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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22188 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22188/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. COEN RAFFAELE, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Diaz n.1/B
e
(c.f. ), con l'avv. COEN RAFFAELE, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Diaz n. 1/B
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 2.4.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La Sig.ra in accordo con il Sig. continuerà a vivere presso l'immobile adibito a casa Pt_2 Pt_1 coniugale sito in Berlingo (BS), Via Giacomo Tempini n. 29/A di sua esclusiva proprietà.
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento Per_1 condiviso con collocazione prevalente presso la madre.
4. Il minore abiterà con la madre nella casa coniugale sita in Berlingo (BS), Via Giacomo Per_1
Tempini n. 29/A ivi mantenendo la propria residenza anagrafica.
5. Il Sig. avrà diritto a tenere con sé il figlio tutti i martedì dalle ore 18,00 alle ore 7,30 del Pt_1 giovedì mattina quando lo riporterà a scuola/abitazione materna. Le parti avranno cura di concordare e comunicarsi reciprocamente, giorni ed orari di scambio del figlio nel pieno rispetto dei reciproci impegni lavorativi e degli orari scolastici del minore.
6. Il padre avrà altresì diritto a tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì sera prima di cena sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola.
7. Le settimane in cui i week-end saranno di competenza della madre, il minore starà con il padre anche il venerdì sera (dalle ore 18,00) sino al sabato mattina quando verrà riaccompagnato a scuola/residenza materna.
8. Le parti concordano che i giorni persi per malattia/impedimento del padre o del minore verranno recuperati, con impegno a trovare un accordo su tempistiche e modalità.
9. Le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dal minore per metà con il padre e l'altra metà con la madre secondo il principio dell'alternanza. In particolare entrambi i periodi verranno divisi in due parti, quello natalizio dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 e dal 31.12 sino alla sera precedente la ripresa da scuola;
mentre quello pasquale dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua sino alla sera precedente la ripresa della scuola.
10. Altre festività dovranno essere alternate di anno in anno.
11. Laddove si dovessero verificare dei “ponti” di collegamento con festività infrasettimanali, i genitori si confronteranno per la più adeguata gestione del figlio, cercando di ripartire equamente i tempi di permanenza di con ciascuno dei genitori. Per_1
12. Nel periodo estivo il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre. Anche la madre avrà diritto al medesimo periodo di due settimane. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive settimane entro il 15 maggio di ogni anno. I coniugi si impegnano altresì
a darsi reciproca comunicazione dei riferimenti, nel periodo estivo ed in ogni altro periodo di vacanza, delle strutture in cui alloggeranno con il minore, non appena provvederanno a formalizzare le prenotazioni.
13. Il giorno del compleanno del minore verrà trascorso secondo il principio dell'alternanza con diritto dell'altro genitore di vedere il figlio per gli auguri di compleanno, salvo che le parti decidano, di comune accordo, di organizzare un momento comune per festeggiare il figlio.
14. I genitori avranno altresì diritto a trascorrere la giornata del proprio compleanno con
. Per_1
15. Le parti si danno atto che i tempi sovradescritti sono puramente indicativi e potranno variare in relazione ai loro impegni lavorativi e/o esigenze/richieste del figlio.
16. Entrambi i coniugi si impegnano a far sì che il figlio mantenga significativi e costanti rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. 17. Il Sig. verserà a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore la somma Parte_1 mensile di euro 500,00, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra Pt_2
18. Il Sig. corrisponderà altresì, sino al 14.12.2026, l'80% delle spese straordinarie che si Pt_1 renderanno necessarie per il figlio, e, successivamente, allo scadere del predetto termine (dal
15.12.2026), il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, così come meglio specificate nel Protocollo in uso presso l'adito Tribunale e qui da intendersi interamente richiamate.
19. Eventuali assegni familiari/assegno unico verranno percepiti integralmente dalla Sig.ra Pt_2
.
[...]
20. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e/o divorzile, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri, come da dichiarazioni dei redditi allegate, relative agli ultimi tre anni di imposta.
21. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto di carattere economico patrimoniale afferente la loro separazione e lo scioglimento di matrimonio e di non avere null'altro a che pretendere l'uno verso l'altro per qualsiasi titolo e /o ragione.
22. I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti e di quello del figlio e di ogni altro documento valido per l'espatrio. - la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Iseo per la relativa annotazione.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 18.11.2024, e proponevano domanda Parte_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Berlingo (BS) il 17.9.2016, da cui era nato il figlio il 25.12.2019, premettendo che, il 14.12.2024 veniva certificato Per_1
l'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dall'accordo di separazione con negoziazione assistita (2024) è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
celebrato in Berlingo (BS) il 17.9.2016, trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, parte II^, serie A, n. 4;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente est.
OS TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22188/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. COEN RAFFAELE, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Diaz n.1/B
e
(c.f. ), con l'avv. COEN RAFFAELE, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Diaz n. 1/B
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 2.4.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La Sig.ra in accordo con il Sig. continuerà a vivere presso l'immobile adibito a casa Pt_2 Pt_1 coniugale sito in Berlingo (BS), Via Giacomo Tempini n. 29/A di sua esclusiva proprietà.
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento Per_1 condiviso con collocazione prevalente presso la madre.
4. Il minore abiterà con la madre nella casa coniugale sita in Berlingo (BS), Via Giacomo Per_1
Tempini n. 29/A ivi mantenendo la propria residenza anagrafica.
5. Il Sig. avrà diritto a tenere con sé il figlio tutti i martedì dalle ore 18,00 alle ore 7,30 del Pt_1 giovedì mattina quando lo riporterà a scuola/abitazione materna. Le parti avranno cura di concordare e comunicarsi reciprocamente, giorni ed orari di scambio del figlio nel pieno rispetto dei reciproci impegni lavorativi e degli orari scolastici del minore.
6. Il padre avrà altresì diritto a tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì sera prima di cena sino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola.
7. Le settimane in cui i week-end saranno di competenza della madre, il minore starà con il padre anche il venerdì sera (dalle ore 18,00) sino al sabato mattina quando verrà riaccompagnato a scuola/residenza materna.
8. Le parti concordano che i giorni persi per malattia/impedimento del padre o del minore verranno recuperati, con impegno a trovare un accordo su tempistiche e modalità.
9. Le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dal minore per metà con il padre e l'altra metà con la madre secondo il principio dell'alternanza. In particolare entrambi i periodi verranno divisi in due parti, quello natalizio dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 e dal 31.12 sino alla sera precedente la ripresa da scuola;
mentre quello pasquale dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua sino alla sera precedente la ripresa della scuola.
10. Altre festività dovranno essere alternate di anno in anno.
11. Laddove si dovessero verificare dei “ponti” di collegamento con festività infrasettimanali, i genitori si confronteranno per la più adeguata gestione del figlio, cercando di ripartire equamente i tempi di permanenza di con ciascuno dei genitori. Per_1
12. Nel periodo estivo il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre. Anche la madre avrà diritto al medesimo periodo di due settimane. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive settimane entro il 15 maggio di ogni anno. I coniugi si impegnano altresì
a darsi reciproca comunicazione dei riferimenti, nel periodo estivo ed in ogni altro periodo di vacanza, delle strutture in cui alloggeranno con il minore, non appena provvederanno a formalizzare le prenotazioni.
13. Il giorno del compleanno del minore verrà trascorso secondo il principio dell'alternanza con diritto dell'altro genitore di vedere il figlio per gli auguri di compleanno, salvo che le parti decidano, di comune accordo, di organizzare un momento comune per festeggiare il figlio.
14. I genitori avranno altresì diritto a trascorrere la giornata del proprio compleanno con
. Per_1
15. Le parti si danno atto che i tempi sovradescritti sono puramente indicativi e potranno variare in relazione ai loro impegni lavorativi e/o esigenze/richieste del figlio.
16. Entrambi i coniugi si impegnano a far sì che il figlio mantenga significativi e costanti rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. 17. Il Sig. verserà a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore la somma Parte_1 mensile di euro 500,00, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra Pt_2
18. Il Sig. corrisponderà altresì, sino al 14.12.2026, l'80% delle spese straordinarie che si Pt_1 renderanno necessarie per il figlio, e, successivamente, allo scadere del predetto termine (dal
15.12.2026), il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, così come meglio specificate nel Protocollo in uso presso l'adito Tribunale e qui da intendersi interamente richiamate.
19. Eventuali assegni familiari/assegno unico verranno percepiti integralmente dalla Sig.ra Pt_2
.
[...]
20. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e/o divorzile, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri, come da dichiarazioni dei redditi allegate, relative agli ultimi tre anni di imposta.
21. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto di carattere economico patrimoniale afferente la loro separazione e lo scioglimento di matrimonio e di non avere null'altro a che pretendere l'uno verso l'altro per qualsiasi titolo e /o ragione.
22. I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti e di quello del figlio e di ogni altro documento valido per l'espatrio. - la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Iseo per la relativa annotazione.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 18.11.2024, e proponevano domanda Parte_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Berlingo (BS) il 17.9.2016, da cui era nato il figlio il 25.12.2019, premettendo che, il 14.12.2024 veniva certificato Per_1
l'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dall'accordo di separazione con negoziazione assistita (2024) è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
celebrato in Berlingo (BS) il 17.9.2016, trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, parte II^, serie A, n. 4;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente est.
OS TI