioni, che risultano tuttavia infondate.
Va anzitutto ricordato il contenuto delle due comunicazioni, che vengono qui in rilievo.
Contr PartPa La prima, del 17-2-2022, inviata a della da della ha il Controparte_3 Parte_2 seguente tenore: “ ..come da accordi con mi confermi via mail che gli importi versati Parte_3
a titolo di anticipo provvigioni sono abbinati per il cambio pricing 2020\2021”.
La seconda, del 21-2-2022, in risposta alla prima, inviata da a , ha il Controparte_3 Parte_2 seguente contenuto: “..ti confermo che i 30.000€ a te versati si riferiscono ad un “premio qualità” riferito all'anno 2021. Pertanto tale somma non dovrà essere restituita ad . CP_1
Pa Pa Dette mail seguono un incontro tra le parti avvenuto l'8-2-2022 presso la sede di al quale, la Contr circostanza è pacifica, parteciparono, per ADV, (direttore commerciale di ) e Parte_3
Part (responsabile di agenti e mediatori di ADV), e per i il legale rappresentante di Controparte_3
questa, . Parte_2
Contr Ciò posto, quanto alle eccezioni sollevate da deve rilevarsi come la dichiarazione remissoria, secondo la disciplina prevista dall'art. 1236 e segg. C.c., non è soggetta ad alcun vincolo di forma, e Contr quanto ai poteri di deve rilevarsi come non sia stato contestato da che la Controparte_3
dichiarazione del medesimo era conforme alla volontà espressa dal direttore commerciale Pt_3
nel corso della riunione dell'8-2-2022, che era il soggetto che aveva sottoscritto il contratto di
[...]
Contr agenzia tra le parti, in rappresentanza di
Pertanto, deve confermarsi l'infondatezza delle eccezioni in esame.
Ciò posto, deve anzitutto escludersi che il tribunale abbia violato l'art. 101 c.p.c., rilevando d'ufficio l'invalidità per mancanza di causa della remissione.
Come emerge dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, l'opponente aveva eccepito, con la memoria ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c. il “difetto di causa\giustificazione\interesse” della presunta remissione del debito.
Il tema quindi ha costituito oggetto del processo.
Ciò posto, è opportuno ricordare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui seppure la remissione del debito integri “..un negozio neutro quanto alla causa ..o a causa generica.. non sussiste preclusione normativa ad una diversa struttura che le parti, in virtù della loro autonomia negoziale, intendano dare ad un'operazione complessa di cui l'atto remissorio costituisca componente…” (Cass.
2921\1995)
pagina 9 di 13 Si osserva da parte della Corte Regolatrice che “sia che, secondo la fattispecie tipica dell'art.1236 c.c.,
l'atto remissorio del debito venga ritenuto un negozio unilaterale nel quale l'accettazione del debitore abbia la funzione di renderla irrevocabile… sia che invece venga ritenuto un negozio unilaterale di per sè irrevocabile in quanto ricettizio, in cui l'opposizione del debitore abbia efficacia risolutoria, non può escludersi che la figura si presenti legittimamente in concreto secondo lo schema del contratto. Il carattere neutro della causa remissoria, secondo la previsione tipica della norma, rende conciliabile la figura con un particolare assetto di interessi di più ampia portata perseguito pattiziamente dal creditore e dal debitore del rapporto, in cui la remissione si inserisca…in tale configurazione, sia che l'atto remissorio si inserisca in una trattativa in corso, sia che attenga, come componente, ad un contratto concluso, nulla preclude al remittente di condizione sospensivamente l'efficacia estintiva del rapporto obbligatorio originario o alla conclusione del contratto, o alla realizzazione dell'esecuzione del contratto stesso in tutte le sue componenti...” (pronuncia sopra citata).
Ciò posto, nel caso in esame è pacifico tra le parti che la dichiarazione inviata tramite mail il 21-2-2022 promani da una intesa raggiunta tra le stesse, mentre ciò che è controverso è l'esatto contenuto dell'accordo ed i suoi riflessi sulla validità ed efficacia della remissione.
E' un dato incontestato che la Se.Fi avesse una carenza di liquidità e che l'incontro dell'8-2-2022 presso la sede della medesima avesse lo scopo di risolvere la situazione di difficoltà economica dell'agente, al fine di proseguire il rapporto.
Le tesi delle parti divergono quanto all'ulteriore contenuto dell'accordo. Part Contr Secondo la tesi inizialmente sostenuta da i, la avrebbe proposto all'agente, al fine di evitare PartPa una risoluzione del contratto ed una domanda risarcitoria da parte di di trattenere definitivamente l'anticipo provvigionale di euro 30.000, che pertanto non doveva più essere restituito. Contr Assume la di avere, una volta preso atto della crisi di liquidità della proposto a quest'ultima, Pt_1 al fine di proseguire il rapporto di agenzia, di trattenere l'anticipo di provvigioni di euro 30.000, da considerare una sorta di investimento, rinominandolo “premio qualità 2021”, permettendo così Contr all'agente di implementare la propria struttura sul territorio e continuare a lavorare con per almeno altri due anni.
Osserva la Corte come l'appellante, in questo giudizio di impugnazione, non metta in dubbio il fatto che nessuna transazione sia stata stipulata tra le parti, e che quindi la remissione del debito non si inserisca in un negozio transattivo.
Pa La Se. neppure invoca con chiarezza una causa gratuita nella detta remissione, che troverebbe pagina 10 di 13 giustificazione in una premialità che la preponente avrebbe inteso riconoscere all'agente, per la qualità dell'attività dallo stesso prestata.
L'accordo dell'8-2-2022, secondo l'appellante, aveva avuto ad oggetto esclusivamente la risoluzione della crisi di liquidità in cui la stessa versava, attraverso la remissione del debito rappresentato dalla restituzione dell'anticipo provvigionale. Contr Sempre secondo l'appellante, l'enunciazione da parte di dell'intenzione di riconoscere la premialità, vincolava il giudice, al quale era inibito di accertare la causa per la quale era stata concessa la remissione del debito.
La Corte non può non osservare anzitutto come le allegazioni e prospettazioni dell'appellante in questo grado di impugnazione siano in forte discontinuità con quelle sviluppate in primo grado, considerato come nella comparsa di risposta è dato leggere :”..la senza alcuna comunicazione CP_1 preventiva, in contrasto con quanto contrattualmente previsto all'art.
6.3 del contratto di agenzia, modificava unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali in relazione alle provvigioni
Contr spettanti alla per l'attività svolta. Pertanto, segnalava ad che il cd. “cambio di Pt_1 Pt_1
pricing”, avrebbe eroso notevolmente i propri margini di profitto e che, pertanto, non sarebbe proseguito il rapporto alle condizioni economiche unilateralmente modificate, avvalendosi del diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., richiamato espressamente dall'art. 19.3 del contratto di agenzia.
Contr Per tale ragione, nella persona di – Direttore Commerciale – e di Parte_3 CP_3
– Responsabile degli Agenti e Mediatori – proponeva alla al fine di evitare la
[...] Pt_1
risoluzione del rapporto e una possibile domanda risarcitoria, di trattenere definitivamente quanto corrisposto a titolo di “anticipo provvigionale”, che non doveva, conseguentemente, essere restituito.
La come ammesso da parte attrice, “aderiva” alla proposta formulata..”. Pt_1
La tesi sostenuta in questo grado di giudizio dell'appellante, secondo cui nessuna indagine sulla causa della remissione poteva compiere il tribunale è comunque errata, perché è pacifico tra le parti che nella fattispecie la dichiarazione di remissione si inseriva in un più ampio accordo, qualificato inizialmente PartPa come transattivo, del quale la on ha fornito prova.
Il titolo in base al quale l'appellante pretende di essere stata liberata dall'obbligo di restituire la somma Part di euro 30.000,00 è, secondo la tesi sostenuta in questo grado dalla i, un accordo tra le parti, del quale tuttavia non sarebbe necessaria accertare l'esistenza e la natura della causa.
Questa tesi non può essere condivisa.
pagina 11 di 13 E' evidente, in base ai principi posti dall'art. 2697 c.c., che se un soggetto invoca in proprio favore gli effetti di un contratto, che avrebbe determinato l'estinzione di una propria obbligazione, a fronte della contestazione altrui sul suo contenuto, è onerata della prova dell'esistenza e della validità, sotto il profilo causale, del negozio.
Posto che nella fattispecie in esame, la dichiarazione del 21-2-2022 altro non è che un segmento esecutivo del complessivo accordo a monte raggiunto tra le parti, l'indagine non può non essere estesa a quest'ultimo.
Per completezza argomentativa, deve ritenersi come la ricostruzione del rapporto negoziale offerta
Contr dalla pur non onerata della prova della inesistenza della causa, che ha sostenuto come l'accordo nel quale si inseriva la remissione era condizionato alla prosecuzione del rapporto per un congruo
Contr periodo di tempo (che indica in due anni) trova riscontro in plurimi elementi.
Sono infatti circostanze pacifiche o documentate che:
-alla data dell'incontro dell'8-2-2022 nessuna delle rate del debito relativo alla restituzione delle provvigioni anticipate era stato restituito da Pt_1
era in quel momento in crisi di liquidità e nella impossibilità di onorare il proprio debito;
CP_5
-le parti avevano interesse alla prosecuzione del rapporto;
PartPa
-in data 6-4-2022 ecedeva dal contratto (doc. 14 fascicolo opponente primo grado);
-in data 27-4-2022 ADV intimava a la restituzione dell'anticipo provvigionale di euro 30.000 Pt_1
(doc.15 fascicolo opponente primo grado).
Dalla scansione dei fatti sopra riassunta, emerge come la remissione del debito era finalizzata a permettere all'agente di superare il momento di crisi economica, e di proseguire il rapporto, non Contr avendo altrimenti, sul piano logico, alcun interesse la a liberare la dell'obbligo di Pt_1
restituzione delle provvigioni, che questa non aveva neppure iniziato ad onorare.
La cessazione del contratto di agenzia per recesso dell'agente, comunicato 43 giorni dopo la dichiarazione di remissione, ha con evidenza impedito la completa realizzazione di quell'accordo, che prevedeva una prosecuzione dell'attività dell'agente, quale contropartita, nell'assetto di interessi perseguito dalle parti, dell'incentivo economico riconosciuto dalla preponente all'agente.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui pagina 12 di 13 al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, (controversia di valore da euro 26.001 ad euro 52.000), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebratasi quella istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_7
impugnata;
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso Controparte_1
spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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