Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/05/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, il 14.5.2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia avente n RG. 2811/2021 e promossa da:
nato a [...] il [...] cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Brolo, via Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti,
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.8/2021 il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2012 alle dipendenze della ditta Conti
Mica Cinzia per 102 giornate. CP_ Esponeva che, con lettera del 3.11.2020 e notificata in data nettamente successiva, l' gli comunicava che, nell'anno 2012 le erano stati corrisposti € 386,00 oltre accessori in più sulla sua prestazione di malattia e ne richiedeva l'immediata restituzione. CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento delle predette note. CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
Sia in fase amministrativa che, nel presente giudizio il resistente, creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione.
A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dal ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore. CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass.
19896/15: Cass 26908/20) qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi
(Cass 3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali somme CP_2 trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della CP_2 parte ricorrente, delle spese di lite che liquida € 250,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 14.5.2025
Il Giudice del Lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena